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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1116/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cicciù;
- ricorrente -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa _1 C.F._2
Sciarrotta;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.6.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 9.8.1997, in Cariati, aveva contratto matrimonio con _1
; b) dall'unione erano nati 3 figli (Gaetano il 14/11/2005, il 20/11/2002 e
[...] Per_1
il 22/07/1998); c) con decreto pubblicato il 15.2.2023 il Tribunale di Castrovillari aveva Per_2
omologato le condizioni di separazione tra i medesimi concordate;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Tanto premesso, ha concluso invocando la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni in atti richiamate.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata telematicamente il 19.9.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate. _1
All'udienza di prima comparizione celebrata il 26.9.2025 - all'esito del tentativo di riconciliazione personale che non ha sortito esito positivo - le parti ed i rispettivi difensori hanno dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo transattivo, così discutendo oralmente la causa e chiedendo al Tribunale di prendere atto delle concordate condizioni.
Il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a sei mesi) computato dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente delegato per il tentativo di conciliazione esperito in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 2458/2022 R.G., poi definito con decreto di omologa n. 2481/2023, pubblicato il 15/02/2023.
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Le parti hanno, poi, sottoposto al vaglio del Tribunale le condizioni di seguito trascritte:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/08/1997 tra _1
e , celebrato a CARIATI (CS) Atto N. 25 parte 2 serie A - anno 1997
[...] Parte_1
Comune di CARIATI (CS);
2) revocare l'affidamento della casa coniugale sita in Terravecchia alla sig.ra sita Parte_1
in Terravecchia (CS) alla via beneficenza n. 36 che si obbligherà a consegnare le chiavi al _1
3) porre a carico del sig. l'assegno di mantenimento per i tre figli pari _1 complessivamente ad € 600,00;
4) autorizzare il sig. a versare direttamente il predetto assegno oltre che il 50% _1 delle spese straordinarie ai figli ormai maggiorenni, che hanno già fornito al padre le rispettive coordinate bancarie;
5) i figli, ormai maggiorenni, potranno decidere in autonomia se dimorare dal padre o dalla madre, essendo ambedue le case dotate di camere per ospitarli;
6) rinunciare reciprocamente ad ogni tipo di mantenimento e dichiarano di aver disposto di ogni altro rapporto giuridico patrimoniale;
7) ordinare all'Ufficio dello stato civile di competenza di procedere alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
Con riferimento alle condizioni concordate - preso atto che il p.m. in sede, pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, nulla ha osservato - si ritiene che le stesse rispondano alle esigenze dei coniugi e della prole e non siano contrarie a norme imperative.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1116/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 09/08/1997, in Cariati,
tra (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il _1 Parte_1
24/04/1977), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cariati al n. 25, parte II, serie A, anno 1997.
2) Prende atto degli accordi intervenuti tra le odierne parti in causa, sopra riportati.
3) Ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari, in data 1/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola