Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8444/2024 promossa con ricorso congiunto in data 17.12.2024 da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Carugate (MI) in Via San Giovanni Bosco n. 9, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Giuliana Valagussa che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] S/N Parte_2 C.F._2
(MI) il 4.10.1986 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luigi Carlo Cardillo che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) SEPARAZIONE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, I Pt_1 Parte_2 comma, Cod. Civ., ordinando al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) SPESE LEGALI
Dichiarare compensate le spese legali.
3) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
3.A) AFFIDAMENTO FIGLIO MINORENNE
3.A.1) verrà affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c., ad entrambi i PE genitori.
3.A.2) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza dello stesso verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto, altresì, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
3.A.3) Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il sereno svolgimento del rapporto con il figlio, consentendo a questo ultimo di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni, nei limiti del possibile, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3.B) COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONI CON I GENITORI
3.B.1) sarà collocato alternativamente presso ciascun genitore. PE
3.B.2) La residenza di rimarrà presso la casa coniugale. PE
3.B.3) Quanto alle frequentazioni, esse saranno paritetiche.
In particolare, , secondo la rotazione settimanale, starà con i genitori secondo il seguente PE calendario di rotazione settimanale:
SETTIMANA 1
SETTIMANA 2
SETTIMANA 3
SETTIMANA 4
Lunedì: padre
Lunedì: padre
Lunedì: padre
Lunedì: padre
Martedì: madre
Martedì: madre
Martedì: madre
Martedì: madre
Mercoledì: madre
Mercoledì: madre
Mercoledì: madre
Mercoledì: madre
Giovedì: padre
Giovedì: madre
Giovedì: padre
Giovedì: madre
Venerdì: madre Venerdì: padre Venerdì: madre padre Per_2
: madre : padre : madre : padre Per_3 Per_3 Per_3 Per_3
madre padre
madre padre Per_4 Per_4 Per_4 Per_4
- settimana prima (1) e terza (3) del mese a- con la madre dal venerdì pomeriggio (dall'orario uscita scuola intorno alle 16.30) sino al lunedì mattino, quando sarà accompagnato dalla stessa all'istituto scolastico/centro estivo ed il martedì (con prelievo dalle 18.30) sino al giovedì mattina successivo, quando sarà accompagnato dalla stessa all'istituto scolastico/centro estivo b- con il padre i restanti giorni di lunedì e giovedì compreso il pernottamento, con accompagnamento a scuola/centro estivo nella mattinata del venerdì
- settimana seconda (2) e quarta (4) del mese:
- con il padre dal venerdì pomeriggio (dall'orario uscita scuola intorno alle 16.30) sino al martedì mattino quando sarà accompagnato dallo stesso all'istituto scolastico/centro estivo
- con la madre dal martedì pomeriggio (che passerà a prelevarlo dai nonni dopo l'orario di fine lavoro alle 18.00) fino al venerdì mattina quando sarà dalla stessa accompagnato dallo stesso all'istituto scolastico/centro estivo
Ciascun genitore che terrà con sé si occuperà dell'accompagnamento a scuola e/o al centro PE estivo, salvo diversi accordi per modifiche su entrate/uscite agli stessi che dovessero intervenire.
Il tutto salvo diversi accordi, e nel rispetto delle preminenti esigenze del minore. Nei giorni di spettanza, sarà cura del genitore che avrà con sé il minore, accompagnare il figlio ad eventuali impegni sportivi, ricreativi e/o scolastici/extrascolastici.
Inoltre, in caso di impossibilità a tenere il figlio nelle giornate concordate, sarà cura del genitore che avrebbe dovuto tenere con sé il minore attivarsi (ad esempio con “attivando” i propri genitori o babysitter) per sopperire al proprio impedimento. Laddove nessuno fosse disponibile, si potrà chiedere l'aiuto dell'altro genitore.
3.B.4) Vacanze natalizie.
trascorrerà, secondo la regola dell'alternanza annuale il giorno di Natale con un genitore e PE quello di Santo Stefano con l'altro. Sarà cura dei genitori accordarsi, di volta in volta, circa orari/accompagnamenti. Sarà possibile, previo accordo, festeggiare il Natale insieme (intera giornata od un momento dedicato). Per quest'anno starà solo con la madre la Vigilia, insieme PE ai genitori a Natale, e con il padre a Santo Stefano.
Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola del minore), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.5) Vacanze pasquali.
trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TA con PE l'altro. Per il resto delle festività (intese come giorni di assenza da scuola del minore), varranno le regole ordinarie.
Il tutto salvo diversi accordi.
3.B.6) Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica).
Salvo diversi accordi, ogni genitore terrà con sé per due settimane, anche non consecutive. PE
Entro il 30.4 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni (il luogo verrà comunicato, con congruo anticipo, una volta individuato). Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre.
3.B.7) Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dal minore.
3.B.8) Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo del minore, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
3.B.9) Compleanno di . I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di PE impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé il figlio nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate. Quanto alla festa organizzata per gli amichetti, i genitori potranno partecipare congiuntamente ed i costi verranno condivisi e suddivisi al 50% (previo accordo sulla spesa).
3.B.10) Sacramenti (comunione e cresima). I genitori hanno optato per una educazione cattolica di (il minore è battezzato). Essi PE parteciperanno congiuntamente alla cerimonia religiosa. Anche la festa verrà condivisa: in particolare verrà diviso al 50% il costo del vestito/scarpe, mentre gli altri costi (a titolo di esempio: ristorante, bomboniere, …) verranno divisi in base al numero di invitati che ogni genitore deciderà di ospitare.
Laddove non vi fosse l'accordo per una festa condivisa, secondo la regola dell'alternanza, un genitore festeggerà per pranzo, l'altro per cena ed ogni genitore sosterrà i costi della festa che ha organizzato, senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo (con divisione del costo del vestito/scarpe).
3.B.11) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà.
Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena con . PE
3.B.12) Reperibilità telefonica e comunicazioni.
Per parlare con ciascun genitore potrà liberamente telefonare all'altro (utenza fissa e/o PE mobile del genitore). A tal fine i genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della connessione telefonica.
Sarà altresì possibile chiamare il figlio direttamente all'utenza telefonica che avrà a partire, per comune accordo dei genitori, non prima dell'inizio della scuola media.
Con l'accordo dell'altro genitore, sarà possibile effettuare anche video-chiamate.
Inoltre entrambi i genitori si impegneranno a darsi l'un l'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio.
3.B.13) Volontà di . PE
I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine al figlio non venga a sovrapporsi ed a forzare le sue volontà ed aspettative, si impegnano fin da ora ad interpretare l'accordo di separazione con criteri di assoluta buona fede e comunque nell'esclusivo interesse del figlio medesimo.
3.B.14) Attuazione delle predette frequentazioni.
Gli accordi in ordine al collocamento ed alle frequentazioni di avranno inizio da quanto il PE
IG. lascerà la casa coniugale. Parte_2
3.C) NUOVI PARTNER
Nel rispetto della stabilità psico-emotiva di , i genitori concordano di introdurre con la PE doverosa gradualità la presenza di eventuali nuovi partner nella vita del figlio. Ciò, in ogni caso, deve riferirsi a rapporti stabilizzati che devono svilupparsi con progressività e nel rispetto di criteri educativi condivisi in pieno accordo tra i genitori. In ogni caso, nessun eventuale nuovo compagno dovrà sostituirsi alla figura dell'altro genitore.
3.D) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO, SPESE EXTRA, AUU E DETRAZIONI
3.D.1) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento del figlio nei giorni di propria spettanza.
3.D.2) I genitori divideranno al 50% le spese extra di , così come individuate sulla base PE dell'elencazione contenuta nelle linee guida emesse del Tribunale di Lecco (doc. n. 5). Inoltre i genitori, previo accordo, divideranno il costo dei capi-spalla e scarpe di . PE 3.D.3) Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che trascorrerà con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro. PE
3.D.4) Laddove vi fosse diritto al percepimento dell'AUU (Assegni Unici Universali), gli importi verranno percepiti dalla madre, che li impiegherà nell'abbigliamento di , di cui al punto 3.D.2 PE che precede.
3.D.5) I coniugi detrarranno, in misura del 50%, le spese sostenute in favore di . Laddove una PE voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa a PE dovrà riportare il codice fiscale del minore.
3.F) CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Carugate (MI) alla via San Giovanni Bosco n. 9, di proprietà della IG.ra rimarrà alla stessa assegnata. Pt_1
Il IG. libererà l'immobile, asportando i propri effetti personali e spostando la sua Parte_2 residenza anagrafica per concordata scelta, a partire dalla data del 13 dicembre 2024.
Con il rilascio della casa coniugale, il IG. consegnerà alla IG.ra tutte le Parte_2 Pt_1 chiavi dell'immobile e delle relative pertinenze.
Finché permarrà la convivenza, le spese ordinarie verranno divise al 50%.
4) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4.A) ALTRI BENI
4.A.1) La IG.ra , entro due giorni dall'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del Pt_1 marito, verserà al IG. la somma di Euro 140.000,00 (centoquaranta mila/00), a Parte_2 tacitazione di ogni rapporto di dare/avere tra loro intercorrente durante il matrimonio (anche per le contribuzioni e/o donazioni e/o prestiti di denaro nel ménage famigliare e per la casa coniugale ed arredi pervenuti dai famigliari dei coniugi). Pertanto, con il presente accordo, le parti si manlevano reciprocamente, ad ogni effetto di legge, da future eventuali rivendicazioni.
4.A.2) Il conto corrente cointestato presso BC (n. 406) verrà chiuso ed il ricavato potrà essere trattenuto dalla IG.ra . Pt_1
4.A.3) Autovetture
Il IG. è proprietario dell'autovettura Mercedes Classe A, targata FY368GJ, in uso alla Parte_2 moglie;
mentre la IG.ra è proprietaria dell'autovettura Fiat 500e, targata GC501LW, in Pt_1 uso al marito.
Le auto hanno valori equivalenti.
Pertanto, i coniugi potranno provvedere al relativo passaggio di proprietà con permuta e ciascuno si intesterà la vettura che ha in uso, con voltura e spese a proprio esclusivo carico, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 30.6.2025.
Diversamente, nel caso in cui non volessero sostenere i costi di trapasso, sempre entro il 30.6.2025, potranno provvedere alla vendita delle auto (entrambi o singolarmente). In questo caso, il coniuge proprietario si renderà parte attiva per far realizzare all'altro la vendita del bene in godimento.
Resta inteso che, fintanto che permarrà la situazione di utilizzo dell'auto dell'altro, il coniuge che avrà il godimento del bene sosterrà in toto le spese di benzina, manutenzione (ordinaria e straordinaria), bollo e RCA dell'auto in uso.
4.A.4) Il IG. rimarrà proprietario della moto BMW, targata FK71380. Ogni spesa Parte_2 legata a tale bene verrà sostenuta dal IG. senza nulla chiedere e/o pretendere a tale Parte_2 titolo dalla moglie.
4.A.5) Fatta eccezione per quanto sopra stabilito in punto di autovetture e conto comune, ciascun coniuge rimarrà proprietario dei beni a sé intestati e provvederà al pagamento dei propri debiti, senza nulla a pretendere e/o rivendicare al riguardo dall'altro.
4.B) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno verso l'altro.
4.C) I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per il figlio minorenne per cui occorresse la firma dell'altro, comunque escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre all'estero, che il minore PE possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici, gite scolastiche o vacanze studio.
4.D) I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legala alla vicenda matrimoniale.
5) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
I coniugi accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione legale dei coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Inverigo
(CO) in data 14.7.2017 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con successive note scritte depositate in data 30.1.2025 per l'udienza del 5.2.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
;
[...]
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi