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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13233/2022 promossa da:
con sede in Parabiago (MI) via Parte_1
Alessandro Manzoni n° 2, P. Iva n.° in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Marco Ganassini del foro di Milano, C.F.
, nello studio del quale, sito a Milano in via B. Ramazzini n.° 1- pec C.F._1
- fax 02.87181959), elegge il proprio domicilio;
Email_1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore (C.F. ), con sede in Empoli (FI), Via Grandi n. 12, rappresentata e C.F._2 difesa - in forza di procura alle liti in atti - dall'Avv. Francesco Luzzi (C.F. , C.F._3
con studio in Firenze (FI), Via Santo Spirito n. 15 ove elegge domicilio - PEC
Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di Parte_1
seguito solo ) ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 3846/2022 del 10 ottobre Parte_1
2022 - R.G. 10815/2022 emesso da questo Tribunale. L'ingiunzione di pagamento si riferisce ad un credito vantato dalla (di seguito " ) per un importo pari ad euro Controparte_1 CP_1
53.680,00 relativo al rimborso di acconti versati per l'acquisto di una macchina AT automatica modello FMR743 che risulta non essere stata mai consegnata.
Nel dettaglio, in data 9 novembre 2021, presso la sede di ad Empoli, quest'ultima ha CP_1
formalizzato l'acquisto del suddetto macchinario al prezzo di 88.000,00 euro, oltre IVA, come da proposta d'ordine datata 27 ottobre 2021 redatta dalla , in atti. Il contratto prevedeva Parte_1
espressamente che la consegna del bene acquistato dovesse avvenire entro un termine di "90/120 giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi", con il pagamento del corrispettivo articolato in tre rate: il 35% più
IVA al momento dell'ordine, il 15% più IVA a 60 giorni dall'ordine, e il restante 50% più IVA in quattro rate successive all'approvazione del collaudo (v. doc. C, in atti opposta, pag. 3).
A fronte degli accordi contrattuali sottoscritti, ha adempiuto al pagamento degli acconti per CP_1
un totale di 53.680,00 Euro, come segue: 37.576,00 Euro in data 12 novembre 2021 (corrispondente al
35% del prezzo più IVA - v. bonifico di doc. D ivi) e 16.104,00 Euro in data 26 gennaio 2022
(corrispondente al 15% del prezzo più IVA - v. bonifico di doc. E ivi). Nonostante l'adempimento da parte di la macchina acquistata non è stata mai consegnata, neppure dopo ripetuti solleciti CP_1
da parte dell'acquirente. Dopo quasi un anno dalla stipula del contratto, e senza risposte dalla
, ha deciso di inviare una diffida ad adempiere (doc. F), rimasta anch'essa Parte_1 CP_1
senza riscontro. Poiché non è stato possibile ottenere la restituzione degli acconti in via stragiudiziale, ha avviato un'azione monitoria per il recupero del credito, riservandosi, altresì, di chiedere CP_1
il risarcimento di tutti i danni subiti e futuri derivanti dal grave inadempimento della . Parte_1
Ritenendo di soddisfare i presupposti dell'art. 633 c.p.c., il Tribunale di Firenze ha emesso, come già accennato, il decreto ingiuntivo n. 3846/2022 del 10 ottobre 2022 (depositato l'11 ottobre 2022), che è stato oggetto di opposizione da parte di per i seguenti motivi: 1) impossibilità di Parte_1
adempiere per causa non imputabile alla venditrice;
2) compensazione parziale ex art. 1241 c.c. e ss. tra il credito ingiunto e il presunto credito di 18.000,00 euro che pretenderebbe a titolo di Parte_1 restituzione del prezzo per un macchinario usato, anch'esso mai consegnato.
pagina 2 di 5 Parte opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita la causa in via documentale,
è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione come per legge.
**
L'opposizione è infondata e pertanto da rigettare.
Circa il primo motivo di doglianza, relativo alla ritenuta impossibilità di adempiere per causa non imputabile alla venditrice occorre osservare come il contratto di compravendita della AT
, venduta dalla , si è perfezionato in data 9 novembre 2021, quando Parte_2 Parte_1
la questione pandemica era già purtroppo fatto notorio;
la pandemia da Covid-19 ha avuto inizio in
Italia nel gennaio 2020, e, pertanto, quando il contratto è stato stipulato, la parte venditrice era pienamente consapevole o avrebbe dovuto esserlo, avvalendosi della dovuta diligenza, della situazione economica e del contesto di mercato in cui operava. In particolare, la aveva previsto Parte_1
come termine di consegna della macchina un intervallo di 90-120 giorni lavorativi, esclusi i festivi, nonostante la pandemia fosse già una realtà consolidata, di cui poter tener conto nell'ambito delle pattuizioni contrattuali, non trattandosi più di una variabile imprevedibile. Il rinvio della consegna, pertanto, non può essere imputato a una causa di forza maggiore, poiché la pandemia, a partire dal
2021, non era più una condizione straordinaria. È significativo che, come risulta agli atti, la diffida inviata da alla in data 6 settembre 2022, fosse già tardiva rispetto ai termini CP_1 Parte_1
contrattuali stabiliti;
ciò conferma che la parte venditrice aveva ampiamente superato il termine di consegna senza fornire, prima della diffida, alcuna motivazione per il ritardo. Ed inoltre, la diffida è sopraggiunta quando la aveva già incassato la somma di euro 53.680,00 Euro, senza Parte_1
fornire il bene acquistato. Per quanto riguarda l'art. 1256 del Codice Civile, che la parte opponente invoca a sostegno della propria posizione, è importante precisare che questa norma disciplina le situazioni in cui un evento imprevisto renda impossibile l'adempimento. Tuttavia, come già accennato, la pandemia era ben conosciuta al momento della stipula del contratto, e quindi non può considerarsi come causa di impossibilità sopravvenuta;
inoltre, l'art. 1256 c.c. è applicabile solo nei casi di impossibilità oggettiva e non dipendente dalla volontà del debitore, ma in questo caso il ritardo non dipende da circostanze impreviste bensì da una gestione dell'ordine, rectius della tempistica del medesimo, imputabile alla venditrice. A sostegno di tale interpretazione, la giurisprudenza ha stabilito che un contratto di compravendita non può essere risolto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione quando l'impossibilità è solo relativa, derivante da ritardi ingiustificati imputabili al venditore.
Con sentenza n. 9244 del 4 aprile 2023, la Corte di Cassazione ha, infatti, ricordato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione pagina 3 di 5 degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Per tale motivo, la richiesta di rinvio dell'adempimento da parte della deve considerarsi Parte_1
infondata, e la parte venditrice è comunque tenuta alla restituzione del denaro ricevuto senza aver adempiuto alla propria obbligazione. Infatti, ove il Tribunale accogliesse la tesi difensiva della
, si creerebbe una situazione di ingiustificato arricchimento da parte della venditrice, che Parte_1
tratterrebbe indebitamente il pagamento effettuato senza aver fornito il bene oggetto del contratto, in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.
Relativamente alla richiesta di parziale compensazione, pure avanzata dall'opponente, per la somma di euro 18.000 deve osservarsi quanto segue. Seppur non è possibile escludere a priori un qualche collegamento negoziale tra i contratti di compravendita del macchinario usato e di quello nuovo
(considerato che anche nelle stesse mail provenienti da parte opposta vengono correlati e considerato altresì che, in genere, macchinari di questo tipo vengono sostituiti non affiancati) c'è da osservare come la domanda di parziale compensazione non può accogliersi perché fondata su circostanza fattuale erronea ossia sul presunto inadempimento da parte di alla consegna del macchinario usato. CP_1
A ben vedere, dalla lettura dell'art. 3 del contratto di vendita della AT usata (doc. G), la responsabilità per il ritiro del bene incombeva sulla , che avrebbe dovuto provvedere al Parte_1
ritiro del macchinario presso la sede di entro il 31 marzo 2022 mediante proprio corriere ed CP_1
a proprie spese, ritiro non effettuato. La mancata consegna del bene usato non è, dunque, imputabile a ma esclusivamente alla parte venditrice, che non ha mai ritirato la macchina, seppur CP_1
sollecitata in tal senso (cfr. docc. H, I, L, M, O). In assenza di apposita domanda di risoluzione contrattuale, il credito ipoteticamente maturato per il macchinario usato dall'opponente non è esigibile e non può essere portato in compensazione.
In conclusione, sia la pretesa impossibilità di adempiere per causa non imputabile alla venditrice che la domanda di compensazione risultano destituite di fondamento e vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, valori minimi, valore controversia come da NIR, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata.
PQM
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3846/2022;
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 4.217,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se dovuti.
pagina 4 di 5 Firenze, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13233/2022 promossa da:
con sede in Parabiago (MI) via Parte_1
Alessandro Manzoni n° 2, P. Iva n.° in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Marco Ganassini del foro di Milano, C.F.
