Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3627/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est.
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
24/03/2025 da
1) Parte_1
Nato il 28/12/1968 a ISCHITELLA (FG) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27/E 26839 ZELO BUON PERSICO ITALIA con l'Avv. BATTILEGA SONIA elettivamente domiciliato VIA CASSOLO N. 6 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 21/08/1978 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 20253 RODANO ITALIA con l'Avv. SPINELLA BARBARA GIUSEPPINA elettivamente domiciliato VIALE GRAN SASSO 11
20131 MILANO
Per_ con i seguenti figli: nato il [...] e nata il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 21/03/2025,
hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 Parte_2 del decreto ex art. 316 ss c.c reso dal Tribunale di Milano e pubblicato il 15.6.2016.
1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, con collocamento prevalente presso la madre. Per_
2) La frequentazione del padre con la figlia sarà liberamente determinata in relazione agli impegni dell'uno o dell'altra, con previsione minima indicativamente delle visite a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, oltre ad un giorno infrasettimanale da comunicare almeno 48 ore prima;
le vacanze estive comprendono almeno due settimane anche non consecutive;
alternanza delle giornate della Vigilia/Natale, Pasqua/Pasquetta/Ponti 01 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
salvo diverso e miglior accordo tra le parti. Per_3
3) Le parti convengono che il padre non è più tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente ed in nulla più deve contribuire per il figlio né per mantenimento Per_1 né per spese extra-assegno e/o di qualsivoglia natura. Per_
4) Le parti convengono che, per concorso al mantenimento della figlia , a far data dal mese di gennaio 2025 il padre corrisponderà alla madre la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili alla sottoscrizione del presente ricorso, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dallo stesso mese dell'anno successivo all'intervenuta omologa del presente atto.
5) Per la corresponsione della somma arretrata di € 9.700,00= le parti hanno concordato il seguente piano di rientro: in 24 mesi a partire da marzo 2025 con rateo mensile di € 500,00= così composto: € 400,00= per
Per_ arretrati + € 100,00= per nuovo assegno di mantenimento per;
a partire dal 25° mese (aprile 2027) per 26 mesi ovvero fino a giugno 2029 il sig. continuerà a Pt_1 versare alla sig.ra l'importo mensile di € 500,00= così composto: € 200,00 per € 5.200,00 Pt_2
Per_ (arretrati differenza nuovo assegno di mantenimento per dal gennaio 2025 al marzo 2027) + €
Per_ 300,00= nuovo assegno di mantenimento per;
a partire dal luglio 2029 e fino all'indipendenza ed autosufficienza economica della figlia, il sig. Pt_1
Per_ versa alla sig.ra l'importo mensile di € 300,00= per assegno di mantenimento per + il 50% Pt_2 delle spese extra assegno come da Protocollo del Tribunale di Milano.
6) Le spese straordinarie secondo le Linee Guida Spese Extra assegno del Tribunale di Milano saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno
7) Il padre corrisponderà alla madre la somma di € 441,25 = quale sua quota 50% delle spese Per_ straordinarie sostenute nell'interesse di negli anni 2023 e 2024, somma suddivisa in 4 rate di € 110,31 cadauna a decorrere dal mese di aprile 2025 e da saldare entro la fine del mese di luglio 2025. Per_
8) L'assegno unico universale per la figlia lo percepirà in via esclusiva la madre.
9) Le spese legali del presente procedimento sono compensate integralmente tra le parti.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.). Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni del decreto ex art. 316 ss c.c reso dal Tribunale di Milano e pubblicato il 15.4.2016
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite Si comunichi. Così deciso in Milano, il 23/04/2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai