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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1753/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 1/A C.F._1
98061 BROLO presso lo studio dell'Avv. RICCIARDI ANNA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/05/2023 parte ricorrente esponeva di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 74% dal mese di Dicembre 2020; che, stante l'aggravamento delle condizioni di salute, il 15 Giugno 2021 presentava istanza di aggravamento per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% al fine della pensione di inabilità; che, a seguito di visita medica, la competente Commissione riconosceva una percentuale di invalidità in misura del 75 %; che, pertanto, aveva depositato in data 22/03/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U.,
Dott. , aveva riconosciuto l'invalidità nella misura del 75% a Persona_1
decorrere dalla presentazione della domanda.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di inabilità sin dalla data di presentazione dell'istanza di aggravamento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di inabilità nella misura del 100% (giudizio iscritto al n. 1015/2022
R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato,
2 all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 75% (settantacinque per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di inabilità nella misura del 100%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha riconosciuto Pt_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74%
[...]
al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88): percentuale 82%, ai sensi di legge, a decorrere dal 15 giugno 2021.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 30/05/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido nella misura del 82% a Parte_1
decorrere dal 15/06/2021;
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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