Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.n.a.s. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Como, Paola Tria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Foligno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dell’AS S.p.A. CDG.ST PG. Registro Ufficiale U. 0553826 dell’11.7.2023 con cui è stato comunicato l’esito negativo dell’istruttoria per il rinnovo della concessione degli accessi per un impianto di distribuzione carburanti di proprietà della Società ricorrente;
- della nota dell’AS S.p.A. CDG.ST PG. Registro Ufficiale U. 0474493 del 16.6.2023 comunicata al solo Comune di Foligno, con cui è stato espresso il parere negativo per la riattivazione dell’erogazione del GPL, come conseguenza del parere negativo al rinnovo della concessione di cui alla precedente nota;
- di ogni altro atto antecedente, contemporaneo e/o successivo, comunque connesso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. il 16\6\2025 :
della nota di comunicazione dei motivi che sarebbero d'ostacolo al rinnovo della concessione degli accessi per un impianto carburanti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa EN DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, gestrice di un impianto di carburanti insistente lungo la S.S. 3 “Flaminia” Km. 149+075 (nel territorio del Comune di Foligno, in località S. Eraclio) ha impugnato la nota dell’AS S.p.A. prot. 0553826 dell’11 luglio 2023, con cui è stato comunicato l’esito negativo dell’istruttoria per il rinnovo della concessione degli accessi per un impianto di distribuzione carburanti, oltre alla nota prot. 0474493 del 16 giugno 2023, comunicata da AS al solo Comune di Foligno, con cui è stato espresso il parere negativo per la riattivazione dell’erogazione del GPL, come conseguenza del parere negativo al rinnovo della concessione di cui alla precedente nota.
2. Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la successiva nota dell’AS prot. 0319188 del 9 aprile 2025 con cui l’Ente ha comunicato alla ricorrente un nuovo preavviso di rigetto, integrando le motivazioni a fondamento di quello impugnato con il ricorso principale e invitando la società a proporre una nuova soluzione progettuale dell’impianto in oggetto che eliminasse i pericoli per la sicurezza.
3. AS si è costituita per resistere in giudizio, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso e comunque di disporne il rigetto.
4. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che, alla luce degli atti da ultimo intervenuti, è venuto meno l'interesse alla decisione, con accordo dell’AS sulla compensazione delle spese processuali. L’Ente ha confermato la predetta circostanza. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse della parte a coltivare il giudizio.
6. Le spese di lite possono essere compensate, stante l’accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN DA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN DA | FR RI |
IL SEGRETARIO