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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 622/2023 R.G. promossa da
, (c.f./iva: in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore p.t., con sede in Montefranco (TR), Via A. Fioretti snc,
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sinibaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Viale Campofregoso n. 25, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f./iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Avigliano Umbro (TR) Loc. Rena n. 87/A – Zona – rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Via Marconi n. 6, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 14 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 06.12.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c., avverso il precetto notificato il 17.08.2018 con cui le aveva intimato il pagamento della Parte_2
somma di €.75.034,05 oltre spese di notifica, interessi e successive occorrende.
A fondamento dell'opposizione esponeva:
1) l'estinzione dell'obbligo di pagamento portato dal decreto ingiuntivo n. 610/2017 del
08.06.2017 emesso dal Tribunale di Terni (Rg. n. 1631/17), stante l'adempimento dell'accordo transattivo intercorso tra le parti;
2) l'avvenuta novazione dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto, con conseguente inutilizzabilità e improcedibilità del titolo esecutivo;
3) l'erronea intimazione nell'atto di precetto al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo rinunciate nel primo accordo transattivo, oltre all'erroneo calcolo degli interessi di mora;
4) la mancata menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà ex art. 654, secondo comma, c.p.c. da cui deriva la nullità del precetto.
In conformità dei motivi di opposizione svolti - previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 610/2017 del 8.06.2017 emesso dal Tribunale di Terni
– l'attrice chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere pagina 2 di 14 esecutivamente in forza del titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, sentir dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29.05.2018, anche perché contenente l'intimazione al pagamento di somme non dovute (compensi e spese liquidate in D.I. e interessi di mora erroneamente calcolati), nonché in quanto privo dell'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, ex art. 654, co. 2, c.p.c.; in subordine l'opponente concludeva per sentir dichiarare l'inefficacia del precetto relativamente alle somme ritenute dal giudice non dovute per come accertate e provate in corso di causa o diversamente ritenute di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 07.08.2018 si costituiva che contestava l'opposizione Parte_2
avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e rifiutata da parte opponente la proposta conciliativa formulata da giudice ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente, l'esame dei testi ammessi e CTU estimativa sul valore della merce consegnata dalla a quindi il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Terni, con sentenza n. 680/2023 dichiarava la risoluzione della transazione sottoscritta fra le parti in data 23/27 febbraio 2018, accertava il residuo credito dell'opposta in €.74.568,69 oltre interessi e condannava l'opponente al pagamento della suddetta somma e alla restituzione – a sua cura e spese – della merce detenuta presso la sede dell'opposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 680/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Ultrapetizione – indebita e immotivata duplicazione del titolo esecutivo (par.
2.5 e
dispositivo pag. 9 sentenza impugnata”.
pagina 3 di 14 Il Tribunale con la sentenza impugnata ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove - in assenza di domanda - ha accertato il credito dell'opposta e l'intervenuta risoluzione della transazione, pronunciando una condanna nei confronti di che va ad aggiungersi a quella già contenuta nel decreto Parte_1
ingiuntivo, raddoppiando in tal modo i titoli esecutivi azionabili contro l'appellante.
2) “Erroneità della statuizione relativa ad asserita mancata prova dell'adempimento da
parte dell'appellante (pag. 6 sentenza impugnata)”.
Il Tribunale ha ritenuto non provato dall'appellante l'adempimento agli obblighi previsti dalla seconda transazione perfezionatasi tra le parti per effetto dello scambio delle comunicazioni mail del 23-27 febbraio 2018.
Infatti il primo giudice ha escluso che la sottoscrizione dei DDT n. 4 e 5/2018 possa dimostrare che la merce consegnata da a avesse un valore pari ad Parte_1 Pt_2
€.37.779,53, ma l'adempimento alla transazione è dimostrato dai DDT firmati, dalle deposizioni dei testi escussi e dalla stessa CTU.
Inoltre il Tribunale di Terni ha errato laddove ha ritenuto di dare fede alle dichiarazioni avversarie di contestazione della merce ricevuta, successive alla presa in consegna della merce e alla stessa sottoscrizione dei DDT.
3) “Omessa valutazione delle conclusioni della CTU in atti ed erroneità della ritenuta
non contestazione a carico dell'appellante (pag. 7 sentenza impugnata)”.
La sentenza impugnata è inoltre errata nella parte in cui il Tribunale ha ignorato le conclusioni del CTU, che confermano la consegna, dall'appellante all'appellata, di merce avente valore pari ad €.37.779,54 e, dunque, l'adempimento alla transazione.
4) “Rilievo officioso del collegamento negoziale fra i due contratti di transazione –
erroneità delle conseguenze fatte discendere dal preteso collegamento negoziale in tema
di risoluzione della transazione per cui è causa (pag.
7-8 sentenza impugnata)”.
pagina 4 di 14 La sentenza viene censurata nella parte in cui il primo giudice, nel considerare risolta la transazione, ha rilevato un collegamento negoziale fra i due accordi transattivi, mai allegato dall'appellata in primo grado e in ogni caso inesistente.
La prima transazione intercorsa tra le parti, datata 12.7.2017, contenente la clausola risolutiva espressa, si è infatti risolta di diritto in data 21.02.2018 con la diffida ad adempiere del 5.2.2018, mentre la transazione del 23-27.02.2018 è priva di clausola risolutiva ed è temporalmente successiva alla precedente.
Ad avviso dell'appellante, tra i due atti non esiste alcun collegamento negoziale per cui gli effetti della clausola risolutiva contenuta nella prima transazione si sono esauriti con la sua risoluzione e non possono riverberarsi sull'accordo successivo privo di alcuna clausola risolutiva.
5) “Erronea qualificazione della transazione in atti come conservativa anziché novativa
– erroneità delle conseguenze fatte discendere dalla pretesa natura conservativa della
transazione in tema di reviviscenza del rapporto giuridico ordinario (pag. 8 sentenza
impugnata)”.
Il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato come conservativa, anziché
novativa, la transazione del 23.27-02.2018.
Con la seconda transazione le parti non si sono limitate a ridurre l'importo capitale di quanto dovuto da a ma hanno trasformato l'oggetto stesso Parte_1 Controparte_1
dell'obbligazione, da pagamento di una somma di denaro, a consegna di beni mobili.
Il carattere novativo della transazione ha determinato l'estinzione dell'obbligazione azionata con il decreto ingiuntivo e la conseguente inutilizzabilità quale titolo esecutivo fondante la minacciata esecuzione.
In conformità dei motivi dedotti l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, venga dichiarata pagina 5 di 14 l'inesistenza del diritto dell'appellata di agire in forza del decreto ingiuntivo n. 610/2017
del 08.06.2017 emesso dal Tribunale di Terni, R.g. n. 1631/17 e, per l'effetto, sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dall'appellata in data 29.05.2018,
nonché di quello notificato in data 11.10.2023; in subordine, ha chiesto dichiararsi la parziale inefficacia degli atti di precetto relativamente alle somme ritenute non dovute per come accertate e provate in corso di causa o ritenute di giustizia, il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Con decreto reso inaudita altera parte del 27.11.2023 il Presidente della Corte di
Appello ha disposto provvisoriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, successivamente confermata dal Collegio con ordinanza del 15.02.2024
all'esito del contradditorio tra le parti.
Con comparsa di risposta del 15.02.2024 si è costituita eccependo Parte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e,
comunque, contestando nel merito l'appello avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Prioritamente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché i motivi di gravame contengono una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto pagina 6 di 14 al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'impugnazione tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui
è possibile controvertere.
L'appello è, dunque, ammissibile.
*****
Procedendo con l'esame dei motivi di gravame, osserva questa Corte che con il primo la sentenza è stata censurata perché - a dire dell'appellante - viziata da “ultrapetizione”.
Il Tribunale, in assenza di specifica domanda della convenuta, ha dapprima accertato l'intervenuta risoluzione della transazione intercorsa tra le parti, poi ha accertato il credito di ed ha infine condannato al pagamento della somma Parte_2 Parte_1
già oggetto del decreto ingiuntivo, in tal modo duplicando i titoli esecutivi azionabili contro l'odierno appellante per le medesime causali.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Osserva la Corte che, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Tali limiti, come noto, sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo, in base al quale è sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultrapetizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi,
risulta viziata da extra petizione, con conseguente nullità della relativa statuizione.
Il suddetto principio deve in pratica ritenersi violato ogni qual volta il giudice,
interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi pagina 7 di 14 dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto o non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048).
Occorre inoltre osservare che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n.
1397), pertanto nulla osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame ha contestato il diritto Parte_1
di di procedere nei propri confronti, affermando l'estinzione dell'obbligo Parte_2
di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 610/2017 del Tribunale di Terni per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e del suo adempimento, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo e inefficacia dell'atto di precetto notificato su tale titolo (cfr. Atto di citazione in opposizione a precetto – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Costituitasi in giudizio si è opposta alla sospensione dell'efficacia Parte_2
esecutiva del titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo n. 610/2017) contestando nel merito l'opposizione avversaria di cui ha chiesto (unicamente) l'integrale rigetto (cfr.
memoria di costituzione – in fascicolo di primo grado di parte appellata e Parte_2
doc. B allegato all'atto di appello).
Orbene, alla luce delle domande e conclusioni delle parti, come formulate in atti, emerge l'errore in cui è incorso il primo giudice il quale, accertata (correttamente) la sussistenza dell'obbligo (residuo) di pagamento portato del decreto ingiuntivo n. 610/2017 intimato con l'atto di precetto notificato - decurtate le somme corrisposte nel tempo dalla
- ha poi pronunciato la “CONDANNA” di al pagamento Parte_1 Parte_1
pagina 8 di 14 della somma di “€ 74.658,69 (75.034,05-375,69) oltre interessi ex art. 5 del d.lgs n.
231/2002 dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) pur in assenza di specifica domanda in tal senso formulata da così operando una illegittima duplicazione dei titoli esecutivi (decreto Parte_2
ingiuntivo e sentenza) spendibili dall'appellata nei confronti dell'appellante, aventi entrambi la medesima causale.
La predetta statuizione di condanna risulta, quindi, viziata da extrapetizione per avere il primo giudice deciso su una domanda diversa (condanna al pagamento) da quella effettivamente richiesta dall'odierna parte appellata, vale a dire il semplice rigetto dell'opposizione.
Il motivo, nei termini sopra specificati, dunque, è fondato e va accolto.
*****
Il secondo e il terzo motivo di appello -in quanto tra loro strettamente connessi- debbono essere trattati congiuntamente.
Con essi parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inadempiente all'obbligo di consegna di merce di Parte_1
valore non inferiore a €.30.000,00, convenuto tra le parti per effetto dell'accordo perfezionato attraverso lo scambio delle comunicazioni mail del 23-27/02/2018 (cfr. doc.
4 e 5 in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sostiene la che l'adempimento dell'accordo sia provato per tabulas Parte_1
(attraverso i DDT prodotti) e che sia stato anche confermato dai testimoni escussi e dalla
CTU, di cui il primo giudice avrebbe ignorato le conclusioni.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte osserva che la consegna di merci effettuata da , dell'asserito valore Parte_1
di euro 37.779,53, non può ritenersi provata dalla sottoscrizione da parte della società
pagina 9 di 14 dell'appellata dei DDT n. 4 del 07.03.2018 e 5 del 08.03.2018 prodotti in atti (cfr. doc. 6
e 7 in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Tale valore, infatti, non solo è stato tempestivamente contestato da il Parte_2
9.03.2018 (cfr. doc. 7bis, 8 e 9 in fascicolo di primo grado di parte appellata), ma risulta stimato dal CTU nella minor somma di €.21.072,46 (IVA inclusa), inferiore, dunque, al valore concordato tra le parti, “non minore di € 30.000,00” (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo di promo grado di parte appellante).
Sul punto l'ausiliario, in risposta al quesito formulato dal giudice, ha espressamente riferito: “Nel sopralluogo effettuato il 4.11.2022, è stata visionata la merce presentata ed
è stata così catalogata, fotografata e definito il valore al momento della consegna
effettuata nel 2018. Viene nel documento (DDT – doc.
6-7 attore) agli atti, presentata la
relativa sintesi il cui valore finale rilevato è di: 17.272,51 € (IVA esclusa)
corrispondente a 21.072,46 € (con IVA), (Allegato 1). Tali beni sono quelli messi a
disposizione e visionati nel sopralluogo del 4.11.2022 presso la “ .” (cfr. CP_1
pag. 3 della perizia)
La Corte condivide l'analisi del CTU le cui valutazioni sono immuni da vizi logici e adeguatamente motivate.
Rileva, inoltre, che il valore di stima riferito dal CTU non è stato contestato in sede di osservazioni dal CTP di parte appellante , il quale ha solo chiesto di Parte_3
precisare che “l'indicato valore finale di € 17.272,51 è da intendere IVA esclusa” ,
mentre non ha contestato l'asserita non corrispondenza qualitativa o quantitativa degli articoli riportati nei DDT con quelli esaminati dal consulente, esibiti e catalogati nel corso del sopralluogo del 4.11.2022 a cui lo stesso CTP aveva presenziato (cfr. Verbale
di sopralluogo allegato alla CTU).
Né l'asserita “visione” della merce da parte del legale rappresentante dell'appellata prima pagina 10 di 14 della consegna può ritenersi provata sulla base alle dichiarazioni dei testi di parte appellante e , escussi all'udienza del 07.07.2020), Testimone_1 Testimone_2
le cui dichiarazioni (“ricordo che il aveva una lista delle merci presenti in Parte_4
magazzino e ne aveva preso visione”) risultano contraddette e smentite dalle dichiarazioni, di segno contrario, del teste di parte opposta, che ha Testimone_3
invece riferito: “Ricordo che la merce quel giorno si trovava imballata così come nelle
foto che mi vengono esibite;
si trovava su bancali ed era incelofanata, all'interno del
magazzino … preciso che tutte le operazioni di ritiro della merce e di carico si sono
svolte all'interno del magazzino;
noi eravamo entrati nello stesso con i furgoni ed
abbiamo semplicemente provveduto a ritirare e caricare la merce che abbiamo trovato
nel magazzino;
il come noi, aveva visto la merce solo dall'esterno, non aveva Parte_4
aperto neppure un pacco”.
Risulta, dunque, correttamente accertato l'inadempimento di Parte_1
all'obbligo di consegna di merce di valore non inferiore a € 30.000,00,
[...]
convenuto tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto con lo scambio delle comunicazione mail del 23/27 febbraio 2018.
Per tali ragioni entrambi i motivi di appello sono infondati e vengono respinti, tenuto anche conto che l'ordine di restituzione della merce di cui trattasi, disposto dal primo giudice, non ha formato oggetto di impugnazione.
*****
Con il quarto motivo la sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere un collegamento tra l'atto di transazione del 12.07.2017 e le ulteriori pattuizioni perfezionatesi tra le parti attraverso lo scambio delle comunicazioni mail del
23/27 febbraio 2018, il cui inadempimento ha determinato l'applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel primo atto, con conseguente reviviscenza del decreto pagina 11 di 14 ingiuntivo n. 610/2017 del Tribunale di Terni.
Per l'appellante l'accordo transattivo del 12.07.2017 si sarebbe risolto di diritto in data
21.02.2018 con la diffida ad adempiere del 5.2.2018, mentre la transazione del 23-
27.02.2018 è priva di clausola risolutiva ed è temporalmente successiva alla precedente.
Peraltro va rilevato che, come correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questa Corte, tra l'atto di transazione del 12.07.2017 e le successive pattuizioni del 23/27.02.2018, esiste un evidente collegamento.
Entrambi gli atti, infatti, si riferiscono al medesimo originario credito portato dal decreto ingiuntivo n. 610/2017 del Tribunale di Terni ed il secondo – temporalmente successivo
- è funzionalmente collegato e dipendente dal pacifico inadempimento del primo.
Da esso emerge la volontà delle parti di rinunziare ad azionare il titolo esecutivo (D.I. n.
610/2017 del Tribunale di Terni) a condizione dell'adempimento delle obbligazioni assunte (“ … la cliente mi chiede di sottoporre le seguenti condizioni, a definizione
bonaria e transattiva della vicenda … con rinuncia ad azionare il titolo ottenuto contro
.” – cfr. doc. 4 e 5 fascicolo di primo grado di parte appellata), Parte_1
prevedendo, le stesse, unicamente una variazione quantitativa della prestazione ed una diversa modalità di pagamento (in parte in denaro, in parte tramite cessione di beni di valore non inferiore a € 30.000,00), creando così un'operazione unitaria volta alla realizzazione di un risultato complessivo (estinzione del debito di nei Parte_1
confronti di . Pt_2
La censura proposta dall'appellante è dunque infondata e viene, pertanto, rigettata, dato che la ricostruzione operata dal primo giudice è condivisibile.
*****
Con il quinto motivo l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte pagina 12 di 14 in cui ha qualificato come conservativa - anziché novativa - la transazione del 23/27-02-
2018, con conseguente reviviscenza del rapporto originario antecedente la transazione.
Sostiene l'appellante che -attraverso il secondo accordo- le parti non si sarebbero limitate a ridurre la somma da corrispondere da a ma avrebbero Parte_1 Pt_2
trasformato l'oggetto stesso dell'obbligazione da pagamento di una somma di denaro a consegna di beni mobili.
Anche tale ultimo motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che l'accordo concluso tra le parti per effetto dello scambio delle comunicazioni del 23/27-02-2018 prevedeva unicamente una variazione quantitativa della prestazione originaria e una diversa modalità di pagamento (datio in solutum),
variazione che non comporta una novazione e non comporta l'estinzione dell'originaria obbligazione (cfr. Cass. 15980/2010; 5665/2010; 1218/2018).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - dalla quale questa corte non ha motivo per discostarsi - l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa o qualitativa di una precedente obbligazione e/o il differimento del suo adempimento, non costituisce novazione e non comporta l'estinzione dell'obbligazione principale, che invece, presuppone una volontà espressa in tal senso (“animus novandi” e” aliquid
novi” – cfr. Cass. 27028/2022 – 21371/2020), che nel caso di specie difetta.
Il motivo è dunque infondato e viene rigettato.
*****
Per tutto quanto precede l'appello viene parzialmente accolto per il primo motivo proposto, con conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata.
In virtù della parziale soccombenza reciproca (art. 92, secondo comma c.p.c.) le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti in ragione di ¼, mentre per i restanti ¾ seguono la prevalente soccombenza sostanziale della e Parte_1
pagina 13 di 14 sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis Parte_1 Parte_2
reiectis, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (n. 680/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 29.09.2023), dichiara la nullità
delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza con conseguente espunzione delle stesse;
Conferma la rideterminazione del credito di in complessivi €.74.658,69 Parte_2
(75.034,05 – 375,69) come operata dal primo giudice e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto, limitatamente a detta somma;
Dispone la parziale compensazione, in misura di 1/4, delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, che per i restanti ¾ pone a carico dell'appellante e liquida nel totale
(100%) in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 26 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 622/2023 R.G. promossa da
, (c.f./iva: in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore p.t., con sede in Montefranco (TR), Via A. Fioretti snc,
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sinibaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Viale Campofregoso n. 25, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di
(c.f./iva: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Avigliano Umbro (TR) Loc. Rena n. 87/A – Zona – rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Gabriele Antonini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Via Marconi n. 6, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 14 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 06.12.2024;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma c.p.c., avverso il precetto notificato il 17.08.2018 con cui le aveva intimato il pagamento della Parte_2
somma di €.75.034,05 oltre spese di notifica, interessi e successive occorrende.
A fondamento dell'opposizione esponeva:
1) l'estinzione dell'obbligo di pagamento portato dal decreto ingiuntivo n. 610/2017 del
08.06.2017 emesso dal Tribunale di Terni (Rg. n. 1631/17), stante l'adempimento dell'accordo transattivo intercorso tra le parti;
2) l'avvenuta novazione dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo e all'atto di precetto, con conseguente inutilizzabilità e improcedibilità del titolo esecutivo;
3) l'erronea intimazione nell'atto di precetto al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo rinunciate nel primo accordo transattivo, oltre all'erroneo calcolo degli interessi di mora;
4) la mancata menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà ex art. 654, secondo comma, c.p.c. da cui deriva la nullità del precetto.
In conformità dei motivi di opposizione svolti - previa la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 610/2017 del 8.06.2017 emesso dal Tribunale di Terni
– l'attrice chiedeva dichiararsi l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere pagina 2 di 14 esecutivamente in forza del titolo esecutivo azionato e, per l'effetto, sentir dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 29.05.2018, anche perché contenente l'intimazione al pagamento di somme non dovute (compensi e spese liquidate in D.I. e interessi di mora erroneamente calcolati), nonché in quanto privo dell'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, ex art. 654, co. 2, c.p.c.; in subordine l'opponente concludeva per sentir dichiarare l'inefficacia del precetto relativamente alle somme ritenute dal giudice non dovute per come accertate e provate in corso di causa o diversamente ritenute di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 07.08.2018 si costituiva che contestava l'opposizione Parte_2
avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e rifiutata da parte opponente la proposta conciliativa formulata da giudice ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte opponente, l'esame dei testi ammessi e CTU estimativa sul valore della merce consegnata dalla a quindi il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Terni, con sentenza n. 680/2023 dichiarava la risoluzione della transazione sottoscritta fra le parti in data 23/27 febbraio 2018, accertava il residuo credito dell'opposta in €.74.568,69 oltre interessi e condannava l'opponente al pagamento della suddetta somma e alla restituzione – a sua cura e spese – della merce detenuta presso la sede dell'opposta, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 680/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Ultrapetizione – indebita e immotivata duplicazione del titolo esecutivo (par.
2.5 e
dispositivo pag. 9 sentenza impugnata”.
pagina 3 di 14 Il Tribunale con la sentenza impugnata ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove - in assenza di domanda - ha accertato il credito dell'opposta e l'intervenuta risoluzione della transazione, pronunciando una condanna nei confronti di che va ad aggiungersi a quella già contenuta nel decreto Parte_1
ingiuntivo, raddoppiando in tal modo i titoli esecutivi azionabili contro l'appellante.
2) “Erroneità della statuizione relativa ad asserita mancata prova dell'adempimento da
parte dell'appellante (pag. 6 sentenza impugnata)”.
Il Tribunale ha ritenuto non provato dall'appellante l'adempimento agli obblighi previsti dalla seconda transazione perfezionatasi tra le parti per effetto dello scambio delle comunicazioni mail del 23-27 febbraio 2018.
Infatti il primo giudice ha escluso che la sottoscrizione dei DDT n. 4 e 5/2018 possa dimostrare che la merce consegnata da a avesse un valore pari ad Parte_1 Pt_2
€.37.779,53, ma l'adempimento alla transazione è dimostrato dai DDT firmati, dalle deposizioni dei testi escussi e dalla stessa CTU.
Inoltre il Tribunale di Terni ha errato laddove ha ritenuto di dare fede alle dichiarazioni avversarie di contestazione della merce ricevuta, successive alla presa in consegna della merce e alla stessa sottoscrizione dei DDT.
3) “Omessa valutazione delle conclusioni della CTU in atti ed erroneità della ritenuta
non contestazione a carico dell'appellante (pag. 7 sentenza impugnata)”.
La sentenza impugnata è inoltre errata nella parte in cui il Tribunale ha ignorato le conclusioni del CTU, che confermano la consegna, dall'appellante all'appellata, di merce avente valore pari ad €.37.779,54 e, dunque, l'adempimento alla transazione.
4) “Rilievo officioso del collegamento negoziale fra i due contratti di transazione –
erroneità delle conseguenze fatte discendere dal preteso collegamento negoziale in tema
di risoluzione della transazione per cui è causa (pag.
7-8 sentenza impugnata)”.
pagina 4 di 14 La sentenza viene censurata nella parte in cui il primo giudice, nel considerare risolta la transazione, ha rilevato un collegamento negoziale fra i due accordi transattivi, mai allegato dall'appellata in primo grado e in ogni caso inesistente.
