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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4994 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Franceschi
APPELLANTE
E
(p.i.: Controparte_1
) e (c.f.: ) P.IVA_1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Cutonilli
APPELLATI
OGGETTO: diritti della persona
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2819/2022, che ha rigettato le domande formulate dall'attrice nei confronti della
[...]
(d'ora in poi anche solo ) e Controparte_1 CP_1 di (direttore responsabile della testata) per il risarcimento dei danni non CP_2 patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione, in data 14 aprile 2014, di un articolo sul sito internet “ it” dal titolo «Carte clonate, pornostar capo della gang». CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente valutato le domande formulate dall'attrice ritenendo che quest'ultima si sia lamentata soltanto del fatto di essere stata definita “pornostar” nell'articolo in questione pur non avendo mai svolto la professione di attrice di film pornografici, laddove avrebbe dovuto considerare anche gli altri elementi che compongono l'articolo “dai quali emerge l'idoneità della notizia stessa a suggestionare e fuorviare il lettore, determinando un giudizio di valore lesivo dell'altrui reputazione” (pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale è caduto in una evidente contraddizione in quanto, pur partendo dal presupposto dell'inoffensività dei termini “pornostar” e “showgirl con esperienza nel mondo del porno”, afferma successivamente che l'offesa derivante dall'attribuzione di tali espressioni deve essere valutata in concreto in relazione al contesto socio-culturale di appartenenza della persona asseritamente lesa (avuto riguardo al fatto che la stessa Pt_1 diffonde sul web immagini che la ritraggono seminuda in pose ammiccanti o erotiche), laddove l'attrice non ha mai svolto la professione di attrice di film porno e il semplice erotismo con cui è solita esprimersi non può essere assimilato alla pornografia. ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna dell' e di – in solido tra loro - al risarcimento dei danni non CP_1 CP_2 patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione sul sito internet it” dell'articolo CP_1 in oggetto, da determinarsi nella misura di 50.000,00 € ovvero in quella diversa maggiore e minore che il giudice riterrà di giustizia oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite. ha chiesto, inoltre, di dare pubblicità ex art. 120 c.p.c. all'emananda Parte_1 sentenza mediante inserzione per estratto in uno o più giornali, a cura e spese dei convenuti.
Si sono costituiti in giudizio l' Controparte_1
e , eccependo preliminarmente l'inammissibilità
[...] CP_2 dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del tribunale in
2 ordine al carattere lesivo dell'articolo in oggetto.
Ad avviso dell'appellante, il tribunale avrebbe erroneamente delimitato il giudizio alla valutazione delle sole espressioni “pornostar” e “showgirl con esperienza nel mondo del porno” mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione andrebbe riferito all'insieme degli elementi che compongono l'articolo.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo (Cass. 17656/2019; Cass. 29640/2017;
Cass. 20608/2011).
Al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca, occorre che il fatto presupposto corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. 4955/2024, Cass.
36530/2023; Cass. 21892/2023).
Premesso che l'appellante non ha specificato quali sarebbero gli “altri elementi” – trascurati dal tribunale - dai quali “emerge l'idoneità della notizia stessa a suggestionare e fuorviare il lettore, determinando un giudizio di valore lesivo dell'altrui reputazione” (pag. 4 dell'atto di appello), si osserva che nel caso di specie l'articolo in contestazione, pubblicato sul sito online “ .it”, reca il titolo «Carte clonate, pornostar capo della gang» ed è CP_1 incentrato sulla notizia del coinvolgimento di una banda di persone di origine bulgara, tra cui l'odierna appellante, nell'attività illecita di clonazione di carte di credito e bancomat appartenenti a turisti stranieri. non si duole della errata ricostruzione di tale fatto storico - Parte_1 costituente il fulcro della notizia - bensì dell'attribuzione della qualità di “pornostar”, ritenendola falsa e lesiva della propria reputazione.
Il thema decidendum è ristretto, pertanto, alla valutazione del carattere lesivo o meno di tale espressione utilizzata dall'autore dell'articolo per riferirsi alla persona della Pt_1
Questa Corte – condividendo le conclusioni del tribunale – ritiene che l'espressione
“pornostar” non rivesta di per sé una connotazione offensiva, in quanto definisce semplicemente una persona che abbia raggiunto una certa popolarità nel settore dell'editoria e del cinema “a luci rosse”.
Occorre pertanto considerare il contesto spazio-temporale in cui il termine è stato utilizzato e la personalità della persona offesa ai fini dell'apprezzamento in concreto della potenzialità lesiva di tale espressione.
Sul punto, il tribunale ha correttamente dato rilievo alla circostanza che la stessa
“pubblichi normalmente sul proprio blog personale numerose immagini Pt_1 fotografiche che la ritraggono in atteggiamenti apertamente erotici, abbigliata con la sola biancheria intima, o solo velata” (pag. 2 della sentenza appellata).
3 Dalla documentazione in atti emerge che sia solita diffondere in Parte_1 maniere disinibita immagini che la ritraggono seminuda in pose ammiccanti o chiaramente erotiche, visualizzabili non soltanto sul proprio sito personale (“www.azora.it”) ma anche attraverso una ricerca con le parole “ ” o “Azora Rais” sui comuni motori di Parte_1 ricerca (v. i documenti n. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell' CP_1 depositata nel giudizio di primo grado).
Sebbene l'erotismo esprima un concetto differente dalla pornografia in senso stretto, nondimeno, proprio in considerazione della personalità dell'odierna appellante (che esibisce pubblicamente il proprio corpo senza inibizioni), l'espressione “pornostar” risulta in concreto priva di carattere lesivo (laddove richiama l'idea di una persona che usa in maniera disinvolta il proprio corpo per finalità di guadagno, come è accaduto quando la ha pubblicato Pt_1 un proprio servizio fotografico sulla rivista Playboy ovvero in occasione della pubblicizzazione di un proprio libro), né rileva a tal proposito la circostanza che la Pt_1 si sia distinta anche in altri campi artistici o letterari (peraltro sempre mediante la spettacolarizzazione dell'erotismo, come è possibile evincere dal titolo di alcune pubblicazioni riferibili alla stessa, come “Oroscopo intimo” o “Sexy kiss”).
Come correttamente affermato dal tribunale – e da questa Corte in altre pronunce aventi ad oggetto la medesima questione relativa al carattere diffamatorio o meno dell'attribuzione alla della qualità di “pornodiva” o “pornostar” operata da altre testate Pt_1 giornalistiche: v. Corte d'appello di Roma, sentenza n. 4843/2025; Corte d'appello di Roma, sentenza n. 3415/2025; Corte d'appello di Roma, sentenza 5443/2024), nel caso di specie sarebbe in ogni caso ravvisabile la scriminante della verità putativa (art. 59 c.p.), in quanto le frasi utilizzate non sono frutto di negligenza o imperizia dell'autore dell'articolo, ma frutto di una considerazione avvalorata proprio dall'immagine che l'odierna appellante intende dare di sé attraverso la volontaria diffusione di foto a contenuto esplicitamente erotico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello, lamenta il vizio del percorso Parte_1 logico-argomentativo seguito dal primo giudice, ravvisando una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornostar” e “attrice di film hard” e la ravvisata necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socio-culturale a cui appartiene la parte offesa.
Anche tale motivo è infondato, non ravvisandosi alcuna contraddizione nel ragionamento del tribunale, il quale ha correttamente ritenuto che la valutazione dell'offensività della condotta non debba essere effettuata in astratto ma in concreto, affermando che “la qualifica di pornostar non [ha] carattere concretamente offensivo, o almeno non in misura tale da dare vita ad un danno risarcibile in relazione a una persona che non presenta alcuna inibizione a diffondere sul web immagini che la ritraggono seminuda in pose ammiccanti o apertamente erotiche” (pag. 2 della sentenza impugnata).
4 Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di appello dev'essere respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2819/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole in complessivi 4.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4994 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 20 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Franceschi
APPELLANTE
E
(p.i.: Controparte_1
) e (c.f.: ) P.IVA_1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Cutonilli
APPELLATI
OGGETTO: diritti della persona
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
2819/2022, che ha rigettato le domande formulate dall'attrice nei confronti della
[...]
