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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 781 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 781 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
PROVENZANO EMANUELA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PROVENZANO CP_1 C.F._2
EMANUELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di
1 cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024; e, successivamente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
data 23.11.2005 in Mohammedia (Marocco), trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte II serie C dell'anno 2006, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (24.01.2007) e (26.02.2013). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, del seguente tenore:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza.
3) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora complessive euro Parte_1 CP_1
400/00 mensili a titolo di mantenimento, di cui euro 300/00 mensili per i due figli ed euro 100/00 per la signora da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT sul conto corrente intestato alla signora . L'Assegno unico sarà CP_1
percepito dal sig. che lo girerà alla signora salvo diversi accordi. Pt_1 CP_1
2 5) La casa familiare sita in La Maddalena in via Terralugiana n.37 viene assegnata con tutta la mobilia nella stessa contenuta alla signora che la abiterà unitamente ai due figli. Si CP_1
da atto che il signor si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio civile, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse dei figli, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
3 2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza.
3) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora complessive euro Parte_1 CP_1
400/00 mensili a titolo di mantenimento, di cui euro 300/00 mensili per i due figli ed euro 100/00 per la signora da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT sul conto corrente intestato alla signora . L'Assegno unico sarà CP_1
percepito dal sig. che lo girerà alla signora salvo diversi accordi. Pt_1 CP_1
5) La casa familiare sita in La Maddalena in via Terralugiana n.37 viene assegnata con tutta la mobilia nella stessa contenuta alla signora che la abiterà unitamente ai due figli. Si CP_1
da atto che il signor si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di La Maddalena di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con il medesimo ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 25.9.2025, ore 9.00.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 781 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 781 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
PROVENZANO EMANUELA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PROVENZANO CP_1 C.F._2
EMANUELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di
1 cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024; e, successivamente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1
data 23.11.2005 in Mohammedia (Marocco), trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte II serie C dell'anno 2006, scegliendo il regime della separazione dei beni.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (24.01.2007) e (26.02.2013). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, del seguente tenore:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza.
3) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora complessive euro Parte_1 CP_1
400/00 mensili a titolo di mantenimento, di cui euro 300/00 mensili per i due figli ed euro 100/00 per la signora da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT sul conto corrente intestato alla signora . L'Assegno unico sarà CP_1
percepito dal sig. che lo girerà alla signora salvo diversi accordi. Pt_1 CP_1
2 5) La casa familiare sita in La Maddalena in via Terralugiana n.37 viene assegnata con tutta la mobilia nella stessa contenuta alla signora che la abiterà unitamente ai due figli. Si CP_1
da atto che il signor si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio civile, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile del Comune di La Maddalena, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse dei figli, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
3 2) I figli e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con domicilio e Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre, e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli almeno tre volte alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nonchè nei week-end a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera ore 21:00, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori, salvo diverso accordo tra le parti. I figli trascorreranno le festività con entrambi i genitori previo accordi fra i due, secondo il principio dell'alternanza.
3) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, tutte le spese straordinarie, le spese mediche, odontoiatriche, e quelle relative all'istruzione dei due figli e le attività ad essa complementari, nonché le attività sportive che gli stessi decideranno di svolgere, previamente concordate e documentate.
4) Il sig. corrisponderà alla signora complessive euro Parte_1 CP_1
400/00 mensili a titolo di mantenimento, di cui euro 300/00 mensili per i due figli ed euro 100/00 per la signora da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici ISTAT sul conto corrente intestato alla signora . L'Assegno unico sarà CP_1
percepito dal sig. che lo girerà alla signora salvo diversi accordi. Pt_1 CP_1
5) La casa familiare sita in La Maddalena in via Terralugiana n.37 viene assegnata con tutta la mobilia nella stessa contenuta alla signora che la abiterà unitamente ai due figli. Si CP_1
da atto che il signor si è già allontanato dalla casa familiare. Pt_1
6) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità”
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di La Maddalena di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con il medesimo ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 25.9.2025, ore 9.00.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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