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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10104 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 22769 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 21.11.2023, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 23.10.2023, tra in precedenza e, Parte_1 Parte_2 prima ancora, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Panfili ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Terni, via Nazario Sauro n. 3, come da procura in atti;
ATTRICE OPPOSTA
e rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Ippolito ed Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Nomentana n. 107, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPONENTE
e in proprio e quale mandatario della CP_4 Controparte_5
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adinari ed elettivamente
[...] domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana dell' sita in Roma, via Cesare CP_4
Beccaria n. 29, come da procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _ OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617,
co. 2, c.p.c. avverso procedura esecutiva esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio debitrice esecutata nella procedura Controparte_2 CP_3 esecutiva esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, ed quale ente creditore, al fine di CP_4 conseguire, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sia in quanto tardiva, sia in quanto riferita alle cartelle esattoriali recanti crediti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 57, co. 1, d.P.R. n. 602/73, e, nel merito, l'accertamento e la declaratoria della legittimità dell'esecuzione esattoriale, con il rigetto conseguente dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposta dalla suddetta debitrice, con vittoria di spese di lite, da distrarre a favore del difensore, avv. Enrico Panfili, dichiaratosi antistatario delle stesse ex art. 93 c.p.c..
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, la convenuta ha dedotto Controparte_2 CP_3 ex adverso ed eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e l'infondatezza, nel merito, delle domande ed eccezioni formulate dall' nell'atto di citazione, con Parte_1 vittoria di spese di lite, da distrarre a favore del difensore, avv. Michele D'Ippolito, dichiaratosi antistatario delle stesse ex art. 93 c.p.c..
3 - Con comparsa di risposta si è costituito il convenuto il quale ha eccepito CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sia in quanto tardiva, sia in quanto riferita alle cartelle esattoriali recanti crediti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 57, co. 1, d.P.R. n. 602/73, e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., chiedendo, per l'effetto, rispettivamente la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione esecutiva.
4 - Con ordinanza del 22.07.2022 questo Tribunale ha dichiarato la contumacia della convenuta stante la mancata costituzione della stessa convenuta a seguito Controparte_7 dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. effettuata dall' , Parte_1 in ottemperanza al relativo ordine dato ex art. 102, co. 2, c.p.c. con l'ordinanza del 04.09.2021, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2021 riguardo alla natura di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. del terzo pignorato nei giudizi di merito delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi. Quindi, acquisito a cura della Cancelleria il fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, iscritto nel r.g.e. n. 80398/2019, con ordinanza del 23.11.2023 questo
2 Tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni delle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 04.06.2024 questo Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, a fronte della richiesta della sospensione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, formulata da tutte le parti costituite nelle rispettive comparse conclusionali, in ragione dei pagamenti in corso da parte della società debitrice ed odierna convenuta opponente, a seguito dell'adesione della stessa alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), ed alla luce del richiamato disposto dell'art. 1, co. 236, legge n. 197/2022. Quindi, il medesimo Tribunale con ordinanza del 25.06.2025 ha trattenuto di nuovo la causa in decisione, stavolta senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con cui le parti, in sostituzione dell'udienza in presenza del 12.05.2025, hanno precisato le rispettive conclusioni, domandando la pronuncia dichiarativa dell'estinzione del giudizio di merito per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con la nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza in presenza del 12.05.2025, ha domandato la declaratoria di estinzione del Parte_1 presente giudizio di merito, “con condanna delle spese di lite a carico della debitrice, in virtù del riconoscimento da parte della opponente della bontà dell'operato dell'Agente della Riscossione”, a seguito e per effetto dell'accettazione, da parte del medesimo ente pubblico, delle adesioni alla definizione agevolata ex legge n. 119/2018, manifestate dalla società debitrice, ed alla luce della richiamata ordinanza n. 24428/2024 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che la fattispecie normativa dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 – 252, legge n.
197/2022 (c.d. “Rottamazione-quater”) si perfeziona non già con il pagamento di tutte le somme rateizzate, bensì, ancor prima, con l'accettazione della relativa istanza da parte dell'agente della riscossione ovvero dal soggetto esattore attraverso l'invio della comunicazione delle somme dovute dal debitore, con l'effetto normativo conseguente della estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 236, legge n. 197/2022, e, quindi, con conseguente estinzione del giudizio di
[... merito dell'opposizione esecutiva. A sua volta, la convenuta opponente Controparte_2 ha domandato la declaratoria di estinzione del giudizio di merito per sopravvenuta CP_3 cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, in ragione dell'assenza di pagamenti rateali insoluti, in attuazione del piano di definizione agevolata dei carichi dei ruoli, così come comprovato dall'estratto del cassetto fiscale del 30.04.2025 dell' Parte_1
. Anche il convenuto opposto ha domandato, nella nota scritta ex art. 127-ter
[...] CP_4
c.p.c., la declaratoria dell'estinzione del giudizio di merito e la condanna della debitrice opponente alla refusione delle spese di lite, in adesione alla richiesta formulata dall'
[...]
. Parte_1
3 2 - A fronte della richiesta congiunta delle parti costituite della declaratoria di estinzione del giudizio ed alla luce della sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione della società debitrice alla definizione agevolata e dell'accettazione della relativa istanza da parte dell'agente della riscossione, peraltro seguite dai pagamenti rateali effettuati dalla debitrice, così come dalla stessa dimostrato per tabulas e così come ammesso dalla stessa
[...]
, è da dichiarare l'estinzione del giudizio di merito per sopravvenuta Parte_1 cessazione della materia del contendere, così come occorre decidere sulle spese di lite in base al criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (Cass. civ., sez. VI, sentenza del 11.08.2022, n.
24714), la quale potrà essere accertata solo considerando la fondatezza, o meno, delle prospettazioni difensive iniziali delle parti in causa, indipendentemente dal fatto sopravvenuto che ha implicato la cessazione della materia del contendere, e, ancor prima, facendo riferimento all'esistenza di un interesse ad agire nel momento in cui è stata proposta l'opposizione, senza che rilevi l'estinzione successiva del relativo giudizio (Cass. civ., ordinanza del 21.01.2021, n. 1098).
3 - A questo fine è da considerare che, laddove fosse stata affrontata e decisa l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall' e dall' e, in ogni caso, d'ufficio, sarebbe stata rilevata Parte_1 CP_4
l'inammissibilità per tardività della stessa opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, quindi, l'inammissibilità dei relativi motivi formulati nel ricorso cautelare dalla società debitrice
(a. nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/73; b. nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
c. illegittimità della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 a fronte dell'inosservanza da parte dell'agente della riscossione delle prescrizioni recate nell'art. 543 c.p.c., a fronte dell'affidamento integrale del procedimento esecutivo ai funzionari dell' , senza l'intervento Parte_1 dell'ufficiale giudiziario, ed a fronte del ricorso alla suddetta procedura esecutiva al fine del recupero non solo dei crediti tributari, ma anche dei crediti extratributari), in ragione dell'intero decorso del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione con p.e.c. in data 09.07.2019 dell'atto di pignoramento, di cui l'odierna parte attrice ha fornito prova documentale (all.to n. 3 del deposito del 29.03.2021), al momento della proposizione del ricorso in opposizione, eseguita dalla debitrice con il relativo deposito telematico solo in data 05.08.2019.
4 - Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. formulati nel ricorso originario e reiterati nella comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta opponente, quali, da un lato, l'asserita assenza di validi titoli esecutivi in forza dei quali è stata instaurata la procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, e, dall'altro, l'asserita estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito, si rendono opportuni, in quanto più agevoli e sintetici, l'esame e la valutazione congiunta di ambedue i
4 motivi di opposizione, peraltro intrecciati tra loro. In primis è da rilevare, d'ufficio ed in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. a) d.P.R. n. 602/73, in ragione dell'appartenenza al giudice ordinario della giurisdizione a conoscere dell'opposizione esecutiva de qua, pur riferita a crediti tributari, alla luce della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale. In secundis è da rilevare che l'atto di pignoramento opposto in questa sede è fondato su trentanove cartelle e su sei avvisi di addebito.
In tertiis è da rilevare che la dimostrazione dell'esistenza dei titoli esecutivi, costituiti dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito, non può tradursi nella dimostrazione dell'avvenuta notificazione degli stessi atti, atteso che, diversamente, si finirebbe con il far rientrare in gioco uno dei motivi di opposizione agli atti esecutivi rispetto ai quali la debitrice opponente è incorsa nella sanzione dell'inammissibilità per tardività della proposizione della stessa opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.. Di conseguenza, nell'esaminare il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., sollevato in punto di estinzione del diritto di agire in executivis per asserita estinzione per prescrizione dei crediti tributari ed extratributari, le notificazioni delle cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito e degli avvisi di intimazione di pagamento assumono rilevanza giuridica solo alla stregua ed in funzione di atti interruttivi della prescrizione, oltre che in funzione dell'esistenza giuridica degli stessi titoli esecutivi. Ebbene, a questo fine occorre rilevare che l' ha allegato e fornito prova Parte_1 documentale dei titoli esecutivi fondanti l'esecuzione speciale, attraverso il deposito dell'estratto di ruolo (all.to n. 8 del deposito telematico del 29.03.2021 in sede di iscrizione a ruolo) e delle cartelle esattoriali seguenti: 1) cartella n. 097 2007 0334533560 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento della TARSU per l'anno 2006 e notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973, in data 01.01.2008 (deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza della raccomandata informativa n.
60616790519-5, spedita in data 04.01.2008). La notificazione in data 09.01.2013 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2012 9173431278 000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 sarebbe intervenuta verosimilmente già una volta decorso il termine quinquennale di prescrizione, applicabile ai crediti tributari locali (Cass. civ. 23.02.2010, n. 4283; Cass. civ., ordinanza
09.11.2023, n. 31260), a nulla valendo quindi, a fortiori, la notificazione in data 28.10.2016 anche del successivo avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000 (all.to n.
6), nonché della notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e della notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 2) cartella n. 097 2008 0294915947 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2005 (vedasi estratto di ruolo - all.to n. 8) e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
5 28.12.2009, mediante consegna diretta come da relata di notifica, con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione a seguito e per effetto della notificazione, in data
28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000 come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), della notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e della notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 3) cartella n. 097 2009 0180093678 000, recante crediti tributari per omesso versamento
TARSU – anno 2007, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R.
n. 602/1973, in data 06.10.2009, come da relata di notifica depositata;
il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario locale appare verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 09.08.2013, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2013 9039433831 000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, come da relata di notifica in atti, nonché con la notificazione, in data
28.10.2016, anche dell'ulteriore avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960
000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017
9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 5); 4) cartella n. 097 2009 0207024054 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2006, come da estratto di ruolo
(all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 05.09.2011, come da relata di notifica in atti;
tuttavia, il termine quinquennale di prescrizione appare verosimilmente decorso in toto, stante la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6); 5) cartella n. 097 2010 0373694892 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento di tributi erariali - annuo 2007 (omesse ritenute alla fonte redditi lavoro autonomo;
sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento), come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
01.02.2011, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine decennale di prescrizione riferito al tributo erariale in quanto tale (Cass. civ., ordinanza 29.07.2020, n. 16232) appare verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6); diversamente, i crediti tributari iscritti a titolo di sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento, in quanto soggetti al termine quinquennale di prescrizione (Cass. civ., sentenza 25.01.2023, n. 2359), sarebbero verosimilmente estinti per
6 prescrizione in difetto di atti interruttivi tempestivi;
6) cartella n. 097 2011 0153342089 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada – anno 2008, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.07.2011 come da relata di notifica in atti;
il termine quinquennale di prescrizione appare verosimilmente decorso in toto, alla luce della notificazione, solo in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6); 7) cartella n.
097 2011 0189116664 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARSU - anno
2009, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 22.08.2011 come da relata di notifica in atti;
il termine quinquennale di prescrizione appare verosimilmente decorso per intero alla luce della notificazione solo in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), a nulla valendo la notificazione successiva, in data 12.09.2017, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017
9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 8) cartella n. 097 2011 0237825822 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8) e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.01.2012 come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata
(all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 9) cartella n. 097 2011 0302876789 000, recante crediti tributari per omesso versamento della – anno 2007, come da estratto di ruolo (all.to n. 8) e CP_8 notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.02.2012 come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica
7 certificata (all.to n. 5); 10) cartella n. 097 2011 0302876890 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2008, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.02.2012, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 11) cartella n. 097 2013 0138082068 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARI - anno 2010, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 15.03.2013 come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 12) cartella n. 097 2013 0181898517 000, recante crediti tributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 16.06.2013, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 13) cartella n. 097 2013 0237809208
000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2007, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
12.07.2013, come da relata di notifica;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di
8 intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 14) cartella n. 097 2013
0281013162 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.06.2015, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 15) cartella n. 097 2014 0071703002 000, recante crediti tributari per omesso versamento TARI – anno 2012, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 09.04.2014, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 16) cartella n. 097 2014 0080284470 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2008, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.05.2014 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da Email_1 ricevuta di avvenuta consegna in atti;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 17) cartella n. 097 2014
0263027046 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno
9 2011, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.11.2014 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data
28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 18) cartella n. 097 2014 0302889674 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 18.08.2015, come da relata di notifica;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 19) cartella n. 097 2014 0302889775 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2010, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 18.08.2015, come da relata di notifica;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 20) cartella n. 097 2015 0010403748 000, recante crediti extratributari per omesso versamento del canone comunale pubblicità - anno 2011, come da estratto di ruolo
(all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 09.02.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come
10 da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 21) cartella n. 097 2015 0010403849 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2018, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 09.02.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 22) cartella n. 097 2015 0093160711
000, recante crediti tributari per omesso versamento della Tassa automobilistica - anno 2012, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
01.04.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine triennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data
28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 23) cartella n. 097 2015 0128982990 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 17.06.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000,
11 come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 24) cartella n. 097 2015 0128983091 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2011, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 17.06.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 25) cartella n. 097 2015 0141125558
000, recante crediti per omesso versamento di rate premio – anni 2013/2014/2015, come CP_9 da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
23.07.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 26) cartella n. 097 2015 0145264967 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.07.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
12 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 27) cartella n. 097 2016 0017699173 000, recante crediti per omesso versamento di rate premio – anno 2014, nonché per omesso pagamento del Canone comunale pubblicità - CP_9 annualità 2012 e 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973, in data 08.02.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice quindi, il termine quinquennale di Email_1 prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 28) cartella n. 097 2016
0114928754 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARI - annualità 2013 e
2014, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 21.04.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 29) cartella n. 097 2016 0153381022 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 20.09.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 30) cartella n. 097 2016 0167574640 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 18.10.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
13 (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 31) cartella n. 097 2017 0028532040 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 23.03.2017, mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da Email_1 ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 32) cartella n. 097 2017 0072473227
000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2012, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
07.04.2017 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data
12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 33) cartella n. 097 2017 0266053030 000, recante crediti per omesso versamento di rate premio - CP_9 anno 2016, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, in data 25.01.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; Email_1 quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 34) cartella n. 097 2018 0009959014 000, recante crediti extratributari per omesso versamento del
C.O.S.A.P. per l'anno 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973, in data 15.02.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta Email_1 consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 35) cartella n. 097 2018 0031091341 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2014, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai
14 sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.03.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 5); 36) cartella n. 097 2018 0031091442 000, recante crediti tributari per omesso versamento dei diritti annuali della Camera di Commercio per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.03.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine triennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data
20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 37) cartella n. 097
2018 0129920926 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, in data 08.01.2019 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; Email_1 quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 38) cartella n. 097 2019 0028535036 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, in data 26.01.2019 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; Email_1 quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 39) cartella n. 097 2019 0097981166 000, recante crediti tributari per omesso versamento dei diritti annuali della Camera di Commercio per l'anno 2016, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 22.03.2019 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da Email_1 ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine triennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 03.12.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9081725669 000, come da estratto di ruolo (all.to n. 8). Parimenti,
l' ha allegato e fornito prova per tabulas dei titoli esecutivi in base ai quali l'agente della CP_4 riscossione ha avviato l'esecuzione: 40) l'avviso di addebito n. 397 2011 2001617616 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' è stato validamente notificato in CP_4
15 data 21.07.2011, mentre l' ha interrotto la prescrizione sia con Parte_1 la notificazione, in data 09.08.2013, anche del successivo avviso di intimazione di pagamento n.
097 2013 9039433932 000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, mediante consegna diretta da parte del messo notificatore presso la sede della società nelle mani di , qualificatosi Persona_1 addetto alla sede, sia con la notificazione, in data 28.10.2016, anche dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.
(all.to n. 6); 41) l'avviso di addebito n. 397 2013 0019625232 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' con la notificazione in data 06.02.2014, seguita dalla CP_4 notificazione da parte dell'agente della riscossione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.
(all.to n. 6); 42) l'avviso di addebito n. 397 2014 0028582529 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e così come dimostrato dall' con la notificazione eseguita in data 20.02.2015 e CP_4 seguita dalla notificazione, a cura dell' , in data 28.10.2016, Parte_1 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. (all.to n. 6); 43) l'avviso di addebito n. 397 2016 0013169660 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' notificato in data CP_4
30.06.2016; 44) l'avviso di addebito n. 397 2016 0033191247 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' con la notificazione in data 08.01.2017; 45) CP_4
l'avviso di addebito n. 397 2018 0025679338 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' con la notificazione in data 25.12.2018. Ergo, ai fini della valutazione CP_4 della cosiddetta “soccombenza virtuale” è da considerare che il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. relativo all'estinzione per prescrizione, se esaminato, sarebbe risultato verosimilmente fondato parzialmente e limitatamente ai crediti iscritti nelle cartelle n. 097 2007 0334533560 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento della TARSU per l'anno 2006, n. 097 2009 0207024054 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2006, n.
097 2010 0373694892 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento di tributi erariali - annuo 2007, con riferimento alle sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento delle ritenute alla fonte redditi lavoro autonomo, n. 097 2011 0189116664 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARSU - anno 2009, n. 097 2011
0153342089 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada – anno 2008.
5 - In considerazione dell'accoglimento solo parziale, in via virtuale, del solo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. relativo all'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle nn. 097 2007 0334533560 000, 097 2009 0207024054 000, 097
2010 0373694892 000, 097 2011 0189116664 000, 097 2011 0153342089 000, e del rigetto virtuale del medesimo motivo di opposizione all'esecuzione per tutte le cartelle restanti, da un 16 lato, ed in ragione dell'inammissibilità virtuale di tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. per tardività della relativa proposizione, dall'altro lato, le spese di lite sono da compensare per la metà tra le parti costituite, in ragione della soccombenza reciproca parziale ex art. 92 c.p.c., e sono da porre a carico della convenuta opponente . Controparte_2 CP_3 per l'altra metà, in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., mentre sono da compensare in toto rispetto alla convenuta contumace in quanto terzo pignorato che non Controparte_7 ha dato causa alla presente controversia. Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione, salvi i valori minimi per la fase della trattazione e dell'istruttoria in mancanza di svolgimento dell'attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore individuato in base all'ammontare del credito fatto valere in via esecutiva (euro 346.656,24).
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
1) dichiara estinto il giudizio di merito per cessata materia del contendere;
2) compensa per la metà le spese di lite tra le parti processuali costituite,
[...]
ed e condanna la convenuta Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 opponente a rifondere l'altra metà delle spese di lite che liquida in Controparte_2 CP_3 euro 8.929,50 complessivi, di cui euro 303,50 per spese vive ed euro 8.626,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle suddette spese di lite a favore dell'avv. Panfili Enrico, difensore dell'attrice opposta, Parte_1
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e che liquida a favore del convenuto
[...] opposto in euro 8.626,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, se CP_4 ed in quanto dovuti;
3) compensa in toto le spese di lite rispetto alla convenuta contumace Controparte_7
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 22769 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 21.11.2023, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 23.10.2023, tra in precedenza e, Parte_1 Parte_2 prima ancora, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Panfili ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Terni, via Nazario Sauro n. 3, come da procura in atti;
ATTRICE OPPOSTA
e rappresentata e difesa dall'avv. Michele D'Ippolito ed Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Nomentana n. 107, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPONENTE
e in proprio e quale mandatario della CP_4 Controparte_5
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adinari ed elettivamente
[...] domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana dell' sita in Roma, via Cesare CP_4
Beccaria n. 29, come da procura in atti;
CONVENUTO OPPOSTO
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
Controparte_6
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _ OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617,
co. 2, c.p.c. avverso procedura esecutiva esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio debitrice esecutata nella procedura Controparte_2 CP_3 esecutiva esattoriale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, ed quale ente creditore, al fine di CP_4 conseguire, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sia in quanto tardiva, sia in quanto riferita alle cartelle esattoriali recanti crediti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 57, co. 1, d.P.R. n. 602/73, e, nel merito, l'accertamento e la declaratoria della legittimità dell'esecuzione esattoriale, con il rigetto conseguente dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposta dalla suddetta debitrice, con vittoria di spese di lite, da distrarre a favore del difensore, avv. Enrico Panfili, dichiaratosi antistatario delle stesse ex art. 93 c.p.c..
2 - Costituitasi con comparsa di risposta, la convenuta ha dedotto Controparte_2 CP_3 ex adverso ed eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e l'infondatezza, nel merito, delle domande ed eccezioni formulate dall' nell'atto di citazione, con Parte_1 vittoria di spese di lite, da distrarre a favore del difensore, avv. Michele D'Ippolito, dichiaratosi antistatario delle stesse ex art. 93 c.p.c..
3 - Con comparsa di risposta si è costituito il convenuto il quale ha eccepito CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. sia in quanto tardiva, sia in quanto riferita alle cartelle esattoriali recanti crediti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 57, co. 1, d.P.R. n. 602/73, e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., chiedendo, per l'effetto, rispettivamente la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione esecutiva.
4 - Con ordinanza del 22.07.2022 questo Tribunale ha dichiarato la contumacia della convenuta stante la mancata costituzione della stessa convenuta a seguito Controparte_7 dell'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. effettuata dall' , Parte_1 in ottemperanza al relativo ordine dato ex art. 102, co. 2, c.p.c. con l'ordinanza del 04.09.2021, alla luce dell'indirizzo espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2021 riguardo alla natura di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. del terzo pignorato nei giudizi di merito delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi. Quindi, acquisito a cura della Cancelleria il fascicolo d'ufficio della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, iscritto nel r.g.e. n. 80398/2019, con ordinanza del 23.11.2023 questo
2 Tribunale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., dopo la precisazione delle conclusioni delle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 04.06.2024 questo Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio, a fronte della richiesta della sospensione del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, formulata da tutte le parti costituite nelle rispettive comparse conclusionali, in ragione dei pagamenti in corso da parte della società debitrice ed odierna convenuta opponente, a seguito dell'adesione della stessa alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), ed alla luce del richiamato disposto dell'art. 1, co. 236, legge n. 197/2022. Quindi, il medesimo Tribunale con ordinanza del 25.06.2025 ha trattenuto di nuovo la causa in decisione, stavolta senza assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con cui le parti, in sostituzione dell'udienza in presenza del 12.05.2025, hanno precisato le rispettive conclusioni, domandando la pronuncia dichiarativa dell'estinzione del giudizio di merito per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con la nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza in presenza del 12.05.2025, ha domandato la declaratoria di estinzione del Parte_1 presente giudizio di merito, “con condanna delle spese di lite a carico della debitrice, in virtù del riconoscimento da parte della opponente della bontà dell'operato dell'Agente della Riscossione”, a seguito e per effetto dell'accettazione, da parte del medesimo ente pubblico, delle adesioni alla definizione agevolata ex legge n. 119/2018, manifestate dalla società debitrice, ed alla luce della richiamata ordinanza n. 24428/2024 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che la fattispecie normativa dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 – 252, legge n.
197/2022 (c.d. “Rottamazione-quater”) si perfeziona non già con il pagamento di tutte le somme rateizzate, bensì, ancor prima, con l'accettazione della relativa istanza da parte dell'agente della riscossione ovvero dal soggetto esattore attraverso l'invio della comunicazione delle somme dovute dal debitore, con l'effetto normativo conseguente della estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 236, legge n. 197/2022, e, quindi, con conseguente estinzione del giudizio di
[... merito dell'opposizione esecutiva. A sua volta, la convenuta opponente Controparte_2 ha domandato la declaratoria di estinzione del giudizio di merito per sopravvenuta CP_3 cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, in ragione dell'assenza di pagamenti rateali insoluti, in attuazione del piano di definizione agevolata dei carichi dei ruoli, così come comprovato dall'estratto del cassetto fiscale del 30.04.2025 dell' Parte_1
. Anche il convenuto opposto ha domandato, nella nota scritta ex art. 127-ter
[...] CP_4
c.p.c., la declaratoria dell'estinzione del giudizio di merito e la condanna della debitrice opponente alla refusione delle spese di lite, in adesione alla richiesta formulata dall'
[...]
. Parte_1
3 2 - A fronte della richiesta congiunta delle parti costituite della declaratoria di estinzione del giudizio ed alla luce della sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione della società debitrice alla definizione agevolata e dell'accettazione della relativa istanza da parte dell'agente della riscossione, peraltro seguite dai pagamenti rateali effettuati dalla debitrice, così come dalla stessa dimostrato per tabulas e così come ammesso dalla stessa
[...]
, è da dichiarare l'estinzione del giudizio di merito per sopravvenuta Parte_1 cessazione della materia del contendere, così come occorre decidere sulle spese di lite in base al criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (Cass. civ., sez. VI, sentenza del 11.08.2022, n.
