Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott. Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 19/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 5
febbraio 2025
d a
(incorporante la , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante ing. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv.to Augusto Azzini e dall'Avv.to Nadia
Marcoli del Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del Controparte_2
legale rappresentante sig. rappresentata e difesa Controparte_3
dall'Avv.to Virginio Vilardi e dall'Avv.to Alessandro Bruni Zani del
Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite in calce alla copia notificata del ricorso e del
pedissequo decreto
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1983/2019 pubblicata il 28 giugno 2019 in materia di subappalto.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e deduzione disattesa: riformare parzialmente la Sentenza impugnata con riferimento ai capi indicati in parte narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, condannare la società Controparte_2
al pagamento dell'importo di Euro 163.716,74, oltre
[...]
interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del pagamento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari integralmente rifusi, anche del primo grado di giudizio.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: nel merito:
respingersi l'avversario appello e confermarsi la sentenza impugnata in ogni sua parte per i motivi esposti in comparsa di costituzione;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, adito su ricorso della soc.
[...]
ingiungeva alla soc. Controparte_1 Controparte_2
il pagamento della somma di € 170.358,74=, oltre a interessi di
[...]
mora e spese di procedura. Il credito si riferiva ai lavori di realizzazione di una scuola affidati in appalto dal Comune di Comezzano Cizzago - 3 -
(BS) al e in parziale subappalto dal Controparte_2
alla . Controparte_2 Controparte_1
La soc. interponeva Controparte_2
opposizione avverso il suddetto provvedimento.
Resisteva la soc. Controparte_1
La causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova testimoniale nonché mediante integrazione dell'accertamento tecnico preventivo esperito in parallelo alla causa di merito.
Con sentenza n. 1983/2019 pubblicata il 28 giugno 2019 il
Tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava il a pagare alla Controparte_2 [...]
la minor somma di € 118.306,79=, oltre a interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo;
infine, condannava l'opponente a rifondere all'opposta le metà delle spese di lite, che per il resto compensava unitamente a quelle di consulenza.
Riteneva il primo giudice che, alla luce degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo nonché della consulenza tecnica d'ufficio espletati, l'importo dell'ingiunzione andava “abbattuto” per la somma di complessivi € 52.051,65= in forza delle seguenti causali:
- € 17.000,00= di cui alla fattura n. 112, in tesi afferente ad opere extracontrattuali (pareti interne bagni, dispensa e break lato sud), ma in realtà afferente ad opere ricomprese nell'appalto originario;
- € 10.721,65= per opere non eseguite (di cui esattamente €
4.000,00= per pareti non eseguite lato sud, € 3.031,65= per differenza assisto non perlinato, € 3.000,00= per mancanza di listoni per - 4 -
aereazione ed € 690,00= per porzioni di pareti interne non eseguite);
- € 4.080,00= per l'emenda dei vizi relativi alla realizzazione dei pannelli non a filo pavimento per ml. 680,00;
- € 20.250,00= per la penale contrattuale, essendo stata l'opera consegnata con un ritardo di 27 giorni (il 22 febbraio 2013 anziché il
26 gennaio 2013), già ridotto l'importo del 50 % in quanto manifestamente eccessivo in ragione del fatto che: a) il ritardo era dipeso dalla necessità di effettuare alcune opere interne di modesta entità; b) il ritardo poteva essere dovuto alla non univoca lettura degli elaborati tecnici predisposti dal professionista, nel senso che dette opere potevano anche essere intese come extracontrattuali;
c) il ritardo non aveva causato disagi organizzativi all'impresa.
La soc. (incorporante la Parte_1 Controparte_1
interponeva appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) natura extracontrattuale delle opere relative alle pareti interne bagni, dispensa e break lato sud;
- 2) illegittima decurtazione del corrispondente importo di €
17.000,00=;
- 3) illegittima decurtazione dell'importo di € 10.721,65=
relativo alle le opere non eseguite, essendo già stata portata in detrazione la somma di € 6.642,00=;
- 4) insussistenza dei vizi;
- 5) insussistenza di un ritardo imputabile;
- 6) debenza degli interessi moratori ex D.L.gs. n. 231/2002 in luogo di quelli legali. - 5 -
Resisteva la soc. Controparte_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la censura la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui ha affermato che le pareti interne bagni,
dispense e break lato sud erano ricomprese nell'appalto originario. Con
il secondo motivo di appello la censura la medesima sentenza CP_1
nella parte in cui ha decurtato dall'importo dell'ingiunzione la somma di € 17.000,00= riguardante dette opere. Osserva che le pareti interne bagni, dispense e break lato sud figuravano unicamente sulla tavola
02A, non allegata al contratto (al quale era allegata unicamente la tavola 02S), di talchè, per forza di cose, si trattava di lavori extracontrattuali da remunerare a parte.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, data la loro intima connessione, sono infondati.
Invero il Tribunale ha motivato nel senso che le opere in argomento erano ricomprese nell'appalto originario sulla scorta degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha affermato che le lavorazioni in oggetto, evidenziate in colore giallo sulla tavola 02A, sono ricomprese entro i limiti di fornitura contrattuali,
e quindi non possono ritenersi opere extracontratto (p. 11 relazione ing.
del 7 aprile 2017). Per_1
E' bene sottolineare che tale giudizio del perito nominato d'ufficio è stato espresso in termini di assoluta “certezza”, e risulta - 6 -
avvalorato dalla circostanza che lo stesso consulente tecnico di parte appellante (l'ing. , nel corso delle operazioni peritali Persona_2
(sessione del 7 febbraio 2017, allegato 6 alla relazione ing. del 7 aprile Per_1
2017), aveva concordato sul fatto che le tavole 02S e 02A facessero parte del contratto di subappalto, in quanto la tavola 02S è relativa alle parti strutturali, mentre la tavola 02A è relativa a tutte le lavorazioni contrattuali, comprese le pareti interne.
La Corte, peraltro, rileva che sussistano ulteriori elementi,
acquisiti nel corso del giudizio, in forza dei quali è possibile pervenire alla bocciatura della tesi, sostenuta dall'appellante, secondo cui invece si trattava di opere extracontrattuali.
In primo luogo, l'inclusione delle “pareti interne” nel subappalto emerge dalla specificazione dell'oggetto del contratto (art. 4: “i lavori saranno realizzati mediante strutture in elevazione, pareti
portanti e pareti interne e copertura in legno lamellare”), che ne fa appunto menzione, sicchè non si può seriamente sostenere che il subappalto fosse limitato alla struttura e alla copertura in legno,
essendovi ricomprese anche le pareti interne, contemplate in apposita tavola progettuale.
In secondo luogo la tavola 02A, avente ad oggetto le pareti interne, era stata inviata al subappaltatore con mail in data 4 giugno
2012 (doc. 27 opposta), in data antecedente la stipulazione del contratto:
segno che tra gli elaborati grafici presi in considerazione dalle parti durante le trattative e in sede di conclusione del contratto vi era anche quello relativo a tali lavori. E, difatti, il contratto (art. 3), tra i - 7 -
documenti che ne integrano il contenuto, indica “i relativi allegati
progettuali”, tra i quali non può non rientrare anche la suddetta tavola,
siccome già in possesso del subappaltatore.
Il corrispettivo dell'appalto era a corpo (art. 4: “nessuna
modifica in aumento dell'importo concordato verrà riconosciuta per
eventuali costi aggiuntivi riconducibili ad … erronee valutazioni del
progetto”) e, pertanto, le pareti interne bagni, dispense e break lato sud vi erano già ricomprese.
Bene, dunque, ha fatto il giudice di primo grado a scomputare detta voce dal credito vantato dal subappaltatore.
Con il terzo motivo di appello la censura la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui ha decurtato dall'importo dell'ingiunzione la somma di € 10.721,65= per le opere non eseguite.
Osserva che nella fattura n. 113, per le medesime voci, era già stata defalcata la somma di € 6.642,00=, di talchè l'importo corretto da portare in detrazione era quello di € 4.079,65=.
Il motivo è fondato.
Va premesso che l'allegazione, benchè effettuata in limite litis
del giudizio di primo grado, deve essere scrutinata, giacchè concreta una mera difesa e non già un'eccezione.
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato le decurtazioni per le opere mancanti tout court, cioè senza considerare quelle già operate dalla Infatti, nella relazione peritale non vi CP_1
è alcun accenno al fatto che l'appellante aveva già effettuato motu
proprio una qualche detrazione. - 8 -
Il confronto tra le decurtazioni del consulente tecnico d'ufficio
(pag. 24 della relazione ing. e quelle della (fattura n. Per_1 CP_1
113/2013) rende, poi, evidente che si tratta delle medesime, identiche decurtazioni, per le pareti non eseguite sul lato sud, per il cambio di finitura sulle perlinature e per la mancata fornitura dei listoni di areazione.
La critica dell'appellante pare, quindi, condivisibile.
Ne consegue che andava portata in detrazione la minor somma di € 4.079,65=, tenuto conto che la aveva già spontaneamente CP_1
decurtato la somma di € 6.642,00=.
Con il quarto di appello la censura la sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei vizi concernenti il posizionamento delle pareti non a filo pavimento ma leggermente rialzate, poi quantificati in € 4.080,00=. Osserva che non si tratta di un vizio, ma di una scelta progettuale condivisa dalla subappaltante, e comunque superata dall'accettazione dell'opera senza riserve, sia da parte del committente che da parte della medesima subappaltante;
che,
tra l'altro, proprio in virtù di detta accettazione senza riserve da parte del committente, la subappaltante è addirittura priva di interesse ad agire nei confronti del subappaltatore;
che la denunzia del vizio de quo,
effettuata con lettera del maggio 2013, è stata superata dal successivo verbale di accettazione dell'opera del maggio/giugno 2013.
Il motivo è fondato.
Invero il subappalto è un contratto sì autonomo, ma derivato, dal contratto principale. Ciò significa che le situazioni giuridicamente - 9 -
rilevanti del contratto principale si ripercuotono su quello derivato, così
creando tra i due rapporti un peculiare legame;
e che, per quanto concerne la disciplina dei vizi, nel subappalto possono assumere rilevanza soltanto quelli che sono stati contestati nell'ambito dell'appalto, essendo i due contratti, appunto, interdipendenti, salvo diversa e specifica previsione (Sez. 2 - , Sentenza n. 9766
del 12/05/2016: “Essendo il subappalto un contratto derivato o
subcontratto (con tale contratto l'appaltatore conferisce a un terzo
subappaltore l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è
impegnato a eseguire sulla base del contratto principale), le vicende
di detto contratto restano condizionate da quelle del contratto
principale. Conseguentemente gli art. 1667 e 1668 c.c. (sulla
responsabilità per difformità e vizi dell'opera) si applicano al contratto
di subappalto con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera
eseguita dall'appaltatore, l'accettazione senza riserva dell'appaltatore
resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta
l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità
contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia
denunciato la esistenza di vizi e difformità. Ciò perché prima di tale
momento, l'appaltatore è privo dell'interesse ad agire, atteso che il
committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, oppure
non denunciare mai i vizi occulti, oppure denunciarli tardivamente, per
cui di nulla potrebbe dolersi l'appaltatore perché nessun danno - non
essendo il destinatario dell'opera - sarebbe a lui derivato dalla
esistenza di difformità o vizi dell'opera realizzata dal subappaltatore;
- 10 -
c) conseguentemente l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti
del subappaltatore non appena il committente gli abbia
tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi e difformità,
avendogli resa nota in tale modo la sua intenzione di far valere la
relativa responsabilità. (Correttamente, pertanto, ha concluso la
Suprema corte, il giudice a quo ha ritenuto inammissibile la domanda
diretta alla condanna del subappaltatore alla manleva per eventuali
azioni che sarebbero potute essere avviate dal committente, perché
sarebbe una domanda non su un diritto asseritamente esistente, ma su
un diritto prospettato ed eventuale”. Conforme
Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009).
Nel caso di specie non consta che il (committente CP_4
principale) abbia contestato al (appaltatore) i vizi Controparte_2
afferenti al posizionamento delle pareti non a filo pavimento ma leggermente rialzate. Il pertanto, è privo di Controparte_2
interesse ad agire in regresso in parte qua nei confronti della
[...]
(subappaltatore). CP_5
L'appellata sottolinea che il committente principale non ha lamentato il vizio solo perché questo era già stato emendato a propria cura e spese, ragione per cui non è stato riscontrato in sede di collaudo.
L'assunto, tuttavia, non è stato provato.
Semmai il fatto che il vizio de quo sia stato riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, intervenuto anni dopo la conclusione dei lavori, e ben dopo il collaudo, depone nel senso esattamente contrario.
Ne consegue che il giudice di primo grado ha erroneamente - 11 -
decurtato la somma di € 4.080,00= riferita ai vizi.
Con il quinto motivo di appello la censura la sentenza CP_1
di primo grado nella parte in cui ha applicato la penale per il ritardo,
pur riducendone l'importo. Osserva, per un verso, che il ritardo non è
imputabile alla trattandosi di opere extracontrattuali e, per CP_1
altro verso, che la penale, benchè già ridotta, rimane comunque eccessiva, tenuto conto del fatto che non si è trattato di un inadempimento colpevole, che le opere erano di modesta entità e che il committente non ha lamentato alcun danno per via del ritardo.
Il motivo è infondato.
Invero il ritardo era sicuramente imputabile, in quanto non si è
trattato di opere extracontrattuali, bensì di opere che rientravano nell'appalto originario, per tutto quanto già illustrato in occasione dell'esame dei primi due motivi di appello.
La penale, dunque, era sicuramente dovuta.
Passando ad esaminare il tema dell'ammontare, occorre rammentare che, per la valutazione circa la manifesta eccessività della penale, il criterio di riferimento è quello dell'interesse del creditore all'adempimento e, cioè quello dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso del rapporto.
Avuto riguardo a tale criterio, non par dubitabile che l'inadempimento della abbia avuto una significativa incidenza CP_1
sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso del rapporto. - 12 -
Infatti:
- non si è trattato di un inadempimento incolpevole, in quanto il ritardo è acclarato ed era sicuramente ascrivibile al subappaltatore;
- non si è trattato di opere di modesta entità (ad esempio, opere di finitura), in quanto le pareti interne erano essenziali in vista della destinazione dell'edificio a scuola pubblica, che tra l'altro doveva essere consegnata a breve;
- non ha alcuna rilevanza il fatto che il committente principale non abbia sollevato rilievi sul termine di consegna, in quanto, per espressa previsione contrattuale, la penale al subappaltante era dovuta indipendentemente dal fatto che fosse dovuta una penale al committente principale (art. 8: “per eventuali ritardi in riferimento alle
date sopracitate a prescindere che la committente applichi o no le
penali la ditta appaltatrice risponderà per un importo giornaliero di €
1.500 all'impresa, tale somma verrà detratta dall'importo a lei
dovuto”);
- il ritardo di ben 27 giorni, su un contratto che avrebbe dovuto avere una durata complessiva di tre mesi, non è di certo trascurabile.
Resta, dunque, ferma la riduzione della penale ad € 20.250,00=
come secondo la sentenza impugnata.
Con il sesto motivo di appello la censura la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui ha liquidato gli interessi legali anziché
quelli moratori ex D.Lgs. n. 231/2002. Osserva che, trattandosi pacificamente di una transazione commerciale, debbono applicarsi gli interessi moratori. - 13 -
Il motivo è fondato.
Invero la rideterminazione in minus dell'importo dell'ingiunzione, a seguito del parziale accoglimento dell'opposizione,
non fa venir meno la mora e gli effetti della mora del debitore, tra cui,
in primis, quello di corrispondere gli interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, ove ne ricorrano le condizioni
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024: “In caso di ritardo
nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni
commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi
degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento,
senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità
di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura
degli interessi richiesti”).
Nel caso di specie si tratta indubbiamente di una transazione commerciale, che ricade nel perimetro di applicazione della norma.
Pertanto, sono dovuti gli interessi moratori anzichè quelli legali.
Per completezza si osserva che la tesi difensiva dell'appellata,
imperniata sulla considerazione degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4
c.c. (i c.d. super – interessi o interessi maggiorati), non è pertinente,
giacchè qui si tratta dei normali interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002.
In conclusione, il credito dell'appellante va così riquantificato:
€ 170.358,74= (ingiunzione)
- € 17.000,00= (opere non extracontrattuali) - 14 -
- € 4.079,65= (opere non eseguite)
- € 20.250,00= (penale)
- € 129.029,09=, oltre a interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002.
Di qui il parziale accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'appellata al pagamento della somma di €
129.029,09=, oltre a interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002.
La parziale riforma della sentenza impugnata impone alla Corte
la necessità di rivedere il regolamento delle spese di lite, sia per quanto concerne il primo grado di giudizio, sia per quanto concerne il giudizio di secondo grado.
Considerato il maggior credito riconosciuto al subappaltatore,
specie per quanto riguarda l'applicazione degli interessi moratori (che alla fine costituiscono la voce di credito più rilevante), le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate nella misura di 1/3,
in luogo della misura di 1/2 prescelta dal Tribunale, per i restanti 2/3
dovendosi pronunciare condanna a favore dell'appellante.
Anche le spese del giudizio di secondo grado vanno compensate nell'identica misura di 1/3, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, specie per quanto riguarda il motivo afferente agli interessi moratori, e sempre con condanna per i restanti 2/3 a favore dell'appellante.
Nella liquidazione si è tenuto conto, come valore della causa,
dell'importo riconosciuto in sentenza. - 15 -
In definitiva:
- le spese del giudizio di primo grado, già tenuto conto della riduzione per effetto della parziale compensazione, possono liquidarsi in complessivi € 9.402,00= (di cui € 1.701,33= per la fase di studio, €
1,085,33= per la fase introduttiva, € 3.780,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.835,33= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- le spese del giudizio di secondo grado, già tenuto conto della riduzione per effetto della parziale compensazione, possono liquidarsi in complessivi € 8.102,66= (di cui € 1.984,66= per la fase di studio, €
1.274,00= per la fase introduttiva, € 1.442,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.402,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Per le spese di consulenza rimane ferma la statuizione di cui alla sentenza impugnata.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l'appellata a pagare all'appellante la somma di €
129.029,09=, oltre a interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002; - 16 -
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante i 2/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate, già tenuto conto della riduzione per effetto della parziale compensazione, in complessivi €
9.402,00=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante i 2/3 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate, già tenuto conto della riduzione per effetto della parziale compensazione, in complessivi €
8.102,66=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato,
marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- spese di lite dei giudizi di primo e di secondo grado compensate per i restanti 1/3;
- spese di consulenza come secondo la sentenza impugnata.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio
2025.
IL PRESIDENTE Est.
Dott. Cesare Massetti