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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FAVARIO Parte_1 C.F._1
CLARA e PUPPO ENRICA ( ) Corso Ferrrucci, 6 10138 Torino;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MONTECUCCOLI, 6 10121 TORINO, presso il difensore avv. FAVARIO
CLARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI PATRIZIA e CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CHANOUX 20 11020 HONE presso lo studio dell'avv. MORI
PATRIZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art. 473
bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà
pagina 1 di 11 rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza
Voglia:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1
, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_1
• ordinare al Comune di Chiaverano (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• accogliere le seguenti conclusioni relative alla separazione:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ed idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all'educazione,
alla formazione scolastica, alla salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3. La casa familiare sita in Issogne (AO), Fraz. Clapeyas n. 33, di proprietà del IG. , resterà nell'esclusiva disponibilità Parte_1
dello stesso, con impegno della IG.ra a rilasciare l'immobile CP_1
entro e non oltre il 15 gennaio 2025 e a restituire le chiavi dell'immobile;
4. Il IG. rinuncia alla richiesta di rimborso delle Parte_1
somme dovute per il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale per i mesi di utilizzo dell'immobile da parte della IG.ra pagina 2 di 11 sino al rilascio della casa coniugale da parte della medesima;
CP_1
5. Quanto alle utenze di luce e gas metano, considerato che le stesse sono ad oggi intestate alla IG.ra , che rinuncia a chiedere il CP_1
rimborso di tali somme al le parti si impegnano, Parte_1
ciascuna per quanto di propria spettanza, a chiedere il subentro nei contratti di fornitura predetti entro e non oltre cinque giorni dal rilascio effettivo dell'immobile da parte della IG.ra CP_1
6. In occasione del rilascio effettivo dell'immobile in Issogne, i coniugi, previo sopralluogo in contraddittorio, rileveranno i consumi delle utenze predette alla data di rilascio del bene immobile da parte della IG.ra la quale pertanto si farà carico CP_1
esclusivamente dei consumi maturati sino a tale data;
spetterà al
IG. provvedere al pagamento dei consumi maturati Parte_1
successivamente al rilascio del bene da parte della moglie;
7. La IG.ra si impegna ad asportare ogni bene di sua CP_1
proprietà dall'immobile di cui al precedente punto 3) entro il 31
gennaio 2025 e ad effettuare il cambio della propria residenza e di quella della minore entro il medesimo termine, con onere di comunicare al padre il luogo di futura residenza della figlia;
8. I coniugi sono concordi a che la IG.ra prelevi CP_1
dall'immobile in Issogne i seguenti beni: anello di valore custodito nella cassaforte, piatti, bicchieri, pentolame, posate presenti nei mobili della cucina, lenzuola letto matrimoniale, asse da stiro,
bicicletta, ferro da stiro, frullatore, televisore presente nello studio, divano Ikea presente nello studio, tavolo presente nello studio, rete matrimoniale/letto con cassettone e materasso matrimoniale;
9. Il IG. verserà alla IG.ra sul conto corrente Parte_1 CP_1
pagina 3 di 11 bancario alla stessa intestato (IBAN N. [...]),
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2025 (con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici
Istat a partire dal mese di febbraio dell'anno 2026) nell'eventualità
in cui la IG.ra rilasci l'immobile in Issogne entro il CP_1
31.12.2024; nel caso, invece, in cui la stessa rilasci l'immobile di proprietà del IG. entro il 15.01.2025 quest'ultimo si Parte_1
impegna a versare a titolo di mantenimento relativamente al mese di gennaio 2025 la somma di € 275,00 (€ 100,00 per i primi quindici giorni di gennaio ed € 175,00 per i successivi quindici giorni); dal mese di febbraio 2025 il mantenimento ordinario dovrà essere pari ad
€ 350,00 (trecentocinquanta/00);
10. Il IG. si farà carico altresì del 50 % delle spese Parte_1
extra assegno relative alla figlia secondo le linee Guida del
Tribunale di Aosta, protocollo del 22.02.2019 il cui contenuto si riporta di seguito (doc. 12):
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
pagina 4 di 11 tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h)
spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico,
multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
pagina 5 di 11 trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
11. In deroga a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale
di Aosta del 22.02.2019 le spese relative alla mensa dovranno intendersi non ricomprese nel mantenimento ordinario e pertanto il
IG. verserà in favore della IG.ra sul conto Parte_1 CP_1
corrente indicato al precedente punto 9) e con cadenza trimestrale e a seguito dell'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% della spesa relativa alla mensa scolastica, quota residenti;
Per quanto concerne la spesa della mensa scolastica relativa alle mensilità di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2024, il IG.
