TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Viterbo, composto dai seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa SC Capuzzi – giudice rel.-est. dott. Davide Palmieri – giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Andrea Parte_1 C.F._1
Vincenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viterbo, via San Bonaventura n.
27, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Grazini ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato press il suo studio sito in Viterbo, via I. Nievo n. 29, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
posta in decisione all'udienza del 7.5.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Parte_1 pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra d il Signor ordinando
Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti condizioni: - I coniugi continueranno a vivere separati, alle condizioni di legge, con l'obbligo di reciproco rispetto;
- La Signora continuerà ad abitare la ex casa coniugale di cui è
Parte_1 proprietaria esclusiva;
- Riconoscere in favore della Sig.ra l diritto a percepire un assegno
Parte_1 di divorzio dell'importo di euro 600,00 mensili da porsi a carico del Sig. con la Controparte_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. - Alla luce altresì di quanto ex adverso dedotto, anche in via riconvenzionale, si chiede di voler condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig.ra elle spese Controparte_1 Parte_1 per la lite temeraria per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede avendo lo stesso omesso di indicare nell'atto di costituzione le complete dichiarazioni dei redditi e solo i frontespizi, gli estratti dei conti bancari degli ultimi tre anni nonché i proventi percepiti dal canone di locazione dell'abitazione di sua proprietà. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per : “preliminarmente rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'ammissione prima Controparte_1
e lo svolgimento poi delle prove testimoniali e per interpello e soprattutto dell'accertamento fiscale sui reali redditi della Sig.ra così come articolate dal resistente Sig. Parte_1 CP_1
nelle note istruttorie e nella comparsa di costituzione;
- statuire che le parti provvederanno
[...] ciascuna per proprio conto al mantenimento revocando l'obbligo alimentare stabilito in sede di separazione nei confronti del Sig. ; - in subordine voler confermare esclusivamente Controparte_1
l'attuale assegno di mantenimento già imposto al Sig. nell'importo di € 300,00 Controparte_1 rivalutabili per € 345,00 attuali;
- in ogni caso con la condanna della controparte alle spese di lite sia ordinaria che temeraria a favore del resistente Sig. in ragione prima della Controparte_1 Part dissimulazione dei propri cespiti reddituali ( entrate “al nero” del , percezione di n. 2 canoni di locazione, accettazione della eredità paterna con depositi bancari e cespiti fondiari, proprietà della seconda casa) e poi per aver disatteso l'ordine della S.V. di produzione degli estratti conto bancari riferiti all'anno 2024, sottratti quindi all'esame sia della S.V. che mio, spese da quantificare come dalla allegata nota. Con riserva di approfondire meglio con il successivo deposito delle comparse finali.”
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis e segg. cpc a chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con in data 6.10.85 a CI d'NO (anno 1985, atto Controparte_1
n. 6, parte II, serie A, ufficio 1 del Comune di CI d'NO) e la condanna di quest'ultimo a versarle un assegno divorzile pari a € 600 mensili.
La ricorrente ha rappresentato che con decreto del 15.10.20 il Tribunale di Viterbo ha omologato la separazione consensuale tra le parti e posto a carico del il versamento della somma di € CP_1
300 mensili in favore della titolo di mantenimento;
che dal matrimonio sono nati due figli, Parte_1
e SC, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che l'affectio coniugalis era Per_1 venuta meno a causa delle relazioni extraconiugali del marito, che hanno incrinato i rapporti anche con figli e nipoti.
Dal punto di vista economico la ricorrente ha riferito di essere alle dipendenze di una cooperativa di pulizie con stipendio di € 290 mensili e di dimorare presso un magazzino di soli 17 mq adiacente all'abitazione sita a Montefiascone, via Coste n. 104 che ha adibito ad alloggio turistico e che le è stata donata, in costanza di matrimonio, dal resistente;
quest'ultimo svolge in modo continuativo attività di soccorso in autoambulanza, è proprietario di un altro immobile, dalla cui locazione percepisce € 350 mensili, e si è trasferito nell'abitazione della compagna – sig.ra – sita Persona_2 nel medesimo comune alla via Notazie n. 21; alla luce della sproporzione dei redditi, della propria condizione di bisogno, dovuta all'avanzare dell'età, ai problemi di salute e all'alea che connota l'attività ricettizia esercitata, e per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune la ricorrente ha chiesto un assegno divorzile superiore al mantenimento pattuito in sede di separazione.
Ha resistito in giudizio non opponendosi alla richiesta pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma ha replicato non sussistere alcuna sproporzione patrimoniale tra le parti poiché dopo la separazione la ricorrente, nell'immobile donatole dal marito in costanza di matrimonio, ha avviato un'attività di ricezione alberghiera con la formula B&B denominata “La
Fenice” che è ben inserita nel circuito commerciale ed è dotata di quatto camere doppie locate al costo di € 150 giornalieri;
inoltre, ha dedotto di aver versato alla moglie, dopo la separazione e a tacitazione di ogni pretesa economica relativa alla cessazione del matrimonio, € 10.630 e che la stessa non versa in alcuno stato di necessità tanto che nel settembre 2022 ha acquistato il piccolo Part appartamento ove vive quando la casa adibita a è piena di ospiti e che, a seguito del decesso del padre – sig. – nel gennaio 2022, ha ricevuto quota parte, con gli altri tre Persona_3 eredi, dei beni, mobili ed immobili, facenti parte del relictum per un valore complessivo di circa €
170.000.
Quanto alla propria condizione economica il resistente ha dedotto di non percepire alcun corrispettivo in denaro dalla locazione dell'immobile di sua proprietà sito a via Coste n. 104/a poiché la sig.ra che vi alloggia, si occupa di svolgere in suo favore solo dei servizi domestici;
di CP_2 essere gravato di un canone mensile di € 400 per la locazione dell'immobile di via Notazie n. 21, ove vive, e dell'obbligo di rimborso di € 257 mensili per l'acquisto dell'autovettura.
Sentite le parti, acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.25 previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 cpc.
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti poiché è incontestato che lo stato di separazione si è protratto per il tempo stabilito dalla legge in caso di separazione e senza che sia stata ricostruita alcuna forma di comunione materiale e spirituale.
Ricorrono quindi i requisiti fissati dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m. risultando in atti l'omologa della separazione personale con decreto n. 351/2020 reso dal Tribunale di Viterbo, il decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione e l'assenza di eccezioni in ordine all'interruzione della separazione da parte del sig. , il quale, al contrario, ha aderito alla domanda avanzata CP_1 dalla sig.ra Parte_1
Venendo alle questioni economiche, l'assegno divorzile ha natura assistenziale e perequativa compensativa e il suo presupposto è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi dell'istante o dall'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive nonché dal contribuito fornito dal coniuge economicamente debole (sulla base di una valutazione comparativa) alla conduzione della vita familiare (anche mediante il lavoro casalingo) e alla formazione del patrimonio comune.
Orbene, in merito a quest'ultimo aspetto va detto che è incontestato sia il fatto che durante il matrimonio la moglie si è dedicata al lavoro casalingo e alla crescita dei figli nati dall'unione, che la circostanza che, durante la convivenza della coppia, il marito ha donato alla moglie la casa coniugale;
inoltre, la ricorrente non ha specificamente contestato di aver ricevuto dal la CP_1 somma di € 10.630 sicché deve concludersi che il riconoscimento del suo ruolo endofamiliare è già avvenuto e il contributo alla formazione del patrimonio comune è già stato compensato, così da potersi escludere che l'assegno sia dovuto (Cass. ord. n. 21926/2019).
A ciò deve aggiungersi, onde valutare la situazione di bisogno, che la lavora alle Parte_1 dipendenze di una ditta di pulizie percependo uno stipendio mensile di € 290, dopo la separazione, nell'immobile donato dal marito, ha avviato un'attività economica di ricezione turistica che è in grado di assicurarle proventi costanti, e, a causa della morte del padre, ha ereditato immobili da cui ritrae redditi di € 200 mensili (come riferito nella memoria conclusionale).
E' evidente, quindi, il miglioramento della condizione economica dopo la fine del matrimonio;
peraltro, con specifico riferimento all'attività imprenditoriale va detto che, in disparte la dichiarazione dei redditi che la ricorrente non ha depositato aggiornata poiché la documentazione depositata si limita ai redditi del 2021, va detto che, come documentato dal resistente, il è ben Parte_3 pubblicizzato su internet, ove sono registrati molteplici commenti positivi per l'alto livello della ricezione assicurata dalla “sig.ra ”. Pt_1
L'attività imprenditoriale è, quindi, ben avviata e di successo e, quindi, idonea a garantire un buon tenore di vita della ricorrente, considerato che l'immobile è dotato di quattro camere da letto matrimoniali e offre una ricezione che assicura la permanenza di otto ospiti, e la bassa redditività da essa ritratta deriva da una scelta personale della he, infatti, all'udienza del 11 luglio 2024 Parte_1 ha dichiarato “ho una casa vacanza che lavora pochi giorni l'anno perché è la casa dove vivo e io tengo chiusa l'attività, soprattutto di inverno, perché voglio godermi la mia famiglia”.
Sulla scorta di ciò deve escludersi sussistere lo stato di bisogno necessario a giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile.
La domanda va, quindi, rigettata, tuttavia l'esito complessivo della lite, la natura degli interessi coinvolti e la necessità della pronuncia giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio impongono la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 6.10.85 a CI d'NO (anno 1985, atto n. 6, parte II, serie A, Controparte_1 ufficio 1 del Comune di CI d'NO);
2. rigetta la domanda di assegno divorzile;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze previste.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa SC Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Viterbo, composto dai seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa SC Capuzzi – giudice rel.-est. dott. Davide Palmieri – giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Andrea Parte_1 C.F._1
Vincenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viterbo, via San Bonaventura n.
27, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Grazini ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato press il suo studio sito in Viterbo, via I. Nievo n. 29, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
posta in decisione all'udienza del 7.5.25, sostituita con deposito di note scritte, sulle seguenti conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
Parte_1 pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra d il Signor ordinando
Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza alle seguenti condizioni: - I coniugi continueranno a vivere separati, alle condizioni di legge, con l'obbligo di reciproco rispetto;
- La Signora continuerà ad abitare la ex casa coniugale di cui è
Parte_1 proprietaria esclusiva;
- Riconoscere in favore della Sig.ra l diritto a percepire un assegno
Parte_1 di divorzio dell'importo di euro 600,00 mensili da porsi a carico del Sig. con la Controparte_1 previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. - Alla luce altresì di quanto ex adverso dedotto, anche in via riconvenzionale, si chiede di voler condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig.ra elle spese Controparte_1 Parte_1 per la lite temeraria per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede avendo lo stesso omesso di indicare nell'atto di costituzione le complete dichiarazioni dei redditi e solo i frontespizi, gli estratti dei conti bancari degli ultimi tre anni nonché i proventi percepiti dal canone di locazione dell'abitazione di sua proprietà. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per : “preliminarmente rimettere la causa sul ruolo istruttorio per l'ammissione prima Controparte_1
e lo svolgimento poi delle prove testimoniali e per interpello e soprattutto dell'accertamento fiscale sui reali redditi della Sig.ra così come articolate dal resistente Sig. Parte_1 CP_1
nelle note istruttorie e nella comparsa di costituzione;
- statuire che le parti provvederanno
[...] ciascuna per proprio conto al mantenimento revocando l'obbligo alimentare stabilito in sede di separazione nei confronti del Sig. ; - in subordine voler confermare esclusivamente Controparte_1
l'attuale assegno di mantenimento già imposto al Sig. nell'importo di € 300,00 Controparte_1 rivalutabili per € 345,00 attuali;
- in ogni caso con la condanna della controparte alle spese di lite sia ordinaria che temeraria a favore del resistente Sig. in ragione prima della Controparte_1 Part dissimulazione dei propri cespiti reddituali ( entrate “al nero” del , percezione di n. 2 canoni di locazione, accettazione della eredità paterna con depositi bancari e cespiti fondiari, proprietà della seconda casa) e poi per aver disatteso l'ordine della S.V. di produzione degli estratti conto bancari riferiti all'anno 2024, sottratti quindi all'esame sia della S.V. che mio, spese da quantificare come dalla allegata nota. Con riserva di approfondire meglio con il successivo deposito delle comparse finali.”
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis e segg. cpc a chiesto la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con in data 6.10.85 a CI d'NO (anno 1985, atto Controparte_1
n. 6, parte II, serie A, ufficio 1 del Comune di CI d'NO) e la condanna di quest'ultimo a versarle un assegno divorzile pari a € 600 mensili.
La ricorrente ha rappresentato che con decreto del 15.10.20 il Tribunale di Viterbo ha omologato la separazione consensuale tra le parti e posto a carico del il versamento della somma di € CP_1
300 mensili in favore della titolo di mantenimento;
che dal matrimonio sono nati due figli, Parte_1
e SC, maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che l'affectio coniugalis era Per_1 venuta meno a causa delle relazioni extraconiugali del marito, che hanno incrinato i rapporti anche con figli e nipoti.
Dal punto di vista economico la ricorrente ha riferito di essere alle dipendenze di una cooperativa di pulizie con stipendio di € 290 mensili e di dimorare presso un magazzino di soli 17 mq adiacente all'abitazione sita a Montefiascone, via Coste n. 104 che ha adibito ad alloggio turistico e che le è stata donata, in costanza di matrimonio, dal resistente;
quest'ultimo svolge in modo continuativo attività di soccorso in autoambulanza, è proprietario di un altro immobile, dalla cui locazione percepisce € 350 mensili, e si è trasferito nell'abitazione della compagna – sig.ra – sita Persona_2 nel medesimo comune alla via Notazie n. 21; alla luce della sproporzione dei redditi, della propria condizione di bisogno, dovuta all'avanzare dell'età, ai problemi di salute e all'alea che connota l'attività ricettizia esercitata, e per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune la ricorrente ha chiesto un assegno divorzile superiore al mantenimento pattuito in sede di separazione.
Ha resistito in giudizio non opponendosi alla richiesta pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma ha replicato non sussistere alcuna sproporzione patrimoniale tra le parti poiché dopo la separazione la ricorrente, nell'immobile donatole dal marito in costanza di matrimonio, ha avviato un'attività di ricezione alberghiera con la formula B&B denominata “La
Fenice” che è ben inserita nel circuito commerciale ed è dotata di quatto camere doppie locate al costo di € 150 giornalieri;
inoltre, ha dedotto di aver versato alla moglie, dopo la separazione e a tacitazione di ogni pretesa economica relativa alla cessazione del matrimonio, € 10.630 e che la stessa non versa in alcuno stato di necessità tanto che nel settembre 2022 ha acquistato il piccolo Part appartamento ove vive quando la casa adibita a è piena di ospiti e che, a seguito del decesso del padre – sig. – nel gennaio 2022, ha ricevuto quota parte, con gli altri tre Persona_3 eredi, dei beni, mobili ed immobili, facenti parte del relictum per un valore complessivo di circa €
170.000.
Quanto alla propria condizione economica il resistente ha dedotto di non percepire alcun corrispettivo in denaro dalla locazione dell'immobile di sua proprietà sito a via Coste n. 104/a poiché la sig.ra che vi alloggia, si occupa di svolgere in suo favore solo dei servizi domestici;
di CP_2 essere gravato di un canone mensile di € 400 per la locazione dell'immobile di via Notazie n. 21, ove vive, e dell'obbligo di rimborso di € 257 mensili per l'acquisto dell'autovettura.
Sentite le parti, acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.5.25 previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 cpc.
In primo luogo, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti poiché è incontestato che lo stato di separazione si è protratto per il tempo stabilito dalla legge in caso di separazione e senza che sia stata ricostruita alcuna forma di comunione materiale e spirituale.
Ricorrono quindi i requisiti fissati dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m. risultando in atti l'omologa della separazione personale con decreto n. 351/2020 reso dal Tribunale di Viterbo, il decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione e l'assenza di eccezioni in ordine all'interruzione della separazione da parte del sig. , il quale, al contrario, ha aderito alla domanda avanzata CP_1 dalla sig.ra Parte_1
Venendo alle questioni economiche, l'assegno divorzile ha natura assistenziale e perequativa compensativa e il suo presupposto è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi dell'istante o dall'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive nonché dal contribuito fornito dal coniuge economicamente debole (sulla base di una valutazione comparativa) alla conduzione della vita familiare (anche mediante il lavoro casalingo) e alla formazione del patrimonio comune.
Orbene, in merito a quest'ultimo aspetto va detto che è incontestato sia il fatto che durante il matrimonio la moglie si è dedicata al lavoro casalingo e alla crescita dei figli nati dall'unione, che la circostanza che, durante la convivenza della coppia, il marito ha donato alla moglie la casa coniugale;
inoltre, la ricorrente non ha specificamente contestato di aver ricevuto dal la CP_1 somma di € 10.630 sicché deve concludersi che il riconoscimento del suo ruolo endofamiliare è già avvenuto e il contributo alla formazione del patrimonio comune è già stato compensato, così da potersi escludere che l'assegno sia dovuto (Cass. ord. n. 21926/2019).
A ciò deve aggiungersi, onde valutare la situazione di bisogno, che la lavora alle Parte_1 dipendenze di una ditta di pulizie percependo uno stipendio mensile di € 290, dopo la separazione, nell'immobile donato dal marito, ha avviato un'attività economica di ricezione turistica che è in grado di assicurarle proventi costanti, e, a causa della morte del padre, ha ereditato immobili da cui ritrae redditi di € 200 mensili (come riferito nella memoria conclusionale).
E' evidente, quindi, il miglioramento della condizione economica dopo la fine del matrimonio;
peraltro, con specifico riferimento all'attività imprenditoriale va detto che, in disparte la dichiarazione dei redditi che la ricorrente non ha depositato aggiornata poiché la documentazione depositata si limita ai redditi del 2021, va detto che, come documentato dal resistente, il è ben Parte_3 pubblicizzato su internet, ove sono registrati molteplici commenti positivi per l'alto livello della ricezione assicurata dalla “sig.ra ”. Pt_1
L'attività imprenditoriale è, quindi, ben avviata e di successo e, quindi, idonea a garantire un buon tenore di vita della ricorrente, considerato che l'immobile è dotato di quattro camere da letto matrimoniali e offre una ricezione che assicura la permanenza di otto ospiti, e la bassa redditività da essa ritratta deriva da una scelta personale della he, infatti, all'udienza del 11 luglio 2024 Parte_1 ha dichiarato “ho una casa vacanza che lavora pochi giorni l'anno perché è la casa dove vivo e io tengo chiusa l'attività, soprattutto di inverno, perché voglio godermi la mia famiglia”.
Sulla scorta di ciò deve escludersi sussistere lo stato di bisogno necessario a giustificare l'attribuzione di un assegno divorzile.
La domanda va, quindi, rigettata, tuttavia l'esito complessivo della lite, la natura degli interessi coinvolti e la necessità della pronuncia giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio impongono la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 6.10.85 a CI d'NO (anno 1985, atto n. 6, parte II, serie A, Controparte_1 ufficio 1 del Comune di CI d'NO);
2. rigetta la domanda di assegno divorzile;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze previste.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
L'estensore Il presidente
Dott.ssa SC Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco