Versione
27 agosto 1966
27 agosto 1966
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo , e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalita', la sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' la data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.
Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonche' all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalita', della sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.
Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo , e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalita', la sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' la data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.
Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonche' all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalita', della sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.
Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
Giurisprudenza • 2
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