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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1832/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1232/2018 R.G. vertente tra
(già (C.F.: ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto
Bocchini; appellante
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Izzo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1029/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 20.08.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “conclude come da atti e verbali di causa che abbiansi per ripetuti e trascritti insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto”.
Per l'appellata: “nel richiamare e riproporre il contenuto delle argomentazioni difensive già in atti, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella
1 comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese
e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme, la al fine di ottenere la declaratoria di inadempimento Parte_2 di quest'ultima e la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa delle reiterate interruzioni dell'erogazione del servizio telefonico, quantificati in €500.000,00.
In particolare esponeva: 1) di essere proprietaria di un villaggio turistico denominato “Garden Resort Calabria” con categoria quattro stelle ubicato nel comune di Curinga (CZ) località Torre di Mezza Praia SS 18; 2) di essere intestataria dell'utenza telefonica n. 0968-789204; 3) di aver subito Parte_2 reiterate interruzioni della linea telefonica della durata media di cinque giorni negli anni 2005 e 2006; 4) di aver pertanto subito ingenti danni per non aver potuto comunicare con i clienti privati e con conseguente paralisi del CP_2 servizio di prenotazione alberghiera ed ingiusta diminuzione di presenze all'interno della propria struttura, e per essersi vista costretta ad applicare delle riduzioni di prezzo in favore di quei clienti che durante il loro soggiorno non avevano potuto usufruire del servizio telefonico.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. Pt_2
Istruita la causa con produzione documentale ed escussione testi, con sentenza n.
1029/2018 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava la al pagamento, in favore della della somma di Pt_2 Controparte_1
€150.000,00 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, respinte le eccezioni preliminari di nullità della citazione e di difetto di legittimazione attiva sollevate dalla convenuta, riteneva che l'istruttoria espletata avesse dimostrato l'inadempimento contrattuale della rispetto ai disservizi lamentati. Affermava, al riguardo, che i testi Pt_2 Tes_1
e avevano confermato i reiterati guasti sulla linea telefonica, con Tes_2 conseguente blocco delle apparecchiature telefoniche in dotazione alla struttura alberghiera e che analoghe dichiarazioni erano state rese dal teste , il Testimone_3 quale aveva dichiarato all'udienza del 17/07/2012 “ogni volta che la borchia della
si staccava bisognava rassettare tutti i numeri interni del e Pt_2 Parte_3
2 risistemare i PC con nuova riprogrammazione. … omississ… è vero tutti i Tour
Operator erano collegati con la per le prenotazioni ogni qualvolta CP_1 tale collegamento saltava i contatti si perdevano e si perdevano le prenotazioni”.
Quanto al danno risarcibile, il Tribunale riteneva che lo stesso fosse “certo nella sua esistenza, sia alla luce dell'istruttoria condotta sia in base al dato di comune esperienza, trattandosi di un villaggio turistico che ha necessità di comunicare con fornitori e Tour Operator e che, pertanto, sicuramente confida nelle prenotazioni telefoniche. Il malfunzionamento della linea telefonica non potrà, quindi, che avere inciso in negativo nei rapporti con la clientela” (pag. 3 della sentenza). Riteneva poi che la difficoltà di una prova precisa legittimasse il ricorso ad una valutazione equitativa del danno, certo nella sua ontologica esistenza, che quantificava in euro
150.000,00.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.10.2018, (già sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1 Parte_2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. in relazione ai fatti costitutivi della domanda – omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione - erroneità e/o illogicità della motivazione in relazione alla presunta responsabilità della Ad avviso dell'appellante la motivazione della sentenza era Parte_2 palesemente inadeguata ed insufficiente, gravemente viziata di illogicità nella parte in cui aveva dichiarato assolto l'onere della prova incombente sull'appellata in ordine ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno. Rilevava che il giudice di prime cure dopo aver incomprensibilmente qualificato la domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale quale azione extracontrattuale, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno da illecito aquiliano;
che la qualificazione effettuata imponeva al primo giudice di accertare in concreto, per decidere sulla domanda contro la se questa Parte_2 versasse per lo meno in colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che il primo giudice aveva addirittura omesso ogni esame e valutazione sulla sussistenza del nesso causale, ritenendolo, sic et simpliciter, sussistente in re ipsa. Deduceva che essa appellante aveva agito nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto secondo cui “1. fornisce un servizio telefonico gratuito di Parte_2 segnalazione guasti attivo 24 ore su 24 .
2. si impegna a ripristinare Parte_2 gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione fatta
3 eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati.
3. Qualora per cause imputabili a la riparazione venga Parte_2 effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti il cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti condizioni generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal codice civile.
Fermo restando che non sarà in alcun caso responsabile per ritardi Parte_2 attribuibili a forza maggiore o eventi non attribuibili alla stessa ”; che Parte_2
i guasti alle linee non rappresentavano un inadempimento da parte di Parte_2 la quale era semplicemente obbligata alla risoluzione del guasto;
che controparte avrebbe dovuto indicare e provare la durata di ogni singolo guasto, al fine di vedersi riconoscere eventualmente l'indennità prevista dal contratto, mentre per vedersi riconosciuto un danno avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità tra ogni singolo guasto con un evento dannoso in un ordinario giudizio di merito;
che, contrariamente a quanto affermato da controparte, alcun inadempimento poteva essere attribuito alla la quale ricevute le segnalazioni si era Parte_2 prontamente attivata nella risoluzione della problematica nel pieno rispetto della tempistica prevista dalle Condizioni di Abbonamento;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 115 e 116 c.p.c., 1223 c.c. e segg. omesso esame e/o erroneità di motivazione in ordine alla dimostrazione del danno. Lamentava
l'appellante che alcuna prova, nemmeno indiziaria del danno era stata fornita dalla controparte, la quale aveva inteso dimostrare il presunto pregiudizio da mancata disponibilità del servizio telefonico attraverso prova testimoniale;
che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non era possibile far discendere alcun pregiudizio dalla sospensione dell'utenza; che irrilevanti erano le comunicazioni provenienti da soggetti compiacenti con i quali la intratteneva rapporti di affari in CP_1 CP_1 base alle quali gli stessi soggetti minacciavano di agire in giudizio nei confronti dell'attrice per aver effettuato rimborsi o sconti in conseguenza del guasto della linea posto che nessuna ricevuta dei presunti rimborsi o sconti era stata allegata;
che invero l'appellata se avesse avuto effettivamente una flessione di utile lo avrebbe documentato attraverso l'allegazione dei bilanci relativi ai due anni precedenti e ai due anni successivi al presunto evento pregiudizievole;
che dunque era del tutto insussistente la prova del nesso causale;
che il giudice di prime cure del tutto arbitrariamente aveva quantificato il danno in €150.000,00; che in mancanza di prova del danno non vi poteva essere spazio per una liquidazione equitativa.
4 Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 05.02.2019, la Controparte_1 la quale chiedeva preliminarmente la cancellazione di alcune espressioni contenute nell'atto di appello ritenute offensive e nel merito instava per la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza dell'01.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 12.02.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'appellata e fissava l'udienza del 12.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione di primo grado nella Par parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento della .
Giova innanzitutto precisare che l'azione proposta dalla va Controparte_1 correttamente qualificata come azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Ciò si ricava dal contenuto dell'atto di citazione ove viene espressamente dedotto: “Risulta, quindi, di palmare evidenza l'inadempimento contrattuale di che, in violazione degli obblighi contrattuali Parte_2 assunti nei confronti della concludente società, ha omesso ed omette di garantire continuità nell'erogazione della linea telefonica, arrecando alla Controparte_1 gravi pregiudizi di carattere economico e commerciale” (cfr. pag. 2 della citazione).
Lo stesso giudice di primo grado precisa, a pag. 2 della sentenza, che la
[...]
“agisce per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento Controparte_1
5 contrattuale della ”, sicchè il successivo utilizzo del termine “extra- Parte_2 contrattuale” deve considerarsi un mero refuso.
Ciò chiarito, l'istruttoria espletata ha dimostrato che la linea telefonica intestata alla società appellata ha subito negli anni 2005 e 2006 più interruzioni. In particolare, come evidenziato nella sentenza impugnata, i testi escussi hanno riferito dei reiterati guasti (pur non sapendo indicarne il numero preciso) che venivano risolti o nello stesso giorno o a distanza di qualche giorno. Risultano anche versati in atti i telegrammi (otto) con cui si sollecitava il ripristino della linea telefonica.
Ora, deve ritenersi che la interruzione del servizio rappresenti inadempimento al contratto di fornitura costituendo violazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Del resto l'odierna appellante, sulla quale gravava l'onere dell'inadempimento incolpevole, non ha fornito la prova della non imputabilità delle interruzioni.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per aver ritenuto provato il danno nella sua esistenza.
Tale motivo è fondato.
La società attrice, nell'atto introduttivo, ha allegato di aver subito un danno patrimoniale in quanto “non potendo comunicare con i clienti privati e
Tour Operators nazionali ed esteri subisce la totale paralisi del servizio di prenotazione alberghiera e, per l'effetto, l'ingiusta diminuzione di presenze all'interno della propria struttura alberghiera con tutte le ovvie conseguenze pregiudizievoli sul piano economico. Per di più, durante il periodo di interruzione della linea telefonica, la società concludente non può garantire tale servizio neanche ai propri clienti e, in considerazione di ciò, si è vista e si vede costretta ad applicare delle riduzioni di prezzo in favore di quei clienti che durante il loro soggiorno non hanno potuto usufruire del servizio telefonico” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Tuttavia, di tutto quanto allegato - peraltro in maniera assolutamente generica e non oggetto di successiva precisazione - non ha fornito il minimo riscontro.
In particolare, nulla risulta dedotto sul giro di affari: non vi è prova alcuna di una riduzione di fatturato né della perdita di clientela. L'allegazione dell'appellata secondo cui siffatta prova sarebbe impossibile atteso che i guasti alla linea telefonica si sarebbero consumati nei primi anni in cui il villaggio è entrato in esercizio è priva di riscontro, non essendovi prova del momento in cui il villaggio ha iniziato ad operare. In ogni caso la società avrebbe potuto produrre i bilanci degli anni interessati
6 dai disservizi e quelli del periodo successivo (produzione possibile anche dopo il maturare delle preclusioni istruttorie per quelli formati successivamente) al fine di dimostrare un diverso andamento del fatturato.
Le riduzioni di prezzo asseritamente praticate ai clienti, lungi dall'essere documentate, non risultano nemmeno circostanziate con riferimento a specifici esborsi.
Le indicate lacune non possono essere colmate dalle missive delle società KU
Gmbh e Digato s.r.l. che, in nome e per conto della avrebbero Controparte_1 svolto rispettivamente negli anni 2005 e 2006 i servizi e le funzioni di direzione aziendale e di commercializzazione del Villaggio Garden Resort Calabria. Le missive in questione contengono, infatti, mere asserzioni in ordine ad esborsi di somme, mancati incassi e sconti, prive di qualsivoglia supporto documentale.
La lacunosità della allegazione non consente, poi, di accedere ad alcuna liquidazione equitativa atteso che quest'ultima richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della reale esistenza del danno: in difetto non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione "dell'id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
A ciò si aggiunga che l'istruttoria espletata non ha neppure offerto dati certi in ordine alla entità e durata dei lamentati disservizi posto che, come sopra evidenziato, nessuno dei testi escussi ha saputo fornire indicazioni in tal senso e in atti risultano depositati solo otto telegrammi (rispetto ai ventotto indicati da parte attrice) con i quali si segnala il guasto sulla linea nei giorni 08.09.2005, 22.10.2005, 26.10.2005,
08.02.2006, 23.03.2006, 01.05.2006, 29.06.2006, 12.07.2006.
Per le considerazioni svolte la domanda avanzata da va Controparte_1 rigettata con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
7 quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la società
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2064/2018 pubblicata in data 06.12.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2) condanna l'appellata, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida: a) per il giudizio di primo grado, in complessivi €3.972,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, cap e iva di legge;
b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi €6.161,50 di cui €1.165,50 per esborsi ed €4.996,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, cap e iva di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1232/2018 R.G. vertente tra
(già (C.F.: ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Roberto
Bocchini; appellante
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Izzo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1029/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 20.08.2018, avente ad oggetto risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “conclude come da atti e verbali di causa che abbiansi per ripetuti e trascritti insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto”.
Per l'appellata: “nel richiamare e riproporre il contenuto delle argomentazioni difensive già in atti, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella
1 comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese
e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Controparte_1
Terme, la al fine di ottenere la declaratoria di inadempimento Parte_2 di quest'ultima e la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa delle reiterate interruzioni dell'erogazione del servizio telefonico, quantificati in €500.000,00.
In particolare esponeva: 1) di essere proprietaria di un villaggio turistico denominato “Garden Resort Calabria” con categoria quattro stelle ubicato nel comune di Curinga (CZ) località Torre di Mezza Praia SS 18; 2) di essere intestataria dell'utenza telefonica n. 0968-789204; 3) di aver subito Parte_2 reiterate interruzioni della linea telefonica della durata media di cinque giorni negli anni 2005 e 2006; 4) di aver pertanto subito ingenti danni per non aver potuto comunicare con i clienti privati e con conseguente paralisi del CP_2 servizio di prenotazione alberghiera ed ingiusta diminuzione di presenze all'interno della propria struttura, e per essersi vista costretta ad applicare delle riduzioni di prezzo in favore di quei clienti che durante il loro soggiorno non avevano potuto usufruire del servizio telefonico.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. Pt_2
Istruita la causa con produzione documentale ed escussione testi, con sentenza n.
1029/2018 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava la al pagamento, in favore della della somma di Pt_2 Controparte_1
€150.000,00 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, respinte le eccezioni preliminari di nullità della citazione e di difetto di legittimazione attiva sollevate dalla convenuta, riteneva che l'istruttoria espletata avesse dimostrato l'inadempimento contrattuale della rispetto ai disservizi lamentati. Affermava, al riguardo, che i testi Pt_2 Tes_1
e avevano confermato i reiterati guasti sulla linea telefonica, con Tes_2 conseguente blocco delle apparecchiature telefoniche in dotazione alla struttura alberghiera e che analoghe dichiarazioni erano state rese dal teste , il Testimone_3 quale aveva dichiarato all'udienza del 17/07/2012 “ogni volta che la borchia della
si staccava bisognava rassettare tutti i numeri interni del e Pt_2 Parte_3
2 risistemare i PC con nuova riprogrammazione. … omississ… è vero tutti i Tour
Operator erano collegati con la per le prenotazioni ogni qualvolta CP_1 tale collegamento saltava i contatti si perdevano e si perdevano le prenotazioni”.
Quanto al danno risarcibile, il Tribunale riteneva che lo stesso fosse “certo nella sua esistenza, sia alla luce dell'istruttoria condotta sia in base al dato di comune esperienza, trattandosi di un villaggio turistico che ha necessità di comunicare con fornitori e Tour Operator e che, pertanto, sicuramente confida nelle prenotazioni telefoniche. Il malfunzionamento della linea telefonica non potrà, quindi, che avere inciso in negativo nei rapporti con la clientela” (pag. 3 della sentenza). Riteneva poi che la difficoltà di una prova precisa legittimasse il ricorso ad una valutazione equitativa del danno, certo nella sua ontologica esistenza, che quantificava in euro
150.000,00.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
10.10.2018, (già sulla base dei seguenti motivi: 1) Parte_1 Parte_2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. in relazione ai fatti costitutivi della domanda – omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione - erroneità e/o illogicità della motivazione in relazione alla presunta responsabilità della Ad avviso dell'appellante la motivazione della sentenza era Parte_2 palesemente inadeguata ed insufficiente, gravemente viziata di illogicità nella parte in cui aveva dichiarato assolto l'onere della prova incombente sull'appellata in ordine ai fatti costitutivi della domanda di risarcimento del danno. Rilevava che il giudice di prime cure dopo aver incomprensibilmente qualificato la domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale quale azione extracontrattuale, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno da illecito aquiliano;
che la qualificazione effettuata imponeva al primo giudice di accertare in concreto, per decidere sulla domanda contro la se questa Parte_2 versasse per lo meno in colpa, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che il primo giudice aveva addirittura omesso ogni esame e valutazione sulla sussistenza del nesso causale, ritenendolo, sic et simpliciter, sussistente in re ipsa. Deduceva che essa appellante aveva agito nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto secondo cui “1. fornisce un servizio telefonico gratuito di Parte_2 segnalazione guasti attivo 24 ore su 24 .
2. si impegna a ripristinare Parte_2 gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione fatta
3 eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati.
3. Qualora per cause imputabili a la riparazione venga Parte_2 effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti il cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti condizioni generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal codice civile.
Fermo restando che non sarà in alcun caso responsabile per ritardi Parte_2 attribuibili a forza maggiore o eventi non attribuibili alla stessa ”; che Parte_2
i guasti alle linee non rappresentavano un inadempimento da parte di Parte_2 la quale era semplicemente obbligata alla risoluzione del guasto;
che controparte avrebbe dovuto indicare e provare la durata di ogni singolo guasto, al fine di vedersi riconoscere eventualmente l'indennità prevista dal contratto, mentre per vedersi riconosciuto un danno avrebbe dovuto dimostrare il nesso di causalità tra ogni singolo guasto con un evento dannoso in un ordinario giudizio di merito;
che, contrariamente a quanto affermato da controparte, alcun inadempimento poteva essere attribuito alla la quale ricevute le segnalazioni si era Parte_2 prontamente attivata nella risoluzione della problematica nel pieno rispetto della tempistica prevista dalle Condizioni di Abbonamento;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, c.c., 115 e 116 c.p.c., 1223 c.c. e segg. omesso esame e/o erroneità di motivazione in ordine alla dimostrazione del danno. Lamentava
l'appellante che alcuna prova, nemmeno indiziaria del danno era stata fornita dalla controparte, la quale aveva inteso dimostrare il presunto pregiudizio da mancata disponibilità del servizio telefonico attraverso prova testimoniale;
che dalle dichiarazioni rese dai testimoni non era possibile far discendere alcun pregiudizio dalla sospensione dell'utenza; che irrilevanti erano le comunicazioni provenienti da soggetti compiacenti con i quali la intratteneva rapporti di affari in CP_1 CP_1 base alle quali gli stessi soggetti minacciavano di agire in giudizio nei confronti dell'attrice per aver effettuato rimborsi o sconti in conseguenza del guasto della linea posto che nessuna ricevuta dei presunti rimborsi o sconti era stata allegata;
che invero l'appellata se avesse avuto effettivamente una flessione di utile lo avrebbe documentato attraverso l'allegazione dei bilanci relativi ai due anni precedenti e ai due anni successivi al presunto evento pregiudizievole;
che dunque era del tutto insussistente la prova del nesso causale;
che il giudice di prime cure del tutto arbitrariamente aveva quantificato il danno in €150.000,00; che in mancanza di prova del danno non vi poteva essere spazio per una liquidazione equitativa.
4 Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva, con comparsa depositata in data 05.02.2019, la Controparte_1 la quale chiedeva preliminarmente la cancellazione di alcune espressioni contenute nell'atto di appello ritenute offensive e nel merito instava per la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza dell'01.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione del 12.02.2019, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettava l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dall'appellata e fissava l'udienza del 12.10.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento dell'01.09.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del
09.12.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione di primo grado nella Par parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento della .
Giova innanzitutto precisare che l'azione proposta dalla va Controparte_1 correttamente qualificata come azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Ciò si ricava dal contenuto dell'atto di citazione ove viene espressamente dedotto: “Risulta, quindi, di palmare evidenza l'inadempimento contrattuale di che, in violazione degli obblighi contrattuali Parte_2 assunti nei confronti della concludente società, ha omesso ed omette di garantire continuità nell'erogazione della linea telefonica, arrecando alla Controparte_1 gravi pregiudizi di carattere economico e commerciale” (cfr. pag. 2 della citazione).
Lo stesso giudice di primo grado precisa, a pag. 2 della sentenza, che la
[...]
“agisce per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento Controparte_1
5 contrattuale della ”, sicchè il successivo utilizzo del termine “extra- Parte_2 contrattuale” deve considerarsi un mero refuso.
Ciò chiarito, l'istruttoria espletata ha dimostrato che la linea telefonica intestata alla società appellata ha subito negli anni 2005 e 2006 più interruzioni. In particolare, come evidenziato nella sentenza impugnata, i testi escussi hanno riferito dei reiterati guasti (pur non sapendo indicarne il numero preciso) che venivano risolti o nello stesso giorno o a distanza di qualche giorno. Risultano anche versati in atti i telegrammi (otto) con cui si sollecitava il ripristino della linea telefonica.
Ora, deve ritenersi che la interruzione del servizio rappresenti inadempimento al contratto di fornitura costituendo violazione dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Del resto l'odierna appellante, sulla quale gravava l'onere dell'inadempimento incolpevole, non ha fornito la prova della non imputabilità delle interruzioni.
3.2. Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado per aver ritenuto provato il danno nella sua esistenza.
Tale motivo è fondato.
La società attrice, nell'atto introduttivo, ha allegato di aver subito un danno patrimoniale in quanto “non potendo comunicare con i clienti privati e
Tour Operators nazionali ed esteri subisce la totale paralisi del servizio di prenotazione alberghiera e, per l'effetto, l'ingiusta diminuzione di presenze all'interno della propria struttura alberghiera con tutte le ovvie conseguenze pregiudizievoli sul piano economico. Per di più, durante il periodo di interruzione della linea telefonica, la società concludente non può garantire tale servizio neanche ai propri clienti e, in considerazione di ciò, si è vista e si vede costretta ad applicare delle riduzioni di prezzo in favore di quei clienti che durante il loro soggiorno non hanno potuto usufruire del servizio telefonico” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Tuttavia, di tutto quanto allegato - peraltro in maniera assolutamente generica e non oggetto di successiva precisazione - non ha fornito il minimo riscontro.
In particolare, nulla risulta dedotto sul giro di affari: non vi è prova alcuna di una riduzione di fatturato né della perdita di clientela. L'allegazione dell'appellata secondo cui siffatta prova sarebbe impossibile atteso che i guasti alla linea telefonica si sarebbero consumati nei primi anni in cui il villaggio è entrato in esercizio è priva di riscontro, non essendovi prova del momento in cui il villaggio ha iniziato ad operare. In ogni caso la società avrebbe potuto produrre i bilanci degli anni interessati
6 dai disservizi e quelli del periodo successivo (produzione possibile anche dopo il maturare delle preclusioni istruttorie per quelli formati successivamente) al fine di dimostrare un diverso andamento del fatturato.
Le riduzioni di prezzo asseritamente praticate ai clienti, lungi dall'essere documentate, non risultano nemmeno circostanziate con riferimento a specifici esborsi.
Le indicate lacune non possono essere colmate dalle missive delle società KU
Gmbh e Digato s.r.l. che, in nome e per conto della avrebbero Controparte_1 svolto rispettivamente negli anni 2005 e 2006 i servizi e le funzioni di direzione aziendale e di commercializzazione del Villaggio Garden Resort Calabria. Le missive in questione contengono, infatti, mere asserzioni in ordine ad esborsi di somme, mancati incassi e sconti, prive di qualsivoglia supporto documentale.
La lacunosità della allegazione non consente, poi, di accedere ad alcuna liquidazione equitativa atteso che quest'ultima richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della reale esistenza del danno: in difetto non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione "dell'id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
A ciò si aggiunga che l'istruttoria espletata non ha neppure offerto dati certi in ordine alla entità e durata dei lamentati disservizi posto che, come sopra evidenziato, nessuno dei testi escussi ha saputo fornire indicazioni in tal senso e in atti risultano depositati solo otto telegrammi (rispetto ai ventotto indicati da parte attrice) con i quali si segnala il guasto sulla linea nei giorni 08.09.2005, 22.10.2005, 26.10.2005,
08.02.2006, 23.03.2006, 01.05.2006, 29.06.2006, 12.07.2006.
Per le considerazioni svolte la domanda avanzata da va Controparte_1 rigettata con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
4. Le spese processuali
4.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio,
7 quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la società
le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2064/2018 pubblicata in data 06.12.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2) condanna l'appellata, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida: a) per il giudizio di primo grado, in complessivi €3.972,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, cap e iva di legge;
b) per il giudizio di secondo grado, in complessivi €6.161,50 di cui €1.165,50 per esborsi ed €4.996,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, cap e iva di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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