La prima transazione intercorsa tra le parti, datata 12.7.2017, contenente la clausola risolutiva espressa, si è infatti risolta di diritto in data 21.02.2018 con la diffida ad adempiere del 5.2.2018, mentre la transazione del 23-27.02.2018 è priva di clausola risolutiva ed è temporalmente successiva alla precedente.
Ad avviso dell'appellante, tra i due atti non esiste alcun collegamento negoziale per cui gli effetti della clausola risolutiva contenuta nella prima transazione si sono esauriti con la sua risoluzione e non possono riverberarsi sull'accordo successivo privo di alcuna clausola risolutiva.
5) “Erronea qualificazione della transazione in atti come conservativa anziché novativa
– erroneità delle conseguenze fatte discendere dalla pretesa natura conservativa della
transazione in tema di reviviscenza del rapporto giuridico ordinario (pag. 8 sentenza
impugnata)”.
Il giudice di prime cure ha erroneamente qualificato come conservativa, anziché
novativa, la transazione del 23.27-02.2018.
Con la seconda transazione le parti non si sono limitate a ridurre l'importo capitale di quanto dovuto da a ma hanno trasformato l'oggetto stesso Parte_1 Controparte_1
dell'obbligazione, da pagamento di una somma di denaro, a consegna di beni mobili.
Il carattere novativo della transazione ha determinato l'estinzione dell'obbligazione azionata con il decreto ingiuntivo e la conseguente inutilizzabilità quale titolo esecutivo fondante la minacciata esecuzione.
In conformità dei motivi dedotti l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, venga dichiarata pagina 5 di 14 l'inesistenza del diritto dell'appellata di agire in forza del decreto ingiuntivo n. 610/2017
del 08.06.2017 emesso dal Tribunale di Terni, R.g. n. 1631/17 e, per l'effetto, sia dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dall'appellata in data 29.05.2018,
nonché di quello notificato in data 11.10.2023; in subordine, ha chiesto dichiararsi la parziale inefficacia degli atti di precetto relativamente alle somme ritenute non dovute per come accertate e provate in corso di causa o ritenute di giustizia, il tutto con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Con decreto reso inaudita altera parte del 27.11.2023 il Presidente della Corte di
Appello ha disposto provvisoriamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, successivamente confermata dal Collegio con ordinanza del 15.02.2024
all'esito del contradditorio tra le parti.
Con comparsa di risposta del 15.02.2024 si è costituita eccependo Parte_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c. e,
comunque, contestando nel merito l'appello avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, il Consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.02.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Prioritamente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché i motivi di gravame contengono una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto pagina 6 di 14 al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'impugnazione tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, richiedendo le questioni dedotte attività valutativa ed interpretativa su cui
è possibile controvertere.
L'appello è, dunque, ammissibile.
*****
Procedendo con l'esame dei motivi di gravame, osserva questa Corte che con il primo la sentenza è stata censurata perché - a dire dell'appellante - viziata da “ultrapetizione”.
Il Tribunale, in assenza di specifica domanda della convenuta, ha dapprima accertato l'intervenuta risoluzione della transazione intercorsa tra le parti, poi ha accertato il credito di ed ha infine condannato al pagamento della somma Parte_2 Parte_1
già oggetto del decreto ingiuntivo, in tal modo duplicando i titoli esecutivi azionabili contro l'odierno appellante per le medesime causali.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Osserva la Corte che, in base al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Tali limiti, come noto, sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo, in base al quale è sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultrapetizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi,
risulta viziata da extra petizione, con conseguente nullità della relativa statuizione.
Il suddetto principio deve in pratica ritenersi violato ogni qual volta il giudice,
interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi pagina 7 di 14 dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto o non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda (Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048).
Occorre inoltre osservare che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n.
1397), pertanto nulla osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame ha contestato il diritto Parte_1
di di procedere nei propri confronti, affermando l'estinzione dell'obbligo Parte_2
di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n. 610/2017 del Tribunale di Terni per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e del suo adempimento, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo e inefficacia dell'atto di precetto notificato su tale titolo (cfr. Atto di citazione in opposizione a precetto – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Costituitasi in giudizio si è opposta alla sospensione dell'efficacia Parte_2
esecutiva del titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo n. 610/2017) contestando nel merito l'opposizione avversaria di cui ha chiesto (unicamente) l'integrale rigetto (cfr.
memoria di costituzione – in fascicolo di primo grado di parte appellata e Parte_2
doc. B allegato all'atto di appello).
Orbene, alla luce delle domande e conclusioni delle parti, come formulate in atti, emerge l'errore in cui è incorso il primo giudice il quale, accertata (correttamente) la sussistenza dell'obbligo (residuo) di pagamento portato del decreto ingiuntivo n. 610/2017 intimato con l'atto di precetto notificato - decurtate le somme corrisposte nel tempo dalla
- ha poi pronunciato la “CONDANNA” di al pagamento Parte_1 Parte_1
pagina 8 di 14 della somma di “€ 74.658,69 (75.034,05-375,69) oltre interessi ex art. 5 del d.lgs n.
231/2002 dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) pur in assenza di specifica domanda in tal senso formulata da così operando una illegittima duplicazione dei titoli esecutivi (decreto Parte_2
ingiuntivo e sentenza) spendibili dall'appellata nei confronti dell'appellante, aventi entrambi la medesima causale.
La predetta statuizione di condanna risulta, quindi, viziata da extrapetizione per avere il primo giudice deciso su una domanda diversa (condanna al pagamento) da quella effettivamente richiesta dall'odierna parte appellata, vale a dire il semplice rigetto dell'opposizione.
Il motivo, nei termini sopra specificati, dunque, è fondato e va accolto.
*****
Il secondo e il terzo motivo di appello -in quanto tra loro strettamente connessi- debbono essere trattati congiuntamente.
Con essi parte appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inadempiente all'obbligo di consegna di merce di Parte_1
valore non inferiore a €.30.000,00, convenuto tra le parti per effetto dell'accordo perfezionato attraverso lo scambio delle comunicazioni mail del 23-27/02/2018 (cfr. doc.
4 e 5 in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Sostiene la che l'adempimento dell'accordo sia provato per tabulas Parte_1
(attraverso i DDT prodotti) e che sia stato anche confermato dai testimoni escussi e dalla
CTU, di cui il primo giudice avrebbe ignorato le conclusioni.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte osserva che la consegna di merci effettuata da , dell'asserito valore Parte_1
di euro 37.779,53, non può ritenersi provata dalla sottoscrizione da parte della società
pagina 9 di 14 dell'appellata dei DDT n. 4 del 07.03.2018 e 5 del 08.03.2018 prodotti in atti (cfr. doc. 6
e 7 in fascicolo di primo grado di parte appellante).
Tale valore, infatti, non solo è stato tempestivamente contestato da il Parte_2
9.03.2018 (cfr. doc. 7bis, 8 e 9 in fascicolo di primo grado di parte appellata), ma risulta stimato dal CTU nella minor somma di €.21.072,46 (IVA inclusa), inferiore, dunque, al valore concordato tra le parti, “non minore di € 30.000,00” (cfr. doc. 6 e 7 fascicolo di promo grado di parte appellante).
Sul punto l'ausiliario, in risposta al quesito formulato dal giudice, ha espressamente riferito: “Nel sopralluogo effettuato il 4.11.2022, è stata visionata la merce presentata ed
è stata così catalogata, fotografata e definito il valore al momento della consegna
effettuata nel 2018. Viene nel documento (DDT – doc.
6-7 attore) agli atti, presentata la
relativa sintesi il cui valore finale rilevato è di: 17.272,51 € (IVA esclusa)
corrispondente a 21.072,46 € (con IVA), (Allegato 1). Tali beni sono quelli messi a
disposizione e visionati nel sopralluogo del 4.11.2022 presso la “ .” (cfr. CP_1
pag. 3 della perizia)
La Corte condivide l'analisi del CTU le cui valutazioni sono immuni da vizi logici e adeguatamente motivate.
Rileva, inoltre, che il valore di stima riferito dal CTU non è stato contestato in sede di osservazioni dal CTP di parte appellante , il quale ha solo chiesto di Parte_3
precisare che “l'indicato valore finale di € 17.272,51 è da intendere IVA esclusa” ,
mentre non ha contestato l'asserita non corrispondenza qualitativa o quantitativa degli articoli riportati nei DDT con quelli esaminati dal consulente, esibiti e catalogati nel corso del sopralluogo del 4.11.2022 a cui lo stesso CTP aveva presenziato (cfr. Verbale
di sopralluogo allegato alla CTU).
Né l'asserita “visione” della merce da parte del legale rappresentante dell'appellata prima pagina 10 di 14 della consegna può ritenersi provata sulla base alle dichiarazioni dei testi di parte appellante e , escussi all'udienza del 07.07.2020), Testimone_1 Testimone_2
le cui dichiarazioni (“ricordo che il aveva una lista delle merci presenti in Parte_4
magazzino e ne aveva preso visione”) risultano contraddette e smentite dalle dichiarazioni, di segno contrario, del teste di parte opposta, che ha Testimone_3
invece riferito: “Ricordo che la merce quel giorno si trovava imballata così come nelle
foto che mi vengono esibite;
si trovava su bancali ed era incelofanata, all'interno del
magazzino … preciso che tutte le operazioni di ritiro della merce e di carico si sono
svolte all'interno del magazzino;
noi eravamo entrati nello stesso con i furgoni ed
abbiamo semplicemente provveduto a ritirare e caricare la merce che abbiamo trovato
nel magazzino;
il come noi, aveva visto la merce solo dall'esterno, non aveva Parte_4
aperto neppure un pacco”.
Risulta, dunque, correttamente accertato l'inadempimento di Parte_1
all'obbligo di consegna di merce di valore non inferiore a € 30.000,00,
[...]
convenuto tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto con lo scambio delle comunicazione mail del 23/27 febbraio 2018.
