Articolo 11 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Articolo 10Articolo 12
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1 novembre 1962
Art. 11. (Assegnazione di alloggi)

Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041 , al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, puo' essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilita', in relazione alle funzioni esplicate.
Analoga concessione puo' essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.
Entrata in vigore il 1 novembre 1962