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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, passata in decisione all'udienza del 03.06.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. GOLINI VALERIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni omologate con decreto del 17/11/2008 dell'intestato Tribunale, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 27/08/1989 in DI ES (CE) alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente ha chiesto emettersi diversi provvedimenti.
Il giudice d. ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e rimesso le parti dinnanzi al giudice istruttore.
In corso di causa è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a DI ES
(CE) tra e;
Parte_1 CP_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO TE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 42, parte II, serie A, Anno 1989);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 03/06/25.
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, passata in decisione all'udienza del 03.06.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. GOLINI VALERIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni omologate con decreto del 17/11/2008 dell'intestato Tribunale, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il 27/08/1989 in DI ES (CE) alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente ha chiesto emettersi diversi provvedimenti.
Il giudice d. ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti e rimesso le parti dinnanzi al giudice istruttore.
In corso di causa è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, L 55/2015, essendo decorso il tempo previsto dalla legge dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della succitata legge.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a DI ES
(CE) tra e;
Parte_1 CP_1 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO TE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 ( atto n. 42, parte II, serie A, Anno 1989);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 03/06/25.
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso