Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 4073/2024, alle ore 11,10 è comparso l'Avv. Giuseppe Spinella
, per parte ricorrente, nonché l'Avv. Ada Arnò anche per delega dell'Avv. Terrana per il Comune convenuto i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 4073/2024 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Messina Piazza Santa Barbara n. C.F._1
14 presso lo studio dell'Avv. Spinella Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Sabrina Terrana e Ada Arnò, giusta procura in atti;
convenuto
Avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
Con ricorso depositato il 10/10/2024 e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva davanti a questo Tribunale opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 5481 del 28.08.2024, a firma del Responsabile e del Comandante del Servizio Gestione Sanzioni della Polizia Municipale di Messina – notificata a mezzo raccomandata in data 12.09.2024 - con la quale è stato ingiunto all'odierno ricorrente di pagare la somma di € 454,50, con le spese di procedimento e notificazione, a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione di cui al presupposto verbale di accertamento n°
59136/2020 del 19.09.2020. In particolare, il ricorrente esponeva che, con il verbale suddetto, gli era stata contestata la violazione dell'art. 5 Ord. Sind. n° 261/16 e dell'art. 2 punto g) della Delibera di Giunta n. 487/19, poiché lo stesso “conferiva un sacco di rifiuti solidi urbani in giornata non consentita (sabato)”. Il contestava la legittimità del verbale, in quanto lo stesso non aveva gettato Parte_1 nel cassonetto un sacchetto, bensì pochi fazzoletti di carta, affermava quindi che ci fosse difetto di legittimazione passiva, che era stato violato il diritto di difesa, poiché l'amministrazione non aveva accolto la richiesta di audizione, ed inoltre sottolineava la sproporzione tra il comportamento contestato e l'importo della sanzione, a suo parere eccessivo. Per le ragioni suesposte, chiedeva: “1) preliminarmente, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. n. 150/2011 e sussistendone i gravi motivi - collegati innanzitutto all'entità della sanzione irrogata, nonché all'ingiustizia della stessa - sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto;
2) in ogni caso, in diritto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente;
3) nel merito, in accoglimento delle domande di cui al presente ricorso, dichiarare nullo, inefficace e/o comunque annullare il provvedimento impugnato;
4) in via ulteriormente subordinata, per la non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre grandemente il quantum della sanzione irrogata alla luce del contegno complessivamente serbato dall'odierno ricorrente nella vicenda in esame”. Chiedeva altresì, in via istruttoria, disporre, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio del filmato della telecamera installata su via Sant'Orsola, antistante l'Istituto scolastico Boer, con le riprese riguardanti i fatti contestati così come occorsi in data 19.09.2020 ore 22:53. Si costituiva il convenuto, il quale sottolineava l'infondatezza dei motivi di CP_1 ricorso, innanzitutto perché il verbale redatto da pubblici ufficiali gode di fede privilegiata, poi perché il diritto di difesa non era stato violato e chiedeva la conferma dell'ordinanza ingiunzione. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre esaminare le doglianze proposte relativamente ai vizi procedurali per violazione del diritto di difesa. Secondo l'orientamento della Cassazione, la mancata audizione dell'interessato in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive eventualmente proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. “In tema di ordinanza- ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010; cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019) Non possono quindi trovare accoglimento le eccezioni relative alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Nel merito, va preliminarmente ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il verbale redatto da un pubblico ufficiale gode della cosiddetta efficacia fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c., in base al quale l'atto pubblico fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Da ciò ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova delle sole circostanze di fatto non attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà; è riservato al giudizio di querela di falso, invece, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alternazione nel verbale della realtà di accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 17355/09). Per quanto sopra, gli agenti verbalizzanti hanno chiaramente indicato in verbale un elemento di fatto, ossia “un sacco di rifiuti”, che, come tale, è coperto da fede privilegiata e contestabile solo in sede di querela di falso. In ogni caso, non è stata fornita dall'opponente alcuna prova di quanto dallo stesso dichiarato. Lo stesso si è limitato a chiedere l'emissione di un ordina di esibizione ex art. 210 c.p.c. di presunti filmati di telecamere, richiesta che peraltro non aveva formulato nemmeno all'amministrazione. Il , infatti, ha semplicemente chiesto al di essere sentito Parte_1 CP_1 personalmente ed inoltre l'accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, ottenendo copia del relativo fascicolo ed in quella sede non risulta la presenza delle videocamere, né nell'istanza, né nella risposta. La richiesta ex art. 210 c.p.c., formulata oggi in giudizio, deve essere rigettata, perché secondo i principi del GDPR (Reg. UE 679/2016), l'interessato avrebbe dovuto fare istanza nell'immediato al titolare del trattamento dei dati (e non è chiaro se titolare fosse lo stesso o l'Istituto scolastico Boer), dimostrando un interesse diretto CP_1 all'accesso in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a) del citato regolamento, in combinato disposto con le indicazione del Garante privacy, non è consentita la conservazione dei filmati se non per un tempo limitato che va da un minimo di 72 ore ad un massimo di una settimana, salvo casi specifici, spesso finalizzati alla tutela della pubblica sicurezza. Pertanto il ricorso non può essere accolto. L'ammontare della sanzione è fisso in quanto, il con Deliberazione Controparte_1 della Giunta Comunale n.487 del 22/07/2019 ha fissato in € 450,00 l'importo da pagare per i casi di violazione dell'ordinanza sindacale n.261/2016 relativi al conferimento di rifiuti solidi urbani (art. 2 lett. g). anche da questo punto di vista, la richiesta di riduzione dell'ammontare della sanzione deve essere rigettata. Per tutto quanto sopra, il ricorso va rigettato, con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 5481 del 28.08.2024, a firma del Responsabile e del Comandante del Servizio Gestione Sanzioni della Polizia Municipale di Messina – notificata a mezzo raccomandata in data 12.09.2024. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano su e in favore del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto da e conferma l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 5481 del 28.08.2024, a firma del Responsabile e del Comandante del Servizio Gestione Sanzioni della Polizia Municipale di Messina – notificata a mezzo raccomandata in data 12.09.2024;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in € 332,00, oltre Controparte_1 spese generali, oneri e accessori come per legge, se dovuti. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002. Così deciso in Messina, il 28 maggio 2025
IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.