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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1432/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma. viale Eritrea n. 9, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Anello (PEC: ), che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via E. P. Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti. RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Mobilità in deroga. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione emessa dall'Ente previdenziale e notificata il 10.03.2017, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 5.459,39 erogatogli a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo intercorrente fra il 10.05.2014 e il 31.12.2014, per aver presentato, prima della fine del godimento dell'ammortizzatore ordinario, domanda per ottenere l'indennità di cui si tratta. Il ricorrente deduceva: I) di aver lavorato alle dipendenze della dal 13.01.2010 e di essere stato licenziato il 31.08.2013, per Parte_2
1 cessazione attività; II) di aver il 2.09.2013 presentato domanda per ottenere l'SP; III) di aver presentato domanda per ottenere la prestazione della mobilità in deroga il 22.04.2014; IV) di aver, il 24.04.2014, ottenuto comunicazione di accoglimento della domanda per la mobilità, con decorrenza dal 10.05.2015; V) di aver impugnato, con ricorso amministrativo, la richiesta di restituzione di indebito, non accolta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ricorre all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione, accerti e dichiari il diritto del Sig. alla concessione dell'indennità di mobilità in deroga e, Parte_1 conseguentemente, dichiari l'illegittimità e disponga l'annullamento della richiesta di restituzione dell'indebito n. 13483318. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto, a titolo di ripetizione di indebito, generato dall'ingiusta liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga, nel periodo intercorrente fra il 10.05.2014 e il 31.12.2014.
3. L'indennità di mobilità in deroga, non più concessa, in ragione della sua abolizione, dall'1.1.2017, era rivolta ai lavoratori licenziati, in possesso di precisi requisiti, che avessero presentato apposita domanda entro 68 giorni dall'avvenuto licenziamento.
3.1. L'Accordo istituzionale, avvenuto il 10.04.2013, fra la Regione Calabria e le Sigle Sindacali, al fine di regolamentare la mobilità in deroga per il 2013, ha espressamente previsto che: “Nell'anno 2013, oltre alla mobilità in deroga, a seguito di licenziamento successivo al 1 gennaio 2013, sono previsti i seguenti ammortizzatori sociali: trattamenti di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; disoccupazione ordinaria;
trattamento previsto dall'atrt. 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato SP (trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); trattamento previsto dall'art. 2, comma 20, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato Mini SP (trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); oltre che da sussidi eventualmente previsti in determinati settori di attività. In totale assenza di detti ammortizzatori è previsto il ricorso alla mobilità in deroga per un periodo massimo di quattro mesi (sino alla durata del presente Accordo fissata al 30 aprile 2013). È, inoltre, previsto il ricorso alla mobilità in deroga anche per i lavoratori che cessano di usufruire dei sostegni ordinari nel periodo gennaio – aprile 2013 e comunque sino alla durata del presente Accordo 30 aprile 2013. Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte del Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse e comunque, in tal caso, nell'arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2013. I percettori destinatari del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013, a decorrere dal 1 gennaio, devono essere lavoratori (residenti in [...]) dipendenti, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato, somministrati, contrattualizzati a tempo determinato e apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del Dlgs 181/2000 e che abbiano maturato un'anzianità aziendale di 12 CP_2 mesi, dei quali almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal
2 lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni e permessi L. 104/92. Nel caso di lavoratori somministrati si computano i periodi, anche se non continuativi, presso uno o più agenzie per il lavoro. […] Laddove nell'accordo del 10 Aprile 2013 è indicato il termine di 68 giorni dalla data del licenziamento per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga è da intendersi 68 giorni dalla data di licenziamento dalla cessazione dell'intervento di ammortizzatore sociale ordinario”.
4. A disciplinare la concessione dell'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2014, intervenne l'Accordo Istituzionale sottoscritto tra la Regione Calabria e le Parti Sociali il 7.05.2015 che, emesso dopo il Decreto Interministeriale, n. 83473 entrato in vigore il 4 agosto 2014, regolamentava la materia conformemente alle disposizioni nazionali, aggiungendo che “I nuovi criteri, così come previsto dall'art. 6, primo comma, del Decreto Interministeriale (Disposizioni transitorie), decorreranno dal 4 agosto 2014. Sono fatte salve tutte le istanze utilmente presentate per il periodo 1° gennaio – 3 agosto 2014, ai quali verranno applicati i criteri di accesso ed utilizzo di cui all'Accordo Istituzionale Regionale del 10 aprile 2013 e ss.mm.ii.”.
5. Sulla base di quanto appena detto, premettendo come la domanda presentata dal ricorrente al fine di ottenere il beneficio contestato, sia stata avanzata il 22.04.2014, il caso di specie soggiace alla disciplina transitoria (D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014), a cui si applicano i criteri di accesso alla prestazione delineati dall'Accordo Istituzionale del 10.04.2013.
6. Pertanto, poiché la ricorrente al momento della richiesta dell'indennità di mobilità in deroga, stesse beneficiando della prestazione SP (erogata fino al 9.05.2014), non avrebbe potuto vedersi accogliere l'istanza della seconda prestazione, a cui avrebbe dovuto fare ricorso solo successivamente alla cessazione dell'ammortizzatore ordinario.
7. Le deduzioni di parte ricorrente non possono trovare rilievo, perché l'interpretazione (dell'11.02.2014) all'accordo Istituzionale del 10.04.2013, richiamata da , da cui si Pt_1 evincerebbe un favor dei criteri per l'accesso all'indennità di mobilità in deroga (“le domande possono essere presentate nei trenta giorni precedenti la fine dell'ammortizzatore ordinario”) non è stata in alcun modo documentata, rendendone impossibile la disamina e la valorizzazione della sua validità. Allo stesso modo, l'Addendum all'accordo quadro allegato dal ricorrente (si cfr. all. 9) è privo di data certa.
8. Il mancato ossequio, da parte del ricorrente, ai termini per richiedere l'accesso al beneficio sperato, ha condotto l'Ente previdenziale a rivisitare il proprio operato, giustificando la correttezza della restituzione dell'importo erogato.
9. Per quanto attiene all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di dolo da imputare al ricorrente, nella ricezione della prestazione, occorre segnalare che l'indennità di mobilità in deroga è una prestazione che non ha natura assistenziale, bensì previdenziale, essendo destinata non già alla genericità dei cittadini, ma ai lavoratori licenziati e a cui è esclusa la possibilità di accedere alle ordinarie prestazioni previdenziali in sostegno al reddito. Pertanto, la disciplina applicabile è quella della ripetibilità ordinaria che non risente della buona fede dell'accipiens, se non ai fini della maturazione degli interessi. In questo senso, la sentenza n. 31373/2019 della Suprema Corte, in virtù della quale: «Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
3 10. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
11. Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).»
10. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma. viale Eritrea n. 9, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Anello (PEC: ), che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia via E. P. Murmura snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti. RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito. Mobilità in deroga. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/07/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione emessa dall'Ente previdenziale e notificata il 10.03.2017, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 5.459,39 erogatogli a titolo di indennità di mobilità in deroga per il periodo intercorrente fra il 10.05.2014 e il 31.12.2014, per aver presentato, prima della fine del godimento dell'ammortizzatore ordinario, domanda per ottenere l'indennità di cui si tratta. Il ricorrente deduceva: I) di aver lavorato alle dipendenze della dal 13.01.2010 e di essere stato licenziato il 31.08.2013, per Parte_2
1 cessazione attività; II) di aver il 2.09.2013 presentato domanda per ottenere l'SP; III) di aver presentato domanda per ottenere la prestazione della mobilità in deroga il 22.04.2014; IV) di aver, il 24.04.2014, ottenuto comunicazione di accoglimento della domanda per la mobilità, con decorrenza dal 10.05.2015; V) di aver impugnato, con ricorso amministrativo, la richiesta di restituzione di indebito, non accolta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Ricorre all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione, accerti e dichiari il diritto del Sig. alla concessione dell'indennità di mobilità in deroga e, Parte_1 conseguentemente, dichiari l'illegittimità e disponga l'annullamento della richiesta di restituzione dell'indebito n. 13483318. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto, a titolo di ripetizione di indebito, generato dall'ingiusta liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga, nel periodo intercorrente fra il 10.05.2014 e il 31.12.2014.
3. L'indennità di mobilità in deroga, non più concessa, in ragione della sua abolizione, dall'1.1.2017, era rivolta ai lavoratori licenziati, in possesso di precisi requisiti, che avessero presentato apposita domanda entro 68 giorni dall'avvenuto licenziamento.
