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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N 12913/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.11.2024 da
1) Sig.ra Parte_1
nata AS (Uzbekistan) in data 13.03.1998 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. ) C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Sidiki Kanu presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Sig. Parte_2
Nato a MI (Kosovo) il 02.08.1997 cittadino : italiano
Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_2
residente in [...] pagina 1 di 6 con l'Avv. Sidiki Kanu presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in a Beyoglu (Turchia) in data 04.09.2021;
annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano al n.0382, parte 2, serie C1 dell'anno
2021 in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dare atto che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con gli obblighi di legge;
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti ed in ragione della reciproca indipendenza economica e della intervenuta definizione dei rapporti, che ogni questione economico - patrimoniale è stata definita e che, pertanto, nulla hanno le parti a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di pagina 2 di 6 Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio contratto matrimonio civile a Beyoglu (Turchia) in data 04.09.2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Spese al definitivo
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dr. Delmonte
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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