Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 682 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.03.2025 e vertente
TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall' avv. Tommaso Monfeli e dall' avv. Gabriele Gatti, giusta delega in atti;
-Attori opponenti
e per essa quale mandataria , Controparte_1 Parte_4 rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Iucci, giusta delega in atti
Convenuta opposta
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti giusta CP_2 delega in atti;
-Terzo Intervenuto ex art 111 cpc
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 2091/2015 del
10.12.2015 notificato in data 21.12.2015;
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza del 7.03.2025 come da verbale in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei seguenti limiti.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale era stato ingiunto alla in qualità di debitore principale ed a e Pt_1 Parte_2
in qualità di garanti fino alla concorrenza della somma Parte_3 di € 288.000,00, il pagamento della somma di € 79.392,81 oltre interessi come da domanda e spese processuali.
In particolare, la seguente esposizione debitoria maturava per la somma di € 38.335,62 in relazione al saldo negativo del conto corrente n.
400517967 del 1.02.2008. con riferimento alla somma di € 41.057,49 in relazione al conto corrente anticipi del 14.02.2013.
Gli opponenti rappresentavano nell' atto introduttivo che il rapporto di conto corrente n. 400517967 del 1.02.2008 sarebbe stato la prosecuzione senza soluzione di continuità di un precedente rapporto di conto corrente intrattenuto dall' Istituto di Credito opposto con
, persona fisica, in data antecedente il 22.04.2000 ( Parte_2 conto corrente n. 245658), e successivamente alla costituzione della in data 28.12.2007 vi sarebbe stata una formale intestazione Pt_1 del nuovo contratto alla predetta società ma con prosecuzione del precedente rapporto;
ciò sarebbe dimostrato dall' esecuzione in data
28.02.2008 di un operazione di giroconto dal conto corrente n. 245658 di in favore del conto della analogamente Parte_2 Pt_1 anche il conto corrente anticipi n. 288992 del 14.02.2013 sarebbe stato in continuità con un rapporto di apertura credito intestato a Parte_2
Parte
( n. 524395) poi passato alla e divenuto il conto n. 288992
[...]
a seguito di ulteriori mutamenti di numerazione identificativa;
anche in tal caso prova della continuità dei rapporti sarebbe costituita dall' esecuzione di talune operazioni di giroconto dalle posizioni intestate a Parte
a quella della ( operazioni del 24.06.2008 e del Parte_2
30.09.2008).
Da tale circostanza ( assenza di soluzione di continuità dei rapporti
) gli opponenti ne inferiscono la necessità della Parte_5 valutazione contabile di legittimità dell' andamento degli interi rapporti
( ante 2000) con riferimento dunque anche alle posizione di
[...]
avanzando dunque istanza ex art 210 cpc di esibizione degli Pt_2 estratti relativi anche a tali rapporti.
In particolare gli opponenti eccepivano: 1) la carenza di prova del credito in assenza degli estratti integrali relativi all' andamento del rapporto;
2)Anatocismo sul conto corrente praticato ante 22.04. 2000;
3) divieto di anatocismo totale a partire dal Gennaio 2014; 4) nullità della commissione di massimo scoperto praticata dalla Banca;
5) ulteriori addebiti ingiustificati;
6) illegittima iscrizione alla Centrale
Rischi Banca D' Italia.
Si costituiva l' Istituto di Credito convenuto contestando la domanda, chiedeva altresì rigettarsi l' opposizione con conferma del d.i. evidenziando l' assenza di soluzione di continuità tra le posizioni contrattuali intestate ad e quelle intestate alla Parte_2 Pt_1
Incardinatosi il contraddittorio, non concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto con ordinanza del 26.05.2016, la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e mediante CTU contabile;
interveniva nel corso del giudizio ex art. 111 cpc l ed all' udienza del 7.05.2025 la causa veniva CP_2 assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente dichiarata la legittimazione sostanziale e processuale della terza intervenuta in qualità di cessionaria CP_2 del credito atteso che detta cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e art. 58 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.6.2022, parte seconda
(l'“Operazione di Cartolarizzazione”). Inoltre a seguito dell' intervento della terza in causa, non ha CP_1 più svolto attività processuale confermando implicitamente la suddetta operazione di cessione.
Sempre in via preliminare, va ribadito quanto già evidenziato con ordinanza del 26.05.2016 in merito all' insussistenza della prova di una continuità dei rapporti di conto intestati alla società opponente il cui saldo passivo è stato azionato in monitorio con quelli intestati alla persona fisica Parte_2
Sul punto va evidenziato che per costante giurisprudenza di merito, va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità il rapporto di conto corrente pur in presenza di due distinti contratti – con rispettive distinte numerazioni di conto – succedutisi nel tempo, qualora il più vetusto è stato estinto con operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” utilizzando la totalità dell'affidamento del conto più recente.
Analogamente, la giurisprudenza ha affermato l'unitarietà dei rapporti di conto corrente, ferma l'identità soggettiva dei contraenti, quando il saldo del vecchio conto corrente veniva “riportato”, attraverso un'operazione di giroconto, sul nuovo, ritenendo irrilevanti il dato formale di una nuova numerazione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche, a tal proposito evidenziando, in fatto, come tale prassi adottata dagli istituti di credito ha il precipuo scopo di adeguare il rapporto negoziale alle sopravvenute prescrizioni dettate nella disciplina bancaria, e in diritto, che l'effetto estintivo dell'obbligazione che è proprio della novazione presuppone sempre che sia accertata la sussistenza dell' animus novandi, che deve costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e che dev'essere provato in concreto.
Nella fattispecie, non sono stati dimostrati la sussistenza dei suddetti presupposti atti ad qualificare unico il rapporto ed in particolare, non è Parte dimostrato che le operazioni di giroconto in favore della avessero azzerato l' attivo del vecchio conto intestato ad non è Parte_2 dimostrato che a seguito di tale operazione sia stato chiuso “il vecchio conto”, così come è stata esclusa la contestualità delle operazioni di giroconto con la chiusura del conto di provenienza, circostanza che evidenzia come per un dato arco temporale i due rapporti siano coesistiti e che esclude l' assenza di soluzione di continuità tra i rapporti, peraltro intestati a soggetti formalmente diversi.
Invero, i giroconti in questione sono dunque qualificabili come delle operazioni economiche di immissione di liquidità nei nuovi rapporti intestati alla API srl con la conseguenza che una volta confluite in tali conti erano sottoposte alle nuove condizioni contrattuali pattuite.
Ne consegue la conferma dell' ordinanza del 26.05.2016 con la quale si
è circoscritto il thema decidenum e l' analisi contabile unicamente ai rapporti intestati alla di cui alla pretesa monitoria. Pt_1
Ciò premesso deve evidenziarsi che quelli di cui è causa sono rapporti sorti successivamente all' entrata in vigore della delibera CICR del
9.02.2000 con conseguente legittimità dell' anatocismo bancario previsto in contratto in condizione di reciprocità, in conformità alla disciplina giuridica ratione temporis vigente, ovvero l'art. 120 TUB che ha consentito l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità.
In ogni caso, in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, ha previsto il divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ( cfr Cass. Civ.
n.21344/2024).
Dunque, è stata effettuata una ricostruzione dell' andamento dei rapporti a partire dal gennaio 2014 fino alla chiusura (30/04/2015 ) tenuto conto dell' eventuale illegittima applicazione di anatocismo bancario per il suddetto periodo, epurando dunque il saldo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale.
Il consulente nominato ha confermato che Banca ha continuato a calcolare ed addebitare sul C/C di corrispondenza, con periodicità trimestrale, gli interessi debitori e creditori anche successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB, ad opera della Legge di stabilità 2014; all' esito della suddetta analisi contabile è pervenuta alla rideterminazione del saldo del rapporto nella somma di € 37.534,83 con una differenza di € 449,22 rispetto all' ipotesi di ricalcolo del saldo con anatocismo ricostruito dal CTU e comunque diverso da quanto richiesto dalla Banca
(€ 38.294,93) alla luce dell' applicazione per taluni periodi di un tasso di interesse su scoperto non corretto.
Ne consegue quindi una riduzione dell' esposizione debitoria della Pt_1
[...
alla complessiva somma di € 78.592,32 pari alla somma del saldo sopra determinato con l' importo di € 41.057,49 in relazione al saldo del conto corrente anticipi del 14.02.2013, non oggetto di analisi contabile.
Dunque, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati al pagamento in solido alla terza intervenuta
( cessionaria del credito) della somma di € 78.592,32 oltre interessi dalla domanda.
Le spese di causa in ragione del parziale accoglimento dell' opposizione e della controvertibilità delle questioni sottese alla valutazione della continuità dei rapporti di cui sopra, meritano compensazione.
Le spese di CTU graveranno su tutte le parti in solido.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
- condanna in solido, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore della ( terza Controparte_3
intervenuta ex art 111 cpc in qualità di cessionaria del credito) della complessiva somma di € 78.592,32 oltre interessi nella misura legale dalla domanda ad effettivo soddisfo
Compensa integralmente le spese di causa;
Pone le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido. Latina, 1.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli