Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7980 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03806/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3806 del 2024, proposto da
AVV. FRANCESCO LAURO, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI ARPAIA, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 494/12 del 30 maggio 2012, emessa dal Giudice di Pace di Ischia, nella parte in cui ha condannato il Comune di Arpaia al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente quale difensore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. RL L'IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ordinanza collegiale n. 1695 del 3 marzo 2025, questo giudice disponeva di assegnare all’odierno ricorrente “il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie difensive o documentazione in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità ex officio”, osservando in parte motiva quanto segue: “Rilevato che non risulta depositata in giudizio la copia asseverata di conformità all’originale del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, come prescritto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.; Considerato che la mancanza di tale adempimento costituisce ragione di inammissibilità dell’odierno ricorso ed in tal senso si solleva eccezione di ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a.”;
Rilevato che:
- entro il termine assegnato, parte ricorrente ha prodotto copia dell’azionata sentenza del Giudice di Pace corredata da asseverazione di conformità all’originale priva di firma digitale e, quindi, nulla;
- ne deriva che agli atti risulta depositato un titolo giudiziale da ottemperare in copia non autentica, con riguardo al quale era stato già concesso un termine per la regolarizzazione;
Considerato che:
- il giudizio di esecuzione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario è condizionato, al pari di come avviene in generale, dalla sussistenza del requisito della produzione, a cura del soggetto istante, della copia autentica del titolo giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, come prescritto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., sicché la mancanza di tale requisito non può non influire sull’ammissibilità della stessa azione di ottemperanza (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, 28 novembre 2023 n. 17788; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 12 novembre 2020 n. 2140; TAR Campania Salerno, Sez. I, 17 giugno 2019 n. 1031);
- ne discende, nella specie, l’inammissibilità della domanda per carenza di un’imprescindibile condizione dell’azione, costituita dal deposito della copia autentica della sentenza di cui il ricorrente reclama l’ottemperanza;
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile perché non integrata la condizione prevista dall’art. 114, comma 2, c.p.a.;
- non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI LI, Presidente
RL L'IO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL L'IO | AN RI LI |
IL SEGRETARIO