CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15727 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE BR AL, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 26/5/2021 della Corte d'appello di SC;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
trgtra[provd L_ ! udita la relazione _svolta dal Cone Dott. Luca Pistorellip ____ -- lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Matteo Brunori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15727 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 11/01/2023 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di SC ha confermato la condanna di NE AH AL per i reati di contraffazione di una patente di guida e di detenzione di banconote false. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso. Con i primi due eccepisce la nullità di entrambe le sentenze di merito in conseguenza di quella dei relativi giudizi. Con riguardo al giudizio di primo grado deduce l'omessa citazione del codifensore di fiducia e l'irregolare notifica della citazione dell'imputato, omessa presso il domicilio dichiarato dal medesimo, eccezione quest'ultima ribadita anche in riferimento alla citazione per il giudizio d'appello. Censurando il rigetto da parte della Corte territoriale delle analoghe eccezioni sollevate nel giudizio di secondo grado, il ricorrente osserva come la nomina del primo difensore (l'avv. Ricci) fosse invero invalida in quanto indicata nel verbale di identificazione non sottoscritto dall'imputato. Conseguentemente non poteva ritenersi eccedente ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.p., come invece affermato dai giudici del merito, dopo la nomina dell'avv. Flossi, quella dell'avv. Brunori, al quale, come tempestivamente eccepito all'udienza del 4 marzo 2019, non era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Quanto invece la notifica della citazione all'imputato viene evidenziato come nel primo giudizio questo veniva consegnato all'avv. Flossi presso la quale il NE veniva erroneamente indicato come elettivamente domiciliato, nonostante questi già nel corso delle indagini preliminari avesse effettuato rituale dichiarazione di domicilio presso la propria residenza. Per il giudizio d'appello la citazione veniva invece effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. sulla base di un verbale di vane ricerche dell'imputato presso il domicilio dichiarato e dell'erronea affermazione nel medesimo - poi recepita dalla Corte territoriale nell'ordinanza del 26 maggio 2021 con la quale è stata rigettata analoga eccezione e che viene impugnata con i ricorso - che lo stesso non sarebbe più censito nel comune di originaria residenza, invero smentita dalla produzione difensiva di un certificato di residenza in data coincidente con quella del suddetto verbale. Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'eccepita grossolanità del falso documentale. Dagli atti di polizia risulterebbe infatti come gli operanti si siano immediatamente avveduti della falsità della patente in ragione dell'incompletezza del numero seriale riportato sulla medesima, circostanza in grado di escludere l'idoneità decettiva della contraffazione e sulla quale, sebbene sollecitata con il gravame di merito, la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica della citazione all'avv. Brunori è inammissibile. 2.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, Sentenza n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Deve allora rilevarsi che, come ammesso dallo stesso ricorrente, all'udienza del 4 marzo 2019 il difensore nominato d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. ha eccepito l'omessa notifica della citazione all'avv. Flossi e non all'avv. Brunori e che coerentemente il Tribunale ha provveduto a rinnovarla alla prima e non anche al secondo. Che nel formulare l'eccezione il difensore d'ufficio si sia "confuso" è una mera asserzione del ricorrente e comunque l'eventuale errore nell'espletamento della difesa tecnica non è certo traducibile nella volontà di eccepire l'omessa notifica all'avv. Brunori, come invece preteso. Ciò che rileva è che l'eccezione non è stata tempestivamente formulata, essendo stata proposta solo con il gravame di merito e, dunque, ben oltre il termine individuato dalla citata giurisprudenza. 2.2 Non di meno l'eccezione sarebbe comunque infondata. L'orientamento decisamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità (peraltro non più contraddetto successivamente al precedente di segno contrario citato nel ricorso), qui condiviso, è infatti nel senso per cui la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente la nomina del difensore di fiducia o l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità ai sensi dell'art. 142 c.p.p., a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone espressamente ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p. la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso alla nomina o all'elezione di domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931; Sez. 5, Sentenza n. 23000 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204). Nel caso di specie dal verbale di identificazione dell'Il gennaio 2014, ritualmente allegato al ricorso, non risulta che l'imputato abbia in alcun modo precisato le ragioni per cui si è rifiutato di sottoscriverlo e conseguentemente deve ritenersi che la nomina dell'avv. Ricci attestata dai verbalizzanti fosse valida ed efficace. Ne deriva che la successiva nomina dell'avv. Brunori eccedeva i limiti posti dall'art. 96 comma 1 c.p.p., risultando egli il terzo difensore nominato dal NE, posto che in precedenza era stata officiata anche l'avv. Flossi in data 21 gennaio 2016. Né rileva, come eccepito, che l'avv. Ricci abbia rimesso il mandato il 13 febbraio 2019 e che pertanto a partire da 3 tale data la nomina dell'avv. Brunori sia divenuta effettiva. Infatti, la menzionata revoca è intervenuta successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, ritualmente eseguita pertanto soltanto a coloro che risultavano essere i legittimi difensori dell'imputato in quel momento. Nemmeno rileva che all'udienza del 4 marzo 2019 il giudice abbia ordinato la rinnovazione della notifica all'avv. Flossi, posto che, se a quel momento l'imputato doveva considerarsi effettivamente assistito anche dall'avv. Brunori, nelle successive udienze alle quali l'avv. Flossi ha partecipato, la stessa nulla ha eccepito in ordine alla mancata citazione del collega di difesa e, dunque, valgono le considerazioni n precedenza svolte in merito alla mancata tempestiva deduzione della nullità oggi eccepita con il ricorso. Inconferente è, infine, il riferimento svolto dal ricorrente a Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, la quale, oltre a riguardare l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e non già la nomina di un difensore di fiducia, non ha in alcun modo escluso la sua validità, ma solo la sua attitudine a fondare la presunzione legale di conoscenza della pendenza del procedimento di cui all'art. 420-bis c.p.p. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Quanto alla irregolarità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, deve rilevarsi che la stessa risulta essere stata eseguita inizialmente presso il domicilio dichiarato dal NE in Paitone via Mazzini nel già menzionato verbale di identificazione, ancorchè non risulti in atti la prova del suo effettivo esito positivo, e successivamente ripetuta su disposizione del giudice del dibattimento a seguito del rinvio dell'udienza del 4 marzo 2019 a mani dell'avv. Flossi, presso cui era intervenuta elezione di domicilio in occasione della nomina del suddetto legale. Non è dubbio che la dichiarazione di domicilio effettuata dal NE in occasione della nomina dell'avv. Brunori fosse valida, attesa l'autonomia di tale dichiarazione rispetto all'atto di nomina del difensore rimasta inefficace fino alla rinunzia dell'avv. Ricci, ancorchè contenuta nel medesimo documento. Ciò peraltro non è sufficiente a ritenere che la citazione dell'imputato sia stata omessa, atteso che la notifica eseguita a mani del difensore di fiducia che ha effettivamente assistito l'imputato nel corso del giudizio di primo grado integri una irregolarità sanzionata come nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita dalla difesa nelle udienze successive a quella del 4 marzo 2019 e che dunque è rimasta sanata, non risultando inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte del NE (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540). 4 4. Infondata è altresì l'eccezione sollevata con il secondo motivo in relazione alla notifica al medesimo imputato della citazione per il giudizio d'appello mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. La stessa è stata infatti ritualmente tentata presso il domicilio dichiarato dall'imputato in via delle Rose in SC e dal relativo verbale risulta che nei confronti del NE era in corso procedura amministrativa per la dichiarazione della sua irreperibilità e per la sua cancellazione dai registri anagrafici del comune di SC, ma soprattutto che, in coerenza con tale dato, gli operanti incaricati dell'esecuzione dell'atto non lo hanno reperito presso il domicilio dichiarato, rimanendo dunque irrilevante che la summenzionata procedura non si fosse ancora conclusa e che formalmente egli risultasse ancora abitante nel suddetto comune. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la notifica presso il domicilio dichiarato fosse divenuta impossibile ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. ed ha considerato legittima l'esecuzione della notifica a mani del difensore di fiducia. 5. Il terzo motivo è infine inammissibile. Il motivo d'appello relativo alla grossolanità della contraffazione della patente di cui il ricorrente lamenta l'omessa confutazione era manifestamente infondato, rimanendo pertanto irrilevante il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice dell'appello (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, Ignone e altri, Rv. 244227; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Infatti per essere ritenuta grossolana e, quindi, penalmente irrilevante, la contraffazione di un documento deve essere riconoscibile ictu °culi da chiunque e non solo da soggetti dotati di specifiche competenze in merito al riconoscimento dell'autenticità dei documenti rilasciati dall'autorità pubblica, quali certamente gli operatori delle forze dell'ordine (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639). Nel caso di specie, posto che gli operanti si sono insospettiti in ragione della rilevata incongruità della numerazione della patente, è da escludersi che un soggetto privo della professionalità dei medesimi potesse rilevare con altrettanta prontezza l'anomalia menzionata. 6. La non manifesta infondatezza dei primi due motivi impone, a questo punto, di rilevare come nelle more sia maturato il termine di prescrizione relativo al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. contestato al capo A), compiutosi, tenuto conto dei 155 giorni di sospensione registrati nei gradi di merito, al più tardi il 13 dicembre 2021 e, dunque, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le 5 circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato che in relazione al reato menzionato non emergono dalla sentenza, nel senso indicato, circostanze in grado di evidenziare i presupposti per un proscioglimento nel merito, deve pertanto procedersi all'annullamento della senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato in questione, nonché alla conseguente eliminazione dell'autonoma pena irrogata in riferimento allo stesso. Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato, dichiarandosi l'irrevocabilità della condanna del NE alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui al capo B).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/1/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
trgtra[provd L_ ! udita la relazione _svolta dal Cone Dott. Luca Pistorellip ____ -- lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Matteo Brunori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15727 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 11/01/2023 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di SC ha confermato la condanna di NE AH AL per i reati di contraffazione di una patente di guida e di detenzione di banconote false. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso. Con i primi due eccepisce la nullità di entrambe le sentenze di merito in conseguenza di quella dei relativi giudizi. Con riguardo al giudizio di primo grado deduce l'omessa citazione del codifensore di fiducia e l'irregolare notifica della citazione dell'imputato, omessa presso il domicilio dichiarato dal medesimo, eccezione quest'ultima ribadita anche in riferimento alla citazione per il giudizio d'appello. Censurando il rigetto da parte della Corte territoriale delle analoghe eccezioni sollevate nel giudizio di secondo grado, il ricorrente osserva come la nomina del primo difensore (l'avv. Ricci) fosse invero invalida in quanto indicata nel verbale di identificazione non sottoscritto dall'imputato. Conseguentemente non poteva ritenersi eccedente ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.p., come invece affermato dai giudici del merito, dopo la nomina dell'avv. Flossi, quella dell'avv. Brunori, al quale, come tempestivamente eccepito all'udienza del 4 marzo 2019, non era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Quanto invece la notifica della citazione all'imputato viene evidenziato come nel primo giudizio questo veniva consegnato all'avv. Flossi presso la quale il NE veniva erroneamente indicato come elettivamente domiciliato, nonostante questi già nel corso delle indagini preliminari avesse effettuato rituale dichiarazione di domicilio presso la propria residenza. Per il giudizio d'appello la citazione veniva invece effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. sulla base di un verbale di vane ricerche dell'imputato presso il domicilio dichiarato e dell'erronea affermazione nel medesimo - poi recepita dalla Corte territoriale nell'ordinanza del 26 maggio 2021 con la quale è stata rigettata analoga eccezione e che viene impugnata con i ricorso - che lo stesso non sarebbe più censito nel comune di originaria residenza, invero smentita dalla produzione difensiva di un certificato di residenza in data coincidente con quella del suddetto verbale. Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'eccepita grossolanità del falso documentale. Dagli atti di polizia risulterebbe infatti come gli operanti si siano immediatamente avveduti della falsità della patente in ragione dell'incompletezza del numero seriale riportato sulla medesima, circostanza in grado di escludere l'idoneità decettiva della contraffazione e sulla quale, sebbene sollecitata con il gravame di merito, la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica della citazione all'avv. Brunori è inammissibile. 2.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, Sentenza n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Deve allora rilevarsi che, come ammesso dallo stesso ricorrente, all'udienza del 4 marzo 2019 il difensore nominato d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. ha eccepito l'omessa notifica della citazione all'avv. Flossi e non all'avv. Brunori e che coerentemente il Tribunale ha provveduto a rinnovarla alla prima e non anche al secondo. Che nel formulare l'eccezione il difensore d'ufficio si sia "confuso" è una mera asserzione del ricorrente e comunque l'eventuale errore nell'espletamento della difesa tecnica non è certo traducibile nella volontà di eccepire l'omessa notifica all'avv. Brunori, come invece preteso. Ciò che rileva è che l'eccezione non è stata tempestivamente formulata, essendo stata proposta solo con il gravame di merito e, dunque, ben oltre il termine individuato dalla citata giurisprudenza. 2.2 Non di meno l'eccezione sarebbe comunque infondata. L'orientamento decisamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità (peraltro non più contraddetto successivamente al precedente di segno contrario citato nel ricorso), qui condiviso, è infatti nel senso per cui la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente la nomina del difensore di fiducia o l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità ai sensi dell'art. 142 c.p.p., a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone espressamente ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p. la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso alla nomina o all'elezione di domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931; Sez. 5, Sentenza n. 23000 del 07/03/2017, Ghislini, Rv. 270204). Nel caso di specie dal verbale di identificazione dell'Il gennaio 2014, ritualmente allegato al ricorso, non risulta che l'imputato abbia in alcun modo precisato le ragioni per cui si è rifiutato di sottoscriverlo e conseguentemente deve ritenersi che la nomina dell'avv. Ricci attestata dai verbalizzanti fosse valida ed efficace. Ne deriva che la successiva nomina dell'avv. Brunori eccedeva i limiti posti dall'art. 96 comma 1 c.p.p., risultando egli il terzo difensore nominato dal NE, posto che in precedenza era stata officiata anche l'avv. Flossi in data 21 gennaio 2016. Né rileva, come eccepito, che l'avv. Ricci abbia rimesso il mandato il 13 febbraio 2019 e che pertanto a partire da 3 tale data la nomina dell'avv. Brunori sia divenuta effettiva. Infatti, la menzionata revoca è intervenuta successivamente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, ritualmente eseguita pertanto soltanto a coloro che risultavano essere i legittimi difensori dell'imputato in quel momento. Nemmeno rileva che all'udienza del 4 marzo 2019 il giudice abbia ordinato la rinnovazione della notifica all'avv. Flossi, posto che, se a quel momento l'imputato doveva considerarsi effettivamente assistito anche dall'avv. Brunori, nelle successive udienze alle quali l'avv. Flossi ha partecipato, la stessa nulla ha eccepito in ordine alla mancata citazione del collega di difesa e, dunque, valgono le considerazioni n precedenza svolte in merito alla mancata tempestiva deduzione della nullità oggi eccepita con il ricorso. Inconferente è, infine, il riferimento svolto dal ricorrente a Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, la quale, oltre a riguardare l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e non già la nomina di un difensore di fiducia, non ha in alcun modo escluso la sua validità, ma solo la sua attitudine a fondare la presunzione legale di conoscenza della pendenza del procedimento di cui all'art. 420-bis c.p.p. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022. 3. Quanto alla irregolarità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, deve rilevarsi che la stessa risulta essere stata eseguita inizialmente presso il domicilio dichiarato dal NE in Paitone via Mazzini nel già menzionato verbale di identificazione, ancorchè non risulti in atti la prova del suo effettivo esito positivo, e successivamente ripetuta su disposizione del giudice del dibattimento a seguito del rinvio dell'udienza del 4 marzo 2019 a mani dell'avv. Flossi, presso cui era intervenuta elezione di domicilio in occasione della nomina del suddetto legale. Non è dubbio che la dichiarazione di domicilio effettuata dal NE in occasione della nomina dell'avv. Brunori fosse valida, attesa l'autonomia di tale dichiarazione rispetto all'atto di nomina del difensore rimasta inefficace fino alla rinunzia dell'avv. Ricci, ancorchè contenuta nel medesimo documento. Ciò peraltro non è sufficiente a ritenere che la citazione dell'imputato sia stata omessa, atteso che la notifica eseguita a mani del difensore di fiducia che ha effettivamente assistito l'imputato nel corso del giudizio di primo grado integri una irregolarità sanzionata come nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita dalla difesa nelle udienze successive a quella del 4 marzo 2019 e che dunque è rimasta sanata, non risultando inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte del NE (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540). 4 4. Infondata è altresì l'eccezione sollevata con il secondo motivo in relazione alla notifica al medesimo imputato della citazione per il giudizio d'appello mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. La stessa è stata infatti ritualmente tentata presso il domicilio dichiarato dall'imputato in via delle Rose in SC e dal relativo verbale risulta che nei confronti del NE era in corso procedura amministrativa per la dichiarazione della sua irreperibilità e per la sua cancellazione dai registri anagrafici del comune di SC, ma soprattutto che, in coerenza con tale dato, gli operanti incaricati dell'esecuzione dell'atto non lo hanno reperito presso il domicilio dichiarato, rimanendo dunque irrilevante che la summenzionata procedura non si fosse ancora conclusa e che formalmente egli risultasse ancora abitante nel suddetto comune. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la notifica presso il domicilio dichiarato fosse divenuta impossibile ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. ed ha considerato legittima l'esecuzione della notifica a mani del difensore di fiducia. 5. Il terzo motivo è infine inammissibile. Il motivo d'appello relativo alla grossolanità della contraffazione della patente di cui il ricorrente lamenta l'omessa confutazione era manifestamente infondato, rimanendo pertanto irrilevante il difetto di motivazione sul punto da parte del giudice dell'appello (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, Ignone e altri, Rv. 244227; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Infatti per essere ritenuta grossolana e, quindi, penalmente irrilevante, la contraffazione di un documento deve essere riconoscibile ictu °culi da chiunque e non solo da soggetti dotati di specifiche competenze in merito al riconoscimento dell'autenticità dei documenti rilasciati dall'autorità pubblica, quali certamente gli operatori delle forze dell'ordine (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639). Nel caso di specie, posto che gli operanti si sono insospettiti in ragione della rilevata incongruità della numerazione della patente, è da escludersi che un soggetto privo della professionalità dei medesimi potesse rilevare con altrettanta prontezza l'anomalia menzionata. 6. La non manifesta infondatezza dei primi due motivi impone, a questo punto, di rilevare come nelle more sia maturato il termine di prescrizione relativo al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. contestato al capo A), compiutosi, tenuto conto dei 155 giorni di sospensione registrati nei gradi di merito, al più tardi il 13 dicembre 2021 e, dunque, successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le 5 circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato che in relazione al reato menzionato non emergono dalla sentenza, nel senso indicato, circostanze in grado di evidenziare i presupposti per un proscioglimento nel merito, deve pertanto procedersi all'annullamento della senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato in questione, nonché alla conseguente eliminazione dell'autonoma pena irrogata in riferimento allo stesso. Nel resto il ricorso deve essere invece rigettato, dichiarandosi l'irrevocabilità della condanna del NE alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui al capo B).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 11/1/2023