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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3325/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) nata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Svizzera il 25.03.1968 e residente in [...] via Nazario Sauro
n.11, quale erede di (C.F. Persona_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo C.F._2
Macrì n. 10 presso lo studio dell'Avv. NATALE VENUTO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARIA DANIELA OIENI giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 nei confronti dell' , CP_1 parte ricorrente esponeva che nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. n° 1945/2022 R.G., il Tribunale di Patti, Sezione
Lavoro, riconosceva, mediante decreto di omologa emesso in data
21.05.2024, il requisito sanitario ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza maggio 2023 in favore della madre, Sig.ra deceduta in data 09.05.2024; che Persona_1 tale decreto veniva notificato all' in pari data rispetto alla sua CP_1
pubblicazione mediante posta elettronica certificata;
che era stato inviato all'Istituto, in data 04.06.2024, il modello Ap70; che era decorso invano il termine di 120 giorni previsto dal 5° comma dell'art. 445 bis per la conclusione della procedura di concessione e di pagamento della provvidenza assistenziale.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto ad ottenere la liquidazione della prestazione riconosciuta in virtù del decreto di omologa datato 18/05/2024, ritualmente notificato, con condanna dell' all'erogazione dei CP_1
ratei maturati e non riscossi a decorrere da maggio 2023 e sino al decesso della de cuius avvenuta in data 09.05.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore del proprio difensore anticipatario.
L' si costituiva con memoria depositata in data 20/03/2025 CP_1
deducendo che il decreto di omologa RG 1945/2022 era stato eseguito dall'Istituto nell'esatto ammontare di euro 6.876,08 in data 3.06.2024, prestazione INVCIV n. 044-480007187887; tuttavia, stante la tardività della domanda di rate maturate e non riscosse, avvenuta solo in data
13.02.2025, la somma non poteva essere messa in pagamento.
Chiedeva, dunque, pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per
2 mancanza della domanda di rate maturate e non riscosse, con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
Preliminarmente va rilevato che il decreto di omologa risulta essere stato regolarmente notificato dalla ricorrente a parte resistente in data
04.06.2024 e che la stessa ha inoltre presentato il modello AP70.
Le parti, in seguito all'udienza tenutasi in data 25.03.2025, hanno depositato copia del cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi euro 6.876,08.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle CP_1
pretese avanzate dalla ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata, emerge chiaramente che il pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto in data 22.03.2025, successiva alla proposizione del ricorso giudiziario
(06.11.2024).
Si evidenzia, altresì, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che intervenga il pagamento entro la data dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, ed è quindi evidente che, alla data di deposito del ricorso, il suddetto termine era già scaduto.
Nulla sposta, poi, l'obiezione dell' relativa al tardivo inoltro CP_1
della domanda di rate maturate e non riscosse da parte degli eredi.
3 In realtà, l'unico adempimento prescritto normativamente all'istante è quello relativo alla notifica del decreto di omologa. Spetta poi all'Ente previdenziale attivarsi per verificare tutti i requisiti amministrativi per procedere alla liquidazione ed al susseguente pagamento e, se del caso, richiedere la collaborazione del privato tramite l'invio di documentazione quale il mod. AP70 o la domanda di rate maturate e non riscosse. L' , dal canto suo, eccepisce il tardivo invio della CP_1
domanda di rate maturate e non riscosse, ma non dimostra di averla richiesta ai ricorrenti (cfr. in tal senso, Trib. Messina n. 571/2019 del
9.7.2019; Trib. Patti 6.2.2020).
Sul punto deve inoltre evidenziarsi come l' allega comunicazione CP_1
fatta agli eredi nel giugno del 2024, senza che vi sia prova dell'avvenuta spedizione della stessa. Contestualmente, detto documento indica che l' era a conoscenza del decesso del CP_2
beneficiario, che già aveva presentato domanda, e si sarebbe potuto attivare per onerare la liquidazione già richiesta.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Parte_2
CP_
con ricorso depositato in data 06/11/2024 nei confronti di
[...]
in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere
4 - Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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