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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 10/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12568/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. AURIEMMA GIUSEPPE RICORRENTE contro nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FILIPPINI ANTONELLA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
Con ricorso depositato il 16/10/2024, ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario con Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 05/04/1997 a Bedizzole-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bedizzole al numero 3, parte II, serie A, dell'anno 1997).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dall'unione nascevano i figli e il 31.12.2001. Per_1 Per_2
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 7.5.2004, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− l'affidamento alla madre dei figli e;
Per_1 Per_2
− un calendario di visite padre-figli;
− l'assegnazione della casa familiare al marito, suo proprietario esclusivo;
− un assegno periodico per i figli € 500 a carico del padre (€ 250 per figlio);
− la divisione delle spese straordinarie per i figli al 50% tra i genitori.
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1.3. Il resistente si è costituito in giudizio il 21.3.2025 dando atto del raggiungimento di un accordo.
Con note scritte del 7-8.4.25 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 05.04.1997 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bedizzole (Bs), matrimonio trascritto al n. 3 parte II Serie A anno 1997.
- Impregiudicati ogni diritto e azione in relazione a pregressi inadempimenti, disporre che il Sig. Parte_1 versi, a titolo di mantenimento per la IG , la stessa somma mensile disposta in sede di separazione pari a € Per_2
250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi alla data odierna e corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della IG.
- Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per la IG
, da individuarsi e regolare secondo le condizioni di cui al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale sottoscritto Per_2 in data 14.07.2016 dall'Ordine degli avvocati di Brescia e dal Presidente del Tribunale di Brescia che le parti confermano di conoscere ed accettare.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bedizzole (Bs) di procedere alle annotazioni e iscrizioni di legge, con esonero da ogni responsabilità.
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite».
All'udienza dell'8.4.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.10.24, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento.
Il periodo di separazione e le vicende intercorse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi:
, nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...] Controparte_1
unitisi in matrimonio il 05/04/1997 a Bedizzole-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bedizzole al numero 3, parte II, serie A, dell'anno 1997);
− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 10/04/2025
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Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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