Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01905/2026REG.PROV.COLL.
N. 00250/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 250 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cucciatti, Gabriele Ferabecoli e Massimo Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura Novara, in persona dei legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione terza, n. 867 del 16 novembre 2023, resa tra le parti, concernente il diniego del rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere LA D'GE e udito per l’appellante l’avvocato Gabriele Ferabecoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cacciatore e guardia giurata volontaria venatoria, nel 2016 ha impugnato il provvedimento di divieto di detenzione di armi, ex art. 39 TULPS, emesso dal Prefetto della Provincia di Novara a seguito di una colluttazione con altro cacciatore nel corso della quale era stato involontariamente esploso un colpo dal suo fucile.
2. Il T.A.R. di Torino, con la sentenza n. 952 del 2017, ha respinto il ricorso.
3. Il signor -OMISSIS- ha poi presentato un’istanza di autotutela alla Prefettura finalizzata ad ottenere la revoca del decreto prefettizio, evidenziando che successivamente alla pronuncia della sentenza erano sopravvenute circostanze di fatto idonee a fondare un provvedimento di revoca del divieto di detenzione delle armi. L’Amministrazione ha tuttavia respinto la richiesta.
4. In data 27 aprile 2022 l’interessato ha comunque presentato un’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi ad uso caccia, la quale è stata anch’essa rigettata dall’Amministrazione (Decreto Cat. 6 F / 2022 Div. P.A.S. – Prot. n° 19, reso dal Questore di Novara il 14 settembre 2022). In sostanza, il rigetto si è fondato sulle circostanze di fatto e sulle valutazioni già espresse in sede di provvedimento di divieto di detenzione armi e di diniego di autotutela, nonché con riferimento al contenuto della citata sentenza del T.A.R.
5. Quest’ultimo provvedimento diniego è stato impugnato dal signor -OMISSIS- con un nuovo ricorso, respinto dal T.A.R. di Torino con la sentenza indicata in epigrafe (n. 867 del 2024).
5.1. In particolare, lo stesso Tribunale, dopo aver evidenziato l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel rilascio della licenza ad uso caccia, ha rilevato che il precedente e presupposto provvedimento di divieto di detenzione delle armi si era ormai consolidato a seguito della sentenza del 2017 e che comunque le circostanze di fatto rilevate ai fini dello stesso divieto non risultavano smentite.
6. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello il signor -OMISSIS-, sostenendo:
i) quanto ai fatti contestati, di non aver avuto alcuna responsabilità in ordine al colpo esploso, circostanza quest’ultima che sarebbe stata confermata anche dal soggetto partecipante alla colluttazione (denunciato in precedenza per bracconaggio) che avrebbe anzi dichiarato che sarebbe stata sua la colpa dello sparo accidentale;
ii) che non è successivamente incorso in fatti di rilevanza penale ed ha mantenuto buona condotta;
iii) che svolge attività addestrativa di cani ed è in possesso di un diploma di idoneità al maneggio delle armi conseguito nel 2022;
iv) che il provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato motivato per relationem su fatti risalenti nel tempo, senza che l’Amministrazione abbia poi tenuto conto del percorso di vita successivo.
7. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Novara si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare presentata contestualmente al ricorso.
9. Le parti hanno poi depositato ulteriori documenti e memorie (per ultimo l’appellante il 10 settembre 2025 e le Amministrazioni resistenti il 5 gennaio 2026).
10. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
11. L’appello non è fondato.
12. Innanzitutto, non vi è dubbio che il consolidarsi del precedente divieto di detenzione delle armi in capo al ricorrente costituisca un elemento di per sé preclusivo ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia.
13. In ogni caso, tenuto conto, tra l’altro, dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo nella materia del porto d’armi e nel relativo giudizio di affidabilità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2025, n. 9637), le circostanze prospettate dall’Amministrazione per sostenere il diniego non appaiono inadeguate.
13.1. L’episodio della colluttazione, che il ricorrente ascrive alla responsabilità di altro soggetto al quale andrebbe riferita anche la colpa dello sparo accidentale, appare doversi considerare come un fatto che ben poteva incidere sul giudizio di meritevolezza del rilascio del titolo richiesto.
13.2. D’altra parte, come evidenzia l’Amministrazione, la tesi di parte appellante sembra contradditoria con le intervenute remissioni reciproche di querela fatte dal ricorrente e dell’altro partecipante alla colluttazione. Quest’ultimo, poi, non sembra avere ammesso le sue responsabilità in ordine allo sparo accidentale (cfr. verbale dinanzi al giudice di pace sub documento n. 6 del ricorso di primo grado), che invece riferisce essere avvenuto senza colpa del ricorrente a seguito di una caduta a terra.
14. Quanto infine al successivo comportamento tenuto dall’appellante, va rilevato che già la Prefettura di Novara con provvedimento del 10 settembre 2019 aveva ritenuto non sussistenti le ragioni della revoca del provvedimento di detenzione delle armi.
14.1. Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 39 TULPS (RD 18 giugno 1931, n. 773) attribuisce alla Prefettura il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità “di abusarne”. Il successivo art. 43 consente al Questore, in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi all’uso delle armi, di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l'assenza di una buona condotta.
14.2. Tuttavia, l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro o il mancato rilascio della licenza, essendo sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (nella specie, una colluttazione con relativo sparo accidentale). Sul punto, infatti, la valutazione dell’Amministrazione è caratterizzata da ampia discrezionalità ed ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
16. Le spese del presente grado di giudizio possono comunque essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI RE, Presidente FF
LA D'GE, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
GI Tulumello, Consigliere
GE Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA D'GE | GI RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.