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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice, dott.ssa
Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1961 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente;
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vitulazio, alla via Ippolito Nievo n.27, presso lo studio dell'avv. Antonella Ciriello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
( ), elettivamente domiciliata in Pinerolo, alla via CP_1 P.IVA_1
Cesare Battisti n.3, presso lo studio dell'avv. Debora Macello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione preventiva agli atti esecutivi ed all'esecuzione
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposto Parte_1 al precetto notificato in data 21.02.2024 ad istanza di . Quali CP_1 motivi di doglianza ha dedotto a) l'inesistenza della notifica del D.I. costituente il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimato precetto;
b) la nullità della procura per mancanza degli elementi essenziali;
c) la eccessività delle somme chieste a titolo di interessi.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 23 settembre 2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le plurime censure sollevate nel libello introduttivo, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc laddove contestano il quomodo della stessa con riferimento alla notifica degli atti prodromici e all'esecuzione ex art.615, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis,
4. L'opposizione è da rigettare per le motivazioni di seguito illustrate. Quanto all'eccezione relativa al difetto di notifica del titolo esecutivo, ex art. 617
c.p.c. la stessa è inammissibile – per essere stata spiegata dall'opponente una volta decorso il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla conoscenza dell'atto censurato.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051. Cfr., altresì, nella giurisprudenza più recente, Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre
2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Ebbene nel caso che oggi ci occupa si evince infatti che il precetto è stato notificato il 21.02.2024 laddove l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data
20.03.2024.
Quanto all'eccepito difetto di alla procura rientrante nell'alveo dell'art.615 cpc sussistono gli elementi e vengono indicati i riferimenti del Notaio Per_1 che ha autenticato i poteri di rappresentanza legale del procuratore ad
[...] negotia con atto nn REP 96161 e nn.RACC.11794.
Controparte afferma che le somme del precetto “vengono maggiorate da voci non legittime e non specificate nel dettaglio”, in particolare “degli interessi legali maturati alla data della notifica del precetto per un totale di euro 1462,93”.
Sul punto non è chiara la contestazione, in quanto analizzando l'atto di precetto si legge chiaramente che gli interessi applicati sono pari ad € 902,66 ( pag. 2) e non € 1.462,93 come ex adverso sostenuto.
Infine, il sig. contesta l'applicazione del 15% sulle spese legali del Parte_1 precetto.
Il rimborso delle spese generali forfettarie al 15% dell'onorario è sempre dovuto all'avvocato e detta voce di spesa può essere sempre fatturata indipendentemente dalla previsione delle parti (Cass. ordinanza 9385/2019). 5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna della parte attrice alla refusione delle spese in favore della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55 del 2014 applicandosi il valore minimo data la bassa complessità della fattispecie e la assenza di questioni di diritto complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente alla integrale refusione delle Parte_1 spese di lite nei confronti di , spese che si liquidano in euro CP_1
2478,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 23 settembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna