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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2789/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Dominella per procura generale alle liti in data 10.9.2020, autenticata nelle firme dal notaio rep.n.54368 racc.n.15494 Per_1 allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fava Fabio per procura in calce alla comparsa di risposta appellata e Controparte_2 contumace appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15179/2020 pubblicata in data 2.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione notificato in data 26.9.2017, la (già , Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva la condanna della e di Controparte_2 al pagamento in suo favore dell'importo di € 31.270,00 in considerazione della Parte_1 responsabilità delle predette per la erronea negoziazione degli assegni pagati a soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, insistendo, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso della parte attrice, ex art. 1227 c.c., nella causazione del danno in oggetto;
nonostante rituale notifica, la non si costituiva Controparte_2 in giudizio e, all'udienza del 5.11.2018, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale il Tribunale così decideva:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 31.270,00 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.972,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
3) nulla per le restanti spese.---
La decisione è così motivata:
La fattispecie oggetto del presente giudizio trae origine dalla vicenda relativa alla negoziazione, da parte di degli assegni di traenza n. 5.901.459.302 11 dell'importo di € 11.500,00 Parte_1 intestato alla sig.ra ; n. 5.901.150.849 09 dell'importo di € 4.770,00 intestato alla sig.ra Parte_2 ; n. 5.901.459.303 12 dell'importo di € 12.000,00 intestato al sig. ; Persona_2 Persona_3 n. 5.901.312.401 10 dell'importo di € 3.000,00 intestato al sig. e dall'avvenuto Persona_4 pagamento dei predetti titoli in favore di soggetti diversi dai legittimi intestatari e, sul presupposto della concorrente responsabilità di e di (ossia della banca Parte_1 Controparte_2 negoziatrice e della banca trattaria) per l'errata identificazione del beneficiario del titolo e del nuovo pagamento effettuato in favore degli aventi diritto, ha ad oggetto la condanna di entrambe le convenute al pagamento dell'importo di € 31.270,00, di cui agli assegni in oggetto. Preliminarmente si rileva che il termine decennale di prescrizione per l'esercizio del diritto di obbligazione contrattuale azionato da (Cass. civ., Sez. Un., sentenze n. 14712 Controparte_1 del 26.6.2007 e n. 12477 del 21.5.2018) è stato interrotto da nei confronti di Controparte_3 [...] con lettere raccomandate ricevute dalla destinataria in data 20.4.2007 e 19.4.2012, come Parte_1 risulta dagli avvisi di ricevimento postale (cfr. la documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice); con le predette comunicazioni parte attrice ha manifestato la volontà di conseguire il pagamento degli importi recati dagli assegni oggetto di causa, in tal modo interrompendo il decorso del termine prescrizionale, avendo manifestato la propria volontà di conseguire il pagamento. Nel merito, si osserva che gli assegni dedotti in giudizio rientrano nella categoria dei c.d. “assegni per traenza”, ossia nel novero di quegli assegni che la banca autorizza taluno a sottoscrivere per traenza sulla banca stessa, inviandogli un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente o di altro soggetto indicato come beneficiario, sul presupposto dell'esistenza di una provvista fornita dal richiedente l'emissione del modulo di assegno in questione;
all'assegno di traenza risulta applicabile la disciplina in materia di assegno bancario non trasferibile, con ogni conseguenza sul piano della responsabilità della banca (cfr. Cass. SS.UU. n. 14712 del 26.6.2007). Sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che non abbia provveduto Parte_1 alla identificazione dei beneficiari con la necessaria diligenza, previa esibizione dei documenti di identificazione;
in particolare, gli assegni sono stati negoziati presso a favore di Parte_1 soggetti ignoti e la società convenuta non ha dimostrato di aver svolto alcuna idonea attività identificativa degli stessi, il cui corretto e diligente svolgimento avrebbe precluso l'erronea negoziazione dei titoli in favore di soggetti sconosciuti, in mancanza di un rapporto contrattuale in corso con al momento della presentazione dei titoli, situazione che la società Parte_1 negoziatrice avrebbe dovuto considerare per adottare adeguate cautele nell'accertamento dell'identità di tali persone. La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, che dispone: “…l'assegno bancario emesso con clausola 'non trasferibile' non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento…”; secondo l'insegnamento della S.C. “…la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ…“ (Cass., SS.UU. n. 14712 del 26/6/2007; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7618 del 30.3.2010 e n. 10534 del 22.5.2015; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 12477 del 21.5.2018; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 25581 del 12.10.2018). In ordine al contenuto della responsabilità della banca negoziatrice, si osserva che “…ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass., SS.UU., sentenza n. 12477 del 21.5.2018); e l'insegnamento della S.C. ha altresì precisato che
