TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa Caterina Santinello Presidente
2) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice
3) Dott. Paola Rossi Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 18/2025 anno r.g. p.u. promosso da in proprio Parte_1
Vista l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata da in data 18.3.2025 contestualmente Parte_1 alla rinuncia alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza precedentemente depositata in data 17.1.2025 ex artt. 40 e 44, comma 1, CCII;
preso atto che con separato decreto è stato dichiarato il non luogo a provvedere e quindi l'inammissibilità del predetto ricorso;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
rilevato che la società ricorrente ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
1 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede nel circondario del medesimo Parte_1
Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
nel caso di specie nessun dubbio può sussistere che versi effettivamente in stato di insolvenza;
Parte_1 considerato invero che dai bilanci prodotti in atti emerge come la società a decorrere dall'esercizio chiuso al 31.12.2021 presenti un patrimonio netto negativo e, comunque, un attivo circolante insufficiente a far fronte ai debiti a breve termine, dimostrando pertanto che da anni la stessa non solo non dispone di attività superiori all'ammontare complessivo dei debiti, ma non è in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni non disponendo di beni di pronta e facile liquidazione per il pagamento dei debiti correnti;
richiamato anche il parere espresso dal Commissario Giudiziale in data 14.2.2025, al fine della concessione delle misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII, in ordine alle perplessità, atteso l'ingente debito, in gran parte bancario e privilegiato, facente capo alla società ammontante ad oggi ad €
5.137.706,46 ( cfr. elenco dei creditori prodotto in atti), di poter offrire un qualche pagamento ai propri creditori in mancanza di un consistente apporto di finanza esterna;
considerato come del resto la stessa società ha verificato la mancanza delle condizioni per presentare ai creditori un piano di concordato fattibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ammettendo quindi di trovarsi in uno stato di insolvenza ormai irreversibile;
2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Pt_1 con sede legale in Padova, Via Armistizio n. 13, cod. fisc.
[...]
, avente ad oggetto “ attività di ristorazione con P.IVA_1 somministrazione”, legalmente rappresentata dal sig.
[...]
, nato a [...] il CP_1
31.12.1960 ( CF e residente in [...]; nomina
la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura nomina la dr.ssa Curatore, cod. fisc. Persona_1
, con studio in Padova, Galleria Berchet n. C.F._2
4, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 06.06.2025 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante
4 trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
5 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello
6