Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2217/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2217/2015 R.G.A.C.,
TRA
IE GE, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Michele AMARENA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
COMUNE DI POTENZA, in persona del Sindaco p.t. (che si costituisce in forza di determinazione del Dirigente dell'Unità di Direzione – Viabilità e Mobilità – Protezione Civile,
n. 163, in data 10.8.2015), rapp.to e difeso, giusta procura a tergo della copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Maria Rosa ZACCARDO, dell'Ufficio Legale dell'ente, con la quale è elett.te dom.to nella sede dello stesso Ufficio, in Potenza, alla Via Nazario Sauro, Palazzo della
Mobilità;
CONVENUTO
ANAS S.P.A., in persona dell'institore Avv. Gian Claudio PICARDI, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce della copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Carlo PANDISCIA, del
Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Daniele STOLFI;
CONVENUTA avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IE GE ricorreva al Tribunale, chiedendo un accertamento tecnico preventivo: deduceva danni cagionati dal Comune di Potenza e dall'ANAS S.P.A. al di lei
1
fabbricato, col relativo piazzale di pertinenza ed il terreno a valle, in Potenza, alla C.da Varco
d'Izzo, n. 17, censito al Catasto fabbricati del Comune di Potenza al fol. 33, part. 1255.
2. Acquisita la relazione di consulenza tecnica, la IE introduceva il giudizio di merito.
3. Resistevano ambo le parti convenute.
4. Trattata ed istruita la causa, il Giudice formulava una proposta di accordo, che potesse definire negozialmente la lite: le parti dichiaravano di aderire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La proposta del Giudice, formulata ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv.,
con modif., dalla l. 56/2024, era articolata come segue: «rinunzia ad ogni pretesa;
spese di lite, anche dell'a.t.p., compensate fra tutte le parti».
Le parti, come accennato, dichiaravano di aderire: quantunque non risulti un'espressa rinunzia, da parte dell'attrice, con la correlativa accettazione delle controparti, e non risulti neppure un formale patto di natura transattiva, od una conciliazione.
Le stesse parti, tuttavia, all'ultima udienza, nelle proprie note di trattazione, insistevano nella dichiarazione di aver aderito alla proposta del Giudice.
La decisione più conforme a tali conclusioni è una pronunzia d'estinzione, con la compensazione delle spese di lite.
Si precisa, infine, che il procuratore costituito dell'attrice, così come quello del Comune, sono muniti del potere di transigere e conciliare, e, dunque, di potere idoneo a sorreggere il concluso (sebbene non trasfuso in un documento unitario) accordo: il procuratore dell'ANAS
S.P.A., invece, non è dotato di consimile potere, ma, non avendo tale parte chiesto alcunché, se non una pronunzia sfavorevole all'attrice, essa non può dolersi dell'estinzione: quanto alle spese, ben può il Giudice, alla luce della particolare complessità della causa e del motivo dell'avvenuta definizione della medesima, comunque, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2217/2015 R.G.A.C., promossa dalla
FUTURA S.A.S. DI ON NO & C., in persona del l.r. p.t., contro l'AGENZIA
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., già EQUITALIA SUD S.P.A., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 9 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
2 N. 2217/2015 R.G.A.C.
3