Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di concorsi a premi, indetti nel corso dei suindicati esercizi, e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttivita' agricola.
E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di concorsi a premi, indetti nel corso dei suindicati esercizi, e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttivita' agricola.