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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
- Sezione civile - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 404/2025 avente ad oggetto “Occupazione senza titolo” TRA
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) in data 13/03/1977, residente in [...] elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Baiamonti 10 presso lo studio dell'Avv. Luca Semproni CF: che lo rappresenta giusta procura in atti (posta elettronica: C.F._2
) Email_1
Ricorrente Contro (c.f. ) nata a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...] RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO Con ricorso iscritto in data 17.2.25 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir accertare e dichiarare che il contratto di comodato precario Controparte_1 inter partes avente ad oggetto l'immobile sito in Ladispoli alla via delle Azalee 7 (Rm) si era risolto in ragione dell'espressa richiesta di restituzione del Sig. ed accertare Parte_1 che la Sig.ra occupava senza titolo alcuno l'unità immobiliare;
Controparte_1 condannare la convenuta a rilasciare libero e sgombero da persone e cose l'immobile di causa;
condannare la Sig.ra al pagamento della indennità di occupazione CP_1 nell'ammontare complessivo al momento del deposito del ricorso di € 1.800 oltre a quella maturanda sino alla liberazione dell'immobile con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione. Premetteva il ricorrente di essere comproprietario con la signora (CF Controparte_2
, nata a [...] il [...] dell'appartamento sito in Ladispoli C.F._4
Via Delle Azalee n. 7 ; che la coppia si era separata in data 8.2.24 e il marito si era obbligato a cedere alla moglie il 50% di sua proprietà della casa di Via delle Azalee n. 7 interno 1 Piano terra;
che l'appartamento di via delle Azalee, precedentemente alla separazione, intorno al novembre/dicembre 2023, era stato ceduto in comodato alla Sig.ra
[...]
, amica della coppia, che aveva riferito di aver necessità dell'appartamento CP_1 perché doveva appoggiarsi momentaneamente in ragione del fatto che si stava separando dal marito ed era in attesa di un'abitazione che si sarebbe liberata in breve tempo;
che la Sig.ra aveva occupato l'appartamento senza che i Sigg.ri e CP_1 Parte_1 CP_2 ne richiedessero la liberazione fino alla separazione della coppia;
che successivamente alla separazione, con l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra , l'appartamento CP_2 di via delle Azalee a Ladispoli era diventato fondamentale in quanto, per comune intento delle parti, avrebbe dovuto essere acquisito dalla Sig.ra che avrebbe dovuto CP_2 andare ad abitarlo con il figlio e il invece, sarebbe rientrato nella casa coniugale;
Parte_1 che le richieste di restituzione rivolte alal rimanevano senza esito e il ricorrente CP_1 era stato costretto ad uscire di casa e ad affittare un appartamento pagandone il relativo canone di euro 500,00; che pertanto dalla richiesta di rilascio, ovvero dal 28.11.2024 la convenuta occupava sine titulo l'immobile che con una superficie di 80 mq aveva un valore medio locativo di euro 7,5 a mq. La convenuta rimaneva contumace e non si presentava a rendere l'interpello alla stessa deferito. La causa veniva istruita con prove testimoniali e riservata in decisione. La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta per quanto di ragione. Non è in contestazione l'esistenza di un comodato precario né la intervenuta cessazione per la richiesta di restituzione del ricorrente. In ogni caso la occupazione del bene ad opera della convenuta che non ha provato un titolo legittimante è divenuta illegittima. La perdurante occupazione è comprovata dai testi escussi e dalle notifiche effettuate nell'immobile. Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va, invece, respinta in difetto di prove. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Per quanto sopra la domanda risarcitoria della ricorrente va respinta in difetto di prova del danno, anche quello emergente non risultando provati gli esborsi per oneri locatizi del ricorrente. Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone decidendo sulle domande proposte da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: accoglie la domanda del ricorrente per quanto di ragione e condanna la convenuta all'immediato rilascio in favore del ricorrente dell'immobile sito in Ladispoli alla via delle Azalee 7; rigetta le altre domande;
condanna la resistente alla refusione in favore del ricorrente della spese di lite che liquida in euro 130,00 per esborsi ed euro 2300,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Civitavecchia 20.10.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone