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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 174/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.2.2023 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2022 0001082410 000 del
24/12/2022 e notificato, a mezzo pec, in data 17.1.2023, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 7.882,23 comprese spese di notifica e riscossione, sulla scorta di quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016023176 del 20/12/2021 (prot. 0700.21/12/2021.0181853). CP_1
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la insussistenza della pretesa contributiva con riferimento alle differenze connesse allo svolgimento di ore e giornate pagina 1 di 4 di lavoro da parte del dipendente in misura superiore a quelle Testimone_1
dichiarate e la illegittimità della revoca dei benefici contributivi.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi le doglianze attoree e confermarsi CP_1
l'avviso di addebito opposto, sulla base della fondatezza della pretesa alla luce degli elementi emersi in fase ispettiva.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Le pretese dell contenute nell'avviso di addebito opposto si fondano sui rilievi CP_1
contenuti nel verbale unico di accertamento e n. 2016023176 del 20/12/2021.
Con tale verbale (doc. 2 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di;
contestato maggiori prestazioni lavorative da parte del Testimone_1
lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. Tes_1
L'AVA qui impugnato attiene pacificamente alla sola contribuzione relativa alle prestazioni orarie e giornaliere di rilevate dagli ispettori nel verbale e Testimone_1
non dichiarate dalla ricorrente nel LUL e oggetto di contestazione in giudizio nonché al conseguente recupero dei benefici contributivi goduti dalla ricorrente.
2. – La pretesa contributiva relativa al ritenuto maggior orario di lavoro osservato da
è risultata, all'esito della complessiva istruttoria svolta, infondata. Testimone_1
Con riferimento ai periodi di lavoro svolti da per la ricorrente negli anni 2019 e Tes_1
2021 (in forza di contratti a tempo determinato in agricoltura OTD da marzo a dicembre)
l' ha dedotto che lo stessa abbia lavorato costantemente per cinque giorni a CP_1 settimana e per 6 ore in ogni giornata, mentre dal LUL risulta dichiarato un numero di ore lavorate al giorno pari a 4 o 5 (cfr. buste paga prodotte in giudizio dall' . CP_1
Tale prospettazione corrisponde a quanto dichiarato dal in fase ispettiva e in Tes_1 giudizio.
pagina 2 di 4 Invero, agli ispettori il ha dichiarato: “Sono dipendente dell'azienda agricola Tes_1 [...]
dal mese di marzo del 2019 con la qualifica di giardiniere e manutenzione esterna. Parte_1
Ho sempre dei contratti annuali che solitamente iniziano a marzo e finiscono a dicembre di ogni anno. Nel periodo di assunzione lavoro dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 alle 15,00 con una pausa pranzo di circa un'ora in cui mangio in agriturismo” (cfr. dichiarazione nel fascicolo . CP_1
Del tutto coerentemente in giudizio il lavoratore ha dichiarato: “il mio orario standard era dalle 8 alle 15 con una pausa di un'ora; lavoravo da lunedì a venerdì; io siccome ad un certo punto ho iniziato a fare anche il preparatore portieri avevo un orario un po' più flessibile e quindi
a volte mancavo tutto il giorno;
quando ad esempio andavo in trasferta, e mancavo ad esempio il mercoledì, il giovedì poi mi fermavo un paio di ore in più per non rimanere indietro con i lavori;
non mi capitava di fare orario in più;…. mi vengono lette le dichiarazioni che ho reso agli ispettori nella parte in cui ho riferito i miei orari di lavoro che confermo;
… io alla settimana facevo 30 ore e non ne facevo di più; non ne facevo neppure in meno perché mi organizzavo anche con gli altri miei impegni;
… preciso che l'orario che ho detto all'inizio e cioè le 6 ore per 5 giorni era il mio orario che osservavo settimanalmente, per cui se vi erano giorni in cui facevo meno ore le recuperavo nei giorni successivi”.
Tuttavia, nessuna conferma delle dichiarazioni rese dal è emersa dall'istruttoria Tes_1
orale svolta né dalle indagini compiute in fase ispettiva: nessuno dei testimoni escussi ha saputo riferire gli orari di lavoro osservati dal e non risultano addotti in Tes_1
giudizio altri elementi di prova raccolti in fase ispettiva.
Tra i testimoni escussi in giudizio il teste nulla ha saputo riferire degli orari Tes_2 osservati da (“io lavoravo 4 o5 ore giornaliere da lunedì a venerdì; ricordo Tes_1 Tes_1
lui si occupava dei lavori fuori, come me;
non ricordo che orari faceva;
i lavori
[...] Tes_1 variavano di giorno in giorno e quindi forse talvolta lavorava mattina e talvolta pomeriggio ma non ricordo perché sono passati molti anni”) mentre il teste ha saputo riferire Tes_3
dell'orario di inizio della prestazione lavorativa per il ma ha altrettanto Tes_1
espressamente dichiarato di non conoscere l'orario di fine della sua giornata lavorativa, limitandosi a dichiarare che non c'era dopo le 15.30 in ragione degli impegni del Tes_1
pagina 3 di 4 come allenatore di calcio (“ho avuto un contratto a tempo indeterminato ma non avevo un orario rigido tutti i giorni;
generalmente lavoravo al mattino ma capitava anche di lavorare al pomeriggio;
ero molto libero anche perché vivevo lì…ricordo ; lui faceva anche l'allenatore Tes_1 di calcio;
andava via e poi tornava;
la mattina arrivava verso le 7.30 /8; non saprei dire fino a che ora lavorasse;
io a volte magari uscivo a fare la spesa e poi tornavo;
lui al pomeriggio non c'era; dopo le 15.30 non c'era perché andava ad allenare;
a volte saltava anche la mattina;
non ricordo però che stesse lì il pomeriggio ma non saprei essere più preciso sugli orari”).
E' evidente che una sola dichiarazione testimoniale, resa peraltro dal soggetto a cui i contributi oggetto di accertamento sono riferiti, nell'assenza di ulteriori compiuti riscontri probatori non può ritenersi sufficiente a suffragare la tesi dello svolgimento di un orario superiore a quello risultante dal LUL.
3. – In considerazione del mancato assolvimento da parte dell'Istituto all'onere probatorio sullo stesso gravante, l'avviso di addebito deve essere annullato, posto che la insussistenza della pretesa contributiva ivi contenuta travolge anche il conseguente recupero delle agevolazioni contributive.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce del D.M. 55/14 e alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- annulla l'avviso di addebito n. 310 2022 0001082410 000 del 24/12/2022;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.700,00, CP_1
oltre rimborso contributo unificato per € 43,00, rimborso spese generali forfettarie al
15%, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 174/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.2.2023 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2022 0001082410 000 del
24/12/2022 e notificato, a mezzo pec, in data 17.1.2023, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 7.882,23 comprese spese di notifica e riscossione, sulla scorta di quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016023176 del 20/12/2021 (prot. 0700.21/12/2021.0181853). CP_1
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la insussistenza della pretesa contributiva con riferimento alle differenze connesse allo svolgimento di ore e giornate pagina 1 di 4 di lavoro da parte del dipendente in misura superiore a quelle Testimone_1
dichiarate e la illegittimità della revoca dei benefici contributivi.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi le doglianze attoree e confermarsi CP_1
l'avviso di addebito opposto, sulla base della fondatezza della pretesa alla luce degli elementi emersi in fase ispettiva.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Le pretese dell contenute nell'avviso di addebito opposto si fondano sui rilievi CP_1
contenuti nel verbale unico di accertamento e n. 2016023176 del 20/12/2021.
Con tale verbale (doc. 2 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di;
contestato maggiori prestazioni lavorative da parte del Testimone_1
lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. Tes_1
L'AVA qui impugnato attiene pacificamente alla sola contribuzione relativa alle prestazioni orarie e giornaliere di rilevate dagli ispettori nel verbale e Testimone_1
non dichiarate dalla ricorrente nel LUL e oggetto di contestazione in giudizio nonché al conseguente recupero dei benefici contributivi goduti dalla ricorrente.
2. – La pretesa contributiva relativa al ritenuto maggior orario di lavoro osservato da
è risultata, all'esito della complessiva istruttoria svolta, infondata. Testimone_1
Con riferimento ai periodi di lavoro svolti da per la ricorrente negli anni 2019 e Tes_1
2021 (in forza di contratti a tempo determinato in agricoltura OTD da marzo a dicembre)
l' ha dedotto che lo stessa abbia lavorato costantemente per cinque giorni a CP_1 settimana e per 6 ore in ogni giornata, mentre dal LUL risulta dichiarato un numero di ore lavorate al giorno pari a 4 o 5 (cfr. buste paga prodotte in giudizio dall' . CP_1
Tale prospettazione corrisponde a quanto dichiarato dal in fase ispettiva e in Tes_1 giudizio.
pagina 2 di 4 Invero, agli ispettori il ha dichiarato: “Sono dipendente dell'azienda agricola Tes_1 [...]
dal mese di marzo del 2019 con la qualifica di giardiniere e manutenzione esterna. Parte_1
Ho sempre dei contratti annuali che solitamente iniziano a marzo e finiscono a dicembre di ogni anno. Nel periodo di assunzione lavoro dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 alle 15,00 con una pausa pranzo di circa un'ora in cui mangio in agriturismo” (cfr. dichiarazione nel fascicolo . CP_1
Del tutto coerentemente in giudizio il lavoratore ha dichiarato: “il mio orario standard era dalle 8 alle 15 con una pausa di un'ora; lavoravo da lunedì a venerdì; io siccome ad un certo punto ho iniziato a fare anche il preparatore portieri avevo un orario un po' più flessibile e quindi
a volte mancavo tutto il giorno;
quando ad esempio andavo in trasferta, e mancavo ad esempio il mercoledì, il giovedì poi mi fermavo un paio di ore in più per non rimanere indietro con i lavori;
non mi capitava di fare orario in più;…. mi vengono lette le dichiarazioni che ho reso agli ispettori nella parte in cui ho riferito i miei orari di lavoro che confermo;
… io alla settimana facevo 30 ore e non ne facevo di più; non ne facevo neppure in meno perché mi organizzavo anche con gli altri miei impegni;
… preciso che l'orario che ho detto all'inizio e cioè le 6 ore per 5 giorni era il mio orario che osservavo settimanalmente, per cui se vi erano giorni in cui facevo meno ore le recuperavo nei giorni successivi”.
Tuttavia, nessuna conferma delle dichiarazioni rese dal è emersa dall'istruttoria Tes_1
orale svolta né dalle indagini compiute in fase ispettiva: nessuno dei testimoni escussi ha saputo riferire gli orari di lavoro osservati dal e non risultano addotti in Tes_1
giudizio altri elementi di prova raccolti in fase ispettiva.
Tra i testimoni escussi in giudizio il teste nulla ha saputo riferire degli orari Tes_2 osservati da (“io lavoravo 4 o5 ore giornaliere da lunedì a venerdì; ricordo Tes_1 Tes_1
lui si occupava dei lavori fuori, come me;
non ricordo che orari faceva;
i lavori
[...] Tes_1 variavano di giorno in giorno e quindi forse talvolta lavorava mattina e talvolta pomeriggio ma non ricordo perché sono passati molti anni”) mentre il teste ha saputo riferire Tes_3
dell'orario di inizio della prestazione lavorativa per il ma ha altrettanto Tes_1
espressamente dichiarato di non conoscere l'orario di fine della sua giornata lavorativa, limitandosi a dichiarare che non c'era dopo le 15.30 in ragione degli impegni del Tes_1
pagina 3 di 4 come allenatore di calcio (“ho avuto un contratto a tempo indeterminato ma non avevo un orario rigido tutti i giorni;
generalmente lavoravo al mattino ma capitava anche di lavorare al pomeriggio;
ero molto libero anche perché vivevo lì…ricordo ; lui faceva anche l'allenatore Tes_1 di calcio;
andava via e poi tornava;
la mattina arrivava verso le 7.30 /8; non saprei dire fino a che ora lavorasse;
io a volte magari uscivo a fare la spesa e poi tornavo;
lui al pomeriggio non c'era; dopo le 15.30 non c'era perché andava ad allenare;
a volte saltava anche la mattina;
non ricordo però che stesse lì il pomeriggio ma non saprei essere più preciso sugli orari”).
E' evidente che una sola dichiarazione testimoniale, resa peraltro dal soggetto a cui i contributi oggetto di accertamento sono riferiti, nell'assenza di ulteriori compiuti riscontri probatori non può ritenersi sufficiente a suffragare la tesi dello svolgimento di un orario superiore a quello risultante dal LUL.
3. – In considerazione del mancato assolvimento da parte dell'Istituto all'onere probatorio sullo stesso gravante, l'avviso di addebito deve essere annullato, posto che la insussistenza della pretesa contributiva ivi contenuta travolge anche il conseguente recupero delle agevolazioni contributive.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, alla luce del D.M. 55/14 e alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- annulla l'avviso di addebito n. 310 2022 0001082410 000 del 24/12/2022;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.700,00, CP_1
oltre rimborso contributo unificato per € 43,00, rimborso spese generali forfettarie al
15%, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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