Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 11377/2024 R.G..L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CORDOVA Parte_1
SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Virgilio 4 Palermo
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 19/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l – di cui CP_1
dichiara la contumacia - a corrispondere alla parte ricorrente l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995 con la decorrenza di legge in relazione alla domanda amministrativa del 23.01.2024, oltre interessi come per legge.
di lite, che liquida in misura pari a € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali 15% e oltre CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dell'avv.
SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024 parte ricorrente, avendo inutilmente richiesto all' l'erogazione dell'assegno sociale, essendo in CP_1
possesso di tutti i requisiti prescritti, ed in particolare età 67 anni, residente per almeno 10 anni nel territorio nazionale, che si trova in condizioni di bisogno ovvero in condizioni economiche particolarmente disagiate, in quanto titolare di redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il proprio diritto ad ottenere CP_1
l'erogazione dell'assegno in questione e la relativa condanna al pagamento della stessa da parte dell' , con interessi come per legge, sin dalla data di CP_1
presentazione della domanda amministrativa.
L' ritualmente e tempestivamente citato, non si costituiva in CP_1
giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'audizione del funzionario responsabile disposta da questa giudice al fine di chiarire i CP_1
fatti di causa, veniva rinviata per decisione all'odierna udienza sostituita con note scritte, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
L' ha rigettato la domanda amministrativa della parte ricorrente per CP_1
“perche' titolare di reddita catastale elevata la richiedente in prossimita' della domanda di AS ha fatto atto di donazione manifestando una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito dello stato di bisogno, che costituisce il fondamento giuridico dell'assegno sociale” (v. provvedimento di rigetto della domanda, in atti). Il funzionario ascoltato all'udienza del 17.01.2025, ha dichiarato: CP_1
“A.D.R.: L'assegno sociale era stato revocato alla ricorrente nel 2023 poiché il suo coniuge aveva redditi catastali elevati relativi a cinque immobili.
Successivamente il coniuge della ricorrente donava tutti gli immobili alla figlia e ai nipoti e la ricorrente presentava di nuovo la domanda di assegno sociale, che non veniva accolta perché dal mod. 730 relativo ai redditi del 2023 risulta che il coniuge della ricorrente percepisce ancora canoni di locazione di € 5.160,00 che sommato ai 10.141,00 di redditi propri supera il limite di reddito per l'assegno sociale pari per il 2024 redditi cumulati con quelli del coniuge a € 13.894,00.”.
La ricorrente, dal certificato dell'Agenzia delle Entrate, risulta avere reddito pari a 0, mentre nessuna documentazione è stata fornita in relazione ai redditi del coniuge per il periodo successivo alla pacifica donazione da lui – non dalla ricorrente – effettuata alla figlia e ai nipoti degli immobili dei quali nel 2022 soltanto risulta come reddito catastale/effettivo quello di € 5.730,56.
In assenza di alcun ulteriore elemento probatorio, non fornito dall CP_1
– neppure costituito in giudizio – in relazione alla permanenza di un reddito per canoni di locazione del coniuge della ricorrente dopo la donazione degli immobili, deve, quindi, concludersi che il coniuge della ricorrente non ha prodotti redditi catastali o effettivi (canoni di locazione) derivanti dai predetti immobili dopo averne ceduto la proprietà a terzi.
Resta, quindi, da valutare la motivazione resa dall nel CP_1
provvedimento di reiezione della domanda, come sopra riportato.
Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, la tesi difensiva dell' risulta del tutto infondata, con la conseguenza che la parte CP_1
ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere l'assegno sociale, come dimostrato e non specificamente contestato, ha diritto alla prestazione.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza della VI
Sezione del 09/07/2020, n.14513: “l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del
1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perchè non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", nè di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12.- Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, nè ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1 - Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell . Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti CP_1
tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale,
a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n.
6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione.
17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito
(presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38
Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.).”.
La Suprema Corte, con successiva sentenza della Sezione Lavoro n. 24954 del
15.09.2021 ha chiaramente affermato che: “Nell'interpretare tale disposizione, questa
Corte ha già affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata). E benché sia vero che, nel caso colà deciso, questa Corte abbia positivamente valorizzato la circostanza che la mancata percezione dell'assegno divorzile si doveva all'accertata incapienza del coniuge divorziato, reputa il Collegio che da tale constatazione non possa farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano
"effettivamente percepiti", indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli.
Non vi e', insomma, né nella lettera né nella ratio della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "e' costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno "e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito".
Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3 Cost., comma 2, prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38, enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34, prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37, delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità,
l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti,
e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla merce' delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Ne' ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina.”.
Osserva questa giudice che si è accertato in giudizio che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra cui non rientra quello di non avere donato un immobile – qui peraltro donato dal proprio coniuge alla figlia, nel normale ambito dei rapporti di solidarietà familiare - e che, pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'Istituto al suo pagamento, oltre interessi come per legge.
L' , infatti, non ha dimostrato che la ricorrente o il coniuge percepiscano CP_1
redditi diversi e ulteriori rispetto a quelli dichiarati, che rientrano nei limiti di legge, né argomento presuntivo della presenza di redditi superiori è legittimo trarre dalla donazione immobiliare operata dal coniuge della parte alla propria figlia.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 30/03/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino