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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/08/2025, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 9442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
-
Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9442 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
Parte_1 (nato a [...] il [...], C.F.: C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Capocelli, presso il cui studio in Napoli al C.so Europa n. 9, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
"Controparte_1 (nata a [...] il [...] C.F.: rappresentata e difesa dall'avv.
, C.F._2
Vincenzo De Rosa, presso il cui studio in Napoli alla via Carlo de Cesare n. 64 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, disciplinare i rapporti confermando la disciplina provvisoria e ha chiesto di determinare il contributo per il minore a carico del padre in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Parte_1 premetteva di aver contratto matrimonio con [...] Con ricorso depositato in data 2.5.2024, in Arzano (NA) 1'8.10.2015; che dalla loro unione era nato un figlio, PE in data 1.10.2019; Controparte_1
che le parti in data 16.6.2021 erano comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli che le aveva autorizzate a vivere separatamente;
che la separazione era stata infine omologata con decreto del 21.7.2021, e che da allora la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita, chiedeva pertanto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
determinarsi a titolo di contributo nel mantenimento del minore PE a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno di € 200,00,
,
con rivalutazione ISTAT e prevedersi la ripartizione al 50% dell'assegno unico;
disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ma rideterminare il diritto di visita del padre in tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18 alle 21.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
Del Giudice CP_1 si costituiva, premettendo che il matrimonio era stato contratto con rito civile e non religioso,
e non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio. Esponeva che il ricorrente poteva contare su ingenti guadagni mensili grazie all'attività di giardiniere e di restauratore di mobili e che al contrario la propria condizione economica era da considerarsi precaria in quanto docente con contratti di lavoro a termine annuale.
Chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la determinazione a carico del ricorrente di un assegno divorzile in proprio favore di € 400,00 e di un contributo di mantenimento per il figlio minore di € 700,00, oltre rivalutazione e spese straordinarie. Si opponeva sia all'attribuzione al 50% dell'assegno unico sia, infine, alla rideterminazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, sostenendo che tre pomeriggi a settimana sarebbero risultati eccessivi dati gli impegni scolastici del minore.
All'udienza del 24.6.2025 le parti comparivano personalmente. Il ricorrente dichiarava, tra l'altro: "Attualmente vedo Per 1 il mercoledì e il venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. A settimane alterne PE dorme da me dal venerdì alla domenica. Lavoravo come giardiniere per una ditta, ma il contratto è scaduto e non me lo hanno ancora rinnovato, al momento percepisco la NASPI di circa € 800,00. Saltuariamente prendo dei mobili vecchi li aggiusto e li rivendo".
La resistente dichiarava, tra l'altro: "Confermo che attualmente il padre sta incontrando PE nei giorni indicati dal ricorrente. L'anno venturo uscirà da scuola alle ore 16,20. Quest'anno ho avuto una supplenza annuale. L'assegno Unico per PE ammonta a circa € 200,00 al mese e lo percepisco interamente io come da accordo in sede di separazione.'
Preso atto di tali dichiarazioni, il giudice in via provvisoria confermava le statuizioni di cui alla separazione consensuale, rideterminando i giorni di permanenza infrasettimanali del minore presso il padre in due pomeriggi, martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00. Rigettate le richieste istruttorie delle parti perché tardive per il ricorrente e relative a circostanze irrilevanti, generiche o documentate per la resistente, invitati i procuratori alla discussione orale, la causa veniva riservata per la decisione, con invio al P.M. per le conclusioni.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle questioni accessorie, non sono emersi elementi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso del figlio minore di età, PE nato l'[...], come del resto chiesto da entrambe le parti, che nelle rispettive conclusioni concordano anche in ordine alla collocazione del medesimo presso la madre.
In ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre, atteso il contrasto tra le parti in ordine ai tempi e alla frequenza degli stessi, occorre rideterminare gli stessi in ossequio al diritto del minore alla bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, così come sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla 1. 176/1991.
