TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza a verbale del 6.02.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 27 marzo 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16222 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023
promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Parte_1
Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Cardullo, dal quale è
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente con l , CP_1 Controparte_2
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'originale del ricorso ex art. 281decies c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
1 , (P.I. , in persona del procuratore ad negotia, Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, presso lo studio degli avv.ti Alice
Anselmo ed Aurora Anselmo, dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente,
giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
, residente in [...]; Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da contro la Parte_1
e con ricorso depositato in data 28.12.2023: Controparte_3 Controparte_4
- condanna la e al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4
solido, in favore di della somma di € 23.310,94, oltre interessi legali dalla Parte_1
presente decisione al soddisfo;
- condanna la e al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4
solido, in favore di delle spese di lite dalla stessa sostenute, che liquida in Parte_1
complessivi € 5.637,38, di cui € 560,38 (€ 518,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo + € 15,38
notifiche) per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario,
avv. Francesco Paolo Cardullo;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei convenuti in solido;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 28.12.2023 e regolarmente notificato,
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 Controparte_5
[...] (d'ora innanzi denominata soltanto e per ottenere la loro CP_3 Controparte_4
condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico e morale) e patrimoniali (per spese mediche e spese stragiudiziali) da lei patiti, da quantificarsi nella misura risultante a seguito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Esponeva, infatti, che:
− in data 28.04.2023, alle ore 09:00 circa, in Palermo, mentre percorreva il Corso
Tukory alla guida della propria bicicletta elettrica modello Atala Erun Byte Garda, giunta all'altezza del civico n. 274, era stata improvvisamente tamponata da un'autovettura Nissan
IC tg. CL318WV, di proprietà di , condotta da ed Controparte_4 Persona_1
assicurata con la la quale percorreva il medesimo Corso Tukory dietro di lei e nella CP_3
sua stessa direzione di marcia, senza mantenere la distanza di sicurezza;
− a causa dell'urto, la bicicletta era stata proiettata sull'autovettura IA FI tg.
FL816XB che la precedeva nella marcia, rovinando conseguentemente al suolo;
− per effetto del sinistro, aveva subito plurime lesioni fisiche, per le quali era stata trasportata con l'ausilio del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Palermo;
− aveva riportato, conseguentemente, danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 14%, da ITT di giorni
40 e da ITP al 75% di gg. 20, al 50% di gg. 20 ed al 25% di gg. 20, il tutto oltre ad un pregiudizio morale;
− aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale, nello specifico, un danno emergente per spese mediche sostenute pari ad € 4.482,78 ed un danno da spese stragiudiziali di € 1.485,00;
− formulata richiesta di risarcimento nei confronti della questa aveva CP_3
provveduto al pagamento della somma di € 11.850,00, che era stata trattenuta dalla danneggiata in acconto della maggiore somma dovuta.
3 La ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in CP_3
ordine all'an (deducendo l'esclusiva responsabilità della ricorrente nella causazione del sinistro per aver effettuato una improvvisa manovra di svolta a sinistra, a seguito della quale aveva perso l'equilibrio autonomamente), che in ordine al quantum e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione in ragione del concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Quindi la causa, all'udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente
[...]
, il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_4
Deve darsi atto, quindi, della proponibilità in rito della domanda proposta contro la CP_3
avendo la ricorrente provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla predetta compagnia assicurativa (vedi lettera a mezzo pec del 24.05.2023, allegata al ricorso introduttivo) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'assunto della ricorrente in ordine alla ricostruzione del sinistro, infatti, ha trovato pieno riscontro nelle risultanze della prova orale espletata con la teste , la quale è stata Testimone_1
testimone oculare del sinistro ed ha reso una testimonianza chiara, precisa e scevra da contraddizioni.
La teste, infatti, ha dichiarato quanto segue:
Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché la mattina del sinistro avevo appuntamento con mia
cugina per prendere un caffè insieme davanti al bar Massaro in via Ernesto Basile
Par Era la fine di aprile del 2023, verso le ore 9:00/9:30
Par Abbiamo preso il caffè insieme, lei era venuta con la sua bici, mentre io con la mia auto. Dopo il caffè
ci siamo salutate. Io ho ripreso l'auto e ho proseguito per la mia corsia scendendo da via Ernesto Basile ed ero
in prossimità della traversa di via Monfenera sulla mia destra dove dovevo svoltare per andare al cimitero,
4 mentre mia cugina era poco più avanti rispetto a me ed era diretta verso il Tribunale ossia doveva svoltare a
sinistra per poi andare verso piazza Indipendenza
DR Io e mia cugina camminavamo in parallelo e lei era poco più avanti
DR Mia cugina era arrivata all'altezza dei benzinai che separano via Ernesto Basile da Corso Tukory
DR Mia cugina si è fermata perché approssimandosi alla svolta verso sinistra ossia verso
piazza Indipendenza ha visto arrivare un furgoncino di colore bianco, modello tipo FI se
ricordo bene, dalla sua sinistra che doveva proseguire dritto per Corso Tukory sicché mia cugina si
è fermata per farlo passare. A quel punto è sopraggiunta una IC di colore grigio chiaro da
dietro che l'ha tamponata.
Par A seguito dell'urto mia cugina è caduta insieme alla bici sulla sinistra urtando contro il
furgone
DR Tutti i mezzi sia il FI che la IC percorrevano la stessa direzione di marcia verso
Corso Tukory
DR Mia cugina si era già spostata verso sinistra per svoltare quando ha percepito il pericolo
del FI che la sorpassava per proseguire diritto e quindi si è fermata
Par Non saprei dire esattamente con quale parte la IC ha tamponato la bici, mi pare lato
anteriore sinistro
Par Quando ho visto mia cugina colpita sono andata in tilt e ho fermato la mia auto
DR Il conducente del FI, che era un uomo si è fermato ed è sceso dal furgone per prestare soccorso
era guidata da una ragazza. Subito dopo è sopraggiunta una pattuglia dei Parte_3
Carabinieri
Par Non ricordo quale posizione abbiano assunto i mezzi dopo l'urto perché ripeto a quel punto ero molto
agitata
Par Dopo essermi accertata che i Carabinieri avevano chiamato l'ambulanza ho spostato la
mia auto che avevo abbandonato in mezzo alla via
Par Ho fatto un giro con l'auto per accostarla meglio da qualche parte e sono tornata da mia cugina
Par L'ambulanza è arrivata subito contestualmente ad una pattuglia di vigili
5 Par Quando sono ritornata i mezzi erano stati spostati
Par Ricordo che mia cugina accusava dolore ad una gamba, mi pare la sinistra. Non si poteva proprio
muovere
Par Non ricordo se mia cugina sia rimasta sotto la bici
Par Dopo l'urto, anche la IC si è fermata. Ricordo di avere intravisto la conducente della IC, che
tuttavia non si è avvicinata a mia cugina” (vedi verbale di udienza del 6.02.2025).
Ora, come si evince dalla testimonianza sopra riportata, la teste ha confermato Testimone_1
tutte le circostanze di tempo, modo e luogo che caratterizzano il sinistro.
In particolare, la teste ha confermato che nella data e nell'ora indicate in ricorso, la ricorrente, in sella alla propria bicicletta, stava percorrendo il Corso Tukory, quando, dopo essersi spostata sul lato sinistro della carreggiata stradale ed aver arrestato la marcia al fine di permettere il passaggio di un furgoncino IA FI che sopraggiungeva dalla propria sinistra, veniva improvvisamente tamponata da tergo dall'autovettura Nissan IC - che la attingeva con la porzione anteriore sinistra -, finendo per essere proiettata contro il furgoncino IA FI che, frattanto, aveva completato il sorpasso e si era posizionato poco più avanti.