, nello studio del quale, sito a Milano in via B. Ramazzini n.° 1- pec C.F._1
- fax 02.87181959), elegge il proprio domicilio;
Email_1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore (C.F. ), con sede in Empoli (FI), Via Grandi n. 12, rappresentata e C.F._2 difesa - in forza di procura alle liti in atti - dall'Avv. Francesco Luzzi (C.F. , C.F._3
con studio in Firenze (FI), Via Santo Spirito n. 15 ove elegge domicilio - PEC
Email_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di Parte_1
seguito solo ) ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 3846/2022 del 10 ottobre Parte_1
2022 - R.G. 10815/2022 emesso da questo Tribunale. L'ingiunzione di pagamento si riferisce ad un credito vantato dalla (di seguito " ) per un importo pari ad euro Controparte_1 CP_1
53.680,00 relativo al rimborso di acconti versati per l'acquisto di una macchina AT automatica modello FMR743 che risulta non essere stata mai consegnata.
Nel dettaglio, in data 9 novembre 2021, presso la sede di ad Empoli, quest'ultima ha CP_1
formalizzato l'acquisto del suddetto macchinario al prezzo di 88.000,00 euro, oltre IVA, come da proposta d'ordine datata 27 ottobre 2021 redatta dalla , in atti. Il contratto prevedeva Parte_1
espressamente che la consegna del bene acquistato dovesse avvenire entro un termine di "90/120 giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi", con il pagamento del corrispettivo articolato in tre rate: il 35% più
IVA al momento dell'ordine, il 15% più IVA a 60 giorni dall'ordine, e il restante 50% più IVA in quattro rate successive all'approvazione del collaudo (v. doc. C, in atti opposta, pag. 3).
A fronte degli accordi contrattuali sottoscritti, ha adempiuto al pagamento degli acconti per CP_1
un totale di 53.680,00 Euro, come segue: 37.576,00 Euro in data 12 novembre 2021 (corrispondente al
35% del prezzo più IVA - v. bonifico di doc. D ivi) e 16.104,00 Euro in data 26 gennaio 2022
(corrispondente al 15% del prezzo più IVA - v. bonifico di doc. E ivi). Nonostante l'adempimento da parte di la macchina acquistata non è stata mai consegnata, neppure dopo ripetuti solleciti CP_1
da parte dell'acquirente. Dopo quasi un anno dalla stipula del contratto, e senza risposte dalla
, ha deciso di inviare una diffida ad adempiere (doc. F), rimasta anch'essa Parte_1 CP_1
senza riscontro. Poiché non è stato possibile ottenere la restituzione degli acconti in via stragiudiziale, ha avviato un'azione monitoria per il recupero del credito, riservandosi, altresì, di chiedere CP_1
il risarcimento di tutti i danni subiti e futuri derivanti dal grave inadempimento della . Parte_1
Ritenendo di soddisfare i presupposti dell'art. 633 c.p.c., il Tribunale di Firenze ha emesso, come già accennato, il decreto ingiuntivo n. 3846/2022 del 10 ottobre 2022 (depositato l'11 ottobre 2022), che è stato oggetto di opposizione da parte di per i seguenti motivi: 1) impossibilità di Parte_1
adempiere per causa non imputabile alla venditrice;
2) compensazione parziale ex art. 1241 c.c. e ss. tra il credito ingiunto e il presunto credito di 18.000,00 euro che pretenderebbe a titolo di Parte_1 restituzione del prezzo per un macchinario usato, anch'esso mai consegnato.
pagina 2 di 5 Parte opposta si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita la causa in via documentale,
è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 22.10.2024, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione come per legge.
**
L'opposizione è infondata e pertanto da rigettare.
Circa il primo motivo di doglianza, relativo alla ritenuta impossibilità di adempiere per causa non imputabile alla venditrice occorre osservare come il contratto di compravendita della AT
, venduta dalla , si è perfezionato in data 9 novembre 2021, quando Parte_2 Parte_1
la questione pandemica era già purtroppo fatto notorio;
la pandemia da Covid-19 ha avuto inizio in
Italia nel gennaio 2020, e, pertanto, quando il contratto è stato stipulato, la parte venditrice era pienamente consapevole o avrebbe dovuto esserlo, avvalendosi della dovuta diligenza, della situazione economica e del contesto di mercato in cui operava. In particolare, la aveva previsto Parte_1
come termine di consegna della macchina un intervallo di 90-120 giorni lavorativi, esclusi i festivi, nonostante la pandemia fosse già una realtà consolidata, di cui poter tener conto nell'ambito delle pattuizioni contrattuali, non trattandosi più di una variabile imprevedibile. Il rinvio della consegna, pertanto, non può essere imputato a una causa di forza maggiore, poiché la pandemia, a partire dal
2021, non era più una condizione straordinaria. È significativo che, come risulta agli atti, la diffida inviata da alla in data 6 settembre 2022, fosse già tardiva rispetto ai termini CP_1 Parte_1
contrattuali stabiliti;
ciò conferma che la parte venditrice aveva ampiamente superato il termine di consegna senza fornire, prima della diffida, alcuna motivazione per il ritardo. Ed inoltre, la diffida è sopraggiunta quando la aveva già incassato la somma di euro 53.680,00 Euro, senza Parte_1
fornire il bene acquistato. Per quanto riguarda l'art. 1256 del Codice Civile, che la parte opponente invoca a sostegno della propria posizione, è importante precisare che questa norma disciplina le situazioni in cui un evento imprevisto renda impossibile l'adempimento. Tuttavia, come già accennato, la pandemia era ben conosciuta al momento della stipula del contratto, e quindi non può considerarsi come causa di impossibilità sopravvenuta;
inoltre, l'art. 1256 c.c. è applicabile solo nei casi di impossibilità oggettiva e non dipendente dalla volontà del debitore, ma in questo caso il ritardo non dipende da circostanze impreviste bensì da una gestione dell'ordine, rectius della tempistica del medesimo, imputabile alla venditrice. A sostegno di tale interpretazione, la giurisprudenza ha stabilito che un contratto di compravendita non può essere risolto per sopravvenuta impossibilità di esecuzione quando l'impossibilità è solo relativa, derivante da ritardi ingiustificati imputabili al venditore.
Con sentenza n. 9244 del 4 aprile 2023, la Corte di Cassazione ha, infatti, ricordato che la liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione pagina 3 di 5 degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Per tale motivo, la richiesta di rinvio dell'adempimento da parte della deve considerarsi Parte_1
infondata, e la parte venditrice è comunque tenuta alla restituzione del denaro ricevuto senza aver adempiuto alla propria obbligazione. Infatti, ove il Tribunale accogliesse la tesi difensiva della
, si creerebbe una situazione di ingiustificato arricchimento da parte della venditrice, che Parte_1
tratterrebbe indebitamente il pagamento effettuato senza aver fornito il bene oggetto del contratto, in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.
Relativamente alla richiesta di parziale compensazione, pure avanzata dall'opponente, per la somma di euro 18.000 deve osservarsi quanto segue. Seppur non è possibile escludere a priori un qualche collegamento negoziale tra i contratti di compravendita del macchinario usato e di quello nuovo
(considerato che anche nelle stesse mail provenienti da parte opposta vengono correlati e considerato altresì che, in genere, macchinari di questo tipo vengono sostituiti non affiancati) c'è da osservare come la domanda di parziale compensazione non può accogliersi perché fondata su circostanza fattuale erronea ossia sul presunto inadempimento da parte di alla consegna del macchinario usato. CP_1
A ben vedere, dalla lettura dell'art. 3 del contratto di vendita della AT usata (doc. G), la responsabilità per il ritiro del bene incombeva sulla , che avrebbe dovuto provvedere al Parte_1
ritiro del macchinario presso la sede di entro il 31 marzo 2022 mediante proprio corriere ed CP_1
a proprie spese, ritiro non effettuato. La mancata consegna del bene usato non è, dunque, imputabile a ma esclusivamente alla parte venditrice, che non ha mai ritirato la macchina, seppur CP_1
sollecitata in tal senso (cfr. docc. H, I, L, M, O). In assenza di apposita domanda di risoluzione contrattuale, il credito ipoteticamente maturato per il macchinario usato dall'opponente non è esigibile e non può essere portato in compensazione.
In conclusione, sia la pretesa impossibilità di adempiere per causa non imputabile alla venditrice che la domanda di compensazione risultano destituite di fondamento e vanno rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022, valori minimi, valore controversia come da NIR, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata.
PQM
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3846/2022;
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte opposta che liquida in euro 4.217,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se dovuti.
pagina 4 di 5 Firenze, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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