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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Tomalino Parte_1 C.F._1
E da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Marelli Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Ciò premesso, e come sopra rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 chiedono che il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ex art.473-bis.51 cpc, nonché disposti gli ulteriori incombenti ivi previsti, vista la dichiarazione delle parti di cui all'ultimo punto delle premesse, rimetta la causa in decisione affinché venga omologata la separazione personale degli stessi, con ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Lecco, alle seguenti
CONDIZIONI
Figlio minore e condizioni inerenti
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno in comune Per_1 la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, nel senso che ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, potrà decidere su tutto quanto necessario ed utile per il medesimo nella quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore.
2) Nell'ambito di tale affidamento condiviso, il figlio verrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale abiterà nell'appartamento da lei preso in locazione sito in Lecco, Via Partigiani n.91 (doc. 11), ove la medesima si è trasferita a partire dal mese di ottobre del corrente anno. Il padre continuerà invece a vivere presso la casa coniugale, di esclusiva proprietà del medesimo.
3) potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo congruo avviso Parte_1 alla madre e compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del medesimo. In ogni caso il padre, in mancanza di eventuali diversi accordi raggiunti direttamente con la madre, potrà tenere con sé il figlio secondo i tempi e modalità di permanenza di seguito precisati:
a) giorni infrasettimanali: il figlio starà con il padre ogni lunedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mattino del giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
b) fine settimana: il figlio starà con il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina intorno alle 8.30 fino alla domenica sera, intorno alle ore 21.30, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
c) vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi con la madre e analogamente con il padre;
il periodo verrà concordato tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
d) Natale: la vigilia con il padre, il giorno di Natale con la madre a partire dalla mattina;
e) Capodanno, Epifania, Pasqua, altre festività, ponti, ricorrenze varie: varrà il criterio dell'alternanza, con la precisazione che nel periodo tra Natale e l'Epifania il figlio passerà un numero di giorni consecutivi con un genitore e un analogo numero di giorni consecutivi con l'altro genitore. Resta in ogni caso inteso che il tempo delle relative vacanze scolastiche verrà suddiviso tra i genitori sempre tenendo in preminente considerazione gli impegni e la volontà del figlio. Il genitore che accompagnerà in vacanza i minori sarà tenuto a comunicare un recapito all'altro ove poter contattare il figlio. Per quanto occorra, si allega anche il relativo piano genitoriale (doc. 12).
4) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , si obbliga a Parte_1 Per_1 versare a a partire dal mese di gennaio 2025, in via anticipata entro il 10 di ciascun mese, la Parte_2 somma mensile di € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (100%), mediante bonifico bancario sul c/c intestato a IBAN: [...]. Parte_2
5) Per quanto concerne le spese straordinarie del figlio minore, le Parti provvederanno al pagamento delle stesse nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da questo Tribunale, qui allegato (doc. 13), e da intendersi comunque nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
6) Ancora, le Parti dichiarano che percepirà per intero l'Assegno Unico e Universale per il Parte_2 nucleo familiare, impegnandosi a sottoscrivere qualsivoglia documentazione a tal fine Parte_1 necessaria, nonché a rimborsare tempestivamente alla medesima l'importo dell'assegno eventualmente percepito in attesa che l'Inps elabori la domanda della Sig.ra Pt_2
7) I genitori, infine, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente e all'iscrizione su ciascuno dei figli minori.
Altre disposizioni
8) dichiara che nessun assegno di mantenimento è da corrispondersi in suo favore da parte di Parte_2
godendo la stessa di redditi propri, derivanti dall'attività lavorativa ed essendo, quindi, Parte_1 la medesima economicamente indipendente e dotata di adeguata capacità lavorativa, con conseguente rinuncia al detto assegno. Del pari, dichiara che nessun assegno di mantenimento è da Parte_1 corrispondersi in suo favore da parte di godendo lo stesso di redditi propri, derivanti Parte_2 dall'attività lavorativa ed essendo, quindi, il medesimo economicamente indipendente e dotato di adeguata capacità lavorativa, con conseguente rinuncia al detto assegno.
9) Le Parti dichiarano di avere già regolato tra di loro ogni altra questione relativa ai pregressi rapporti patrimoniali, anche in relazione alle spese condominiali e alle utenze dell'abitazione familiare. In particolare, dà atto di aver già asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale. Parte_2
10) Le spese legali inerenti la presente procedura sono integralmente compensate tra le Parti
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 il 23/05/2009 a Lecco e dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/02/2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 23/05/2009, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte 2, numero 23;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Tomalino Parte_1 C.F._1
E da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Matteo Marelli Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Ciò premesso, e come sopra rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 chiedono che il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ex art.473-bis.51 cpc, nonché disposti gli ulteriori incombenti ivi previsti, vista la dichiarazione delle parti di cui all'ultimo punto delle premesse, rimetta la causa in decisione affinché venga omologata la separazione personale degli stessi, con ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Lecco, alle seguenti
CONDIZIONI
Figlio minore e condizioni inerenti
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno in comune Per_1 la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente, nel senso che ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio, potrà decidere su tutto quanto necessario ed utile per il medesimo nella quotidianità, sempre nel rispetto delle linee guida concordate con l'altro genitore.
2) Nell'ambito di tale affidamento condiviso, il figlio verrà collocato prevalentemente presso la madre, con la quale abiterà nell'appartamento da lei preso in locazione sito in Lecco, Via Partigiani n.91 (doc. 11), ove la medesima si è trasferita a partire dal mese di ottobre del corrente anno. Il padre continuerà invece a vivere presso la casa coniugale, di esclusiva proprietà del medesimo.
3) potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo congruo avviso Parte_1 alla madre e compatibilmente con le esigenze di vita e scolastiche del medesimo. In ogni caso il padre, in mancanza di eventuali diversi accordi raggiunti direttamente con la madre, potrà tenere con sé il figlio secondo i tempi e modalità di permanenza di seguito precisati:
a) giorni infrasettimanali: il figlio starà con il padre ogni lunedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al mattino del giorno successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
b) fine settimana: il figlio starà con il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina intorno alle 8.30 fino alla domenica sera, intorno alle ore 21.30, quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre;
c) vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi con la madre e analogamente con il padre;
il periodo verrà concordato tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
d) Natale: la vigilia con il padre, il giorno di Natale con la madre a partire dalla mattina;
e) Capodanno, Epifania, Pasqua, altre festività, ponti, ricorrenze varie: varrà il criterio dell'alternanza, con la precisazione che nel periodo tra Natale e l'Epifania il figlio passerà un numero di giorni consecutivi con un genitore e un analogo numero di giorni consecutivi con l'altro genitore. Resta in ogni caso inteso che il tempo delle relative vacanze scolastiche verrà suddiviso tra i genitori sempre tenendo in preminente considerazione gli impegni e la volontà del figlio. Il genitore che accompagnerà in vacanza i minori sarà tenuto a comunicare un recapito all'altro ove poter contattare il figlio. Per quanto occorra, si allega anche il relativo piano genitoriale (doc. 12).
4) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , si obbliga a Parte_1 Per_1 versare a a partire dal mese di gennaio 2025, in via anticipata entro il 10 di ciascun mese, la Parte_2 somma mensile di € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (100%), mediante bonifico bancario sul c/c intestato a IBAN: [...]. Parte_2
5) Per quanto concerne le spese straordinarie del figlio minore, le Parti provvederanno al pagamento delle stesse nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da questo Tribunale, qui allegato (doc. 13), e da intendersi comunque nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
6) Ancora, le Parti dichiarano che percepirà per intero l'Assegno Unico e Universale per il Parte_2 nucleo familiare, impegnandosi a sottoscrivere qualsivoglia documentazione a tal fine Parte_1 necessaria, nonché a rimborsare tempestivamente alla medesima l'importo dell'assegno eventualmente percepito in attesa che l'Inps elabori la domanda della Sig.ra Pt_2
7) I genitori, infine, si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente e all'iscrizione su ciascuno dei figli minori.
Altre disposizioni
8) dichiara che nessun assegno di mantenimento è da corrispondersi in suo favore da parte di Parte_2
godendo la stessa di redditi propri, derivanti dall'attività lavorativa ed essendo, quindi, Parte_1 la medesima economicamente indipendente e dotata di adeguata capacità lavorativa, con conseguente rinuncia al detto assegno. Del pari, dichiara che nessun assegno di mantenimento è da Parte_1 corrispondersi in suo favore da parte di godendo lo stesso di redditi propri, derivanti Parte_2 dall'attività lavorativa ed essendo, quindi, il medesimo economicamente indipendente e dotato di adeguata capacità lavorativa, con conseguente rinuncia al detto assegno.
9) Le Parti dichiarano di avere già regolato tra di loro ogni altra questione relativa ai pregressi rapporti patrimoniali, anche in relazione alle spese condominiali e alle utenze dell'abitazione familiare. In particolare, dà atto di aver già asportato i propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale. Parte_2
10) Le spese legali inerenti la presente procedura sono integralmente compensate tra le Parti
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 il 23/05/2009 a Lecco e dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/02/2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 23/05/2009, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2009, parte 2, numero 23;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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