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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 969/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Possidente, presso il cui studio sito in Catanzaro, Via A. Daniele n. 24, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Vincenzo Albanese, presso il cui studio sito in Serra San Bruno, Via Alfonso Scrivo
n. 25 è elettivamente domiciliata
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18/05/2022 ha CP_1 proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
13920210001359265, notificata in data 13/05/2022, per il mancato pagamento di
€ 1.564,07 riguardante contravvenzioni per infrazione al codice della strada anno
2019; chiedeva dichiararsi e accertarsi la nullità dell'atto impugnato eccependo: 1) pagina 1 di 8 difetto di motivazione e illegittimità dell'aggio e dell'interesse di mora in mancanza della indicazione di chiari criteri di calcolo e anatocismo;
2) decadenza dal potere di svolgere attività finalizzate al recupero di somme iscritti a ruolo per sanzioni amministrative violazione codice della strada in quanto la cartella di pagamento non
è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo;
3) errato conteggio delle sanzioni accertate.
Si costituiva l' , deducendo la regolarità dell'attività Parte_1 posta in essere dall'Ente e che un'eventuale contestazione in merito al difetto di motivazione della cartella si sarebbe dovuta muovere solo nei confronti dell'Ente impositore e non dunque nei confronti di , carente sotto Parte_1 questo aspetto di legittimazione passiva.
Deduceva che la cartella impugnata non conteneva alcun interesse di mora o somme aggiuntive a titolo di sanzione, per cui nessuna violazione od anatocismo era stato posto in essere dall'Agente della Riscossione. Pertanto, chiedeva l'integrale rigetto della domanda in quanto pretestuosa, infondata e temeraria.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 252/2023, depositata in data
19/01/2023, accoglieva la proposta opposizione e annullava la cartella n.
13920210001359265000 con la seguente motivazione: "Orbene, l'Amministrazione finanziaria deve chiarire nell'atto emesso al contribuente com'è arrivata a quantificare
l'importo degli interessi, dandogli tutti gli elementi per risalire al calcolo aritmetico: capitale, saggio di interesse e periodo su cui detto saggio di interesse è applicato"; condannava l' a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del gravame, rigettare ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria e così decidere:
- In accoglimento del presente appello, Riformare la sentenza impugnata n. 252/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, in respingimento della domanda proposta in primo grado dall'appellata : CP_1
a) confermare la validità dell'intimazione di pagamento nonché delle sottese cartelle di pagamento per i motivi di cui in fatto.
pagina 2 di 8 b) previo accertamento dei fatti e delle ragioni di diritto, rigettarsi l'avversa eccezione di difetto di motivazione e per effetto pronunciarsi il richiesto accoglimento di tutti i motivi di gravame sopra esposti;
condannare l'opponente/appellata al pagamento delle competenze e Parte_2 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
L' in particolare, eccepiva la totale infondatezza dell'eccezione di decadenza dal CP_2 momento che l'obbligo di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla data di consegna del Ruolo era stato ampiamente rispettato.
Lamentava altresì che il giudice di prime cure non aveva erroneamente dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva posto che le doglianza sollevate da controparte riguardavano attività per le quali, l' Agente della Riscossione, ex lege, ovvero, nella sua qualità di Concessionario della Riscossione, a mente del DPR
602/73, non aveva nessuna autonomia e possibilità d'intervento in quanto relative ad attività, quale la fase di organizzazione che precede la riscossione, di esclusiva competenza dell' Ente Impositore.
Censurava l'errore di motivazione e travisamento dei fatti in ordine al difetto di motivazione e alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'aggio in relazione alla cartella di pagamento impugnata. Sul punto rilevava di aver correttamente calcolato l'aggio e che la cartella non conteneva alcun interesse di mora o somme aggiuntive a titolo di sanzione atteso che la cartella era notificata per la prima volta e durante la pendenza del termine legale di pagamento (60 giorni) ovvero a impugnare era proposta la domanda né pertanto poteva sussistere alcuna violazione in materia di anatocismo.
Sull'eccepito difetto di motivazione della cartella impugnata, precisava che la contestazione poteva legittimamente essere mossa dal ricorrente solo nei confronti dell'Ufficio Impositore e non già nei confronti di , carente Parte_1 di legittimazione passiva in proposito. Inoltre, aggiungeva che non era necessaria una specifica ed esaustiva motivazione, essendo sufficiente una sintetica pagina 3 di 8 riconducibilità alle cause che presuppongono la richiesta delle somme, in modo che tali cause siano chiare al contribuente.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via preliminare il difetto CP_1 dello jus postulandi del difensore avvocato del libero foro, la nullità del mandato alle liti per mancata allegazione della procura speciale circa il potere di rappresentanza del Dirigente che ebbe a conferire l'incarico, l'assenza dell'atto organizzativo e CP_2 della delibera di incarico. Reiterava le doglianze formulate in primo grado e chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensionali, all'udienza del
03/02/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
Preliminarmente la doglianza mossa dall'appellata in merito al difetto di legittimazione processuale del difensore di avvocato del libero foro, è priva di CP_2 fondamento. Le Sezioni Unite della Corte Suprema (sent. n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_3 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 pagina 4 di 8 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U.,
8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha Parte_1 delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' Pt_1 anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai
Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di avvocati del Parte_1 libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura Parte_1 dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di un avvocato del
[...] libero foro.
Parimenti non è fondata l'eccezione di nullità del mandato alle liti per mancata allegazione della procura speciale che conferisce al responsabile della Direzione
Regionale Calabria, dott. il potere di rappresentanza dell'Agenzia Persona_1 delle Entrate e Riscossione dal momento che la procura speciale risulta prodotta in atti in allegato all'atto di appello depositato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Ciò premesso va disatteso il primo motivo di impugnazione avanzato dall'appellante e fondato sul preteso difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione.
pagina 5 di 8 Invero, si rileva che l' è senz'altro legittimata a contraddire su vizi di atti che CP_2 sono dalla stessa emessi come la cartella di pagamento opposta in queste sede.
L'ulteriore motivo di appello avverso la sentenza impugnata con cui viene denunciata l'erronea motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'aggio in relazione alla cartella di pagamento è fondato.
L'appellato, opponente in primo grado, ha lamentato che sarebbe del tutto incerta la modalità di calcolo degli interessi di mora applicati al credito e la modalità di calcolo dei compensi di riscossione, con conseguente difetto di motivazione della cartella presupposta. Ha altresì contestato la violazione del divieto di anatocismo essendo applicati, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella, degli interessi su basi di calcolo già comprendenti altri interessi.
Le contestazioni sollevate da parte appellata in ordine all'indeterminatezza delle somme addebitate per interessi di mora non colgono nel segno atteso che gli importi ad essi relativi sono determinati in conformità alla normativa vigente e sono specificamente indicati nell'estratto di ruolo allegato oltreché nella stessa cartella di pagamento.
Pertanto, quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione della base calcolo interessi, si deve osservare che la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma
è un atto del' Agente Riscossione' ed è predisposta secondo un modello CP_4 approvato con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del DPR n. 602/73. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa o dei tributi con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore;
inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti dopo la notificazione della cartella.
Gli interessi di mora, pertanto, sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato- il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73, pagina 6 di 8 mediante «decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Di qui, l'irrilevanza di ogni doglianza relativa alla violazione del divieto di anatocismo non venendo in rilievo nella specie alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi su interessi scaduti.
Questo contenuto, inoltre, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (si veda Cass. 4376/2017). Inoltre,
Quanto alle doglianze relativamente all'aggio, esse sono state formulate del tutto genericamente, e quindi risultano non idonee a superare la circostanza che la misura del compenso per la riscossione (c.d. aggio) è determinata dalla legge (art. 17 del d.lgs. 112/1999 e successive modifiche).
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello proposto dall' Parte_1
deve essere accolto e, per l'effetto, va disposta la riforma della Sentenza
[...]
n. 252/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata il 19/01/2023.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 145/2022 (scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria non espletata), devono essere poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello promosso dall' e in riforma Parte_1 della Sentenza n. 252/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia rigetta l'opposizione spiegata da avverso la cartella di pagamento n. CP_1
13920210001359265, pagina 7 di 8 - condanna alla rifusione delle spese processuali per entrambi i CP_1 gradi del giudizio che liquida complessivamente in € 1309,00 per compensi professionali, in € 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
Vibo Valentia, 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 969/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Possidente, presso il cui studio sito in Catanzaro, Via A. Daniele n. 24, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Vincenzo Albanese, presso il cui studio sito in Serra San Bruno, Via Alfonso Scrivo
n. 25 è elettivamente domiciliata
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 18/05/2022 ha CP_1 proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
13920210001359265, notificata in data 13/05/2022, per il mancato pagamento di
€ 1.564,07 riguardante contravvenzioni per infrazione al codice della strada anno
2019; chiedeva dichiararsi e accertarsi la nullità dell'atto impugnato eccependo: 1) pagina 1 di 8 difetto di motivazione e illegittimità dell'aggio e dell'interesse di mora in mancanza della indicazione di chiari criteri di calcolo e anatocismo;
2) decadenza dal potere di svolgere attività finalizzate al recupero di somme iscritti a ruolo per sanzioni amministrative violazione codice della strada in quanto la cartella di pagamento non
è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo;
3) errato conteggio delle sanzioni accertate.
Si costituiva l' , deducendo la regolarità dell'attività Parte_1 posta in essere dall'Ente e che un'eventuale contestazione in merito al difetto di motivazione della cartella si sarebbe dovuta muovere solo nei confronti dell'Ente impositore e non dunque nei confronti di , carente sotto Parte_1 questo aspetto di legittimazione passiva.
Deduceva che la cartella impugnata non conteneva alcun interesse di mora o somme aggiuntive a titolo di sanzione, per cui nessuna violazione od anatocismo era stato posto in essere dall'Agente della Riscossione. Pertanto, chiedeva l'integrale rigetto della domanda in quanto pretestuosa, infondata e temeraria.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 252/2023, depositata in data
19/01/2023, accoglieva la proposta opposizione e annullava la cartella n.
13920210001359265000 con la seguente motivazione: "Orbene, l'Amministrazione finanziaria deve chiarire nell'atto emesso al contribuente com'è arrivata a quantificare
l'importo degli interessi, dandogli tutti gli elementi per risalire al calcolo aritmetico: capitale, saggio di interesse e periodo su cui detto saggio di interesse è applicato"; condannava l' a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta Sentenza proponeva appello l' Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del gravame, rigettare ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversaria e così decidere:
- In accoglimento del presente appello, Riformare la sentenza impugnata n. 252/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, in respingimento della domanda proposta in primo grado dall'appellata : CP_1
a) confermare la validità dell'intimazione di pagamento nonché delle sottese cartelle di pagamento per i motivi di cui in fatto.
pagina 2 di 8 b) previo accertamento dei fatti e delle ragioni di diritto, rigettarsi l'avversa eccezione di difetto di motivazione e per effetto pronunciarsi il richiesto accoglimento di tutti i motivi di gravame sopra esposti;
condannare l'opponente/appellata al pagamento delle competenze e Parte_2 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
L' in particolare, eccepiva la totale infondatezza dell'eccezione di decadenza dal CP_2 momento che l'obbligo di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla data di consegna del Ruolo era stato ampiamente rispettato.
Lamentava altresì che il giudice di prime cure non aveva erroneamente dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva posto che le doglianza sollevate da controparte riguardavano attività per le quali, l' Agente della Riscossione, ex lege, ovvero, nella sua qualità di Concessionario della Riscossione, a mente del DPR
602/73, non aveva nessuna autonomia e possibilità d'intervento in quanto relative ad attività, quale la fase di organizzazione che precede la riscossione, di esclusiva competenza dell' Ente Impositore.
Censurava l'errore di motivazione e travisamento dei fatti in ordine al difetto di motivazione e alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'aggio in relazione alla cartella di pagamento impugnata. Sul punto rilevava di aver correttamente calcolato l'aggio e che la cartella non conteneva alcun interesse di mora o somme aggiuntive a titolo di sanzione atteso che la cartella era notificata per la prima volta e durante la pendenza del termine legale di pagamento (60 giorni) ovvero a impugnare era proposta la domanda né pertanto poteva sussistere alcuna violazione in materia di anatocismo.
Sull'eccepito difetto di motivazione della cartella impugnata, precisava che la contestazione poteva legittimamente essere mossa dal ricorrente solo nei confronti dell'Ufficio Impositore e non già nei confronti di , carente Parte_1 di legittimazione passiva in proposito. Inoltre, aggiungeva che non era necessaria una specifica ed esaustiva motivazione, essendo sufficiente una sintetica pagina 3 di 8 riconducibilità alle cause che presuppongono la richiesta delle somme, in modo che tali cause siano chiare al contribuente.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via preliminare il difetto CP_1 dello jus postulandi del difensore avvocato del libero foro, la nullità del mandato alle liti per mancata allegazione della procura speciale circa il potere di rappresentanza del Dirigente che ebbe a conferire l'incarico, l'assenza dell'atto organizzativo e CP_2 della delibera di incarico. Reiterava le doglianze formulate in primo grado e chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado, concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti difensionali, all'udienza del
03/02/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato.
Preliminarmente la doglianza mossa dall'appellata in merito al difetto di legittimazione processuale del difensore di avvocato del libero foro, è priva di CP_2 fondamento. Le Sezioni Unite della Corte Suprema (sent. n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale facoltà di Controparte_3 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n.
1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità Pt_1 pagina 4 di 8 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o Pt_1 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U.,
8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha Parte_1 delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell' Pt_1 anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai
Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' di avvalersi anche di avvocati del Parte_1 libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell' a mezzo dell'Avvocatura Parte_1 dello Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie per cui è causa, l' Parte_1
ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di un avvocato del
[...] libero foro.
Parimenti non è fondata l'eccezione di nullità del mandato alle liti per mancata allegazione della procura speciale che conferisce al responsabile della Direzione
Regionale Calabria, dott. il potere di rappresentanza dell'Agenzia Persona_1 delle Entrate e Riscossione dal momento che la procura speciale risulta prodotta in atti in allegato all'atto di appello depositato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Ciò premesso va disatteso il primo motivo di impugnazione avanzato dall'appellante e fondato sul preteso difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione.
pagina 5 di 8 Invero, si rileva che l' è senz'altro legittimata a contraddire su vizi di atti che CP_2 sono dalla stessa emessi come la cartella di pagamento opposta in queste sede.
L'ulteriore motivo di appello avverso la sentenza impugnata con cui viene denunciata l'erronea motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e dell'aggio in relazione alla cartella di pagamento è fondato.
L'appellato, opponente in primo grado, ha lamentato che sarebbe del tutto incerta la modalità di calcolo degli interessi di mora applicati al credito e la modalità di calcolo dei compensi di riscossione, con conseguente difetto di motivazione della cartella presupposta. Ha altresì contestato la violazione del divieto di anatocismo essendo applicati, decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella, degli interessi su basi di calcolo già comprendenti altri interessi.
Le contestazioni sollevate da parte appellata in ordine all'indeterminatezza delle somme addebitate per interessi di mora non colgono nel segno atteso che gli importi ad essi relativi sono determinati in conformità alla normativa vigente e sono specificamente indicati nell'estratto di ruolo allegato oltreché nella stessa cartella di pagamento.
Pertanto, quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione della base calcolo interessi, si deve osservare che la cartella di pagamento non è un atto impositivo ma
è un atto del' Agente Riscossione' ed è predisposta secondo un modello CP_4 approvato con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del DPR n. 602/73. L'emissione della cartella di pagamento presuppone l'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa o dei tributi con i relativi interessi, che sono applicati dall'ente impositore;
inoltre, la cartella di pagamento contiene, secondo il modello ministeriale, anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, che sono dovuti dopo la notificazione della cartella.
Gli interessi di mora, pertanto, sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora - come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato- il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella ed il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 602/73, pagina 6 di 8 mediante «decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Di qui, l'irrilevanza di ogni doglianza relativa alla violazione del divieto di anatocismo non venendo in rilievo nella specie alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi su interessi scaduti.
Questo contenuto, inoltre, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (si veda Cass. 4376/2017). Inoltre,
Quanto alle doglianze relativamente all'aggio, esse sono state formulate del tutto genericamente, e quindi risultano non idonee a superare la circostanza che la misura del compenso per la riscossione (c.d. aggio) è determinata dalla legge (art. 17 del d.lgs. 112/1999 e successive modifiche).
In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello proposto dall' Parte_1
deve essere accolto e, per l'effetto, va disposta la riforma della Sentenza
[...]
n. 252/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, depositata il 19/01/2023.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 145/2022 (scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria non espletata), devono essere poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello promosso dall' e in riforma Parte_1 della Sentenza n. 252/2023 del Giudice di Pace di Vibo Valentia rigetta l'opposizione spiegata da avverso la cartella di pagamento n. CP_1
13920210001359265, pagina 7 di 8 - condanna alla rifusione delle spese processuali per entrambi i CP_1 gradi del giudizio che liquida complessivamente in € 1309,00 per compensi professionali, in € 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge.
Vibo Valentia, 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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