“…l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste...” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 7949 del 31.3.2010; conf. Cass,, Sez. 1 civ., sentenza n. 3654 del 12.3.2003); ed ancora “…l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile"…” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3405 del 22.2.2016). Ciò premesso, va ravvisato l'inadempimento, consistito nell'indebito utilizzo della provvista di ciascun assegno bancario, effettuato mediante il pagamento dei relativi importi a una persona non adeguatamente identificata e priva di un pregresso rapporto di conto corrente o deposito a risparmio con la società negoziatrice del titolo, che non ha dimostrato di aver svolto nei suoi confronti idonea attività identificativa;
al riguardo, ha prodotto copia delle carta d'identità e dei Parte_1 tesserini fiscali esibiti dai soggetti presentatori dei titoli in oggetto, ma non ha provato la validità dei codici fiscali, suscettibili di un immediato controllo mediante il collegamento al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, né la corrispondenza ad alcuna persona di data e luogo di nascita di cui alle carte d'identità. Si osserva, inoltre, che la parte convenuta non ha allegato di aver richiesto ai presentatori dei titoli di fornire un altro documento di identità, non essendo tale la tessera fiscale e sanitaria, che non contiene la fotografia del titolare;
ed infine appare assolutamente rilevante la circostanza che tutti i soggetti presentatori dei titoli risultano aver aperto dei libretti di risparmio postale nelle medesime date in cui i singoli assegni sono stati negoziati, a riprova che gli stessi non fossero in precedenza titolari di alcun rapporto con e che l'apertura dei singoli libretti è stata funzionale proprio alla Parte_1 negoziazione dei titoli di credito per cui è causa. Non appare, infine, rilevante la modalità di trasmissione degli assegni bancari tramite il servizio di posta ordinaria non assicurata, poiché non è provata la sussistenza dell'incidenza causale di questa modalità di trasmissione dei titoli rispetto all'evento dannoso;
secondo l'insegnamento della S.C. sul punto “…la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo...” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7618 del 30.3.2010; conf. Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 23460 del 4.11.2014; Cass., Sez. 1, Ord. n. 12984 del 15.5.2019). Per quanto attiene alla posizione di si rileva che è pacifica la circostanza Controparte_2 dell'avvenuta estinzione degli assegni in stanza di compensazione mediante la procedura check truncation, che non prevede il materiale invio del titolo, ma una comunicazione elettronica di alcuni dati, tra i quali non è stato allegato o provato che sia incluso il nome del beneficiario;
non risulta che abbia avuto la possibilità di esaminare i titoli, per effettuare l'eventuale rilievo delle Controparte_2 alterazioni, né che le sia stato comunicato il nome della persona che si è presentata per l'incasso, sicché non vi è prova che abbia potuto confrontarlo con i nomi delle persone a favore delle quali erano stati emessi gli assegni, noti all'istituto di credito, sicché non si ravvisa alcun presupposto per affermare la responsabilità della banca trattaria nell'illecito pagamento delle somme a un soggetto non legittimato. Dalle suesposte considerazioni discende, in parziale accoglimento della domanda, la condanna di al pagamento dell'importo di € 31.270,00 per i titoli di cui in atto di citazione, Parte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
va respinta la domanda proposta in via subordinata da Parte_1 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, seguono la soccombenza e sono poste a carico di nulla per le spese in relazione al rapporto Parte_1 processuale tra la parte attrice e la rimasta contumace. Controparte_2
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da (da ora in poi: ). Parte_1 Pt_1
Resiste all'appello (da ora in poi: che ha eccepito Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. e lo ha contestato nel merito, mentre già contumace in primo grado, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_2 contumace. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 26.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante: Voglia Codesta ecc.ma Corte d'Appello accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15179/2020, pubblicata il 02/11/2020, non notificata, del Tribunale Civile di Roma.
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Parte_1
- in via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla e/o Controparte_1 ed, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque, concorrente in capo a Controparte_2 queste ultime per la mancata cautela nella spedizione dei titoli per posta ordinaria non tracciabile;
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.m a Corte adita , contrariis reiectis , In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, 1 comma c.p.c., nonché accertare e dichiarare manifestamente infondato l'appello ex adverso proposto conseguentemente pronunciando ordinanza exart. 348 bis/terc.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione preliminare, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, con conseguente conferma dei capi della sentenza di primo grado. La società appellata chiede, inoltre, all'Ill.mo Giudice adito di voler tenere conto della condotta tenuta da nella concreta fattispecie in sede di decisione e regolazione delle spese di lite ex art. 116 cpc Pt_1 (in tal senso, sentenza n. 12234/22 del 26.07.2022 (all. 1)). Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
§ 3. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 4.- Nell'atto di appello si possono individuare i seguenti motivi di critica alla decisione di primo grado.
§ 4.1. – Un primo motivo censura la sentenza laddove ha affermato che non ha Pt_1 diligentemente operato nella identificazione dei portatori degli assegni di traenza risultati mal pagati. L'appellante ricorda che gli assegni non furono contraffatti ma negoziati da soggetti apparentemente legittimati in base ai titoli rispettivamente presentati all'incasso e che l'identificazione venne eseguita dai funzionari addetti agli sportelli degli uffici dove gli assegni furono negoziati sulla base di documenti apparentemente validi, non potendosi ritenere necessaria l'identificazione mediante due anziché uno documenti identificativi e nemmeno la ricerca presso Agenzia delle Entrate per accertare la veridicità dei codici fiscali.
Il motivo è fondato. Gli assegni per cui è causa non furono contraffatti, ma portati all'incasso da persone che presentarono documenti identificativi che li indicavano, nel nome e cognome, come i legittimi beneficiari indicati nei titoli. Il Tribunale ha ritenuto negligente l'identificazione dei portatori sulla base delle seguenti argomentazioni:
“… ha prodotto copia delle carta d'identità e dei tesserini fiscali esibiti dai Parte_1 soggetti presentatori dei titoli in oggetto, ma non ha provato la validità dei codici fiscali, suscettibili di un immediato controllo mediante il collegamento al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, né la corrispondenza ad alcuna persona di data e luogo di nascita di cui alle carte d'identità. Si osserva, inoltre, che la parte convenuta non ha allegato di aver richiesto ai presentatori dei titoli di fornire un altro documento di identità, non essendo tale la tessera fiscale e sanitaria, che non contiene la fotografia del titolare;
ed infine appare assolutamente rilevante la circostanza che tutti i soggetti presentatori dei titoli risultano aver aperto dei libretti di risparmio postale nelle medesime date in cui i singoli assegni sono stati negoziati, a riprova che gli stessi non fossero in precedenza titolari di alcun rapporto con e che l'apertura dei singoli libretti è stata funzionale proprio alla Parte_1 negoziazione dei titoli di credito per cui è causa”.
I criteri di valutazione adottati dal Tribunale non sono conformi a quelli indicati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo Cass.n.34109/2019:
“In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”. Secondo Cass.n.3649/2021: “Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita”.
La successiva sentenza n.15934/2022, non massimata, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalle precedenti sopra citate, ha così argomentato:
“…Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato nella identificazione del Parte_1 beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento”.
La Corte, nel conformarsi all'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'identificazione dei soggetti che presentarono all'incasso i quattro assegni per cui è causa, eseguita mediante la presentazione da parte di ciascun portatore di un documento identificativo apparentemente regolare, com'è pacifico, abbia esaurito l'obbligo di diligenza qualificata degli operatori di , non essendo Pt_1 necessaria la presentazione di un secondo documento, né la verifica del codice fiscale, ed essendo neutra la circostanza che si trattasse di soggetti con cui l'appellante non aveva alcun rapporto, così da rendere necessaria l'apertura di libretti di deposito su cui versare il ricavato degli assegni.
§ 4.2. – L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe i successivi, con cui Pt_1 ha inteso far valere la colpa della banca trattaria, che indica come unica responsabile dell'errore nell'identificazione dei portatori degli assegni e il concorso di colpa della compagnia assicuratrice ex art.1227 c.c. per aver spedito i titoli per posta ordinaria.
§ 5. - Le spese dei due gradi di giudizio si pongono a carico di Controparte_1 liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n.15179/2020, pubblicata in data 02/11/2020, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio, che liquida per compensi in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e in € 8469,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2789/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Dominella per procura generale alle liti in data 10.9.2020, autenticata nelle firme dal notaio rep.n.54368 racc.n.15494 Per_1 allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fava Fabio per procura in calce alla comparsa di risposta appellata e Controparte_2 contumace appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.15179/2020 pubblicata in data 2.11.2020.
FATTO E DIRITTO
§1. - La vicenda oggetto di causa è riassunta nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione notificato in data 26.9.2017, la (già , Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva la condanna della e di Controparte_2 al pagamento in suo favore dell'importo di € 31.270,00 in considerazione della Parte_1 responsabilità delle predette per la erronea negoziazione degli assegni pagati a soggetti diversi dai legittimi beneficiari;
si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, insistendo, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso della parte attrice, ex art. 1227 c.c., nella causazione del danno in oggetto;
nonostante rituale notifica, la non si costituiva Controparte_2 in giudizio e, all'udienza del 5.11.2018, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria meramente documentale il Tribunale così decideva:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di € 31.270,00 per i titoli di cui in atto di citazione, oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.972,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
3) nulla per le restanti spese.---
La decisione è così motivata:
La fattispecie oggetto del presente giudizio trae origine dalla vicenda relativa alla negoziazione, da parte di degli assegni di traenza n. 5.901.459.302 11 dell'importo di € 11.500,00 Parte_1 intestato alla sig.ra ; n. 5.901.150.849 09 dell'importo di € 4.770,00 intestato alla sig.ra Parte_2 ; n. 5.901.459.303 12 dell'importo di € 12.000,00 intestato al sig. ; Persona_2 Persona_3 n. 5.901.312.401 10 dell'importo di € 3.000,00 intestato al sig. e dall'avvenuto Persona_4 pagamento dei predetti titoli in favore di soggetti diversi dai legittimi intestatari e, sul presupposto della concorrente responsabilità di e di (ossia della banca Parte_1 Controparte_2 negoziatrice e della banca trattaria) per l'errata identificazione del beneficiario del titolo e del nuovo pagamento effettuato in favore degli aventi diritto, ha ad oggetto la condanna di entrambe le convenute al pagamento dell'importo di € 31.270,00, di cui agli assegni in oggetto. Preliminarmente si rileva che il termine decennale di prescrizione per l'esercizio del diritto di obbligazione contrattuale azionato da (Cass. civ., Sez. Un., sentenze n. 14712 Controparte_1 del 26.6.2007 e n. 12477 del 21.5.2018) è stato interrotto da nei confronti di Controparte_3 [...] con lettere raccomandate ricevute dalla destinataria in data 20.4.2007 e 19.4.2012, come Parte_1 risulta dagli avvisi di ricevimento postale (cfr. la documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice); con le predette comunicazioni parte attrice ha manifestato la volontà di conseguire il pagamento degli importi recati dagli assegni oggetto di causa, in tal modo interrompendo il decorso del termine prescrizionale, avendo manifestato la propria volontà di conseguire il pagamento. Nel merito, si osserva che gli assegni dedotti in giudizio rientrano nella categoria dei c.d. “assegni per traenza”, ossia nel novero di quegli assegni che la banca autorizza taluno a sottoscrivere per traenza sulla banca stessa, inviandogli un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente o di altro soggetto indicato come beneficiario, sul presupposto dell'esistenza di una provvista fornita dal richiedente l'emissione del modulo di assegno in questione;
all'assegno di traenza risulta applicabile la disciplina in materia di assegno bancario non trasferibile, con ogni conseguenza sul piano della responsabilità della banca (cfr. Cass. SS.UU. n. 14712 del 26.6.2007). Sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che non abbia provveduto Parte_1 alla identificazione dei beneficiari con la necessaria diligenza, previa esibizione dei documenti di identificazione;
in particolare, gli assegni sono stati negoziati presso a favore di Parte_1 soggetti ignoti e la società convenuta non ha dimostrato di aver svolto alcuna idonea attività identificativa degli stessi, il cui corretto e diligente svolgimento avrebbe precluso l'erronea negoziazione dei titoli in favore di soggetti sconosciuti, in mancanza di un rapporto contrattuale in corso con al momento della presentazione dei titoli, situazione che la società Parte_1 negoziatrice avrebbe dovuto considerare per adottare adeguate cautele nell'accertamento dell'identità di tali persone. La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, che dispone: “…l'assegno bancario emesso con clausola 'non trasferibile' non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento…”; secondo l'insegnamento della S.C. “…la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ…“ (Cass., SS.UU. n. 14712 del 26/6/2007; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7618 del 30.3.2010 e n. 10534 del 22.5.2015; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 12477 del 21.5.2018; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 25581 del 12.10.2018). In ordine al contenuto della responsabilità della banca negoziatrice, si osserva che “…ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass., SS.UU., sentenza n. 12477 del 21.5.2018); e l'insegnamento della S.C. ha altresì precisato che
“…l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste...” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 7949 del 31.3.2010; conf. Cass,, Sez. 1 civ., sentenza n. 3654 del 12.3.2003); ed ancora “…l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile"…” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3405 del 22.2.2016). Ciò premesso, va ravvisato l'inadempimento, consistito nell'indebito utilizzo della provvista di ciascun assegno bancario, effettuato mediante il pagamento dei relativi importi a una persona non adeguatamente identificata e priva di un pregresso rapporto di conto corrente o deposito a risparmio con la società negoziatrice del titolo, che non ha dimostrato di aver svolto nei suoi confronti idonea attività identificativa;
al riguardo, ha prodotto copia delle carta d'identità e dei Parte_1 tesserini fiscali esibiti dai soggetti presentatori dei titoli in oggetto, ma non ha provato la validità dei codici fiscali, suscettibili di un immediato controllo mediante il collegamento al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, né la corrispondenza ad alcuna persona di data e luogo di nascita di cui alle carte d'identità. Si osserva, inoltre, che la parte convenuta non ha allegato di aver richiesto ai presentatori dei titoli di fornire un altro documento di identità, non essendo tale la tessera fiscale e sanitaria, che non contiene la fotografia del titolare;
ed infine appare assolutamente rilevante la circostanza che tutti i soggetti presentatori dei titoli risultano aver aperto dei libretti di risparmio postale nelle medesime date in cui i singoli assegni sono stati negoziati, a riprova che gli stessi non fossero in precedenza titolari di alcun rapporto con e che l'apertura dei singoli libretti è stata funzionale proprio alla Parte_1 negoziazione dei titoli di credito per cui è causa. Non appare, infine, rilevante la modalità di trasmissione degli assegni bancari tramite il servizio di posta ordinaria non assicurata, poiché non è provata la sussistenza dell'incidenza causale di questa modalità di trasmissione dei titoli rispetto all'evento dannoso;
secondo l'insegnamento della S.C. sul punto “…la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo...” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 7618 del 30.3.2010; conf. Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 23460 del 4.11.2014; Cass., Sez. 1, Ord. n. 12984 del 15.5.2019). Per quanto attiene alla posizione di si rileva che è pacifica la circostanza Controparte_2 dell'avvenuta estinzione degli assegni in stanza di compensazione mediante la procedura check truncation, che non prevede il materiale invio del titolo, ma una comunicazione elettronica di alcuni dati, tra i quali non è stato allegato o provato che sia incluso il nome del beneficiario;
non risulta che abbia avuto la possibilità di esaminare i titoli, per effettuare l'eventuale rilievo delle Controparte_2 alterazioni, né che le sia stato comunicato il nome della persona che si è presentata per l'incasso, sicché non vi è prova che abbia potuto confrontarlo con i nomi delle persone a favore delle quali erano stati emessi gli assegni, noti all'istituto di credito, sicché non si ravvisa alcun presupposto per affermare la responsabilità della banca trattaria nell'illecito pagamento delle somme a un soggetto non legittimato. Dalle suesposte considerazioni discende, in parziale accoglimento della domanda, la condanna di al pagamento dell'importo di € 31.270,00 per i titoli di cui in atto di citazione, Parte_1 oltre interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
va respinta la domanda proposta in via subordinata da Parte_1 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, seguono la soccombenza e sono poste a carico di nulla per le spese in relazione al rapporto Parte_1 processuale tra la parte attrice e la rimasta contumace. Controparte_2
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da (da ora in poi: ). Parte_1 Pt_1
Resiste all'appello (da ora in poi: che ha eccepito Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. e lo ha contestato nel merito, mentre già contumace in primo grado, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_2 contumace. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 26.9.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per l'appellante: Voglia Codesta ecc.ma Corte d'Appello accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 15179/2020, pubblicata il 02/11/2020, non notificata, del Tribunale Civile di Roma.
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Parte_1
- in via subordinata, nell' ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla e/o Controparte_1 ed, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque, concorrente in capo a Controparte_2 queste ultime per la mancata cautela nella spedizione dei titoli per posta ordinaria non tracciabile;
- Con vittoria di spese e onorari di causa, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.m a Corte adita , contrariis reiectis , In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342, 1 comma c.p.c., nonché accertare e dichiarare manifestamente infondato l'appello ex adverso proposto conseguentemente pronunciando ordinanza exart. 348 bis/terc.p.c.. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione preliminare, respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate in narrativa, con conseguente conferma dei capi della sentenza di primo grado. La società appellata chiede, inoltre, all'Ill.mo Giudice adito di voler tenere conto della condotta tenuta da nella concreta fattispecie in sede di decisione e regolazione delle spese di lite ex art. 116 cpc Pt_1 (in tal senso, sentenza n. 12234/22 del 26.07.2022 (all. 1)). Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
§ 3. - L'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata. Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 4.- Nell'atto di appello si possono individuare i seguenti motivi di critica alla decisione di primo grado.
§ 4.1. – Un primo motivo censura la sentenza laddove ha affermato che non ha Pt_1 diligentemente operato nella identificazione dei portatori degli assegni di traenza risultati mal pagati. L'appellante ricorda che gli assegni non furono contraffatti ma negoziati da soggetti apparentemente legittimati in base ai titoli rispettivamente presentati all'incasso e che l'identificazione venne eseguita dai funzionari addetti agli sportelli degli uffici dove gli assegni furono negoziati sulla base di documenti apparentemente validi, non potendosi ritenere necessaria l'identificazione mediante due anziché uno documenti identificativi e nemmeno la ricerca presso Agenzia delle Entrate per accertare la veridicità dei codici fiscali.
Il motivo è fondato. Gli assegni per cui è causa non furono contraffatti, ma portati all'incasso da persone che presentarono documenti identificativi che li indicavano, nel nome e cognome, come i legittimi beneficiari indicati nei titoli. Il Tribunale ha ritenuto negligente l'identificazione dei portatori sulla base delle seguenti argomentazioni:
“… ha prodotto copia delle carta d'identità e dei tesserini fiscali esibiti dai Parte_1 soggetti presentatori dei titoli in oggetto, ma non ha provato la validità dei codici fiscali, suscettibili di un immediato controllo mediante il collegamento al sito internet dell'Agenzia delle Entrate, né la corrispondenza ad alcuna persona di data e luogo di nascita di cui alle carte d'identità. Si osserva, inoltre, che la parte convenuta non ha allegato di aver richiesto ai presentatori dei titoli di fornire un altro documento di identità, non essendo tale la tessera fiscale e sanitaria, che non contiene la fotografia del titolare;
ed infine appare assolutamente rilevante la circostanza che tutti i soggetti presentatori dei titoli risultano aver aperto dei libretti di risparmio postale nelle medesime date in cui i singoli assegni sono stati negoziati, a riprova che gli stessi non fossero in precedenza titolari di alcun rapporto con e che l'apertura dei singoli libretti è stata funzionale proprio alla Parte_1 negoziazione dei titoli di credito per cui è causa”.
I criteri di valutazione adottati dal Tribunale non sono conformi a quelli indicati dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo Cass.n.34109/2019:
“In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”. Secondo Cass.n.3649/2021: “Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita”.
La successiva sentenza n.15934/2022, non massimata, dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalle precedenti sopra citate, ha così argomentato:
“…Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato nella identificazione del Parte_1 beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento”.
La Corte, nel conformarsi all'orientamento espresso dalla citata giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'identificazione dei soggetti che presentarono all'incasso i quattro assegni per cui è causa, eseguita mediante la presentazione da parte di ciascun portatore di un documento identificativo apparentemente regolare, com'è pacifico, abbia esaurito l'obbligo di diligenza qualificata degli operatori di , non essendo Pt_1 necessaria la presentazione di un secondo documento, né la verifica del codice fiscale, ed essendo neutra la circostanza che si trattasse di soggetti con cui l'appellante non aveva alcun rapporto, così da rendere necessaria l'apertura di libretti di deposito su cui versare il ricavato degli assegni.
§ 4.2. – L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe i successivi, con cui Pt_1 ha inteso far valere la colpa della banca trattaria, che indica come unica responsabile dell'errore nell'identificazione dei portatori degli assegni e il concorso di colpa della compagnia assicuratrice ex art.1227 c.c. per aver spedito i titoli per posta ordinaria.
§ 5. - Le spese dei due gradi di giudizio si pongono a carico di Controparte_1 liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello di avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n.15179/2020, pubblicata in data 02/11/2020, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio, che liquida per compensi in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e in € 8469,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo