Ordinanza collegiale 14 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, ordinanza collegiale 14/05/2020, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2020
N. 00680/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2020, proposto da
Ecotecnica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese “Ecotecnica S.r.l. - Igeco Costruzioni S.p.A”, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Cicirelli, Felice Eugenio Lorusso, Saverio Sticchi Damiani e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;
contro
il Comune di Noicattaro - Associazione dei Comuni A.R.O. n. 7 Entroterra Pianura, il Comune di Valenzano, il Comune di Capurso, il Comune di Cellamare, il Comune di Rutigliano, il Comune di Noicattaro, il Comune di Triggiano, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
il Comune di Triggiano, quale Capofila dell’Aro Ba 7 Entroterra Pianura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour n. 124;
l’Ager - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Cantobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Marco Lancieri in Bari, corso Cavour n. 124;
nei confronti
Tekra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Giannì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- & C. S.r.l., Er.Cav. S.r.l. e Igeco Costruzioni S.p.A., non costituite in giudizio;
per la riassunzione
del giudizio di cui al RG 3718/2019 del Consiglio di Stato a seguito della sentenza n. 144/2020 della Sezione V del Consiglio di Stato pubblicata in data 8.1.2020
per l’annullamento
- del provvedimento di cui alla nota prot. 9045 del 27.03.2019 a firma del Dirigente dell'Ufficio Comune di ARO e del commissario ad acta dell'ARO 7/BA comunicato a mezzo pec in data 28.03.2019;
- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 14860 del 21.05.2019 a firma del Dirigente dell'Ufficio Comune di ARO e del commissario ad acta dell'ARO 7/BA comunicato a mezzo pec il 22.05.2019; - della determina n. 340 del 27.05.2019 del Responsabile del Settore Polizia Locale – Ambiente – Sicurezza Sociale – Cultura del Comune di Triggiano comunicata a mezzo nota prot. 16039 del 31.05.2019;
- di tutti gli atti ai predetti connessi comunque lesivi, siano essi presupposti che conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tekra S.r.l., del Comune di Triggiano-Associazione dei Comuni A.R.O. Ba/7 e dell’Ager - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020, il Cons. Rita Tricarico;
Rilevato:
che, ai sensi dell’art. 71, comma 5, c.p.a., “Il decreto di fissazione” dell’udienza pubblica “è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio” ;
che inoltre, secondo l’art. 73, comma 1, c.p.a., “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi” ;
che, in base all’art. 119, comma 2, c.p.a., “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati […]” ;
che correttamente gli avvisi di fissazione d’udienza sono stati inviati alla parte ricorrente a mezzo pec in data 12 febbraio 2020;
che, su istanza di parte ricorrente, la trattazione del merito del ricorso in epigrafe all’odierna udienza pubblica è stata fissata unitamente ai ricorsi nn. 971/2018 e 790/2019, per una trattazione congiunta, stante una connessione tra gli stessi;
Considerato:
che, in base all’art. 84, comma 1, d.l. n. 18/2020, adottato per l’emergenza covid 19, nel periodo dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi” ;
che, in applicazione del successivo comma 5 della richiamata disposizione, in caso di fissazione delle udienze nel periodo dal 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, “Il giudice, su istanza proposta” dalla parte sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione “che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo” ;
che inoltre, secondo il citato art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020, le controversie “passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati” ;
che alcune delle parti, con istanza sottoscritta dai difensori depositata in giudizio il 27 marzo 2020, hanno chiesto il differimento dell’udienza pubblica come sopra fissata per la trattazione del ricorso in esame e di quelli su riportati, motivando con riferimento alle norme appena richiamate e al conseguente mancato perfezionamento dei termini, per quanto concerne, in particolare, il connesso ricorso n. 979/2018 (per quello in esame vale invece la dimidiazione dei termini ex art. 119, comma 2, c.p.a.), e, data la complessità dell’intera vicenda, rappresentando l’esigenza di una discussione orale congiunta, in questo periodo altrimenti non ammessa ex lege ;
che, con nota sottoscritta dal difensore depositata in giudizio il 22 aprile 2020, l’Ager ha condiviso la posizione già assunta dalle altre parti nell’istanza richiamata;
che la controinteressata Tekra S.r.l. non ha prodotto atti difensivi in vista della già fissata udienza pubblica del 13 maggio 2020;
che nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di presentare note d’udienza;
Ritenuto:
che le ragioni rappresentate rendano l’istanza de qua meritevole di accoglimento;
che debba fissarsi l’udienza pubblica dell’8 luglio 2020 per la definizione della controversia in esame, dando comunicazione che la presente ordinanza vale anche come avviso alle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia all’udienza pubblica dell’8 luglio 2020 la trattazione del merito del ricorso in epigrafe.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020, con l’intervento dei Magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO