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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dr.
AL GIANFELICE Presidente
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 326/2024 e promossa
DA (cf: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Parte_1 P.IVA_1 Ianni dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Ancona p.zza Cavour 23
- APPELLANTE-
CONTRO
(cf: ) in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._1 della azienda agricola Il Colle rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Viozzi del foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Fermo contrada Campiglione 105
- APPELLATO –
OGGETTO: Appello a sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data
19.01.2024 in materia di arricchimento senza causa CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da trattazione scritta per l'udienza del
30.09.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare: Controparte_1
-al pagamento in proprio favore l'importo di € 44.239,59, deducendo l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
[...
-a corrispondere l'importo di € 16.556,94 versato dalla alla Parte_1 CP_2
in esecuzione della sentenza n. 1919/2018 del 17/9/2018 a titolo Parte_2 di refusione spese di lite.
La Regione illustrava: Pt_1
- che in seguito agli avversi eventi atmosferici verificatisi nelle nel periodo 7- Pt_1
20/4/1997 riconosciuti come eccezionali con decreto MIPAF n1187 del 17/7/1997, la
è intervenuta in favore delle aziende agricole che avevano subito Parte_1 danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile ai sensi della L.n.185/1992 art. 3/2 lett. c, che prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato;
- di aver in data 3/2/1999, prot. n.1200, adottato il nulla osta ispettoriale n. 8 favorevole alla concessione a favore della ditta di un prestito di Controparte_1 esercizio ad ammortamento quinquennale di £. 165.510.000 con addebito alla ditta prestataria del 60% della quota capitale ed abbuono del 40% del capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione danneggiati a seguito dell'"eccesso di neve e gelate tardive" verificatosi nel periodo 7-20/4/1997;
- che in data 30/7/1999 il signor quale legale rappresentante dell' CP_1 [...]
, ha stipulato con Cassa di Risparmio di Fermo SpA il contratto di Parte_3
pag. 2/11 prestito agrario di gestione soccorso a valere sul fondo di "solidarietà nazionale" ex lege n.185/1992 art.3/c per £. 165.510.000;
- di aver con decreto n. 128 del 9.12.08 quantificato in € 44.303,45 l'importo a carico della dovuto alla Cassa di Risparmio di Fermo a titolo di concorso Parte_1 statale negli interessi e nella quota parte del capitale mutuato su prestito ad ammortamento quinquennale relativamente alla posizione del beneficiario CP_1
;
[...]
- che l'importo in questione, nella misura di € 44.239,59, è stato intercettato da ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973 e del DM 18.1.08, con Controparte_3 atto di pignoramento presso terzi n. 2008/15176 del 31.12.08;
- di aver quindi provveduto con mandato n. 30 del 21.1.09 a versare tale importo ad
; CP_3
- di esser poi stata citata in giudizio da Cassa di Risparmio di Fermo, creditrice dell'importo di € 44.239,59 a titolo dì concorso statale/regionale negli interessi e nella quota parte del capitale mutuato su prestito ad ammortamento quinquennale relativamente alla posizione del beneficiario in esecuzione del Controparte_1 contratto 30.7.99 di prestito agrario di gestione soccorso a valere sul fondo di
"solidarietà nazionale" ex lege n.185/1992 art. 3/c per £ 165.510.000 stipulato dal
CP_1
- che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1919/2020 pubblicata in data
17.9.18 l'ha condannata in via definitiva al pagamento in favore di Cassa di Risparmio di Fermo di € 44.239,59, per il titolo di cui alla L.n.185/1992 art. 3/c, oltre interessi e refusione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, avendo il giudicante dichiarato che l' non era tenuta nel caso Parte_4 specifico all'obbligo di previa verifica ex art. 48 bis DPR 602/73;
- di aver provveduto, in esecuzione di tale sentenza, a corrispondere all'istituto bancario gli importi dovuti ex lege 185/1992 pari ad € 47.202,92 per sorte ed interessi,
pag. 3/11 con decreto n. 232 del 20/6/2019 e con decreto n. 5 del 17/1/2019 gli importi dovuti a titolo di refusione delle spese di lite, pari a complessivi € 16.556,94;
- di aver, nelle more del giudizio intercorso con Cassa di Risparmio di Fermo, diffidato invano il signor a corrispondere all'Amministrazione l'importo di CP_1
€ 44.239,59 con raccomandata prot. n. 0603944 del 29/09/2011 consegnata presso il domicilio del convenuto in data 4/11/2011;
- di aver quindi corrisposto la quota corrispondente alle 5 annualità di concorso negli interessi e nella quota parte di capitale mutuato, ex lege 185/92 art. 3/c, relativamente alla posizione del beneficiario per ben due volte, l'una ad Controparte_1 CP_3
, l'altra alla Cassa di Risparmio di Fermo;
[...]
- che, mentre il pagamento in favore di Cassa di Risparmio di Fermo è stato effettuato legittimamente ex L.185/92 art. 3/c, avendo il signor stipulato con detto CP_1 istituto bancario un contratto di prestito agrario di gestione soccorso a valere sul fondo di "solidarietà nazionale" ex lege n.185/1992 art.3/c per £ 165.510.000 dietro nulla osta favorevole espresso dalla il pagamento disposto in favore di Parte_1
ai sensi dell'art. 48 DPR 602/1973 è stato effettuato Controparte_3 indebitamente;
- che non ha trattenuto le somme riscosse ma ha provveduto ad Controparte_3 imputarle al debito tributario azionato con l'atto di pignoramento suindicato ed a riversarle tempestivamente agli Enti creditori come precisato dall'Agenzia Entrate
Riscossione con nota prot. n. 6546252 del 18/12/2018 e prot.n.5299205 del 10/6/2019
(All. 10), l'unico soggetto che si è indebitamente arricchito a danno della Pt_1
è che ha da un lato beneficiato del concorso statale negli
[...] Controparte_1 interessi e nella quota parte del capitale mutuato ex L.
185/92 art. 3/c, e dall'altro ha visto estinguere le proprie pendenze tributarie;
- di non esser stata in alcun modo tenuta a saldare i debiti contratti dal signor nei confronti degli enti impositori;
CP_1
pag. 4/11 - di aver documentalmente provato l'esistenza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa e dell'insussistenza di altre azioni per ottenere tutela delle proprie ragioni.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedendo in via principale, nel merito, il rigetto delle domande anche relativamente alla prescrizione delle stesse, e in subordine, la limitazione del quantum indennizzabile ex art. 2041 c.c..
Il giudice di prime cure del Tribunale di Fermo pronunciava sentenza con la quale respingeva integralmente le domande proposte dalla condannando Parte_1 quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per la totale riforma Parte_1 della pronuncia gravata e per l'integrale accoglimento delle domande attoree.
L'appellato contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 06.10.2025, raccolta la precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza.
La sentenza impugnata ha affermato che l'azione proposta ex art. 2041 c.c. da Pt_1
e relativa alla restituzione dell'importo di € 44.239,59, di cui al mandato n. 30
[...] del 21.1.09 oltre interessi, è prescritta essendo decorsi più di 10 anni dal pagamento del 21.01.2009 rispetto la notifica dell'atto di citazione del 15.03.21; il giudice di prime cure ha aggiunto che l'azione sarebbe prescritta anche se riqualificata come azione di ripetizione di indebito soggettivo "ex latere creditoris"; infine ha dichiarato infondata la domanda con cui la chiedeva al la condanna Parte_1 CP_1 al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice nel processo intercorso con la pag. 5/11 trattandosi di debito proprio della e da questa saldato, CP_4 Parte_1 non comportante alcun arricchimento per il sig. CP_1
Con il primo motivo di appello, la appellante impugna la sentenza di Parte_1 prime cure sostenendone l'erroneità per omesso esame e valutazione della nota prot.0603944 del 29.9.2011 (all.9 dell'atto di citazione di primo grado) quale atto interruttivo della prescrizione della propria pretesa creditoria nei confronti del e, conseguentemente, chiede l'integrale riforma della sentenza appellata e CP_1
l'accoglimento della domanda proposta ribadendo tutte le considerazioni poste nel giudizio di prime cure.
Il motivo è fondato, ma la sentenza va confermata seppur con diversa motivazione.
Sotto il primo profilo, il giudice di prime cure ha totalmente omesso di esaminare la valenza interruttiva della nota prot.0603944 del 29.9.2011 sopra citata nei confronti di
. Controparte_1
Dalla lettura di detto ultimo atto emerge che la ha richiesto Parte_1 espressamente al la restituzione dell'importo di € 44.239,59 Controparte_1 indebitamente versato ad a seguito di pignoramento presso terzi. Controparte_3
Va infatti ricordato che secondo Cassazione civile sez. II, 20/05/2025, n.13430 anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (cfr. Cass. n.
18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n.
24656/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa. pag. 6/11 Enucleato il predetto principio nel caso di specie, emerge che nella nota prot.0603944 del 29.9.2011 sono presenti sia il soggetto a cui la richiesta è diretta, sia la richiesta di restituzione delle somme versate e, pertanto, sussistono gli elementi per la valida costituzione in mora del determinandosi, così, l'effetto interruttivo della CP_1 prescrizione.
Sono prive di fondamento le considerazioni di parte appellata in cui si afferma che solo un atto giudiziale o una ricognizione di debito possono realizzare l'effetto interruttivo della prescrizione. È pacifico che l'art. 2943 c.c. al comma III riconosce valenza interruttiva anche agli atti di costituzione in mora del debitore come quello oggetto della presente controversia.
L'infondatezza della eccezione di prescrizione impone il riesame delle eccezioni riproposte dall'appellato, in particolare riguardo alla sussistenza del requisito della residualità dell'azione esercitata dalla richiesto dall'art. 2042 c.c. ai Parte_1 fini della proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento.
La domanda dell'odierna appellante è infondata.
In primo luogo la erratamente afferma che il pignoramento presso Parte_1 terzi sia qualificabile come factum principis. Difatti l'amministrazione Regionale avrebbe potuto, in primis, rilasciare la dichiarazione ex. artt. 547-548 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) di insussistenza di un debito verso il
CP_1
Dal nulla osta ispettoriale emerge che il beneficio riconosciuto al ha CP_1 comportato l'addebito alla ditta prestataria del 60% della quota capitale, essendo il restante 40% coperto dal concorso statale, in conformità a quanto previsto dal
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1968, n. 1088 (in G.U.
28/10/1968, n.276) art. 2 che stabilisce che Detti prestiti saranno corrisposti per
l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento
pag. 7/11 della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito.
Non si è quindi in presenza di un accollo in favore della banca erogatrice del prestito il pagamento di quota capitale e degli interessi, ma di un concorso diretto dello Stato, per il tramite della concorso effettuato con l'erogazione di un contributo Pt_1 destinato a coprire il 40% del capitale mutuato e dei relativi interessi, da pagare direttamente alla banca mutuataria.
In secondo luogo, anche volendo attribuire solo valenza processuale e non sostanziale al pignoramento presso terzi davanti al giudice dell'esecuzione, l'amministrazione avrebbe dovuto agire nei confronti del soggetto pignorante con l'azione di ripetizione di indebito, trattandosi di pagamento non dovuto.
Per la corretta qualificazione dell'azione di cui si discute si ribadisce quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2814 del 10/03/1995 che afferma: nell'ipotesi in cui il solvens, ben sapendo di non essere egli debitore, adempia egualmente al fine di rimuovere un pregiudizio, non ricorre la fattispecie dell'indebito soggettivo, poiché la consapevolezza che si tratti di un debito altrui viene ad escludere
l'errore che l'art. 2036 c.c. eleva al rango di presupposto per la repetitio indebiti, se qualificato dal connotato della scusabilità.
Tuttavia non ne deriva l'esclusione tout court della repetitio indebiti.
Allorché, invero, il pagamento del debito altrui sia "consapevole", ma non
"spontaneo", essendo stato effettuato a causa di un comportamento illegittimo del creditore - che quindi non potrebbe invocare la sua buona fede agli effetti di cui all'art. 2036 c.c. -, non può escludersi l'esistenza di un indebito che, non qualificabile come soggettivo ai sensi dell'art. 2036 c.c., rientra nella generale previsione dell'art.
2033, trattandosi di pagamento pur sempre privo di causa debendi e non eseguito con la volontà di estinguere l'altrui debito.
Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte sono perfettamente attinenti al caso di specie tenuto conto che la ben sapeva di non essere debitore sia nei Parte_1
pag. 8/11 confronti del pignorante sia nei confronti del A seguito del pagamento CP_1 effettuato all'esito del pignoramento, la avrebbe dovuto provvedere a Parte_1 recuperare quanto versato ai sensi dell'art. 2033 c.c. come indebito oggettivo non potendosi porre in dubbio la recuperabilità di dette somme di denaro (trattandosi di bene fungibile per eccellenza) anche se già riversate dall'ente pignorante ad altro soggetto.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo risulta tuttavia prescritta;
inoltre, anche volendo qualificare il pagamento eseguito dalla in favore di Parte_1 CP_3 come indebito soggettivo ex latere creditoris, l'azione sarebbe prescritta in assenza di un valido e tempestivo atto interruttivo della stessa nei confronti di , come CP_3 correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Pertanto, deve essere dato seguito all'orientamento recentemente affermato dalla
Cassazione civile sez. un. - 05/12/2023, n. 33954: Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico.
La preclusione all'azione di arricchimento maturerebbe quindi solo nei casi in cui il rimedio cd. principale sia stato perduto a causa di un ostacolo di diritto addebitabile allo stesso impoverito (in particolare, nel caso in cui il rimedio concorrente risulti colpito da prescrizione o decadenza), poiché effettivamente si avrebbe un aggiramento della legge;
se, invece, il diverso rimedio sia stato reso vano per un ostacolo di mero fatto non ascrivibile all'impoverito (come, ad esempio, nel caso di insolvenza dell'intermediario contro il quale l'impoverito abbia un'azione contrattuale), l'art.
pag. 9/11 2042 c.c., non impedirebbe il ricorso, in via sussidiaria, all'azione di arricchimento
(nei confronti, in questo caso, del terzo arricchito).
Essendo quindi configurabili una pluralità di rimedi in capo alla per Parte_1 la tutela delle proprie ragioni deve essere dichiarata inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. per carenza di sussidiarietà dell'azione esercitata.
Va di conseguenza rigettato anche secondo motivo di appello, la Parte_1 impugna la sentenza di primo grado per errata ripartizione delle spese di lite, derivante dalla erroneità della sentenza gravata, di cui chiede la riforma.
L'esito finale della lite conforta l'operato del primo giudice che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 91 cpc, ha condannato parte oggi appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in ragione della totale soccombenza.
In definitiva l'appello va rigettato.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , avverso la sentenza in Parte_1 Controparte_1 epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di . che si liquidano in €. 2.058,00 per la fase di studio €. Controparte_1
1.418,00 per la fase introduttiva, €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura massima di legge, iva e cap come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pag. 10/11 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio - composta dai seguenti magistrati:
Dr.
AL GIANFELICE Presidente
Dr.
PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 326/2024 e promossa
DA (cf: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Di Parte_1 P.IVA_1 Ianni dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Ancona p.zza Cavour 23
- APPELLANTE-
CONTRO
(cf: ) in proprio e quale titolare Controparte_1 C.F._1 della azienda agricola Il Colle rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Viozzi del foro di Fermo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Fermo contrada Campiglione 105
- APPELLATO –
OGGETTO: Appello a sentenza n. 47/2024 del Tribunale di Fermo, pubblicata in data
19.01.2024 in materia di arricchimento senza causa CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da trattazione scritta per l'udienza del
30.09.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentirlo condannare: Controparte_1
-al pagamento in proprio favore l'importo di € 44.239,59, deducendo l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
[...
-a corrispondere l'importo di € 16.556,94 versato dalla alla Parte_1 CP_2
in esecuzione della sentenza n. 1919/2018 del 17/9/2018 a titolo Parte_2 di refusione spese di lite.
La Regione illustrava: Pt_1
- che in seguito agli avversi eventi atmosferici verificatisi nelle nel periodo 7- Pt_1
20/4/1997 riconosciuti come eccezionali con decreto MIPAF n1187 del 17/7/1997, la
è intervenuta in favore delle aziende agricole che avevano subito Parte_1 danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile ai sensi della L.n.185/1992 art. 3/2 lett. c, che prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato;
- di aver in data 3/2/1999, prot. n.1200, adottato il nulla osta ispettoriale n. 8 favorevole alla concessione a favore della ditta di un prestito di Controparte_1 esercizio ad ammortamento quinquennale di £. 165.510.000 con addebito alla ditta prestataria del 60% della quota capitale ed abbuono del 40% del capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione danneggiati a seguito dell'"eccesso di neve e gelate tardive" verificatosi nel periodo 7-20/4/1997;
- che in data 30/7/1999 il signor quale legale rappresentante dell' CP_1 [...]
, ha stipulato con Cassa di Risparmio di Fermo SpA il contratto di Parte_3
pag. 2/11 prestito agrario di gestione soccorso a valere sul fondo di "solidarietà nazionale" ex lege n.185/1992 art.3/c per £. 165.510.000;
- di aver con decreto n. 128 del 9.12.08 quantificato in € 44.303,45 l'importo a carico della dovuto alla Cassa di Risparmio di Fermo a titolo di concorso Parte_1 statale negli interessi e nella quota parte del capitale mutuato su prestito ad ammortamento quinquennale relativamente alla posizione del beneficiario CP_1
;
[...]
- che l'importo in questione, nella misura di € 44.239,59, è stato intercettato da ai sensi dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973 e del DM 18.1.08, con Controparte_3 atto di pignoramento presso terzi n. 2008/15176 del 31.12.08;
- di aver quindi provveduto con mandato n. 30 del 21.1.09 a versare tale importo ad
; CP_3
- di esser poi stata citata in giudizio da Cassa di Risparmio di Fermo, creditrice dell'importo di € 44.239,59 a titolo dì concorso statale/regionale negli interessi e nella quota parte del capitale mutuato su prestito ad ammortamento quinquennale relativamente alla posizione del beneficiario in esecuzione del Controparte_1 contratto 30.7.99 di prestito agrario di gestione soccorso a valere sul fondo di
"solidarietà nazionale" ex lege n.185/1992 art. 3/c per £ 165.510.000 stipulato dal
CP_1
- che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1919/2020 pubblicata in data
17.9.18 l'ha condannata in via definitiva al pagamento in favore di Cassa di Risparmio di Fermo di € 44.239,59, per il titolo di cui alla L.n.185/1992 art. 3/c, oltre interessi e refusione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, avendo il giudicante dichiarato che l' non era tenuta nel caso Parte_4 specifico all'obbligo di previa verifica ex art. 48 bis DPR 602/73;
- di aver provveduto, in esecuzione di tale sentenza, a corrispondere all'istituto bancario gli importi dovuti ex lege 185/1992 pari ad € 47.202,92 per sorte ed interessi,
pag. 3/11 con decreto n. 232 del 20/6/2019 e con decreto n. 5 del 17/1/2019 gli importi dovuti a titolo di refusione delle spese di lite, pari a complessivi € 16.556,94;
- di aver, nelle more del giudizio intercorso con Cassa di Risparmio di Fermo, diffidato invano il signor a corrispondere all'Amministrazione l'importo di CP_1
€ 44.239,59 con raccomandata prot. n. 0603944 del 29/09/2011 consegnata presso il domicilio del convenuto in data 4/11/2011;
- di aver quindi corrisposto la quota corrispondente alle 5 annualità di concorso negli interessi e nella quota parte di capitale mutuato, ex lege 185/92 art. 3/c, relativamente alla posizione del beneficiario per ben due volte, l'una ad Controparte_1 CP_3
, l'altra alla Cassa di Risparmio di Fermo;
[...]
