Sentenza 25 maggio 2023
Decreto cautelare 9 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2024
Parere definitivo 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 00485/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 950 del 2018, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Cena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, nelle persone rispettivamente del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, notificato in data 04.07.2018, di rigetto dell'istanza di revoca dell'Ammonimento del 09.12.2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Torino del 09/12/2014, notificato in data 10/12/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso riportato in epigrafe notificato il 3 ottobre 2018 -Ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Questore di Torino del 25 giugno 2018, notificatogli il 4 luglio successivo, di rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di ammonimento del 9 dicembre 2014.
Esponeva in fatto di essere stato ammonito ex d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 38 del 2009, “ ad avere un comportamento conforme alla legge, nonché ad astenersi da qualsiasi atteggiamento molesto o minaccioso nei confronti di -OMISSIS-, dei prossimi congiunti e delle persone legate a lei affettivamente, avvisandolo che l’inosservanza del presente provvedimento comporterà l’adozione d’ufficio della procedura per il delitto contemplato dall’art. 612 bis c.p., con l’ulteriore aggravamento di pena ”.
In breve gli era stato contestato, dopo l'interruzione della relazione sentimentale con la -OMISSIS-, di aver avviato un comportamento nei confronti della medesima fatto di molestie e minacce, soprattutto per via telefonica e di aver ricevuto per questo ammonimento in parola.
Il 23 maggio 2018 aveva presentato l’Amministrazione dell’Interno istanza di revoca del provvedimento, ritenendolo sia superato dai fatti per non aver avuto più rapporti con la persona prima nominata e poi perché l’ammonimento del 2014 era stato assunto, a suo parere, sulla base di diverse violazioni di legge ed in particolare quelle sulla garanzia di partecipazione al procedimento.
Avverso il diniego della revoca prima riportato, il ricorrente deduceva le seguenti censure:
1.Violazione degli artt. 1 co. 1 e 21 nonies l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per motivazione carente e/o incongruente e/o contraddittoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e travisamento dei fatti, perplessità. L’ammonimento era stato adottato unicamente sulla base delle dichiarazioni e difese della -OMISSIS- e di altra persona ritenuta “informata dei fatti”, con omissione di preventiva e necessaria audizione dell’interessato destinatario della misura in discussione. Tali vizi avrebbero autonomamente dovuto portare in autotutela alla rimozione del provvedimento monitorio adottato in precedenza.
2.Violazione degli artt. 1 co.1 e 21 quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per motivazione carente e/o incongruente e/o contraddittoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e travisamento dei fatti, perplessità. Il provato esaurimento già da quattro anni della condotta riprovevole del ricorrente doveva portare al ritiro del provvedimento nei confronti del ricorrente, comunque danneggiato dalla sussistenza in ragione della sua attività lavorativa presso Finmeccanica con frequenti rapporti con le forze armate.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 24 maggio 2023 svoltasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
Con il primo motivo il ricorso si duole del mancato annullamento d’ufficio dell’ammonimento emesso nel 2014 per stalking nei confronti di una conoscente, causa l’allora avvenuta violazione delle garanzie partecipative, vista l’avvenuta audizione della sola conoscente di altra persona informata dei fatti e soprattutto, al contrario, della totale omissione di richiesta formazione nei suoi confronti.
Il motivo è infondato, se non più correttamente del tutto tardivo.
I fatti contestati ed il successivo ammonimento risalgono a quattro anni prima della proposizione del ricorso in esame e non c’è che da rilevare la giustezza delle difese ministeriali, in quanto tali censure andavano proposte tempestivamente nel 2014 nel termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento monitorio.
Quanto alla seconda censura, superamento del provvedimento per cessazione da quattro anni del comportamento irriguardoso, non c’è che adeguarsi alla pacifica giurisprudenza secondo cui l’ammonimento del Questore è un provvedimento ad efficacia istantanea e, come tale, non passibile di revoca: con tale tipo di atto il Questore "ammonisce oralmente il soggetto…invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge", perciò si ha un provvedimento che si sostanzia in un monito dell’Autorità di pubblica sicurezza nei confronti del disturbatore, che viene esortato a desistere dai comportamenti vessatori, che non integrano ancora un reato o non sono perseguibili per mancata querela dell'offeso e che, se non fermati, potrebbero sfociare in condotte delittuose ai danni della persona e, nella peggiore delle ipotesi, degenerare in atti violenti con esiti irreparabili. Quindi siamo di fronte ad una sorta di rimprovero che si produce e si esaurisce istantaneamente nel momento in cui viene mosso e che si esaurisce nella sua istantaneità e nella sua funzione convocata in un determinato momento storico in cui non si possono nutrire dubbi sulla sua legittimità, legittimità che non si può mettere in discussione anni per il normale scorrere del tempo e le usuali modificazioni dei rapporti umani.
Per le considerazioni suesposte il ricorso deve quindi essere respinto.
Sussistono tuttavia le ragioni equitative per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre parti citate nella sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.