Sentenza 9 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/10/2002, n. 14438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14438 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
060-1274 -1279 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OCINI SPIRAPTES BLICA ITALIANA ● DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11:8:12 NINOS PO LO ITALIANO44 affitto14 307 0 2 1 Oggetto LA CORTE SU E SEZIONE TERZA CIVILE Orario ntativo concilezione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14438 /02 R.G.N.14794/01 Dott. Gaetano ente Dott. Robe Cron. 33544 Dott. Renat PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 30/05/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LU, elettivamente domiciliata in Roma, via Duilio n. 7, presso Frasca Anita, difesa dall'avv. Tam- maro Spena, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AM PA
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria n. 1838/00 del 28 giugno - 11 luglio 2000 /R.G. 1590/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- 1278 nocchiaro;
Udito l'avv. Tammaro Spena;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 10 marzo 1993 ON LU, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico condotto in affitto da AM PA in forza di contratto sorto anteriormente all'anno 1939, chiedeva che il tri- bunale di Nola, sezione specializzata agraria, pronun- ciasse la cessazione, alla data del 10 novembre 1992 del rapporto inter partes con condanna del convenuto al rilascio del fondo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), 1. 3 maggio 1982, n. 203. Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva al- la avversa pretesa, deducendone, in rito, la improcedi- bilità per omissione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, 1. 3 maggio 1982, n. 203, e instando, in via riconvenzionale perché la ON fosse condan- nata alla restituzione delle somme pagate a titolo di canone oltre la misura legale. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 12 - 25 marzo 1997 dichiarava improcedibile la domanda attrice e improponibile quella riconvenzionale. - 2 Osservavano quei giudici, quanto alla prima doman- da, che parte concedente aveva manifestato, con un uni- co atto, sia la volontà di non rinnovare il contratto (ai sensi dell'art. 4, della 1. 3 maggio 1982, n. 203), sia di adire l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conci- liazione (di cui all'art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982) in contrasto con il disposto legislativo, quanto alla riconvenzionale che il convenuto aveva omesso di esperire, prima di proporre la propria doman- da, il tentativo di conciliazione di legge. Gravata tale pronunzia dalla ON la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, in contumacia della parte appellata con sentenza 28 giugno 11 luglio 2000 rigettava l'impugnazione. t e Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato ad un unico motivo, ON LU nei confronti di AM PA, che non ha svolto at- tività difensiva, in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come Osservato in parte espositiva, in data 8 aprile 1991 ON LU, proprietaria di un fondo agricolo condotto in affitto da AM PA, ha inviato a quest'ultimo, e all'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura, una lettera raccomandata con la qua- le comunicava, al AM, la propria intenzione di non volere più rinnovare il contratto (che sarebbe sca- duto il 10 novembre 1992), all'IPA, la propria richie- sta perché le parti fossero convocate innanzi allo stesso per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Successivamente - decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 di cui al ricordato art. 46, - -legge n.203 del 1982 la ON ha proposto nei Camposand confronti del 41 presente giudizio, innanzi al tribu- nale di Nola, sezione specializzata agraria, per sentir dichiarare cessato, al 10 novembre 1992, il contratto di affitto inter partes, con condanna del conduttore al rilascio del fondo. I giudici del merito hanno ritenuto improponibile una tale domanda perché «la ON, nel richiedere all'IPA la convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione prima della scadenza del termine per il quale aveva intimato disdetta del contratto di fitto e prima che l'affittuario avesse sollevato alcuna con- testazione, ha di fatto posto nel nulla la funzione di filtro stragiudiziale delle vertenze agrarie attribuita dall'art. 46 [1. 3 maggio 1982, n. 203] all'organo am- ministrativo». «In sostanza- prosegue la impugnata sentenza - CO- ... la volontà di non voler municata all'affittuario rinnovare il contratto di affitto, la ON solo nell'ipotesi che il AM, alla data del 10 novem- bre 1992 non avesse rilasciato il fondo o le avesse ma- nifestato l'intenzione di opporsi alla richiesta di ri- lascio, avrebbe potuto legittimamente ritenere la esi- stenza di un contenzioso e richiedere l'intervento con- ciliativo dell'IPA>>>. - hanno concluso quei giudici Non «vale obiettare la necessità di volersi precostituire un titolo da azionare solo alla scadenza fissata nella pronuncia giudiziaria richiesta con il ricorso in esame in quanto alla luce della normativa speciale dettata per le con- troversie agrarie, la ricorrente avrebbe dovuto verifi- care attraverso il comportamento del AM il buon l'esito della disdetta e, in caso di opposizione al ri- lascio alla scadenza intimata, di richiedere l'inter- vento conciliativo dell'IPA>>.
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando «violazione degli artt. 46 e 47, 1. n. 203 del 1982», censura nella parte de qua la sentenza gravata, eviden- ziando - per quanto attiene in particolare la presente che l'affermazione dei giudici di merito chevertenza - soltanto in presenza di una contestazione di contropar- 5 te, o alla scadenza della data di rilascio la ON aveva la possibilità di attivare la procedura concilia- tiva dinanzi all'Ispettorato [provinciale dell'agri- coltura] è priva di fondamento e non trova alcun ri- scontro nel chiaro disposto dell'art. 47 della citata legge [n. 203 del 1982]», atteso che nessuna norma im- pone al proprietario di un immobile di adire l'Autorità Giudiziaria solo dopo la data di scadenza del loca- zione о a seguito di contestazione dell'affittuario sulla data di scadenza» Il menzionato art. 46 1. n. 203 del 1982 eviden- non pone a carico di colui zia ancora la ricorrente che intenda proporre in giudizio una controversia rela- tiva a rapporti agrari alcun ulteriore onere, oltre quello di attivarsi con la preventiva comunicazione al- la controparte e all'IPA. È la norma medesima poi a prevedere, in relazione alla eventualità in cui il ten- tativo di conciliazione non si definisca entro 60 gior- . possibilità per la parte di adire libera- ni, la . mente l'Autorità Giudiziaria.
3. Il ricorso è fondato, e meritevole di integrale accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguo- no, e tenuta presente una giurisprudenza più che conso- lidata di questa Corte regolatrice in termini opposti, rispetto a quanto affermato nella specie dalla corte di appello di Napoli è formatasi soprattutto in sede di cassazione di pronunzie emesse dalla stessa Corte di Appello di Napoli sezione specializzata agraria (tra le tantissime, Cass. 4 aprile 2001 n. 4971, 4972 e 4980, nonché sempre nel senso che bene può essere chiesta la condanna del conduttore di fondo rustico al rilascio del fondo stesso per una data futura, Cass. 13 ottobre 2000 n. 13665). - come3. 1. Nel vigente ordinamento processuale assolutamente pacifico in dottrina come in sede di le- gittimità e contrariamente a quanto suppongono i giudi- ci a quibus è ammissibile la condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, ad un evento futuro ed in- certo o ad una controprestazione (Cass. 26 ottobre 1991 n. 11424; Cass. 13 settembre 1991 n. 9578, nonché Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Nel nostro ordinamento in altri termini - sono ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giu- dizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un de- terminato evento futuro ed incerto, о di un termine prestabilito, о di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta pre- sente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, nonché Cass. 1 aprile 1996 n. 2961 e, recentemente, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1642, specie in motivazione). Con dette pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accerta- mento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata (Cass. 1 febbraio 1991 n. 978; Cass. 26 gennaio 1987 n. 706). 3. 2. Certo quanto precede è palese l'errore di di- ritto in cui è incorsa la sentenza gravata allorché ha negato, prima della scadenza del contratto, il diritto della parte concedente di agire in giudizio per sentire accertare che in un data futura, ancora a venire, il contratto cesserà e che, pertanto, il conduttore sarà tenuto al rilascio del fondo. Se infatti - come osservato sopra, il giudice può emettere una condanna a carico di una parte perché ese- gua, al verificarsi di un evento futuro alla data della pronuncia, una certa prestazione è evidente che bene la parte può sollecitare una tale pronunzia in epoca ancora anteriore. 1 3. 3. Né, ancora, può affermarsi con la pronunzia in questa sede gravata - che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà tra le parti una «con- troversia» e, pertanto, non vi è spazio per esperire il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della 1. 3 maggio 1982, n. 203. Un tale assunto, infatti, è infondato almeno sotto due, concorrenti, profili. 3. 3. 1. In primo luogo si osserva che a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzio- nali perché è impossibile darne interpretazioni secun- dum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999 n. 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpreta- zioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996 n. 418), do- vendo l'interprete privilegiare solo quella più confor- me alla Costituzione (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997 n. 1207; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197). 9 r Certo quanto sopra, non controverso che l' inter- pretazione dell'art. 46, 1. n. 203 del 1982 data dai giudici di merito collide sia con l'art. 3 cost. (di- scriminando arbitrariamente i concedenti di fondi ru- stici rispetto a tutti gli altri cittadini, posto che i primi, a differenza degli altri non potrebbero invocare una pronunzia di condanna in futuro), sia con l'art. 24 cost. (limitando del tutto ingiustificatamente il di- ritto dei concedenti di fondi rustici di agire in giu- dizio per la tutela dei propri diritti) è palese che la stessa non può seguirsi. 3. 3. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 grava su «chi intende proporre in giudizio una do- manda relativa a una controversia in materia di con- tratti agrari». Poiché, ancora, è fuori discussione, da un lato, nella specie della attuale ri-era intenzione che - corrente proporre in giudizio una domanda volta all' accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda giudiziale che imponeva la applicazione della speciale normativa agraria, e che la stessa ha sollecitato - ancorché senza esito - 1' IPA l'esperimento del tentativo di conciliazione in per 10 questione, proponendo l'azione giudiziaria trascorsi «60 giorni dalla comunicazione» all'IPA è palese, come anticipato, che i giudici del merito non potevano di- chiarare improponibile la domanda attrice. 3. 4. Irrilevante, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è la circo- - alla data per stanza che in tesi il conduttore poteva la quale era stata intimato il rilascio del fondo consegnare sua sponte il fondo alla concedente, renden- do così superflua l'azione giudiziaria. In una tale ipotesi, come in quella in cui il con- venuto, costituitosi in giudizio avesse eccepito che la domanda attrice era fondata, il giudice non avrebbe po- tuto fare altro che rigettare la domanda attrice (o, eventualmente, dichiarare cessata, tra le parti le ma- teria del contendere), ponendo, eventualmente, a carico dell'attrice le spese di lite, ma la circostanza è pa- lesemente irrilevante ai fini che ora interessano. L'onere del tentativo di conciliazione di cui si discute - infatti - grava sull'attore in giudizio, non- ché sul convenuto che proponga una domanda in via ri- convenzionale, solo per la circostanza che essi sotto- porranno al giudice una domanda relativa alla normativa agraria, a prescindere dalla sua fondatezza (e dall'esito finale della stessa). 11 non può tacersi che la3. 5. Da ultimo, infine, problematica in esame è stata già oggetto di dibattito presso questa Corte suprema in margine all'art. 42, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Come noto quest'ultima disposizione prevede che il concedente che intenda condurre direttamente il proprio fondo (o farlo condurre da un proprio familiare) possa ottenere la risoluzione anticipata del contratto agra- rio «previa disdetta da intimare mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario». Sorta questione, specie in dottrina, se fosse meno - possibile, per il concedente, intimata la di- sdetta «almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio», adire immediata- mente l'autorità giudiziaria, senza attendere le deter- minazioni del conduttore, questa Corte è fermissima, da 42 1. 3 maggio 1982lustri, nell'affermare che l'art. n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del conces- sionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del 12 triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fon- do, ove contestati (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437; Cass. 11 gennaio 2000 n. 190; Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; Cass. 17 dicembre 1991 n. 13559; Cass. 5 maggio 1990 n. 3743; Cass. 15 dicembre 1987 n. 9288, tra le altre).
4. Conclusivamente la sentenza gravata, che non si è attenuta ai principi sopra riferiti, deve essere cas- sata e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello sezione specializzata agraria, perché sidi Napoli, uniformi al seguente principio di diritto: «intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto ai sensi almeno un anno prima della scadenza dell'art. 4, 1. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente medesimo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la con- danna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per 1' - sperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligato- rio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, 13 de attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto». Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, com- ma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello Napoli, anche per le spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione il la giorno 30 maggio 2002. il Consigliere relatore est. li le theМерь Gartan Fiducin il Presidente IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO CELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 14