Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1775 dell'anno 2023, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
), tutti rappresentati Parte_4 C.F._4
e difesi dall'avvocato Bruno GIANNICO ( - C.F._5
), e con lo stesso elettivamente domiciliati in Email_1
CASERTA al Corso Pietro Giannone n. 44, presso lo Studio Legale
GIANNICO
APPELLANTI
E
( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_6 CP_2
( , elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. CodiceFiscale_7
Omodeo 124 presso lo studio dell'avv. Laura Serpico ( ) CodiceFiscale_8 che li rappresenta e difende - Email_2
[...]
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa nel proc. n.
7690/2019 dal Tribunale di Napoli Nord il 29.12.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Gli appellanti in epigrafe hanno impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata, resa in loro contumacia a definizione del rito sommario introdotto dagli avv.ti e per il pagamento di competenze Controparte_1 CP_2 professionali maturate in relazione ad incarichi svolti nell'interesse di Parte_1
e di (deceduto), dante causa degli ulteriori
[...] Persona_1 appellanti.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne hanno chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati, resistendo al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
Nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 3.12.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, né all'udienza successiva del 27.5.2025, cui la Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di . 3
primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 30.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO