Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 6697/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 21 gennaio 2025, ad ore 09.19, davanti al dott. Gabriele Conti, sono comparsi:
per parte attrice opponente l'avv. Andrea Massignani
per parte convenuta opposta l'avv. Tullio Chierego in sost. dell'avv. Migliorini come da delega scritta che esibisce e riserva di produrre in PCT
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1
Per il tirocinio è presente la dott.ssa Emma Mendo Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come segue: l'avv. Massignani come da note conclusive e l'avv. Chierego come da comparsa di risposta.
Le parti discutono riportandosi alle proprie note conclusive
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
preso atto di quanto sopra, sospende l'udienza riservando la lettura della sentenza.
Il Giudice
Gabriele Conti
1
dà lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6697/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIGNANI ANDREA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Piazza G. Matteotti nr. 6
- ATTORE OPPONENTE -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MIGLIORINI MARIO del Foro di Venezia e dall'avv. TI LO del Foro di
Padova e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Migliorini in Padova, Galleria
Trieste nr. 5/A
- CONVENUTO OPPOSTO -
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 1969/2022, emesso in data 26.10.22 dal
Tribunale di Vicenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente a la somma di € 37.255,59, oltre interessi Controparte_1
come richiesti e spese e competenze della procedura di ingiunzione, come ivi liquidati, a titolo di compensi impagati per prestazioni di assistenza legale svolte dall'avv. a favore dell'opponente in tre diversi procedimenti CP_1
(procedimento di ATP n. R.G. 8864/2010 del Tribunale di Verona,
procedimento penale avanti al GUP del Tribunale di Verona R.G.N.R.
10849/2010 e istanza di fallimento n. 301/2011 avanti al Tribunale di Vicenza).
A fondamento della propria opposizione il sig. esponeva in fatto Pt_1
quanto segue:
- di essere stato incarico nel dicembre 2009, svolgendo all'epoca l'attività
di imprenditore edile mediante l'impresa individuale “Sinico Costruzioni di
Sinico Rodolfo), dalla sig.ra dell'esecuzione dei lavori di Parte_2
ristrutturazione delle barchesse e della casa padronale di Villa Trissino di
Meledo di Sarego, di proprietà della medesima;
- che nel corso di tali lavori era entrato in contatto con l'avv. , CP_1
marito della sig.ra a cui si era rivolto per assistenza professionale in Pt_2
relazione ad alcune vertenze;
3 - di aver più volte chiesto all'avv. una quantificazione dei CP_1
compensi allo stesso dovuti, venendo sempre rassicurato che sarebbero stati definiti in seguito;
- che, in data 20.12.2012, che era in significativo ritardo nel Parte_2
pagamento dei lavori eseguiti e non aveva mai prima formalizzato contestazioni sugli stessi, aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto con l'opponente per asserite inadempienze;
-che, in data 07.02.2014, a mezzo dell'avv. , aveva intimato Parte_3
il pagamento del residuo credito vantato per i lavori eseguiti pari ad € 86.300;
- che la lettera di intimazione era stata riscontrata dall'avv. CP_1
con raccomandata, inviata in data 24.02.2014 e ricevuta in data
[...]
26.02.14, con cui il marito della committente contestava il predetto credito,
lamentava il mancato completamento dei lavori e l'esistenza di danni da ritardo e deduceva inoltre, per la prima volta, in modo del tutto generico ed indeterminato, l'esistenza di “vizi e difetti anche di estrema gravità”; al contempo l'avv. eccepiva la compensazione delle somme Controparte_1
spettanti all'appaltatore con “il corrispettivo globale delle prestazioni professionali rese dal sottoscritto a (all.1, 2, 3), oggetto di Parte_1
cessione di credito a la quale a seguito di automatica Parte_2
compensazione risulta non debitrice bensì creditrice della differenza…”;
- che tale lettera era stata immediatamente preceduta da altra raccomandata, inviata in data 21.02.2014 e ricevuta il 24.02.2014, di notifica di un atto di cessione a titolo gratuito del credito, effettuata dall'avv. CP_1
a favore della moglie in cui per la prima volta venivano
[...] Parte_2
4 quantificati in euro 37.255,59, e richiesti in pagamento al sig. , i Pt_1
compensi per le prestazioni professionali risultanti dai preavvisi di fattura allegati all'atto, mai prima di allora trasmessi al sig. ; Pt_1
- che, nella successiva vertenza promossa dalla signora il Parte_2
credito del sig. veniva accertato esistente nella misura più ridotta di euro Pt_1
29.300,00 (una parte del credito dallo stesso vantato era stata invero oggetto di un giuramento decisorio parziale, prestato da parte di in ordine Parte_2
all'avvenuto pagamento della fattura 6/2012 di euro 46.200,00), mentre le pretese creditorie di per asseriti danni e vizi venivano ridotte dal Parte_2
Tribunale di Vicenza con la sentenza 482/2021 del 4.03.2021 ed integralmente rigettate dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 2081/2022 in data
29.09.2022. Quanto al credito di euro 37.255,59, vantato da in Parte_2
forza della cessione dei crediti professionali dell'avv. , la Corte Controparte_1
veneta riformava la decisione di primo grado, che ne aveva affermato l'esistenza, accogliendo l'eccezione di nullità dell'atto di cessione sollevata dall'appellante . La sentenza n. 2081/2022 della Corte di Appello di Pt_1
Venezia è stata notificata a mezzo pec in data 7.11.2022 all'avv. Fabrizio
Pertile, difensore di e non è ad oggi passata in giudicato, Parte_2
pendendo il termine per il ricorso per cassazione, né risultando che Pt_2
abbia fatto acquiescenza alla decisione sullo specifico punto della
[...]
dichiarata nullità della cessione a suo favore del credito dell'avv. CP_1
.
[...]
Ciò premesso in fatto l'opponente deduceva in diritto:
5 - insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e infondatezza della pretesa creditoria: l'avv. non aveva depositato a CP_1
fondamento del proprio ricorso per ingiunzione la parcella corredata dal parere della competente associazione professionale e pertanto non aveva fornito prova scritta del proprio credito. Inoltre, non si comprendeva, dai preavvisi di notula allegati al ricorso monitorio, quale tariffa era stata applicata, lo scaglione di valore dei procedimenti e l'attività concretamente svolta, non potendo fornire dimostrazione del credito la sentenza n. 482/2021 del Tribunale di Vicenza,
emessa in un processo tra parti diverse e riformata, sul punto, in appello.
Rilevava l'opponente che il riconoscimento effettuato dallo stesso, in sede di interrogatorio formale nel predetto giudizio, dell'attività svolta dall'avv.
, non implicava ammissione della correttezza del quantum preteso per CP_1
tali prestazioni che l'opponente quantificava, nel proprio atto introduttivo, in importo assai minore rispetto a quello ingiunto.
Concludeva l'opponente, previa sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, per l'accoglimento dell'opposizione, con declaratoria di nullità
e inefficacia del d.i. opposto, accertando la minor somma da ritenersi dovuta all'avv. . CP_1
I.1 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
proposta opposizione, rilevando in particolare come lo svolgimento dell'attività
a favore dell'opponente era stata dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio formale nel proc. n. 2806/2014 R.G. del Tribunale di Vicenza e la statuizione della sentenza n. 482/2021 resa nel predetto procedimento che aveva accertato la sussistenza del credito professionale nell'ammontare indicato nei preavvisi di
6 fattura non sarebbe stata incisa dalla successiva sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità della cessione di credito a titolo gratuito tra l'opposto e la moglie così essendo calato il giudicato in punto dell'accertamento Parte_2
della debenza da parte del sig. della somma di cui si controverte. In via Pt_1
subordinata rilevava, comunque, la correttezza dell'importo ingiunto.
Concludeva, quindi, previa conferma della provvisoria esecutività del d.i.
opposto, per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ai preavvisi di fattura posti a fondamento del ricorso monitorio.
II. La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività
del d.i. opposto, concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., era istruita mediante prova per testi e per interpello come da ordinanza a verbale dell'udienza del
28.09.23. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., esperite le prove ammesse,
il procedimento era rinviato all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c..
III. L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
III.
1. Preliminarmente si deve rilevare come non possa considerarsi calato il giudicato sull'accertamento concernente la debenza della somma oggetto di ingiunzione in quanto la statuizione sul punto era stata oggetto di impugnazione in appello da parte del sig. e la Corte distrettuale, Pt_1
dichiarando la nullità della cessione del credito a titolo gratuito tra l'odierno opposto e la moglie ha così statuito ”Alla luce di tale conclusione Parte_2
ogni ulteriore questione attinente al valore delle prestazioni professionali svolte dall'avvocato in favore di , il cui corrispondente CP_1 Parte_1
7 credito di pagamento sarebbe stato ceduto all'attrice, resta assorbito in quanto non incidente nel presente giudizio.” In proposito la Suprema Corte ha rilevato come “La declaratoria di assorbimento di una questione non dà luogo ad una decisione sul merito, ma di rito e, pertanto, non può formarsi alcun giudicato sulla questione assorbita” (cfr. Cass. 11798/2011, Cass. 10545/08).
III.
2. Deve essere altresì rilevato che l'opponente non contesta l'effettivo svolgimento dell'attività in suo favore da parte dell'avv. . Oltretutto lo CP_1
stesso aveva risposto “è vero” in sede di interrogatorio formale nel procedimento R.G. 2806/14 ai seguenti capitoli di prova:
8 Inoltre lo svolgimento dell'attività risulta provato dalla documentazione versata in atti da parte dell'opposto (doc. 10-17) e dalla testimonianza dell'avv.
Debora Biasiolo, all'epoca dei fatti praticante e poi collaboratrice dello studio dell'avv. . CP_1
III.
3. Ciò premesso rispetto all'an, è necessario verificare la correttezza del quantum ingiunto, che deve liquidarsi, dato pacifico in causa, sulla base dell'abrogato D.M. 140/2012 per tutti e tre i procedimenti di cui trattasi.
III.
3.1. Quanto all'ATP instaurato nei confronti di avanti il CP_2
Tribunale di Verona (R.G. 8864/2010) per l'accertamento dei corrispettivi dovuti a seguito dell'esecuzione di alcuni contratti appalto e relative varianti in corso d'opera, nonché per lavori extracontratto, l'opponente al riguardo in sede di interrogatorio formale ha confessato giudizialmente che l'avv. CP_1
ha partecipato ad un incontro preliminare nel luglio 2010 presso
[...] CP_2
alla presenza delle parti e del geom. nonché a vari incontri presso
[...] CP_3
lo Studio dei CTU geom. e a colloqui ed indagini per la Per_3 Per_4
disamina delle attività costruttive del nel cantiere presso lo Studio Pt_1 CP_2
del geom. a Verona per esame della documentazione contabile e dei CP_4
progetti. L'opposto, inoltre, produce la prima Relazione peritale (doc. n. 9:
CTU geom. 19/5/2011), l'istanza per la rinnovazione delle indagini Per_3
tecniche (doc. n. 10: istanza avv. 27/5/2011), le note autorizzate CP_1
depositate dal difensore in data 20/9/2011 (doc. n. 11), il provvedimento di accoglimento del Tribunale (doc. n. 12: ordinanza Trib. Verona in data
4/10/2011) e la relazione peritale finale (docc. n. 13 a e 13b: relazione geom.
9 21/9/2012), con quantificazione del valore di causa in € 864.000. Per_5
L'opposto così quantificava il proprio credito (avviso di fattura del 20.02.2014).
Ritiene il Tribunale che la quantificazione sia eccessiva. Quanto al valore di causa si ritiene di dover applicare il valore indeterminabile (come peraltro indicato dallo stesso avv. nel ricorso introduttivo dell'ATP). Come CP_1
correttamente esposto dall'opponente il DM 140/2012 non prevedeva, a differenza del vigente DM 55/2014, compensi per le procedure di istruzione preventiva ma, all'art. 7 “procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi”,
prevedeva un'applicazione per analogia dei parametri previsti per i procedimenti civili, ferme le regole generali degli artt. 1 e 4. Attualmente i parametri previsti per i procedimenti di istruzione preventiva ammontano circa alla metà dell'importo previsto per i procedimenti civili ordinari e ciò
appare in linea con la tipologia del procedimento di istruzione preventiva,
sicuramente meno complesso del corrispettivo procedimento ordinario. L'avv.
10 non solo ha utilizzato un parametro di valore che non appare corretto CP_1
ma ha ritenuto di richiedere il parametro massimo con le maggiorazioni.
Applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile (tabella
A allegata al DM 140/2012 Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento (€ 25.001-50.000), aumentato fino al 150%
ovvero diminuito fino al 50%) per le tre fasi studio, introduttiva e istruttoria,
con l'aumento massimo del 150%, tenuto conto delle circostanze addotte dall'avv. (complessità della controversia, necessità di rinnovazione della CP_1
CTU, complessiva attività svolta - art. 5 DM 140/2012: ”Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa”) gli importi dovuti sono i seguenti:
fase di studio: € 3.000
fase introduttiva: € 1.500
fase istruttoria: € 3.000
Nulla per le spese in quanto non viene documentato alcun pagamento delle stesse da parte dell'avv. . CP_1
E pertanto:
Compensi € 7.500 oltre contributo previdenziale al 4% (€ 300) e oltre IVA al
22% sull'imponibile di € 7.800 (€ 1.716), detratta la ritenuta di acconto del 20%
(€ 1.500), così per un importo finale dovuto dall'opponente di € 8.016.
III.
3.2. Quanto al procedimento penale n.10849/2010 R.G.N.R. davanti al
GUP del Tribunale di Verona in cui l'opponente era imputato con altro soggetto del reato di circonvenzione di incapace, il sig. ha confermato in Pt_1
sede di interrogatorio formale che l'avv. si era dedicato alla ricerca e CP_1
11 all'esame di ampia documentazione allegata ad una memoria illustrativa al PM
(doc. 15 opposto) e a conferire in più occasioni anche con il difensore del coimputato avv. Masato, onde concordare la linea difensiva, oltre ad CP_5
aver partecipato alle udienze del procedimento che si era chiuso a favore del sig. con sentenza di non luogo a procedere. Pt_1
L'opposto così quantificava il proprio credito (avviso di fattura del 20.02.2014).
Si rileva che, anche in questo caso, le spese e anticipazioni non sono documentate e pertanto vanno espunte dall'importo dovuto.
Il D.M. 140/2012 (tabella B) per i procedimenti avanti al GIP/GUP
prevedeva l'applicazione del “valore medio di liquidazione corrispondente a quanto previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%”.
12 Orbene, anche la presente notula appare eccessiva, infatti, per quanto il risultato sia stato per l'opponente favorevole, non si rileva una attività così
gravosa da dover aumentare i valori medi di liquidazione, infatti la copiosa documentazione esaminata è, in massima parte, quella relativa al pregresso
ATP di cui al paragrafo precedente e non appare trattarsi di vicenda di particolare complessità, anche avuto riguardo alla narrativa della denuncia querela da cui il procedimento penale era originato.
Pertanto appare corretto determinare il compenso nella misura pari al valore medio di liquidazione aumentato del 20% senza ulteriori aumenti e così:
fase di studio: € 360
fase introduttiva: € 720
fase istruttoria: € 1.080
fase decisionale: € 1.080
E pertanto:
Compensi € 3.240 oltre contributo previdenziale al 4% (€ 129,60) e oltre IVA
al 22% sull'imponibile di € 3.369,60 (€ 741,31), così per un importo finale dovuto dall'opponente di € 4.110,91.
III.
3.3. Quanto all'ultimo preavviso il sig. , in sede di interrogatorio Pt_1
formale aveva confermato che l'avv. gli aveva prestato assistenza sia nel CP_1
procedimento avanti al Tribunale di Verona promosso da Expol di NT EL
& C. S.n.c. per la declaratoria di fallimento dell'impresa (cfr doc. n. 17: Pt_1
istanza di fallimento dep. 9/7/2011), che nella pratica avente ad oggetto la cessione del credito da parte di a favore del medesimo sig. Parte_4
(cfr doc. n. 18: atto di cessione 26/10/2011), partecipando allo scopo a Pt_1
13 incontri presso il difensore avversario, avv. Bressanello di Arzignano, alla presenza del geom. . Per_6
L'opposto così quantificava il proprio credito (avviso di fattura del
20.02.2014).
Il D.M. 140/2012 non stabiliva nulla di specifico quanto alla liquidazione dell'attività stragiudiziale salvo, all'art. 3, statuire che “L'attività stragiudiziale
è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente,
dell'eventuale urgenza della prestazione”. Tenuto conto che anche la teste avv.
Biasiolo ha confermato l'attività svolta così rispondendo ai capitoli relativi alla stessa:
“c) vero che l'avv. , su incarico del , ha Controparte_1 Parte_5
prestato assistenza alla stessa nel procedimento per dichiarazione di fallimento avanti il Tribunale di Vicenza, di cui all'istanza di Expo di NT EL & C.
14 S.n.c. (doc. n. 17) che mi si mostra? Sì, ricordo anche di questo procedimento,
ricordo che fu redatta anche una memoria.
d) vero che l'avv. , su incarico dell'impresa , ha Controparte_1 Pt_1
prestato assistenza alla stessa nel contrattare e redigere la cessione di credito da parte dell'impres di San Bonifacio (VR) di cui all'atto (doc. n. Parte_4
18) che mi si mostra, effettuando almeno 3 accessi e incontri presso lo Studio
dell'avv. Bressanello di Arzignano, in presenza del geom ? Sì, anche Per_6
questo è un atto che ho scritto io al computer su indicazione dell'avv . CP_1
ADR: ricordo il nominativo dell'avv. Bressanello in riferimento a questa pratica.
e) vero che l'avv. , su incarico dell'impresa , ha Controparte_1 Pt_1
prestato assistenza alla stessa attraverso almeno 5 incontri con l'agenzia di recupero credito della di Schio, così evitando di subire Parte_6
un'azione giudiziaria e un'istanza di fallimento mediante il raggiunto accordo per il pagamento a tranches del credito di 80.000,00 euro preteso dalla medesima ? Ricordo che c'era una società di recupero crediti Parte_6
che telefonava anche in studio per la posizione del sig , io rispondevo e Pt_1
passavo la telefonata all'avv. non so cosa si dicevano ma so che la CP_1
posizione è stata poi definita, ignoro i termini della definizione”.
Considerato che l'attività stragiudiziale ha avuto ad oggetto tre pratiche
(procedimento per dichiarazione di fallimento, redazione di una cessione di credito e assistenza relativa al credito dell'impresa ) appare adeguato Parte_6
l'importo richiesto dall'avv. di € 3.000, oltre accessori pari ad un credito CP_1
di € 3.206,40.
15 III.
4. In conclusione il credito dell'avv. è pari ad € 15.333,31 in CP_1
luogo dell'importo ingiunto. Pertanto il d.i. va revocato e il sig. Pt_1
condannato a pagare il predetto importo, oltre interessi sugli importi come rideterminati all'esito del presente giudizio al tasso legale dalla data di ricezione degli avvisi di fattura e poi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (cfr. Cass. 2337/2023: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. 19.8.2022,
n. 24973; Cass. (ord.) 16.3.2022, n. 8611)….in tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l'invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l'esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora (cfr. Cass. 20.2.2003, n. 2561; cfr.
altresì Cass. 28.11.1987, n. 8865) “. L'opposto deve, invece, essere condannato a restituire all'opponente la differenza tra quanto dovuto da quest'ultimo e quanto pagato dal sig. in virtù della provvisoria esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo (Cass. 19296/2005 “Il diritto alla restituzione delle somme pagate in
16 esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso,
la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione” .
IV. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione con revoca del d.i. opposto e della rideterminazione del credito, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto (d.i.
provvisoriamente esecutivo n. 1969/2022, emesso in data 26.10.22 dal
Tribunale di Vicenza);
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto Parte_1 CP_1
l'importo di € 15.333,31, oltre interessi sugli importi come
[...]
rideterminati all'esito del presente giudizio al tasso legale dalla data di
17 ricezione degli avvisi di fattura e poi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
3) condanna l'opposto a restituire all'opponente la differenza tra quanto dovuto da quest'ultimo in base alla presente sentenza e quanto corrisposto dal sig.
in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. Pt_1
1969/2022;
4) compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Vicenza il 21/01/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
18