3.1. L'Accordo istituzionale, avvenuto il 10.04.2013, fra la Regione Calabria e le Sigle Sindacali, al fine di regolamentare la mobilità in deroga per il 2013, ha espressamente previsto che: “Nell'anno 2013, oltre alla mobilità in deroga, a seguito di licenziamento successivo al 1 gennaio 2013, sono previsti i seguenti ammortizzatori sociali: trattamenti di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; disoccupazione ordinaria;
trattamento previsto dall'atrt. 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato SP (trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); trattamento previsto dall'art. 2, comma 20, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato Mini SP (trattamento di Assicurazione Sociale per l'impiego); oltre che da sussidi eventualmente previsti in determinati settori di attività. In totale assenza di detti ammortizzatori è previsto il ricorso alla mobilità in deroga per un periodo massimo di quattro mesi (sino alla durata del presente Accordo fissata al 30 aprile 2013). È, inoltre, previsto il ricorso alla mobilità in deroga anche per i lavoratori che cessano di usufruire dei sostegni ordinari nel periodo gennaio – aprile 2013 e comunque sino alla durata del presente Accordo 30 aprile 2013. Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte del Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse e comunque, in tal caso, nell'arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2013. I percettori destinatari del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2013, a decorrere dal 1 gennaio, devono essere lavoratori (residenti in [...]) dipendenti, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato, somministrati, contrattualizzati a tempo determinato e apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del Dlgs 181/2000 e che abbiano maturato un'anzianità aziendale di 12 CP_2 mesi, dei quali almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal
2 lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni e permessi L. 104/92. Nel caso di lavoratori somministrati si computano i periodi, anche se non continuativi, presso uno o più agenzie per il lavoro. […] Laddove nell'accordo del 10 Aprile 2013 è indicato il termine di 68 giorni dalla data del licenziamento per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga è da intendersi 68 giorni dalla data di licenziamento dalla cessazione dell'intervento di ammortizzatore sociale ordinario”.
4. A disciplinare la concessione dell'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2014, intervenne l'Accordo Istituzionale sottoscritto tra la Regione Calabria e le Parti Sociali il 7.05.2015 che, emesso dopo il Decreto Interministeriale, n. 83473 entrato in vigore il 4 agosto 2014, regolamentava la materia conformemente alle disposizioni nazionali, aggiungendo che “I nuovi criteri, così come previsto dall'art. 6, primo comma, del Decreto Interministeriale (Disposizioni transitorie), decorreranno dal 4 agosto 2014. Sono fatte salve tutte le istanze utilmente presentate per il periodo 1° gennaio – 3 agosto 2014, ai quali verranno applicati i criteri di accesso ed utilizzo di cui all'Accordo Istituzionale Regionale del 10 aprile 2013 e ss.mm.ii.”.
5. Sulla base di quanto appena detto, premettendo come la domanda presentata dal ricorrente al fine di ottenere il beneficio contestato, sia stata avanzata il 22.04.2014, il caso di specie soggiace alla disciplina transitoria (D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014), a cui si applicano i criteri di accesso alla prestazione delineati dall'Accordo Istituzionale del 10.04.2013.
6. Pertanto, poiché la ricorrente al momento della richiesta dell'indennità di mobilità in deroga, stesse beneficiando della prestazione SP (erogata fino al 9.05.2014), non avrebbe potuto vedersi accogliere l'istanza della seconda prestazione, a cui avrebbe dovuto fare ricorso solo successivamente alla cessazione dell'ammortizzatore ordinario.
7. Le deduzioni di parte ricorrente non possono trovare rilievo, perché l'interpretazione (dell'11.02.2014) all'accordo Istituzionale del 10.04.2013, richiamata da , da cui si Pt_1 evincerebbe un favor dei criteri per l'accesso all'indennità di mobilità in deroga (“le domande possono essere presentate nei trenta giorni precedenti la fine dell'ammortizzatore ordinario”) non è stata in alcun modo documentata, rendendone impossibile la disamina e la valorizzazione della sua validità. Allo stesso modo, l'Addendum all'accordo quadro allegato dal ricorrente (si cfr. all. 9) è privo di data certa.
8. Il mancato ossequio, da parte del ricorrente, ai termini per richiedere l'accesso al beneficio sperato, ha condotto l'Ente previdenziale a rivisitare il proprio operato, giustificando la correttezza della restituzione dell'importo erogato.
9. Per quanto attiene all'eccezione di irripetibilità dell'indebito, in ragione dell'assenza di qualsiasi forma di dolo da imputare al ricorrente, nella ricezione della prestazione, occorre segnalare che l'indennità di mobilità in deroga è una prestazione che non ha natura assistenziale, bensì previdenziale, essendo destinata non già alla genericità dei cittadini, ma ai lavoratori licenziati e a cui è esclusa la possibilità di accedere alle ordinarie prestazioni previdenziali in sostegno al reddito. Pertanto, la disciplina applicabile è quella della ripetibilità ordinaria che non risente della buona fede dell'accipiens, se non ai fini della maturazione degli interessi. In questo senso, la sentenza n. 31373/2019 della Suprema Corte, in virtù della quale: «Il trattamento di mobilità è di certo trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011 e i precedenti ivi citati) e tanto basterebbe per escludere la fattispecie all'esame della Corte dall'alveo di applicabilità del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico.
3 10. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).
11. Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod.civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).»
10. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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