Per tali ragioni entrambi i motivi di appello sono infondati e vengono respinti, tenuto anche conto che l'ordine di restituzione della merce di cui trattasi, disposto dal primo giudice, non ha formato oggetto di impugnazione.
*****
Con il quarto motivo la sentenza è censurata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistere un collegamento tra l'atto di transazione del 12.07.2017 e le ulteriori pattuizioni perfezionatesi tra le parti attraverso lo scambio delle comunicazioni mail del
23/27 febbraio 2018, il cui inadempimento ha determinato l'applicazione della clausola risolutiva espressa presente nel primo atto, con conseguente reviviscenza del decreto pagina 11 di 14 ingiuntivo n. 610/2017 del Tribunale di Terni.
Per l'appellante l'accordo transattivo del 12.07.2017 si sarebbe risolto di diritto in data
21.02.2018 con la diffida ad adempiere del 5.2.2018, mentre la transazione del 23-
27.02.2018 è priva di clausola risolutiva ed è temporalmente successiva alla precedente.
Peraltro va rilevato che, come correttamente rilevato dal primo giudice in sentenza, le cui argomentazioni sono pienamente condivise da questa Corte, tra l'atto di transazione del 12.07.2017 e le successive pattuizioni del 23/27.02.2018, esiste un evidente collegamento.
Entrambi gli atti, infatti, si riferiscono al medesimo originario credito portato dal decreto ingiuntivo n. 610/2017 del Tribunale di Terni ed il secondo – temporalmente successivo
- è funzionalmente collegato e dipendente dal pacifico inadempimento del primo.
Da esso emerge la volontà delle parti di rinunziare ad azionare il titolo esecutivo (D.I. n.
610/2017 del Tribunale di Terni) a condizione dell'adempimento delle obbligazioni assunte (“ … la cliente mi chiede di sottoporre le seguenti condizioni, a definizione
bonaria e transattiva della vicenda … con rinuncia ad azionare il titolo ottenuto contro
.” – cfr. doc. 4 e 5 fascicolo di primo grado di parte appellata), Parte_1
prevedendo, le stesse, unicamente una variazione quantitativa della prestazione ed una diversa modalità di pagamento (in parte in denaro, in parte tramite cessione di beni di valore non inferiore a € 30.000,00), creando così un'operazione unitaria volta alla realizzazione di un risultato complessivo (estinzione del debito di nei Parte_1
confronti di . Pt_2
La censura proposta dall'appellante è dunque infondata e viene, pertanto, rigettata, dato che la ricostruzione operata dal primo giudice è condivisibile.
*****
Con il quinto motivo l'appellante si duole della decisione del primo giudice nella parte pagina 12 di 14 in cui ha qualificato come conservativa - anziché novativa - la transazione del 23/27-02-
2018, con conseguente reviviscenza del rapporto originario antecedente la transazione.
Sostiene l'appellante che -attraverso il secondo accordo- le parti non si sarebbero limitate a ridurre la somma da corrispondere da a ma avrebbero Parte_1 Pt_2
trasformato l'oggetto stesso dell'obbligazione da pagamento di una somma di denaro a consegna di beni mobili.
Anche tale ultimo motivo di appello è infondato.
La Corte osserva che l'accordo concluso tra le parti per effetto dello scambio delle comunicazioni del 23/27-02-2018 prevedeva unicamente una variazione quantitativa della prestazione originaria e una diversa modalità di pagamento (datio in solutum),
variazione che non comporta una novazione e non comporta l'estinzione dell'originaria obbligazione (cfr. Cass. 15980/2010; 5665/2010; 1218/2018).
Secondo la giurisprudenza della Cassazione - dalla quale questa corte non ha motivo per discostarsi - l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa o qualitativa di una precedente obbligazione e/o il differimento del suo adempimento, non costituisce novazione e non comporta l'estinzione dell'obbligazione principale, che invece, presuppone una volontà espressa in tal senso (“animus novandi” e” aliquid
novi” – cfr. Cass. 27028/2022 – 21371/2020), che nel caso di specie difetta.
Il motivo è dunque infondato e viene rigettato.
*****
Per tutto quanto precede l'appello viene parzialmente accolto per il primo motivo proposto, con conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata.
In virtù della parziale soccombenza reciproca (art. 92, secondo comma c.p.c.) le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti in ragione di ¼, mentre per i restanti ¾ seguono la prevalente soccombenza sostanziale della e Parte_1
pagina 13 di 14 sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di contrariis Parte_1 Parte_2
reiectis, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (n. 680/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 29.09.2023), dichiara la nullità
delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza con conseguente espunzione delle stesse;
Conferma la rideterminazione del credito di in complessivi €.74.658,69 Parte_2
(75.034,05 – 375,69) come operata dal primo giudice e, per l'effetto, dichiara l'efficacia del precetto, limitatamente a detta somma;
Dispone la parziale compensazione, in misura di 1/4, delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, che per i restanti ¾ pone a carico dell'appellante e liquida nel totale
(100%) in €.9.991,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 26 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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