Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre
2022 n. 149), la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3329 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Unità C.F._1
d'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Polizzotto Mauro che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
), ed ivi residente a[...]; C.F._2
– parte resistente contumace –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 05/05/2025, parte ricorrente con- cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Occorre osservare che la riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-
281terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha - per l'effetto - modi- ficato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 che disciplina il procedimento aven- te a oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, stabilendo, al comma 1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplifica- to”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281-terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
14/03/2024, l'avv. ha dedotto che in data 24/11/2022 la Parte_1
IG.ra gli aveva conferito mandato al fine di impugnare il Controparte_1 verbale di accertamento dell'Invalidità Civile relativo alla seduta della Com- missione Medica del 08/09/2022 nella quale la stessa era stata valutata in- valida al 100% senza diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
In esecuzione del suddetto mandato l'Avv. , in data 24/11/2022, Pt_1 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo contro l' CP_2 innanzi al Tribunale Civile, Sez. Lavoro (iscritto al n. 12066/2022 R.G) e provveduto alla sua notifica unitamente al decreto di fissazione di udienza.
La causa era stata rinviata per il giuramento del CTU all'udienza del
17/04/2023 ed espletata la visita medico legale, con decreto di omologa del
29/09/2023, la odierna resistente era stata valutata invalida con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero, dal 19/01/2021.
In seno al medesimo stesso decreto, era stata liquidata all'Avv. , per Pt_1 competenze legali, la somma di € 1.150,00, al di sotto dei valori medi previsti dalla normativa vigente (D.M. n. 147 del 13/08/2022 e successive modifiche e integrazioni).
Il ricorrente ha, inoltre, allegato di avere prestato assistenza alla resistente anche per la successiva fase amministrativa, necessaria per l'accredito della prestazione e degli arretrati, per la compilazione e l'inoltro della modulistica per la riscossione delle somme dovute. CP_2
Segnatamente, nella fase successiva al decreto, il ricorrente aveva inoltra- to diversi solleciti, anche ad un Dirigente Regionale ai fini del sollecito CP_2 della percezione degli arretrati dovuti ammontanti ad una cifra di oltre €
13.000,00, che, infine, liquidati erano stati liquidati all'inizio del mese di febbraio 2024.
Il ricorrente ha dedotto di avere, invano, richiesto il pagamento delle com- petenze legali dovutegli in ragione dell'attività espletata ed ha, quindi, formu-
2 lando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che l'Avv. CP_3 sta ha diritto al pagamento delle competenze per l'attività espletata, sia nella fase giudiziale che nella fase successiva al giudizio, in favore della IG.ra
[...]
; Per l'effetto, condannare la IG.ra al paga- Parte_2 Controparte_1 mento, nei confronti dell'Avv. , della somma complessiva, com- Parte_1 prensiva di accessori di legge, di €. 5.072,23, importo così determinato al netto di quanto già liquidato con decreto di omologa. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La IG.ra , sebbene regolarmente evocata in giudizio non Controparte_1 si è costituita e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita mediante acquisizione della produzione documentale offerta dalla parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
05/05/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal
D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
Tanto premesso, va precisato che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e che la contumacia non può assumere il valore di non contestazione delle allegazioni della con- troparte (vedi Cass. civ. n. 42035/2021; conformi Cass. n.21096/2016 e
S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, il procuratore ha agito in giudizio per ottenere la liqui- dazione del compenso dovutogli per le prestazioni effettuate in seno al giudi- zio innanzi al Tribunale Civile, Sez. Lavoro iscritto al n. 12066/2022 R.G nonché per l'attività stragiudiziale complementare compiuta nella fase suc- cessiva all'emissione del decreto di omologa.
L'Avv. ha provato il conferimento dell'incarico, desumibile dalla pro- Pt_1 cura alle liti (cfr. doc. 2 “Procura alle liti sottoscritta dalla IG.ra CP_1
” allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio) e documentato
[...] di avere svolto l'attività professionale (si vedano il ricorso ex art. 445-bis c.p.c., le note di trattazione scritta ed il decreto di omologa allegati al ricorso introduttivo del presente giudizio).
3 In merio alla attività stragiudiziale strumentale e complementare all'attivi- tà processuale, vi è prova dell'inoltro all' del Modello AP70 per CP_2
l'indennità di accompagnamento o l'invalidità civile nonché di un sollecito.
In ordine alla determinazione del quantum, in assenza della pattuizione in forma scritta dei compensi, devono trovare applicazione i parametri forensi previsti dal D.M. 55 del 2014, (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L.
247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, essendo stata l'attività professionale compiuta interamente nella loro vigenza.
Infatti, secondo il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –, la liquidazione del compenso, in caso di successione nel tempo di sistemi diversi di remune- razione, deve essere operata con riferimento alla normativa vigente al mo- mento in cui la prestazione professionale si è esaurita per completamento o per cessazione dell'incarico (vedi Cass. n. 8160/2001 e n.5426/2005, in te- ma di successione di tariffe professionali diverse, e Cass. S.U.
n.17405/2012, S.U. n.17406/2012 e Sez. n. 13628/2015, in tema di suc- cessione tra parametri di cui al D.M. n.140/2012 e abrogate tariffe profes- sionali).
Al fine della determinazione dei compensi, con riguardo al giudizio N.R.G.-
Lav. 12066/22 ed in merito alla determinazione del valore della controversia, appare corretta l'indicazione del ricorrente che l'ha ritenuto ricadente all'interno dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Ed infatti, secondo le Sez. Unite della Corte di cassazione (n. 10455 del 21 maggio 2015): “ai fini della determinazione del valore della causa per la liqui- dazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assi- stenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”.
Tuttavia, la tabella applicabile non è quella relativa alle cause di previden-
4 za, bensì quella riguardante i procedimenti di istruzione preventiva, poiché all'ATP non è seguita alcuna fase di merito.
Tenuto conto dell'attività in concreto prestata e dei “criteri generali di li- quidazione” previsti dal D.M. 147/2022, appare incongrua l'applicazione dei valori medi ivi previsti ed appare, invece, equo liquidare una somma che, pur ponendosi al di sopra dei minimi tabellari (€ 1.170,00) tenga conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Si perviene, così, a liquidare in favore dell'avv. l'importo di € Pt_1
1.300,00, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, quindi, detratta la somma di € 1.150,00 già liquidata in seno al decreto di omologa del procedimento N.R.G. Lav. 12066/22, in seno al quale il difenso- re si è dichiarato antistatario, si giunge all'importo di € 150,00.
In ordine all'attività stragiudiziale espletata, in applicazione dell'art. 26 del citato D.M. 55 del 2014, appare equo liquidare la percentuale del 5 % sul va- lore dell'affare (€ 13.000,00), tenuto conto della durata, della complessità e dell'impegno profuso e si perviene, quindi, all'importo di € 650,00.
Infine, il procedimento giudiziale di liquidazione di cui alla L. 794/1942 non si sottrae alle regole generali dettate dagli art. 91 e 92 c.p.c., sicché il giudice deve sempre provvedere sulle spese del suddetto procedimento, atte- nendosi al principio della soccombenza, salvo che non ravvisi motivi per una totale o parziale compensazione (così Cass. civ. n. 13570/2008).
Quindi, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., par- te resistente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia 147/2022 scaglione fino a € 1.101,00 applicando i valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1 in parziale accoglimento delle domande proposte dall'Avv. Parte_1 nei confronti di , liquida, in favore del ricorrente, quale Controparte_1
5 compenso professionale dovuto da per l'attività giudiziale e Controparte_1 stragiudiziale svolta in favore della medesima, la complessiva somma di €
800,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento del suddetto importo in favore Controparte_1 dell'Avv. oltre interessi legali dalla presente decisione al Parte_1 soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal- Controparte_1 la ricorrente, che liquida in complessivi € 332,00 oltre € 125,00 per esborsi ed oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità al- le prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6