Pertanto il Collegio, atteso che il minore ha ormai compiuto i cinque anni e rilevato che, dalle dichiarazioni delle parti, già attualmente pernotta con il padre a settimane alterne, ritiene di confermare le statuizioni provvisorie adottate all'udienza del 24.6.2025, prevedendosi che il minore resti con il padre due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra le parti, dall'uscita di scuola fino alle 20.00, oltre al finesettimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00, nonché quindici giorni anche non continuativi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Il minore inoltre trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
In ordine al contributo nel mantenimento del figlio minore da porre a carico del padre, posto che la madre con cui convive vi provvede direttamente, premesso che in sede di separazione le parti hanno concordato a tale titolo l'importo € 300,00, che all'attualità, in ragione della rivalutazione ISTAT maturata ex lege, ammonta ad euro
323,70, occorre tenere in considerazione da un lato la circostanza che, come dedotto anche dalla resistente, la crescita del minore comporta notoriamente un aumento delle spese connesse al mantenimento, sia in relazione ai bisogni di vita primari che in relazione allo sviluppo di interessi autonomi da parte dello stesso, e dall'altro la circostanza che il padre lavorava come giardiniere per una ditta, ma il contratto è scaduto e non è stato ancora rinnovato, per cui al momento percepisce la NASPI di circa € 800,00 e saltuariamente restaura mobili antichi come dallo stesso dichiarato in udienza, ed inoltre che, a differenza della madre, non ha un'abitazione di proprietà e quindi è tenuto a pagare un canone di locazione mensile, sebbene conviva con una compagna con cui presumibilmente condivide le spese.
In ragione di ciò, appare congruo fissare in € 350,00 mensili l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore a carico del padre. Tale assegno andrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese a [...]
Controparte_1 , e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a far data da luglio 2026. Il ricorrente dovrà inoltre contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, di istruzione e sportive, come indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018 cui le parti dovranno far riferimento, previamente concordate.
Quanto all'Au il Collegio, conformemente alla richiesta della resistente, reputa di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente pur in vigenza di affidamento condiviso la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la CP Circolare dell' n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione del fatto che lo stesso, anche per la tenera età del minore, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo e che è ovviamente tenuto ex lege ad utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole, ciò in conformità alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. (Tribunale Bari sez. I, 3012/2023, Tribunale Pavia 25.7.24 Cass. civ., Sez. 4672/2025).
La resistente ha chiesto in via riconvenzionale la corresponsione dell'assegno divorzile.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio".
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un.
18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
Venendo al caso di specie, non sussistono i presupposti dell'assegno divorzile in quanto va a monte esclusa la sussistenza di quello squilibrio economico che funge da presupposto essenziale al suo riconoscimento.
Ed infatti, da un lato la resistente svolge la professione di insegnante e risulta avere avuto un reddito annuo complessivo pari a circa € 14.000,00 negli anni 2022 e 2023 (cfr. modelli 730 in atti). Le sue deduzioni circa la natura a termine del contratto di lavoro non possono avere rilievo, in quanto la condizione di precarietà è una realtà ben nota del Paese e comune ad un grande numero di insegnanti, la quale non esclude comunque la probabilità di rinnovo del contratto e la erogazione di una retribuzione comunque adeguata al sostentamento.
D'altra parte, il ricorrente risulta attualmente disoccupato, percepisce la Naspi in quanto il contratto di lavoro a termine come giardiniere risulta scaduto, ed ha dichiarato redditi pari a circa € 5.000,00 nel 2021. La circostanza, dedotta dalla resistente, secondo cui questi svolgerebbe anche attività di restauro e commercio di mobili antichi, in assenza di più specifici elementi volti a dimostrare i proventi di tale attività, non è idonea a mutare la complessiva situazione economica del ricorrente.
Ad ogni modo, quand'anche fosse emerso uno squilibrio economico nella posizione delle parti, la resistente nulla ha dedotto circa la eventuale attribuibilità della propria condizione economica a scelte compiute in costanza di matrimonio, motivo per cui non sussiste comunque la funzione compensativa che la determinazione dell'assegno divorzile dovrebbe svolgere a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
In ordine al regolamento delle spese di lite, queste vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione sia della natura della causa, attinente comunque alla pronuncia su uno status che riguarda entrambe le parti, sia al suo esito, che ha visto una reciproca soccombenza del ricorrente sulla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e della ricorrente sulla corresponsione dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
,Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro
Controparte_1 così
provvede:
Parte_1- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 a Arzano
(NA) 1'8.10.2015 (atto n. 24, parte I, Serie A reg. Atti Matrimonio anno 2015);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Arzano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- affida il figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
- pone a carico di
,a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore PE Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018,
l'assegno di € 350,00 da versare a Controparte_1 mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a far data da luglio 2026;
- dispone che l'intero Assegno Unico sia versato a Controparte_1
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott.ssa Gabriella Ferrara
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Pepe, CP_3
presso questo ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
-
Magistrati:
- Presidente- Dott. Raffaele Sdino
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9442 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
Parte_1 (nato a [...] il [...], C.F.: C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Capocelli, presso il cui studio in Napoli al C.so Europa n. 9, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
"Controparte_1 (nata a [...] il [...] C.F.: rappresentata e difesa dall'avv.
, C.F._2
Vincenzo De Rosa, presso il cui studio in Napoli alla via Carlo de Cesare n. 64 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, disciplinare i rapporti confermando la disciplina provvisoria e ha chiesto di determinare il contributo per il minore a carico del padre in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Parte_1 premetteva di aver contratto matrimonio con [...] Con ricorso depositato in data 2.5.2024, in Arzano (NA) 1'8.10.2015; che dalla loro unione era nato un figlio, PE in data 1.10.2019; Controparte_1
che le parti in data 16.6.2021 erano comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli che le aveva autorizzate a vivere separatamente;
che la separazione era stata infine omologata con decreto del 21.7.2021, e che da allora la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si era più ricostituita, chiedeva pertanto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
determinarsi a titolo di contributo nel mantenimento del minore PE a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno di € 200,00,
,
con rivalutazione ISTAT e prevedersi la ripartizione al 50% dell'assegno unico;
disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ma rideterminare il diritto di visita del padre in tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18 alle 21.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
Del Giudice CP_1 si costituiva, premettendo che il matrimonio era stato contratto con rito civile e non religioso,
e non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio. Esponeva che il ricorrente poteva contare su ingenti guadagni mensili grazie all'attività di giardiniere e di restauratore di mobili e che al contrario la propria condizione economica era da considerarsi precaria in quanto docente con contratti di lavoro a termine annuale.
Chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, la determinazione a carico del ricorrente di un assegno divorzile in proprio favore di € 400,00 e di un contributo di mantenimento per il figlio minore di € 700,00, oltre rivalutazione e spese straordinarie. Si opponeva sia all'attribuzione al 50% dell'assegno unico sia, infine, alla rideterminazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, sostenendo che tre pomeriggi a settimana sarebbero risultati eccessivi dati gli impegni scolastici del minore.
All'udienza del 24.6.2025 le parti comparivano personalmente. Il ricorrente dichiarava, tra l'altro: "Attualmente vedo Per 1 il mercoledì e il venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,00. A settimane alterne PE dorme da me dal venerdì alla domenica. Lavoravo come giardiniere per una ditta, ma il contratto è scaduto e non me lo hanno ancora rinnovato, al momento percepisco la NASPI di circa € 800,00. Saltuariamente prendo dei mobili vecchi li aggiusto e li rivendo".
La resistente dichiarava, tra l'altro: "Confermo che attualmente il padre sta incontrando PE nei giorni indicati dal ricorrente. L'anno venturo uscirà da scuola alle ore 16,20. Quest'anno ho avuto una supplenza annuale. L'assegno Unico per PE ammonta a circa € 200,00 al mese e lo percepisco interamente io come da accordo in sede di separazione.'
Preso atto di tali dichiarazioni, il giudice in via provvisoria confermava le statuizioni di cui alla separazione consensuale, rideterminando i giorni di permanenza infrasettimanali del minore presso il padre in due pomeriggi, martedì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00. Rigettate le richieste istruttorie delle parti perché tardive per il ricorrente e relative a circostanze irrilevanti, generiche o documentate per la resistente, invitati i procuratori alla discussione orale, la causa veniva riservata per la decisione, con invio al P.M. per le conclusioni.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale ove erano stati concordati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle questioni accessorie, non sono emersi elementi per derogare al regime preferenziale dell'affidamento condiviso del figlio minore di età, PE nato l'[...], come del resto chiesto da entrambe le parti, che nelle rispettive conclusioni concordano anche in ordine alla collocazione del medesimo presso la madre.
In ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre, atteso il contrasto tra le parti in ordine ai tempi e alla frequenza degli stessi, occorre rideterminare gli stessi in ossequio al diritto del minore alla bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, così come sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla 1. 176/1991.
Pertanto il Collegio, atteso che il minore ha ormai compiuto i cinque anni e rilevato che, dalle dichiarazioni delle parti, già attualmente pernotta con il padre a settimane alterne, ritiene di confermare le statuizioni provvisorie adottate all'udienza del 24.6.2025, prevedendosi che il minore resti con il padre due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra le parti, dall'uscita di scuola fino alle 20.00, oltre al finesettimana, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00, nonché quindici giorni anche non continuativi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Il minore inoltre trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 26 dicembre o il 6 gennaio, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis.
In ordine al contributo nel mantenimento del figlio minore da porre a carico del padre, posto che la madre con cui convive vi provvede direttamente, premesso che in sede di separazione le parti hanno concordato a tale titolo l'importo € 300,00, che all'attualità, in ragione della rivalutazione ISTAT maturata ex lege, ammonta ad euro
323,70, occorre tenere in considerazione da un lato la circostanza che, come dedotto anche dalla resistente, la crescita del minore comporta notoriamente un aumento delle spese connesse al mantenimento, sia in relazione ai bisogni di vita primari che in relazione allo sviluppo di interessi autonomi da parte dello stesso, e dall'altro la circostanza che il padre lavorava come giardiniere per una ditta, ma il contratto è scaduto e non è stato ancora rinnovato, per cui al momento percepisce la NASPI di circa € 800,00 e saltuariamente restaura mobili antichi come dallo stesso dichiarato in udienza, ed inoltre che, a differenza della madre, non ha un'abitazione di proprietà e quindi è tenuto a pagare un canone di locazione mensile, sebbene conviva con una compagna con cui presumibilmente condivide le spese.
In ragione di ciò, appare congruo fissare in € 350,00 mensili l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio minore a carico del padre. Tale assegno andrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese a [...]
Controparte_1 , e dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a far data da luglio 2026. Il ricorrente dovrà inoltre contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, di istruzione e sportive, come indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018 cui le parti dovranno far riferimento, previamente concordate.
Quanto all'Au il Collegio, conformemente alla richiesta della resistente, reputa di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente pur in vigenza di affidamento condiviso la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la CP Circolare dell' n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione del fatto che lo stesso, anche per la tenera età del minore, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo e che è ovviamente tenuto ex lege ad utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole, ciò in conformità alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. (Tribunale Bari sez. I, 3012/2023, Tribunale Pavia 25.7.24 Cass. civ., Sez. 4672/2025).
La resistente ha chiesto in via riconvenzionale la corresponsione dell'assegno divorzile.
Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, hanno affermato che "il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio".
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. (omissis) la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto" (cfr. Cass. Sez. Un.
18287/2018).
Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
Venendo al caso di specie, non sussistono i presupposti dell'assegno divorzile in quanto va a monte esclusa la sussistenza di quello squilibrio economico che funge da presupposto essenziale al suo riconoscimento.
Ed infatti, da un lato la resistente svolge la professione di insegnante e risulta avere avuto un reddito annuo complessivo pari a circa € 14.000,00 negli anni 2022 e 2023 (cfr. modelli 730 in atti). Le sue deduzioni circa la natura a termine del contratto di lavoro non possono avere rilievo, in quanto la condizione di precarietà è una realtà ben nota del Paese e comune ad un grande numero di insegnanti, la quale non esclude comunque la probabilità di rinnovo del contratto e la erogazione di una retribuzione comunque adeguata al sostentamento.
D'altra parte, il ricorrente risulta attualmente disoccupato, percepisce la Naspi in quanto il contratto di lavoro a termine come giardiniere risulta scaduto, ed ha dichiarato redditi pari a circa € 5.000,00 nel 2021. La circostanza, dedotta dalla resistente, secondo cui questi svolgerebbe anche attività di restauro e commercio di mobili antichi, in assenza di più specifici elementi volti a dimostrare i proventi di tale attività, non è idonea a mutare la complessiva situazione economica del ricorrente.
Ad ogni modo, quand'anche fosse emerso uno squilibrio economico nella posizione delle parti, la resistente nulla ha dedotto circa la eventuale attribuibilità della propria condizione economica a scelte compiute in costanza di matrimonio, motivo per cui non sussiste comunque la funzione compensativa che la determinazione dell'assegno divorzile dovrebbe svolgere a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
In ordine al regolamento delle spese di lite, queste vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione sia della natura della causa, attinente comunque alla pronuncia su uno status che riguarda entrambe le parti, sia al suo esito, che ha visto una reciproca soccombenza del ricorrente sulla riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore e della ricorrente sulla corresponsione dell'assegno divorzile.
P.Q.M.
,Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
contro
Controparte_1 così
provvede:
Parte_1- pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 a Arzano
(NA) 1'8.10.2015 (atto n. 24, parte I, Serie A reg. Atti Matrimonio anno 2015);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Arzano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- affida il figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
- pone a carico di
,a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore PE Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo di intesa del Tribunale di Napoli del 7.3.2018,
l'assegno di € 350,00 da versare a Controparte_1 mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese;
importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a far data da luglio 2026;
- dispone che l'intero Assegno Unico sia versato a Controparte_1
- rigetta la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.6.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino Dott.ssa Gabriella Ferrara
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Pepe, CP_3
presso questo ufficio.