- che, mentre il pagamento in favore di Cassa di Risparmio di Fermo è stato effettuato legittimamente ex L.185/92 art. 3/c, avendo il signor stipulato con detto CP_1 istituto bancario un contratto di prestito agrario di gestione soccorso a valere sul fondo di "solidarietà nazionale" ex lege n.185/1992 art.3/c per £ 165.510.000 dietro nulla osta favorevole espresso dalla il pagamento disposto in favore di Parte_1
ai sensi dell'art. 48 DPR 602/1973 è stato effettuato Controparte_3 indebitamente;
- che non ha trattenuto le somme riscosse ma ha provveduto ad Controparte_3 imputarle al debito tributario azionato con l'atto di pignoramento suindicato ed a riversarle tempestivamente agli Enti creditori come precisato dall'Agenzia Entrate
Riscossione con nota prot. n. 6546252 del 18/12/2018 e prot.n.5299205 del 10/6/2019
(All. 10), l'unico soggetto che si è indebitamente arricchito a danno della Pt_1
è che ha da un lato beneficiato del concorso statale negli
[...] Controparte_1 interessi e nella quota parte del capitale mutuato ex L.
185/92 art. 3/c, e dall'altro ha visto estinguere le proprie pendenze tributarie;
- di non esser stata in alcun modo tenuta a saldare i debiti contratti dal signor nei confronti degli enti impositori;
CP_1
pag. 4/11 - di aver documentalmente provato l'esistenza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa e dell'insussistenza di altre azioni per ottenere tutela delle proprie ragioni.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedendo in via principale, nel merito, il rigetto delle domande anche relativamente alla prescrizione delle stesse, e in subordine, la limitazione del quantum indennizzabile ex art. 2041 c.c..
Il giudice di prime cure del Tribunale di Fermo pronunciava sentenza con la quale respingeva integralmente le domande proposte dalla condannando Parte_1 quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del resistente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per la totale riforma Parte_1 della pronuncia gravata e per l'integrale accoglimento delle domande attoree.
L'appellato contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 06.10.2025, raccolta la precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza.
La sentenza impugnata ha affermato che l'azione proposta ex art. 2041 c.c. da Pt_1
e relativa alla restituzione dell'importo di € 44.239,59, di cui al mandato n. 30
[...] del 21.1.09 oltre interessi, è prescritta essendo decorsi più di 10 anni dal pagamento del 21.01.2009 rispetto la notifica dell'atto di citazione del 15.03.21; il giudice di prime cure ha aggiunto che l'azione sarebbe prescritta anche se riqualificata come azione di ripetizione di indebito soggettivo "ex latere creditoris"; infine ha dichiarato infondata la domanda con cui la chiedeva al la condanna Parte_1 CP_1 al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice nel processo intercorso con la pag. 5/11 trattandosi di debito proprio della e da questa saldato, CP_4 Parte_1 non comportante alcun arricchimento per il sig. CP_1
Con il primo motivo di appello, la appellante impugna la sentenza di Parte_1 prime cure sostenendone l'erroneità per omesso esame e valutazione della nota prot.0603944 del 29.9.2011 (all.9 dell'atto di citazione di primo grado) quale atto interruttivo della prescrizione della propria pretesa creditoria nei confronti del e, conseguentemente, chiede l'integrale riforma della sentenza appellata e CP_1
l'accoglimento della domanda proposta ribadendo tutte le considerazioni poste nel giudizio di prime cure.
Il motivo è fondato, ma la sentenza va confermata seppur con diversa motivazione.
Sotto il primo profilo, il giudice di prime cure ha totalmente omesso di esaminare la valenza interruttiva della nota prot.0603944 del 29.9.2011 sopra citata nei confronti di
. Controparte_1
Dalla lettura di detto ultimo atto emerge che la ha richiesto Parte_1 espressamente al la restituzione dell'importo di € 44.239,59 Controparte_1 indebitamente versato ad a seguito di pignoramento presso terzi. Controparte_3
Va infatti ricordato che secondo Cassazione civile sez. II, 20/05/2025, n.13430 anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (cfr. Cass. n.
18546/2020; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 16465/2017; Cass. n. 3371/2010; Cass. n.
24656/2010), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa. pag. 6/11 Enucleato il predetto principio nel caso di specie, emerge che nella nota prot.0603944 del 29.9.2011 sono presenti sia il soggetto a cui la richiesta è diretta, sia la richiesta di restituzione delle somme versate e, pertanto, sussistono gli elementi per la valida costituzione in mora del determinandosi, così, l'effetto interruttivo della CP_1 prescrizione.
Sono prive di fondamento le considerazioni di parte appellata in cui si afferma che solo un atto giudiziale o una ricognizione di debito possono realizzare l'effetto interruttivo della prescrizione. È pacifico che l'art. 2943 c.c. al comma III riconosce valenza interruttiva anche agli atti di costituzione in mora del debitore come quello oggetto della presente controversia.
L'infondatezza della eccezione di prescrizione impone il riesame delle eccezioni riproposte dall'appellato, in particolare riguardo alla sussistenza del requisito della residualità dell'azione esercitata dalla richiesto dall'art. 2042 c.c. ai Parte_1 fini della proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento.
La domanda dell'odierna appellante è infondata.
In primo luogo la erratamente afferma che il pignoramento presso Parte_1 terzi sia qualificabile come factum principis. Difatti l'amministrazione Regionale avrebbe potuto, in primis, rilasciare la dichiarazione ex. artt. 547-548 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) di insussistenza di un debito verso il
CP_1
Dal nulla osta ispettoriale emerge che il beneficio riconosciuto al ha CP_1 comportato l'addebito alla ditta prestataria del 60% della quota capitale, essendo il restante 40% coperto dal concorso statale, in conformità a quanto previsto dal
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1968, n. 1088 (in G.U.
28/10/1968, n.276) art. 2 che stabilisce che Detti prestiti saranno corrisposti per
l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento
pag. 7/11 della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito.
Non si è quindi in presenza di un accollo in favore della banca erogatrice del prestito il pagamento di quota capitale e degli interessi, ma di un concorso diretto dello Stato, per il tramite della concorso effettuato con l'erogazione di un contributo Pt_1 destinato a coprire il 40% del capitale mutuato e dei relativi interessi, da pagare direttamente alla banca mutuataria.
In secondo luogo, anche volendo attribuire solo valenza processuale e non sostanziale al pignoramento presso terzi davanti al giudice dell'esecuzione, l'amministrazione avrebbe dovuto agire nei confronti del soggetto pignorante con l'azione di ripetizione di indebito, trattandosi di pagamento non dovuto.
Per la corretta qualificazione dell'azione di cui si discute si ribadisce quanto già sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2814 del 10/03/1995 che afferma: nell'ipotesi in cui il solvens, ben sapendo di non essere egli debitore, adempia egualmente al fine di rimuovere un pregiudizio, non ricorre la fattispecie dell'indebito soggettivo, poiché la consapevolezza che si tratti di un debito altrui viene ad escludere
l'errore che l'art. 2036 c.c. eleva al rango di presupposto per la repetitio indebiti, se qualificato dal connotato della scusabilità.
Tuttavia non ne deriva l'esclusione tout court della repetitio indebiti.
Allorché, invero, il pagamento del debito altrui sia "consapevole", ma non
"spontaneo", essendo stato effettuato a causa di un comportamento illegittimo del creditore - che quindi non potrebbe invocare la sua buona fede agli effetti di cui all'art. 2036 c.c. -, non può escludersi l'esistenza di un indebito che, non qualificabile come soggettivo ai sensi dell'art. 2036 c.c., rientra nella generale previsione dell'art.
2033, trattandosi di pagamento pur sempre privo di causa debendi e non eseguito con la volontà di estinguere l'altrui debito.
Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte sono perfettamente attinenti al caso di specie tenuto conto che la ben sapeva di non essere debitore sia nei Parte_1
pag. 8/11 confronti del pignorante sia nei confronti del A seguito del pagamento CP_1 effettuato all'esito del pignoramento, la avrebbe dovuto provvedere a Parte_1 recuperare quanto versato ai sensi dell'art. 2033 c.c. come indebito oggettivo non potendosi porre in dubbio la recuperabilità di dette somme di denaro (trattandosi di bene fungibile per eccellenza) anche se già riversate dall'ente pignorante ad altro soggetto.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo risulta tuttavia prescritta;
inoltre, anche volendo qualificare il pagamento eseguito dalla in favore di Parte_1 CP_3 come indebito soggettivo ex latere creditoris, l'azione sarebbe prescritta in assenza di un valido e tempestivo atto interruttivo della stessa nei confronti di , come CP_3 correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Pertanto, deve essere dato seguito all'orientamento recentemente affermato dalla
Cassazione civile sez. un. - 05/12/2023, n. 33954: Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa
l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico.
La preclusione all'azione di arricchimento maturerebbe quindi solo nei casi in cui il rimedio cd. principale sia stato perduto a causa di un ostacolo di diritto addebitabile allo stesso impoverito (in particolare, nel caso in cui il rimedio concorrente risulti colpito da prescrizione o decadenza), poiché effettivamente si avrebbe un aggiramento della legge;
se, invece, il diverso rimedio sia stato reso vano per un ostacolo di mero fatto non ascrivibile all'impoverito (come, ad esempio, nel caso di insolvenza dell'intermediario contro il quale l'impoverito abbia un'azione contrattuale), l'art.
pag. 9/11 2042 c.c., non impedirebbe il ricorso, in via sussidiaria, all'azione di arricchimento
(nei confronti, in questo caso, del terzo arricchito).
Essendo quindi configurabili una pluralità di rimedi in capo alla per Parte_1 la tutela delle proprie ragioni deve essere dichiarata inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. per carenza di sussidiarietà dell'azione esercitata.
Va di conseguenza rigettato anche secondo motivo di appello, la Parte_1 impugna la sentenza di primo grado per errata ripartizione delle spese di lite, derivante dalla erroneità della sentenza gravata, di cui chiede la riforma.
L'esito finale della lite conforta l'operato del primo giudice che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 91 cpc, ha condannato parte oggi appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte in ragione della totale soccombenza.
In definitiva l'appello va rigettato.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di , avverso la sentenza in Parte_1 Controparte_1 epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1 favore di . che si liquidano in €. 2.058,00 per la fase di studio €. Controparte_1
1.418,00 per la fase introduttiva, €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura massima di legge, iva e cap come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
pag. 10/11 Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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