Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 2/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 165/22 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 3/6/22 a conclusione del giudizio vertente tra
P.IVA_1 con sede legale in Colli al Volturno (IS),Parte_1 codice fiscale e partita IVA alla Via Valloni, 35, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 C.F.
nato a [...] al Volturno (IS), il 14/09/1973, rappresentata e difesa, giusto C.F. 1
mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione di primo grado, comprensivo anche della fase di appello, dall'Avv. Fabio Pagano (C.F. C.F._2 ) del Foro di Napoli, con studio in
Napoli in Via Andrea d'Isernia n.8 ed elettivamente domiciliata, in uno all'Avv.to Fabio Pagano, in
- 86170, presso lo studio dell'Avv. Florindo Di Lucente (C.F.: Isernia al Corso Garibaldi 45
C.F. 3 )
Parte_2
e
Modena in data 28/11/2016, con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e
P.IVA_2 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - iscrizione nel Registro Imprese di Modena n.
Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di
Controparte_3 - Capogruppo del Gruppo bancario Tutela dei Depositi e al Fondo
- [...]
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, in persona del legale rappresentante CP_2
C.F._4 ) edp.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella PUCARELLI (C.F. elettivamente domiciliata presso il suo studio e digitalmente all'indirizzo di posta certificata
Codice Fiscale_5
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 26/2/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 28/2/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1Con sentenza n. 165/22 il Tribunale di Isernia ha parzialmente accolto la domanda della
[...] (parte attrice) e la domanda riconvenzionale della (convenuta). Ha infatti Controparte_2
accertato l'esistenza di un credito (pari ad euro 67.393,61) in favore della parte attrice nei confronti della banca in relazione al rapporto di conto corrente n. 445178, all'esito di un riconteggio del saldo che ha escluso la capitalizzazione degli interessi, la CMS e le spese non previste contrattualmente.
Ha altresì accertato un debito della Pt_1 nei confronti dell'istituto di credito di euro 26.780,73,
quale residuo debito del prestito aziendale n. 066/30166717.
La società appellante censura la sentenza sotto diversi profili.
1) Mancata pattuizione del tasso debitore ultralegale relativo all'apertura di credito, regolata sul rapporto di c/c n. 445178
Sostiene l'appellante che la scrittura del 18/5/21 non disciplinasse il contratto di apertura di credito ma fosse riferibile esclusivamente al conto corrente acceso dalla società.
In difetto della forma scritta, dovrebbe pertanto dichiararsi nulla la "clausola relativa al tasso debitore ultralegale" applicato dalla banca al contratto di apertura di credito in essere tra le parti. In tal senso l'appellante censura il capo della decisione di primo grado che disattende tale profilo di nullità. La censura è infondata.
Nel corso del giudizio di primo grado la banca ha prodotto copia del contratto di conto corrente n.
445178, stipulato dalle parti in data 26/4/2001. L'art. 7 del documento contrattuale, la cui rubrica si intitola "Apertura di credito - Recesso", espressamente contempla un contratto di apertura di credito in conto corrente, sottoposto ad una condizione potestativa ("le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere [...]") e regola, in anticipo, anche le condizioni economiche in un apposito documento, costituente parte integrante del contratto di conto corrente, ugualmente sottoscritto in data 26/4/2001 dal legale rappresentante della società Parte_1 Il richiamato documento indica espressamente il “tasso debitore”, che si compone di un “tasso nominale” e di un
"tasso effettivo".
La Corte di cassazione (Sez. I, sent. 29/1/19 n. 2463; Sez. I, sent. 22/11/17 n. 27836) si è più volte espressa sul punto, sostenendo che, in base all'art. 3 terzo comma della legge n. 154/92 e del secondo comma dell'art. 117 T.U.B., nel caso in cui il contratto di apertura di credito sia già stato disciplinato da un contratto di conto corrente scritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità. L'obbligatorietà della pattuizione scritta, delle clausole inerenti alle condizioni economiche applicate, è infatti assolta laddove il contratto “madre” di conto corrente bancario contenga, tra le altre, tutte le previsioni inerenti alla linea di credito.
E' quanto avvenuto nella fattispecie in esame, atteso il chiaro dato documentale.
1.1 Tasso debitore espresso solo in termini numerici
Sostiene l'appellante che nella scrittura richiamata il tasso debitore sia indicato "solo in termini numerici", senza che venga chiarito se detto tasso sia da calcolare “in termini percentuali o alternativi alla percentuale".
L'osservazione critica, che peraltro neanche si traduce in uno specifico motivo di gravame, è priva di pregio.
In economia il tasso di interesse rappresenta, per definizione, la percentuale dell'interesse su un prestito. E' perciò di tutta evidenza che il valore numerico esprime un valore percentuale. E' quindi irrilevante la presenza o meno del simbolo “%”.
2. Indeterminabilità della clausola relativa al tasso debitore ultralegale
Osserva l'appellante che il documento in esame (scrittura del 18/5/21) recita: "In presenza di scoperto su conti non affidati e di sconfinamenti oltre al fido accordato, di durata superiore anche non consecutivi nel trimestre, verrà applicata per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo, una maggiorazione pari a 2,000 sui tassi sopra indicati”. La clausola introduce un ulteriore tasso (relativo all'extrafido), la cui applicazione, ad avviso dell'appellante, sarebbe lasciata “all'arbitrio della
Banca", non essendo precisato “l'importo dell'apertura di credito”.
Deve innanzitutto osservarsi che la predeterminazione di una somma massima accreditabile non rappresenta un elemento essenziale del contratto (in tal senso Cass. sez. I, sent. 23/3/96 n. 3842).
Il tasso legato all'extrafido è chiaramente determinato in maniera specifica. Soltanto l'applicazione di tale tasso è evidentemente eventuale ed è legata alla successiva quantificazione dell'importo massimo di denaro messo a disposizione della banca.
Non può perciò sostenersi la indeterminabilità del tasso previsto per lo sconfinamento.
3. Usurarietà della clausola relativa al tasso debitore ultralegale del rapporto anticipi n. 445183
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della natura usuraria del tasso di interesse pattuito in riferimento al conto anticipi n. 445183 e non avrebbe preso in considerazione "quanto dedotto dal CTU nella relazione".
Nella relazione di consulenza il consulente rileva che "il saldo del conto (conto anticipi n. 445183, ndr) tenuto dall'istituto di credito (così come da estratti bancari in atti) è pari ad Euro 0,00 al
9/8/2011". Aggiunge che il conto "risulta movimentato ed intrattenuto tra le parti dal 2/7/2011 (data di apertura del conto [...]) fino al 9/8/2011 (data in cui il conto viene chiuso con saldo finale pari a zero)".
Il professionista provvede anche a calcolare il tasso effettivo su base annua alla data del 26/4/01, riscontrando il superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96 e quindi la natura usuraria degli interessi pattuiti. Pertanto, in applicazione del comma secondo dell'art. 1815 c.c., il consulente ridetermina il saldo finale, con esclusione di ogni capitalizzazione, quantificandolo in euro 1.433,60
"a debito del correntista" (cfr. pagg. 19 e 20 della relazione).
Se ne desume che l'esposizione debitoria del correntista, all'esito dei conteggi del ctu, risulta maggiore di quella conteggiata dalla banca (saldo pari ad euro 0).
Nella sentenza impugnata il giudice fa proprie le valutazioni del consulente in merito alla natura usuraria degli interessi pattuiti e tiene in debito conto il conteggio che ne scaturisce, che, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, non conduce affatto ad una rideterminazione del saldo in senso migliorativo per il correntista.
Il motivo di appello è quindi infondato.
4. Indeterminabilità della clausola relativa al tasso debitore ultralegale riferito al rapporto anticipi n. 445183. Sostiene l'appellante che la documentazione contrattuale relativa al conto suindicato contempla due differenti tassi (da maggiorare di 2 punti su eventuali sconfinamenti), “senza che vi sia alcuna possibilità di comprendere quando la banca possa applicare l'uno piuttosto che l'altro". Ciò violerebbe gli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B., con la conseguente applicabilità, a giudizio dell'appellante, del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.
Il motivo di impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
Il ctu ha ricalcolato il saldo finale, applicando i tassi previsti dall'art. 117 T.U.B. (come chiesto dall'appellante) e prospettando due soluzioni: nella prima (con capitalizzazione trimestrale) emergerebbe un debito del correntista pari ad euro 14.897,04; nella seconda (senza capitalizzazione trimestrale) si evidenzia un debito del correntista pari ad euro 13.731,04.
Se ne desume che l'esposizione debitoria del correntista, all'esito dei conteggi del ctu (effettuati in aderenza alle osservazioni dell'appellante), risulta maggiore di quella conteggiata dalla banca (saldo pari ad euro 0). Pertanto il motivo di impugnazione non si rivolve affatto in una rideterminazione del saldo in senso migliorativo per il correntista. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione, limitatamente allo specifico motivo di impugnazione, per carenza di interesse.
5. Regolamento delle spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 28/12/22 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 165/22 del Tribunale di Isernia in Controparte_2
composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore della banca appellata, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 22/5/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)