verserà alla IG.ra , entro quindici giorni Parte_1 CP_1
dall'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% dell'importo dovuto (importo quota non residenti);
12. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente alle esigenze Per_1
lavorative dello stesso e scolastiche della minore, secondo le seguenti modalità:
- il padre terrà con sé a settimane alterne, dal venerdì Per_1
all'uscita di scuola e sino al lunedì successivo, quando la ricondurrà a scuola (sino al rilascio della casa coniugale da parte della madre il padre la terrà sino alla domenica sera); il padre terrà inoltre la figlia con sé il martedì, con pernottamento, nella settimana che termina con il fine settimana presso il padre ed il pagina 6 di 11 mercoledì e giovedì, entrambi con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week-end presso la madre. Per_1
-vacanze di Natale anno 2024: weekend del 21/22 dicembre con il padre, come da calendario già concordato, lunedì 23/12 entro le ore
09.30 la minore verrà ricondotta dalla madre con la quale resterà
sino alle ore 10.30 del 25.12 quando verrà consegnata al padre con il quale trascorrerà il Natale e il giorno di Santo Stefano, 26/12, fino alle ore 16.00. Entro le ore 17.00 la minore dovrà essere ricondotta dalla madre con la quale starà sino alle ore 09.30 del 30/12. Il
30/12, alle ore 09.00 il padre preleverà la minore e la condurrà
presso la propria abitazione sino al 01/01 ore 10.30. dalle ore 10.30
del 01/01 sino alle 17.30 del 03/01 la minore starà con la madre. La
minore trascorrerà poi con il padre il 03/01 sera, dalle ore 17.30
sino al 06/01 mattina, ore 10.00, quando verrà ricondotta dalla madre.
-vacanze di Natale anni seguenti: la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalla mattina del 24 dicembre (ore
10,00) alla mattina del 25 dicembre (ore 10,00) o dal 25 dicembre al
26 dicembre (mattina ore 10,00) (Natale 2025 con la madre). Le
festività natalizie proseguiranno poi ad anni alterni dal 26 dicembre al 1 gennaio (compreso) con un genitore (anno 2025 con il padre) e dal 2 gennaio (mattino ore 10,00) al 6 gennaio (compreso) presso l'altro genitore;
- quanto alle vacanze di tutti i santi, carnevale, Pasqua, festa della Liberazione, festa dei lavoratori e festa della repubblica la minore trascorrerà ciascuna festività a metà con ciascun genitore,
con divisione equa delle giornate;
-nel caso in cui uno dei due genitori voglia organizzare un viaggio pagina 7 di 11 ed approfittare dei giorni di vacanza (e magari di eventuali ponti)
allora potrà, previo accordo, trascorrere l'intero periodo prescelto lasciando all'altro genitore la possibilità di trascorrere con la minore, per l'intero, un altro periodo festivo a sua scelta (non necessariamente il periodo festivo successivo in linea temporale): in tal caso il calendario relativo al diritto di visita dovrà intendersi sospeso;
- a partire dall'anno 2027, ossia quando la minore frequenterà la classe prima elementare, la minore trascorrerà l'intero periodo di festività ad anni alterni con ciascun genitore;
- Nel periodo di sospensione scolastica estiva, trascorrerà Per_1
inoltre con ciascun genitore tre settimane di vacanze, di cui due anche consecutive, con sospensione del diritto di visita, in periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio.
-Quanto al luogo dei prelievi/riconsegna della minore le parti sono concordi a che vengano decisi tra di loro in autonomia garantendo altresì la parità negli spostamenti.
13. A tacitazione di ogni questione patrimoniale pregressa tra i coniugi, ed in particolar modo a tacitazione di ogni pretesa derivante dalla comunione de residuo e degli interventi di ristrutturazione effettuati sulla casa coniugale nel corso degli anni
2017-2023, il IG. verserà, contestualmente al rilascio Parte_1
della casa coniugale da parte della IG.ra e alla restituzione CP_1
delle chiavi dell'immobile, sul conto corrente bancario alla stessa intestato ed indicato al precedente punto 9), la somma complessiva di
€ 20.000,00 (ventimila/00);
14. A fronte del versamento della somma di cui al precedente punto
13) la IG.ra dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione CP_1
pagina 8 di 11 giudiziaria nei confronti del IG. volta alla Parte_1
restituzione di somme impiegate nella ristrutturazione dell'immobile in Issogne e di null'altro pretendere e/o rivendicare nei confronti del predetto per qualsivoglia motivo, anche in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie maturate,escluse le spese per la mensa scolastica del corrente anno scolastico;
15. Le parti convengono espressamente che la NOa CP_1
continuerà a farsi carico integralmente e sino all'estinzione dello stesso del finanziamento n. 0030013703 acceso, per la ristrutturazione della casa coniugale, presso Unicredit;
di contro il
NO continuerà a provvedere in via esclusiva e sino Parte_1
all'estinzione dello stesso, al pagamento delle rate del finanziamento Intesa Sanpaolo n. 00/11483866 acceso per l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo Mito intestata alla NOa CP_1
16. Le detrazioni fiscali derivanti dalla ristrutturazione della casa coniugale continueranno a rimanere ad esclusivo beneficio della
IG.ra che le percepirà integralmente (così come le somme già CP_1
percepite negli anni 2021-2022 e 2023 resteranno a suo esclusivo godimento); l'eventuale perdita di tale beneficio per qualsivoglia ragione non potrà in alcun modo essere imputata al NO
; Parte_1
17. Le detrazioni fiscali per la figlia minore saranno percepite integralmente dalla IG.ra ; qualora il NO CP_1 Parte_1
dovesse, in futuro, modificare il proprio regime fiscale, le detrazioni verranno invece suddivise tra i genitori al 50%;
18. l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito dalla
IG.ra nella misura del 100%; CP_1
19. i ricorrenti si concedono ampia e liberatoria quietanza rispetto pagina 9 di 11 a qualsivoglia ulteriore pretesa ad ogni titolo, ragione e/o causa,
dichiarando reciprocamente di null'altro avere a pretendere ed avendo definito ogni loro rapporto con la presente separazione personale dei coniugi;
20. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
21. Spese di lite integralmente compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente pagina 10 di 11 decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(cf: ), nata in Romania, a [...], il CP_1 C.F._3
09.05.1988
e
(cf.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._4
24.01.1979
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 20 marzo 2016 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Chiaverano al n. 1 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHIAVERANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. FAVARIO Parte_1 C.F._1
CLARA e PUPPO ENRICA ( ) Corso Ferrrucci, 6 10138 Torino;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MONTECUCCOLI, 6 10121 TORINO, presso il difensore avv. FAVARIO
CLARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI PATRIZIA e CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CHANOUX 20 11020 HONE presso lo studio dell'avv. MORI
PATRIZIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, designare, ai sensi dell'art. 473
bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà
pagina 1 di 11 rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza
Voglia:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1
, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_1
• ordinare al Comune di Chiaverano (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• accogliere le seguenti conclusioni relative alla separazione:
1. la figlia minore viene affidata congiuntamente Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia ed idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all'educazione,
alla formazione scolastica, alla salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
3. La casa familiare sita in Issogne (AO), Fraz. Clapeyas n. 33, di proprietà del IG. , resterà nell'esclusiva disponibilità Parte_1
dello stesso, con impegno della IG.ra a rilasciare l'immobile CP_1
entro e non oltre il 15 gennaio 2025 e a restituire le chiavi dell'immobile;
4. Il IG. rinuncia alla richiesta di rimborso delle Parte_1
somme dovute per il pagamento delle utenze relative alla casa coniugale per i mesi di utilizzo dell'immobile da parte della IG.ra pagina 2 di 11 sino al rilascio della casa coniugale da parte della medesima;
CP_1
5. Quanto alle utenze di luce e gas metano, considerato che le stesse sono ad oggi intestate alla IG.ra , che rinuncia a chiedere il CP_1
rimborso di tali somme al le parti si impegnano, Parte_1
ciascuna per quanto di propria spettanza, a chiedere il subentro nei contratti di fornitura predetti entro e non oltre cinque giorni dal rilascio effettivo dell'immobile da parte della IG.ra CP_1
6. In occasione del rilascio effettivo dell'immobile in Issogne, i coniugi, previo sopralluogo in contraddittorio, rileveranno i consumi delle utenze predette alla data di rilascio del bene immobile da parte della IG.ra la quale pertanto si farà carico CP_1
esclusivamente dei consumi maturati sino a tale data;
spetterà al
IG. provvedere al pagamento dei consumi maturati Parte_1
successivamente al rilascio del bene da parte della moglie;
7. La IG.ra si impegna ad asportare ogni bene di sua CP_1
proprietà dall'immobile di cui al precedente punto 3) entro il 31
gennaio 2025 e ad effettuare il cambio della propria residenza e di quella della minore entro il medesimo termine, con onere di comunicare al padre il luogo di futura residenza della figlia;
8. I coniugi sono concordi a che la IG.ra prelevi CP_1
dall'immobile in Issogne i seguenti beni: anello di valore custodito nella cassaforte, piatti, bicchieri, pentolame, posate presenti nei mobili della cucina, lenzuola letto matrimoniale, asse da stiro,
bicicletta, ferro da stiro, frullatore, televisore presente nello studio, divano Ikea presente nello studio, tavolo presente nello studio, rete matrimoniale/letto con cassettone e materasso matrimoniale;
9. Il IG. verserà alla IG.ra sul conto corrente Parte_1 CP_1
pagina 3 di 11 bancario alla stessa intestato (IBAN N. [...]),
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_1
la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2025 (con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici
Istat a partire dal mese di febbraio dell'anno 2026) nell'eventualità
in cui la IG.ra rilasci l'immobile in Issogne entro il CP_1
31.12.2024; nel caso, invece, in cui la stessa rilasci l'immobile di proprietà del IG. entro il 15.01.2025 quest'ultimo si Parte_1
impegna a versare a titolo di mantenimento relativamente al mese di gennaio 2025 la somma di € 275,00 (€ 100,00 per i primi quindici giorni di gennaio ed € 175,00 per i successivi quindici giorni); dal mese di febbraio 2025 il mantenimento ordinario dovrà essere pari ad
€ 350,00 (trecentocinquanta/00);
10. Il IG. si farà carico altresì del 50 % delle spese Parte_1
extra assegno relative alla figlia secondo le linee Guida del
Tribunale di Aosta, protocollo del 22.02.2019 il cui contenuto si riporta di seguito (doc. 12):
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
pagina 4 di 11 tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extra-scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h)
spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico,
multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
pagina 5 di 11 trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
11. In deroga a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale
di Aosta del 22.02.2019 le spese relative alla mensa dovranno intendersi non ricomprese nel mantenimento ordinario e pertanto il
IG. verserà in favore della IG.ra sul conto Parte_1 CP_1
corrente indicato al precedente punto 9) e con cadenza trimestrale e a seguito dell'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% della spesa relativa alla mensa scolastica, quota residenti;
Per quanto concerne la spesa della mensa scolastica relativa alle mensilità di settembre/ottobre/novembre e dicembre 2024, il IG.
verserà alla IG.ra , entro quindici giorni Parte_1 CP_1
dall'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% dell'importo dovuto (importo quota non residenti);
12. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore compatibilmente alle esigenze Per_1
lavorative dello stesso e scolastiche della minore, secondo le seguenti modalità:
- il padre terrà con sé a settimane alterne, dal venerdì Per_1
all'uscita di scuola e sino al lunedì successivo, quando la ricondurrà a scuola (sino al rilascio della casa coniugale da parte della madre il padre la terrà sino alla domenica sera); il padre terrà inoltre la figlia con sé il martedì, con pernottamento, nella settimana che termina con il fine settimana presso il padre ed il pagina 6 di 11 mercoledì e giovedì, entrambi con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week-end presso la madre. Per_1
-vacanze di Natale anno 2024: weekend del 21/22 dicembre con il padre, come da calendario già concordato, lunedì 23/12 entro le ore
09.30 la minore verrà ricondotta dalla madre con la quale resterà
sino alle ore 10.30 del 25.12 quando verrà consegnata al padre con il quale trascorrerà il Natale e il giorno di Santo Stefano, 26/12, fino alle ore 16.00. Entro le ore 17.00 la minore dovrà essere ricondotta dalla madre con la quale starà sino alle ore 09.30 del 30/12. Il
30/12, alle ore 09.00 il padre preleverà la minore e la condurrà
presso la propria abitazione sino al 01/01 ore 10.30. dalle ore 10.30
del 01/01 sino alle 17.30 del 03/01 la minore starà con la madre. La
minore trascorrerà poi con il padre il 03/01 sera, dalle ore 17.30
sino al 06/01 mattina, ore 10.00, quando verrà ricondotta dalla madre.
-vacanze di Natale anni seguenti: la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalla mattina del 24 dicembre (ore
10,00) alla mattina del 25 dicembre (ore 10,00) o dal 25 dicembre al
26 dicembre (mattina ore 10,00) (Natale 2025 con la madre). Le
festività natalizie proseguiranno poi ad anni alterni dal 26 dicembre al 1 gennaio (compreso) con un genitore (anno 2025 con il padre) e dal 2 gennaio (mattino ore 10,00) al 6 gennaio (compreso) presso l'altro genitore;
- quanto alle vacanze di tutti i santi, carnevale, Pasqua, festa della Liberazione, festa dei lavoratori e festa della repubblica la minore trascorrerà ciascuna festività a metà con ciascun genitore,
con divisione equa delle giornate;
-nel caso in cui uno dei due genitori voglia organizzare un viaggio pagina 7 di 11 ed approfittare dei giorni di vacanza (e magari di eventuali ponti)
allora potrà, previo accordo, trascorrere l'intero periodo prescelto lasciando all'altro genitore la possibilità di trascorrere con la minore, per l'intero, un altro periodo festivo a sua scelta (non necessariamente il periodo festivo successivo in linea temporale): in tal caso il calendario relativo al diritto di visita dovrà intendersi sospeso;
- a partire dall'anno 2027, ossia quando la minore frequenterà la classe prima elementare, la minore trascorrerà l'intero periodo di festività ad anni alterni con ciascun genitore;
- Nel periodo di sospensione scolastica estiva, trascorrerà Per_1
inoltre con ciascun genitore tre settimane di vacanze, di cui due anche consecutive, con sospensione del diritto di visita, in periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio.
-Quanto al luogo dei prelievi/riconsegna della minore le parti sono concordi a che vengano decisi tra di loro in autonomia garantendo altresì la parità negli spostamenti.
13. A tacitazione di ogni questione patrimoniale pregressa tra i coniugi, ed in particolar modo a tacitazione di ogni pretesa derivante dalla comunione de residuo e degli interventi di ristrutturazione effettuati sulla casa coniugale nel corso degli anni
2017-2023, il IG. verserà, contestualmente al rilascio Parte_1
della casa coniugale da parte della IG.ra e alla restituzione CP_1
delle chiavi dell'immobile, sul conto corrente bancario alla stessa intestato ed indicato al precedente punto 9), la somma complessiva di
€ 20.000,00 (ventimila/00);
14. A fronte del versamento della somma di cui al precedente punto
13) la IG.ra dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione CP_1
pagina 8 di 11 giudiziaria nei confronti del IG. volta alla Parte_1
restituzione di somme impiegate nella ristrutturazione dell'immobile in Issogne e di null'altro pretendere e/o rivendicare nei confronti del predetto per qualsivoglia motivo, anche in relazione al mantenimento e alle spese straordinarie maturate,escluse le spese per la mensa scolastica del corrente anno scolastico;
15. Le parti convengono espressamente che la NOa CP_1
continuerà a farsi carico integralmente e sino all'estinzione dello stesso del finanziamento n. 0030013703 acceso, per la ristrutturazione della casa coniugale, presso Unicredit;
di contro il
NO continuerà a provvedere in via esclusiva e sino Parte_1
all'estinzione dello stesso, al pagamento delle rate del finanziamento Intesa Sanpaolo n. 00/11483866 acceso per l'acquisto dell'autovettura Alfa Romeo Mito intestata alla NOa CP_1
16. Le detrazioni fiscali derivanti dalla ristrutturazione della casa coniugale continueranno a rimanere ad esclusivo beneficio della
IG.ra che le percepirà integralmente (così come le somme già CP_1
percepite negli anni 2021-2022 e 2023 resteranno a suo esclusivo godimento); l'eventuale perdita di tale beneficio per qualsivoglia ragione non potrà in alcun modo essere imputata al NO
; Parte_1
17. Le detrazioni fiscali per la figlia minore saranno percepite integralmente dalla IG.ra ; qualora il NO CP_1 Parte_1
dovesse, in futuro, modificare il proprio regime fiscale, le detrazioni verranno invece suddivise tra i genitori al 50%;
18. l'assegno unico universale verrà richiesto e percepito dalla
IG.ra nella misura del 100%; CP_1
19. i ricorrenti si concedono ampia e liberatoria quietanza rispetto pagina 9 di 11 a qualsivoglia ulteriore pretesa ad ogni titolo, ragione e/o causa,
dichiarando reciprocamente di null'altro avere a pretendere ed avendo definito ogni loro rapporto con la presente separazione personale dei coniugi;
20. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
21. Spese di lite integralmente compensate.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente pagina 10 di 11 decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(cf: ), nata in Romania, a [...], il CP_1 C.F._3
09.05.1988
e
(cf.: , nato ad [...] il Parte_1 C.F._4
24.01.1979
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 20 marzo 2016 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Chiaverano al n. 1 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHIAVERANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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