Inoltre, la citata deposizione testimoniale si pone perfettamente in linea con i punti d'urto rinvenuti sull'autovettura investitrice e sul IA FI dagli agenti della P.M. intervenuti nell'immediatezza del sinistro.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti gli agenti dell'Unità
Operativa Infortunistica Stradale del Corpo della Polizia Municipale di Palermo, i quali, dopo aver effettuato i rilievi tecnici di rito ed aver assunto le dichiarazioni delle parti, hanno redatto in data
10.05.2023 il rapporto di incidente stradale (vedasi doc. denominato “rapporto_ polizia_ municipale.
PDF” allegato al ricorso introduttivo).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre
6 circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in
seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità
intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass.
n. 20025/16; conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il predetto rapporto della Polizia Municipale, quanto ai punti d'urto rinvenuti sui due veicoli, riporta, con riferimento all'autovettura investitrice Nissan IC, “striatura sullo spigolo
anteriore sinistro”, mentre, con riferimento al IA FI, “striatura sulla fiancata posteriore destra”.
Ora, tali punti d'urto, per la loro ubicazione (porzione anteriore sinistra auto investitrice –
porzione posteriore destra IA FI), risultano perfettamente combacianti con quelli riferiti dalla teste di parte ricorrente e del tutto coerenti con la versione del sinistro descritta in ricorso
(tamponamento da tergo ai danni del velocipede da parte dell'autovettura IC, con conseguente urto di rimbalzo contro il IA FI), piuttosto che con quella descritta dalla compagnia assicurativa in comparsa di risposta (autonoma perdita di equilibrio del velocipede con conseguente caduta contro lo spigolo anteriore della Nissan IC).
Peraltro, la dinamica di cui in ricorso, così come confermata dalla deposizione resa dalla teste, si pone in accordo anche con la posizione dei veicoli risultante dalle riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro depositate dalla stessa compagnia assicurativa convenuta (vedi doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione), nelle quali il velocipede condotto dalla ricorrente risulta posizionato sulla sinistra ed in posizione sopravanzata rispetto all'autovettura investitrice, mentre si trova sulla destra ed in posizione arretrata rispetto al IA FI (il che ben si attaglia alla dinamica di un urto posteriore determinato dallo spigolo sinistro della con successivo Pt_3
contraccolpo contro la fiancata posteriore destra della IA FI).
Del resto, l'unico elemento su cui si fonda la tesi difensiva sostenuta dalla convenuta CP_3
relativa alla responsabilità esclusiva della ricorrente per avere perso autonomamente l'equilibrio durante il repentino spostamento verso il lato sinistro della carreggiata stradale di Corso Tukory, è
costituito dalle dichiarazioni rese dalla conducente della Nissan IC raccolte dalla P.M.
7 intervenuta sui luoghi, la quale, tuttavia, proprio in ordine alla dinamica del sinistro, in assenza di elementi oggettivi utili a ricostruire l'evento e le condotte tenute dai conducenti, si è limitata a riportare nel rapporto le opposte versioni rese dai soggetti coinvolti, concludendo che “alla luce di
quanto sopra descritto, in assenza di elementi oggettivi quali, veicoli rimossi, punto geometrico di contatto,
tracce sulla sede stradale e dichiarazioni contrastanti, non potendo stabilire un comportamento delle parti
nella fase antecedente al sinistro, non si adottano provvedimenti contravvenzionali”.
Con riferimento, poi, all'asserito concorso di colpa della ricorrente per avere effettuato una manovra repentina ed improvvisa di svolta a sinistra durante la percorrenza della carreggiata stradale di Corso Tukory, tale circostanza - allegata e non provata dalla compagnia convenuta –
risulta smentita dalla deposizione resa dalla teste, la quale ha riferito che l'impatto con l'autovettura che seguiva il velocipede si verificava quando la ricorrente aveva già ultimato la manovra di spostamento a sinistra ed aveva arrestato la marcia in attesa del deflusso veicolare
(“ cugina si era già spostata verso sinistra per svoltare quando ha percepito il pericolo del Pt_4 Per_2
che la sorpassava per proseguire diritto e quindi si è fermata”).
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta nelle note conclusive del
10.03.2025, l'attendibilità della testimonianza resa dalla teste in ordine alla ricostruzione Tes_1
delle modalità di verificazione del sinistro, non può essere inficiata dalla mera circostanza della mancata indicazione, all'interno del rapporto di incidente, della presenza della teste sul luogo del sinistro da parte degli agenti verbalizzanti, in quanto la teste ha reso una deposizione precisa, ben circostanziata e ricca di particolari, fornendo informazioni quali, fra le altre, l'arrivo nell'immediatezza del fatto di una pattuglia dei carabinieri (poi allontanatasi), la cui effettiva presenza emerge dalle stesse riproduzioni fotografiche depositate da parte convenuta.
Sulla base di quanto fin qui detto, accertata la dinamica di tamponamento da tergo da parte dell'autovettura IC ai danni della bicicletta condotta dalla ricorrente, giova evidenziare che,
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –, “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve
8 essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che
precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de
facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione
di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria,
dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati
da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (in termini la massima di Cass. n. 18708/2021;
conforme Cass. n. 8051/2016; Cass. n. 17206/2015 relativa ad un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia, Cass. n.6193/2014; Cass. n. 27134/2006, n.2080/1997).
Invero, l'art.149, primo comma, C.d.S. prevede una presunzione “ipso facto” secondo cui, in caso di tamponamento tra veicoli, si presume che il tamponante non abbia tenuto una distanza di sicurezza adeguata.
L'applicazione della norma di cui all'art.149, primo comma, C.d.S. esclude l'operatività della presunzione del concorso di colpa tra conducenti di cui all'art.2054, secondo comma, c.c..
Inoltre, la presunzione ipso facto di cui all'art. 149 C.d.S. può essere superata soltanto ove il tamponante fornisca la prova liberatoria – il cui onere è a suo carico - che il tamponamento è
derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, causa che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Giova, ancora, precisare che detto ostacolo deve essere imprevedibile ed estraneo alla circolazione stradale (quale ad esempio, secondo la casistica esaminata dalla Suprema Corte di
Cassazione, il rimorchio che si stacca e va a costituire un ostacolo fermo), mentre l'arresto improvviso di un veicolo viene considerato un normale fenomeno della circolazione stradale
(anche se l'arresto è dovuto ad un guasto).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria di cui sopra.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti di , il quale – in quanto proprietario Controparte_4
9 dell'autovettura responsabile del sinistro – deve ritenersi obbligato, ai sensi dell'art.2054, terzo comma, c.c., a risarcire la ricorrente dei danni sofferti in conseguenza del fatto.
Al risarcimento dei suddetti danni è tenuta, in solido, anche la data la pacifica CP_3
esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo all'autovettura del responsabile civile e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione diretta svolta dalla ricorrente verso la predetta compagnia ai sensi dell'art.144 D.Lgs. 209/2005.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza delle lesioni prospettate dalla ricorrente.
Ebbene, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. , ha accertato che a Persona_3
seguito del sinistro ha riportato “frattura esposta meta-epifisi prossimale tibia destra per cui Parte_1
è stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti” (vedi pag. 8 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha, altresì, concluso che “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione (scontro bici -
auto) e le lesioni riportate (frattura esposta scomposta intra articolare tibia dx)
Dalla documentazione agli atti e dall'anamnesi riferita, appaiono rispettati il criterio cronologico,
topografico e l'entità qualitativa e quantitativa dell'evento lesivo” (vedi pag. 8 della relazione di c.t.u.).
Il c.t.u. ha, quindi, quantificato i postumi permanenti, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno biologico attualmente in uso, nella misura del 11%, oltre un periodo di inabilità
temporanea assoluta di gg. 15, di inabilità temporanea relativa al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 20 ed al 25% di ulteriori gg. 10 (vedi pag. 8 della relazione).
Infine, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti (vedi pag. 8 della relazione di c.t.u.).
Le conclusioni del c.t.u. – su cui le parti non hanno mosso rilievi - appaiono condivisibili, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medico legale.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla
10 salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai
giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod
plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne
deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art.
32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta
con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla
salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non
11 patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.750,00 (€ 1.725,00 + € 2.587,50 + €
1.150,00 + € 287,50) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 11% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (43 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 23.746,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno biologico” di € 2.732,57 (non comprensivo dell'incremento del 27% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (11%) e per il coefficiente (0,790) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di non riconoscere l'incremento per la sofferenza morale prevista dalle Tabelle
di Milano, in assenza di allegazioni e prove presuntive in merito.
12 Parimenti, si ritiene di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive della ricorrente che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad € 29.496,00 (€
5.750,00 per danno biologico temporaneo ed € 23.746,00 per danno biologico permanente).
Deve essere, inoltre, accordata ad quale risarcimento del danno patrimoniale, la Parte_1
somma di € 4.147,41 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u..
Non può, invece, riconoscersi il danno emergente da spese stragiudiziali di € 1.485,00.
Invero, sebbene il danneggiato abbia la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale introdotta con L. n. 990 del 1969, qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente delle spese giudiziali, nella misura in cui trovano adeguato compenso nei parametri per le prestazioni giudiziali.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale svolta ed ha allegato soltanto le pec inviate per la richiesta di risarcimento e per l'invito alla negoziazione assistita (vedi doc. denominati “ e Email_1
“negoziazione_assistita.pdf”).
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del
13 danno (data del 28.04.2023), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n.
2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, risulta che la compagnia assicurativa ha corrisposto, in via stragiudiziale, CP_3
la somma di € 11.850,00 a mezzo assegno emesso in data 17 novembre 2023, che va scomputata,
quale acconto, prima della liquidazione definitiva del credito.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più
recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un
acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che
consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero
rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli
interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il
14 periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (
vedi Cass. n.6347/2014).
Come bene argomentato nella sentenza citata “Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti
pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza di questa Corte ha
indicato agli interpreti due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla
data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e
calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Sez.
3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al
pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene
calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi (supra, p.6.4):
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal
pagamento dell'acconto alla liquidazione (Cass. 10-3-1990 n. 1982; Cass.
8.3.1988 n. 2352; Cass. 28.9.1991
n. 10149; Cass. 18.10.1991 n. 11014; Cass.
1.7.1994 n. 6228).
6.8. Fermo restando che ambedue i metodi sopra indicati sono legittimi, in quanto finalizzati pur sempre
ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., questa Corte ritiene preferibile sul piano della matematica
finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del
denaro nelle mani del creditore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il
creditore ha perduto la possibilità di investire (e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo
dovutogli, e non soltanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto. (in termini un passo della motivazione di Cass. n.6347/2014).
Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata – che si condividono -,
a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 29.496,00), si determina il
15 “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
28.04.2023 (€ 28.832,84), quindi al capitale devalutato di € 28.832,84 si sommano le spese mediche sostenute di € 4.147,41 (€ 32.980,25) e dalla sommatoria di € 32.980,25 si scomputa l'acconto di €
11.814,56 (acconto di € 11.850,00 devalutato dalla data di corresponsione della somma del
17.11.2023 alla data del sinistro del 28.04.2023), pervenendo al capitale residuo devalutato di €
21.165,69, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 21.652,50).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece:
- sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 32.980,25 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del 17.11.2023 (€ 919,87 per interessi);
- sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€ 21.165,69) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 21.229,19) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del
17.11.2023 sino alla data odierna (€ 738,57 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale e patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 21.652,50 e la mora per interessi legali ammonta ad €
1.658,44 (€ 919,87 + € 738,57).
Sulla somma di € 23.310,94 (€ 21.652,50 + € 1.658,44) andranno, infine, conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i criteri medi per tutte le fasi
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Francesco Paolo Cardullo, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico dei convenuti in solido.
16 Così deciso in Palermo, l'11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17