24714), la quale potrà essere accertata solo considerando la fondatezza, o meno, delle prospettazioni difensive iniziali delle parti in causa, indipendentemente dal fatto sopravvenuto che ha implicato la cessazione della materia del contendere, e, ancor prima, facendo riferimento all'esistenza di un interesse ad agire nel momento in cui è stata proposta l'opposizione, senza che rilevi l'estinzione successiva del relativo giudizio (Cass. civ., ordinanza del 21.01.2021, n. 1098).
3 - A questo fine è da considerare che, laddove fosse stata affrontata e decisa l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni sollevate dall' e dall' e, in ogni caso, d'ufficio, sarebbe stata rilevata Parte_1 CP_4
l'inammissibilità per tardività della stessa opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, quindi, l'inammissibilità dei relativi motivi formulati nel ricorso cautelare dalla società debitrice
(a. nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/73; b. nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
c. illegittimità della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 a fronte dell'inosservanza da parte dell'agente della riscossione delle prescrizioni recate nell'art. 543 c.p.c., a fronte dell'affidamento integrale del procedimento esecutivo ai funzionari dell' , senza l'intervento Parte_1 dell'ufficiale giudiziario, ed a fronte del ricorso alla suddetta procedura esecutiva al fine del recupero non solo dei crediti tributari, ma anche dei crediti extratributari), in ragione dell'intero decorso del termine perentorio di venti giorni dalla notificazione con p.e.c. in data 09.07.2019 dell'atto di pignoramento, di cui l'odierna parte attrice ha fornito prova documentale (all.to n. 3 del deposito del 29.03.2021), al momento della proposizione del ricorso in opposizione, eseguita dalla debitrice con il relativo deposito telematico solo in data 05.08.2019.
4 - Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. formulati nel ricorso originario e reiterati nella comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta opponente, quali, da un lato, l'asserita assenza di validi titoli esecutivi in forza dei quali è stata instaurata la procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, e, dall'altro, l'asserita estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito, si rendono opportuni, in quanto più agevoli e sintetici, l'esame e la valutazione congiunta di ambedue i
4 motivi di opposizione, peraltro intrecciati tra loro. In primis è da rilevare, d'ufficio ed in via pregiudiziale, l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. a) d.P.R. n. 602/73, in ragione dell'appartenenza al giudice ordinario della giurisdizione a conoscere dell'opposizione esecutiva de qua, pur riferita a crediti tributari, alla luce della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale. In secundis è da rilevare che l'atto di pignoramento opposto in questa sede è fondato su trentanove cartelle e su sei avvisi di addebito.
In tertiis è da rilevare che la dimostrazione dell'esistenza dei titoli esecutivi, costituiti dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito, non può tradursi nella dimostrazione dell'avvenuta notificazione degli stessi atti, atteso che, diversamente, si finirebbe con il far rientrare in gioco uno dei motivi di opposizione agli atti esecutivi rispetto ai quali la debitrice opponente è incorsa nella sanzione dell'inammissibilità per tardività della proposizione della stessa opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.. Di conseguenza, nell'esaminare il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., sollevato in punto di estinzione del diritto di agire in executivis per asserita estinzione per prescrizione dei crediti tributari ed extratributari, le notificazioni delle cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito e degli avvisi di intimazione di pagamento assumono rilevanza giuridica solo alla stregua ed in funzione di atti interruttivi della prescrizione, oltre che in funzione dell'esistenza giuridica degli stessi titoli esecutivi. Ebbene, a questo fine occorre rilevare che l' ha allegato e fornito prova Parte_1 documentale dei titoli esecutivi fondanti l'esecuzione speciale, attraverso il deposito dell'estratto di ruolo (all.to n. 8 del deposito telematico del 29.03.2021 in sede di iscrizione a ruolo) e delle cartelle esattoriali seguenti: 1) cartella n. 097 2007 0334533560 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento della TARSU per l'anno 2006 e notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973, in data 01.01.2008 (deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza della raccomandata informativa n.
60616790519-5, spedita in data 04.01.2008). La notificazione in data 09.01.2013 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2012 9173431278 000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 sarebbe intervenuta verosimilmente già una volta decorso il termine quinquennale di prescrizione, applicabile ai crediti tributari locali (Cass. civ. 23.02.2010, n. 4283; Cass. civ., ordinanza
09.11.2023, n. 31260), a nulla valendo quindi, a fortiori, la notificazione in data 28.10.2016 anche del successivo avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000 (all.to n.
6), nonché della notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e della notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 2) cartella n. 097 2008 0294915947 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2005 (vedasi estratto di ruolo - all.to n. 8) e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
5 28.12.2009, mediante consegna diretta come da relata di notifica, con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione a seguito e per effetto della notificazione, in data
28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000 come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), della notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e della notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 3) cartella n. 097 2009 0180093678 000, recante crediti tributari per omesso versamento
TARSU – anno 2007, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R.
n. 602/1973, in data 06.10.2009, come da relata di notifica depositata;
il termine quinquennale di prescrizione del credito tributario locale appare verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 09.08.2013, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2013 9039433831 000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, come da relata di notifica in atti, nonché con la notificazione, in data
28.10.2016, anche dell'ulteriore avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960
000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017
9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 5); 4) cartella n. 097 2009 0207024054 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2006, come da estratto di ruolo
(all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 05.09.2011, come da relata di notifica in atti;
tuttavia, il termine quinquennale di prescrizione appare verosimilmente decorso in toto, stante la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6); 5) cartella n. 097 2010 0373694892 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento di tributi erariali - annuo 2007 (omesse ritenute alla fonte redditi lavoro autonomo;
sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento), come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
01.02.2011, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine decennale di prescrizione riferito al tributo erariale in quanto tale (Cass. civ., ordinanza 29.07.2020, n. 16232) appare verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6); diversamente, i crediti tributari iscritti a titolo di sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento, in quanto soggetti al termine quinquennale di prescrizione (Cass. civ., sentenza 25.01.2023, n. 2359), sarebbero verosimilmente estinti per
6 prescrizione in difetto di atti interruttivi tempestivi;
6) cartella n. 097 2011 0153342089 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del
Codice della Strada – anno 2008, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.07.2011 come da relata di notifica in atti;
il termine quinquennale di prescrizione appare verosimilmente decorso in toto, alla luce della notificazione, solo in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6); 7) cartella n.
097 2011 0189116664 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARSU - anno
2009, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 22.08.2011 come da relata di notifica in atti;
il termine quinquennale di prescrizione appare verosimilmente decorso per intero alla luce della notificazione solo in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), a nulla valendo la notificazione successiva, in data 12.09.2017, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017
9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 8) cartella n. 097 2011 0237825822 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8) e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.01.2012 come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata
(all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 9) cartella n. 097 2011 0302876789 000, recante crediti tributari per omesso versamento della – anno 2007, come da estratto di ruolo (all.to n. 8) e CP_8 notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.02.2012 come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica
7 certificata (all.to n. 5); 10) cartella n. 097 2011 0302876890 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2008, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.02.2012, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 11) cartella n. 097 2013 0138082068 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARI - anno 2010, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 15.03.2013 come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 12) cartella n. 097 2013 0181898517 000, recante crediti tributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 16.06.2013, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 13) cartella n. 097 2013 0237809208
000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2007, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
12.07.2013, come da relata di notifica;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di
8 intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 14) cartella n. 097 2013
0281013162 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.06.2015, come da relata di notifica in atti;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 15) cartella n. 097 2014 0071703002 000, recante crediti tributari per omesso versamento TARI – anno 2012, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 09.04.2014, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 16) cartella n. 097 2014 0080284470 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2008, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.05.2014 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da Email_1 ricevuta di avvenuta consegna in atti;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 17) cartella n. 097 2014
0263027046 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno
9 2011, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.11.2014 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data
28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 18) cartella n. 097 2014 0302889674 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 18.08.2015, come da relata di notifica;
quindi, il termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 19) cartella n. 097 2014 0302889775 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2010, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 18.08.2015, come da relata di notifica;
quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016
9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 20) cartella n. 097 2015 0010403748 000, recante crediti extratributari per omesso versamento del canone comunale pubblicità - anno 2011, come da estratto di ruolo
(all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 09.02.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come
10 da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 21) cartella n. 097 2015 0010403849 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2018, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 09.02.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 22) cartella n. 097 2015 0093160711
000, recante crediti tributari per omesso versamento della Tassa automobilistica - anno 2012, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
01.04.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine triennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data
28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 23) cartella n. 097 2015 0128982990 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 17.06.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000,
11 come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 24) cartella n. 097 2015 0128983091 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2011, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 17.06.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 25) cartella n. 097 2015 0141125558
000, recante crediti per omesso versamento di rate premio – anni 2013/2014/2015, come CP_9 da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
23.07.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 26) cartella n. 097 2015 0145264967 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 14.07.2015 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 28.10.2016 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 6), con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
12 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 27) cartella n. 097 2016 0017699173 000, recante crediti per omesso versamento di rate premio – anno 2014, nonché per omesso pagamento del Canone comunale pubblicità - CP_9 annualità 2012 e 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973, in data 08.02.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice quindi, il termine quinquennale di Email_1 prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 28) cartella n. 097 2016
0114928754 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARI - annualità 2013 e
2014, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 21.04.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 29) cartella n. 097 2016 0153381022 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 20.09.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine quinquennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 30) cartella n. 097 2016 0167574640 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 18.10.2016 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
13 (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n.
097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 31) cartella n. 097 2017 0028532040 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 23.03.2017, mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da Email_1 ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 32) cartella n. 097 2017 0072473227
000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali - anno 2012, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
07.04.2017 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data
12.09.2017 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2017 9066598954 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 7), e con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 33) cartella n. 097 2017 0266053030 000, recante crediti per omesso versamento di rate premio - CP_9 anno 2016, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, in data 25.01.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; Email_1 quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 34) cartella n. 097 2018 0009959014 000, recante crediti extratributari per omesso versamento del
C.O.S.A.P. per l'anno 2013, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26
d.P.R. n. 602/1973, in data 15.02.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta Email_1 consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019
9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 35) cartella n. 097 2018 0031091341 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali – anno 2014, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai
14 sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.03.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di Email_1 avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097
2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata
(all.to n. 5); 36) cartella n. 097 2018 0031091442 000, recante crediti tributari per omesso versamento dei diritti annuali della Camera di Commercio per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 13.03.2018 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il Email_1 termine triennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data
20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 37) cartella n. 097
2018 0129920926 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, in data 08.01.2019 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; Email_1 quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 38) cartella n. 097 2019 0028535036 000, recante crediti tributari per omesso versamento di tributi erariali per l'anno 2015, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n.
602/1973, in data 26.01.2019 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; Email_1 quindi, il termine decennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 20.03.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9023801734 000, come da ricevuta di avvenuta consegna per posta elettronica certificata (all.to n. 5); 39) cartella n. 097 2019 0097981166 000, recante crediti tributari per omesso versamento dei diritti annuali della Camera di Commercio per l'anno 2016, come da estratto di ruolo (all.to n. 8), e notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data 22.03.2019 mediante l'invio di posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice come da Email_1 ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.; quindi, il termine triennale di prescrizione risulta verosimilmente interrotto con la notificazione in data 03.12.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2019 9081725669 000, come da estratto di ruolo (all.to n. 8). Parimenti,
l' ha allegato e fornito prova per tabulas dei titoli esecutivi in base ai quali l'agente della CP_4 riscossione ha avviato l'esecuzione: 40) l'avviso di addebito n. 397 2011 2001617616 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' è stato validamente notificato in CP_4
15 data 21.07.2011, mentre l' ha interrotto la prescrizione sia con Parte_1 la notificazione, in data 09.08.2013, anche del successivo avviso di intimazione di pagamento n.
097 2013 9039433932 000 ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, mediante consegna diretta da parte del messo notificatore presso la sede della società nelle mani di , qualificatosi Persona_1 addetto alla sede, sia con la notificazione, in data 28.10.2016, anche dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.
(all.to n. 6); 41) l'avviso di addebito n. 397 2013 0019625232 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' con la notificazione in data 06.02.2014, seguita dalla CP_4 notificazione da parte dell'agente della riscossione, in data 28.10.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c.
(all.to n. 6); 42) l'avviso di addebito n. 397 2014 0028582529 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e così come dimostrato dall' con la notificazione eseguita in data 20.02.2015 e CP_4 seguita dalla notificazione, a cura dell' , in data 28.10.2016, Parte_1 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097 2016 9048992960 000, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. (all.to n. 6); 43) l'avviso di addebito n. 397 2016 0013169660 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' notificato in data CP_4
30.06.2016; 44) l'avviso di addebito n. 397 2016 0033191247 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' con la notificazione in data 08.01.2017; 45) CP_4
l'avviso di addebito n. 397 2018 0025679338 000, così come risulta dall'estratto di ruolo e come dimostrato dall' con la notificazione in data 25.12.2018. Ergo, ai fini della valutazione CP_4 della cosiddetta “soccombenza virtuale” è da considerare che il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. relativo all'estinzione per prescrizione, se esaminato, sarebbe risultato verosimilmente fondato parzialmente e limitatamente ai crediti iscritti nelle cartelle n. 097 2007 0334533560 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento della TARSU per l'anno 2006, n. 097 2009 0207024054 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2006, n.
097 2010 0373694892 000, recante crediti di natura tributaria per omesso versamento di tributi erariali - annuo 2007, con riferimento alle sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento delle ritenute alla fonte redditi lavoro autonomo, n. 097 2011 0189116664 000, recante crediti tributari per omesso versamento della TARSU - anno 2009, n. 097 2011
0153342089 000, recante crediti extratributari per omesso versamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada – anno 2008.
5 - In considerazione dell'accoglimento solo parziale, in via virtuale, del solo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. relativo all'estinzione per prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle nn. 097 2007 0334533560 000, 097 2009 0207024054 000, 097
2010 0373694892 000, 097 2011 0189116664 000, 097 2011 0153342089 000, e del rigetto virtuale del medesimo motivo di opposizione all'esecuzione per tutte le cartelle restanti, da un 16 lato, ed in ragione dell'inammissibilità virtuale di tutti i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. per tardività della relativa proposizione, dall'altro lato, le spese di lite sono da compensare per la metà tra le parti costituite, in ragione della soccombenza reciproca parziale ex art. 92 c.p.c., e sono da porre a carico della convenuta opponente . Controparte_2 CP_3 per l'altra metà, in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., mentre sono da compensare in toto rispetto alla convenuta contumace in quanto terzo pignorato che non Controparte_7 ha dato causa alla presente controversia. Al fine della determinazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori medi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, s.s.m.i., per ogni fase del giudizio ordinario di cognizione, salvi i valori minimi per la fase della trattazione e dell'istruttoria in mancanza di svolgimento dell'attività istruttoria, e compresi nello scaglione di valore individuato in base all'ammontare del credito fatto valere in via esecutiva (euro 346.656,24).
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
1) dichiara estinto il giudizio di merito per cessata materia del contendere;
2) compensa per la metà le spese di lite tra le parti processuali costituite,
[...]
ed e condanna la convenuta Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 opponente a rifondere l'altra metà delle spese di lite che liquida in Controparte_2 CP_3 euro 8.929,50 complessivi, di cui euro 303,50 per spese vive ed euro 8.626,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle suddette spese di lite a favore dell'avv. Panfili Enrico, difensore dell'attrice opposta, Parte_1
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e che liquida a favore del convenuto
[...] opposto in euro 8.626,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, se CP_4 ed in quanto dovuti;
3) compensa in toto le spese di lite rispetto alla convenuta contumace Controparte_7
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
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