(d'ora in poi anche solo ) e Controparte_1 CP_1 di (direttore responsabile della testata) per il risarcimento dei danni non CP_2 patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione, in data 14 aprile 2014, di un articolo sul sito internet “ it” dal titolo «Carte clonate, pornostar capo della gang». CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente valutato le domande formulate dall'attrice ritenendo che quest'ultima si sia lamentata soltanto del fatto di essere stata definita “pornostar” nell'articolo in questione pur non avendo mai svolto la professione di attrice di film pornografici, laddove avrebbe dovuto considerare anche gli altri elementi che compongono l'articolo “dai quali emerge l'idoneità della notizia stessa a suggestionare e fuorviare il lettore, determinando un giudizio di valore lesivo dell'altrui reputazione” (pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale è caduto in una evidente contraddizione in quanto, pur partendo dal presupposto dell'inoffensività dei termini “pornostar” e “showgirl con esperienza nel mondo del porno”, afferma successivamente che l'offesa derivante dall'attribuzione di tali espressioni deve essere valutata in concreto in relazione al contesto socio-culturale di appartenenza della persona asseritamente lesa (avuto riguardo al fatto che la stessa Pt_1 diffonde sul web immagini che la ritraggono seminuda in pose ammiccanti o erotiche), laddove l'attrice non ha mai svolto la professione di attrice di film porno e il semplice erotismo con cui è solita esprimersi non può essere assimilato alla pornografia. ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna dell' e di – in solido tra loro - al risarcimento dei danni non CP_1 CP_2 patrimoniali subiti in conseguenza della pubblicazione sul sito internet it” dell'articolo CP_1 in oggetto, da determinarsi nella misura di 50.000,00 € ovvero in quella diversa maggiore e minore che il giudice riterrà di giustizia oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite. ha chiesto, inoltre, di dare pubblicità ex art. 120 c.p.c. all'emananda Parte_1 sentenza mediante inserzione per estratto in uno o più giornali, a cura e spese dei convenuti.
Si sono costituiti in giudizio l' Controparte_1
e , eccependo preliminarmente l'inammissibilità
[...] CP_2 dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione da parte del tribunale in
2 ordine al carattere lesivo dell'articolo in oggetto.
Ad avviso dell'appellante, il tribunale avrebbe erroneamente delimitato il giudizio alla valutazione delle sole espressioni “pornostar” e “showgirl con esperienza nel mondo del porno” mentre il carattere offensivo all'onore ed alla reputazione andrebbe riferito all'insieme degli elementi che compongono l'articolo.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo (Cass. 17656/2019; Cass. 29640/2017;
Cass. 20608/2011).
Al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca, occorre che il fatto presupposto corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. 4955/2024, Cass.
36530/2023; Cass. 21892/2023).
Premesso che l'appellante non ha specificato quali sarebbero gli “altri elementi” – trascurati dal tribunale - dai quali “emerge l'idoneità della notizia stessa a suggestionare e fuorviare il lettore, determinando un giudizio di valore lesivo dell'altrui reputazione” (pag. 4 dell'atto di appello), si osserva che nel caso di specie l'articolo in contestazione, pubblicato sul sito online “ .it”, reca il titolo «Carte clonate, pornostar capo della gang» ed è CP_1 incentrato sulla notizia del coinvolgimento di una banda di persone di origine bulgara, tra cui l'odierna appellante, nell'attività illecita di clonazione di carte di credito e bancomat appartenenti a turisti stranieri. non si duole della errata ricostruzione di tale fatto storico - Parte_1 costituente il fulcro della notizia - bensì dell'attribuzione della qualità di “pornostar”, ritenendola falsa e lesiva della propria reputazione.
Il thema decidendum è ristretto, pertanto, alla valutazione del carattere lesivo o meno di tale espressione utilizzata dall'autore dell'articolo per riferirsi alla persona della Pt_1
Questa Corte – condividendo le conclusioni del tribunale – ritiene che l'espressione
“pornostar” non rivesta di per sé una connotazione offensiva, in quanto definisce semplicemente una persona che abbia raggiunto una certa popolarità nel settore dell'editoria e del cinema “a luci rosse”.
Occorre pertanto considerare il contesto spazio-temporale in cui il termine è stato utilizzato e la personalità della persona offesa ai fini dell'apprezzamento in concreto della potenzialità lesiva di tale espressione.
Sul punto, il tribunale ha correttamente dato rilievo alla circostanza che la stessa
“pubblichi normalmente sul proprio blog personale numerose immagini Pt_1 fotografiche che la ritraggono in atteggiamenti apertamente erotici, abbigliata con la sola biancheria intima, o solo velata” (pag. 2 della sentenza appellata).
3 Dalla documentazione in atti emerge che sia solita diffondere in Parte_1 maniere disinibita immagini che la ritraggono seminuda in pose ammiccanti o chiaramente erotiche, visualizzabili non soltanto sul proprio sito personale (“www.azora.it”) ma anche attraverso una ricerca con le parole “ ” o “Azora Rais” sui comuni motori di Parte_1 ricerca (v. i documenti n. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta dell' CP_1 depositata nel giudizio di primo grado).
Sebbene l'erotismo esprima un concetto differente dalla pornografia in senso stretto, nondimeno, proprio in considerazione della personalità dell'odierna appellante (che esibisce pubblicamente il proprio corpo senza inibizioni), l'espressione “pornostar” risulta in concreto priva di carattere lesivo (laddove richiama l'idea di una persona che usa in maniera disinvolta il proprio corpo per finalità di guadagno, come è accaduto quando la ha pubblicato Pt_1 un proprio servizio fotografico sulla rivista Playboy ovvero in occasione della pubblicizzazione di un proprio libro), né rileva a tal proposito la circostanza che la Pt_1 si sia distinta anche in altri campi artistici o letterari (peraltro sempre mediante la spettacolarizzazione dell'erotismo, come è possibile evincere dal titolo di alcune pubblicazioni riferibili alla stessa, come “Oroscopo intimo” o “Sexy kiss”).
Come correttamente affermato dal tribunale – e da questa Corte in altre pronunce aventi ad oggetto la medesima questione relativa al carattere diffamatorio o meno dell'attribuzione alla della qualità di “pornodiva” o “pornostar” operata da altre testate Pt_1 giornalistiche: v. Corte d'appello di Roma, sentenza n. 4843/2025; Corte d'appello di Roma, sentenza n. 3415/2025; Corte d'appello di Roma, sentenza 5443/2024), nel caso di specie sarebbe in ogni caso ravvisabile la scriminante della verità putativa (art. 59 c.p.), in quanto le frasi utilizzate non sono frutto di negligenza o imperizia dell'autore dell'articolo, ma frutto di una considerazione avvalorata proprio dall'immagine che l'odierna appellante intende dare di sé attraverso la volontaria diffusione di foto a contenuto esplicitamente erotico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello, lamenta il vizio del percorso Parte_1 logico-argomentativo seguito dal primo giudice, ravvisando una contraddizione tra l'affermazione del carattere inoffensivo dei termini “pornostar” e “attrice di film hard” e la ravvisata necessità di valutare in concreto il carattere offensivo degli stessi in relazione al contesto socio-culturale a cui appartiene la parte offesa.
Anche tale motivo è infondato, non ravvisandosi alcuna contraddizione nel ragionamento del tribunale, il quale ha correttamente ritenuto che la valutazione dell'offensività della condotta non debba essere effettuata in astratto ma in concreto, affermando che “la qualifica di pornostar non [ha] carattere concretamente offensivo, o almeno non in misura tale da dare vita ad un danno risarcibile in relazione a una persona che non presenta alcuna inibizione a diffondere sul web immagini che la ritraggono seminuda in pose ammiccanti o apertamente erotiche” (pag. 2 della sentenza impugnata).
4 Alla luce delle considerazioni che precedono, anche il secondo motivo di appello dev'essere respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2819/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati, liquidandole in complessivi 4.000,00 €, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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