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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3943 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato FACCO ISABELLA Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
all'Ill.mo Tribunale di Padova, affinché, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e previa fissazione dell'udienza di comparizione avanti a sé dei coniugi, assegnando al resistente il termine per la costituzione, voglia dare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ed il Tribunale di Padova, contrariis reiectis, voglia confermare i medesimi nel proseguo di causa:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi Signori e , Parte_2 CP_1 con addebito al marito;
3) la Signora continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà, sita Parte_2 in Villa del Conte (PD), Via Corse n.32;
pagina 1 di 3 4) stabilirsi a carico del Signor un contributo nel mantenimento della Signora CP_1
nella misura di euro 200,00 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Parte_2
Istat, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
5) l'autovettura Citroen targata EG839BJ di proprietà della ricorrente resterà in uso della stessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] , e , nato a Parte_1 CP_1
ROMA (RM) il 17/09/1953 , contraevano matrimonio in data 29.04.1978 in Villa del Conte (PD), trascritto nel relativo registro degli atti del medesimo Comune dell'anno 1978, n. 1, Parte I, Serie A.
Per_ Dalla loro unione nasceva la figlia il 5.09.1978 e il figlio il 16.02.1975 (poi deceduto). Per_2
In data 08.08.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Alla prima udienza davanti al Giudice del 12.12.2024 comparivano sia la parte ricorrente sia la parte resistente, pur senza legale, e il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di ed esperiva inutilmente tentativo di conciliazione;
quindi, la parte ricorrente abbandonava CP_1
la domanda di addebito, insistendo per le sole domande di separazione e di assegno di mantenimento.
Pertanto, il Giudice, all'udienza di cui sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il presente procedimento ha ad oggetto le sole pronunce sullo status e sulla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, attesa la rinuncia di parte attrice di ulteriori domande e la contumacia di parte convenuta.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La richiesta di assegno di mantenimento della parte ricorrente nella misura di euro 200,00 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Istat, merita accoglimento, in quanto la moglie (proprietaria della casa dove vive) non lavora (cfr. dichiarazioni rese in udienza), in precedenza aveva uno stipendio di circa 570 euro al mese, mentre il marito è pensionato (circa 834 euro al mese).
Valutata la sussistenza, nel caso concreto, dei criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., accertato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, comparati i mezzi pagina 2 di 3 economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, si ritiene che la ricorrente, priva di effettiva capacità lavorativa e reddituale, ha dimostrato e allegato circostanze specifiche volte a provare il regime economico goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, nonchè le circostanze ostative a mantenerlo.
Quanto alla domanda relativa alla assegnazione della casa familiare, non essendovi minori, la casa andrà fruita dalla moglie in forza della titolarità del relativo diritto. La autovettura seguirà il regime della relativa proprietà.
Spese di lite compensate perché il marito non si è opposto ad alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) Dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
3) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone a carico della parte resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
5) Spese di lite a carico di chi le ha sostenute
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25
Cinzia Balletti Il Presidente
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3943 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato FACCO ISABELLA Parte_1
Parte attrice contro
CP_1
Contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
all'Ill.mo Tribunale di Padova, affinché, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e previa fissazione dell'udienza di comparizione avanti a sé dei coniugi, assegnando al resistente il termine per la costituzione, voglia dare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ed il Tribunale di Padova, contrariis reiectis, voglia confermare i medesimi nel proseguo di causa:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi Signori e , Parte_2 CP_1 con addebito al marito;
3) la Signora continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà, sita Parte_2 in Villa del Conte (PD), Via Corse n.32;
pagina 1 di 3 4) stabilirsi a carico del Signor un contributo nel mantenimento della Signora CP_1
nella misura di euro 200,00 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Parte_2
Istat, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
5) l'autovettura Citroen targata EG839BJ di proprietà della ricorrente resterà in uso della stessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] , e , nato a Parte_1 CP_1
ROMA (RM) il 17/09/1953 , contraevano matrimonio in data 29.04.1978 in Villa del Conte (PD), trascritto nel relativo registro degli atti del medesimo Comune dell'anno 1978, n. 1, Parte I, Serie A.
Per_ Dalla loro unione nasceva la figlia il 5.09.1978 e il figlio il 16.02.1975 (poi deceduto). Per_2
In data 08.08.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse dichiarata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Alla prima udienza davanti al Giudice del 12.12.2024 comparivano sia la parte ricorrente sia la parte resistente, pur senza legale, e il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di ed esperiva inutilmente tentativo di conciliazione;
quindi, la parte ricorrente abbandonava CP_1
la domanda di addebito, insistendo per le sole domande di separazione e di assegno di mantenimento.
Pertanto, il Giudice, all'udienza di cui sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il presente procedimento ha ad oggetto le sole pronunce sullo status e sulla richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, attesa la rinuncia di parte attrice di ulteriori domande e la contumacia di parte convenuta.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La richiesta di assegno di mantenimento della parte ricorrente nella misura di euro 200,00 mensili, da aggiornarsi in base agli indici Istat, merita accoglimento, in quanto la moglie (proprietaria della casa dove vive) non lavora (cfr. dichiarazioni rese in udienza), in precedenza aveva uno stipendio di circa 570 euro al mese, mentre il marito è pensionato (circa 834 euro al mese).
Valutata la sussistenza, nel caso concreto, dei criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., accertato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, comparati i mezzi pagina 2 di 3 economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, si ritiene che la ricorrente, priva di effettiva capacità lavorativa e reddituale, ha dimostrato e allegato circostanze specifiche volte a provare il regime economico goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, nonchè le circostanze ostative a mantenerlo.
Quanto alla domanda relativa alla assegnazione della casa familiare, non essendovi minori, la casa andrà fruita dalla moglie in forza della titolarità del relativo diritto. La autovettura seguirà il regime della relativa proprietà.
Spese di lite compensate perché il marito non si è opposto ad alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2) Dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
3) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
4) dispone a carico della parte resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
5) Spese di lite a carico di chi le ha sostenute
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.1.25
Cinzia Balletti Il Presidente
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