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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5623/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
, con l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.5.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del del Controparte_1 CP_1
quale docente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in forza di reiterati contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, per i periodi ivi specificati, chiedeva condannarsi il CP_1
a corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura di legge.
1 Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dal convenuto, di estinzione del diritto per prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini
più brevi”, deve rilevarsi che detto termine è stato tempestivamente interrotto, ex art. 2943 c.c., una prima volta dalla diffida stragiudiziale trasmessa in data 31.1.2024 – ovvero entro il quinquennio decorrente dalla data (5.2.2019) di inizio della prima supplenza in relazione alla quale il beneficio è stato richiesto – e una seconda volta dalla notifica del ricorso giudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 ccnl scuola
15.3.2001, che al co. 3 ne prevede la corresponsione per dodici mensilità
con le modalità stabilite dall'art. 25 ccni 31.8.1999.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio,
stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e
2 quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie,
quale l'istante.
Per tale motivo il non le ha corrisposto il detto Controparte_1
emolumento.
E tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del ccnl
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del
principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché
il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite
dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”: cfr. Cass.
27.7.2018 n. 20015; in senso conforme, cfr. Cass.
5.3.2020 n. 6293.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire il detto emolumento.
Ai fini della sua determinazione in concreto, deve premettersi che esso spetta, a norma del citato art. 25 ccni 31.8.1999, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazione assimiliate (co. 4) e, per periodi inferiori al mese, in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate (co. 5),
e che il relativo importo è fissato in misura di euro 164,00 mensili ed euro
3 5,47 giornalieri dall'1.1.2006 ex art. 83 ccnl 29.11.2007, e di euro 174,50
mensili ed euro 5,82 giornalieri dall'1.3.2018 ex art. 38 ccnl 19.4.2018.
L'istante peraltro ha chiesto una pronuncia di condanna generica.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'istante della retribuzione professionale docenti in misura di euro 5,82
giornalieri per ciascun giorno di servizio prestato nel periodo di riferimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
condanna il resistente a pagare all'istante la retribuzione professionale docenti in misura di euro 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Taranto, 18.2.2025. Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5623/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da
, con l'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente dott. e Controparte_1 CP_2
il funzionario avv. Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.5.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del del Controparte_1 CP_1
quale docente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in forza di reiterati contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, per i periodi ivi specificati, chiedeva condannarsi il CP_1
a corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura di legge.
1 Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dal convenuto, di estinzione del diritto per prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini
più brevi”, deve rilevarsi che detto termine è stato tempestivamente interrotto, ex art. 2943 c.c., una prima volta dalla diffida stragiudiziale trasmessa in data 31.1.2024 – ovvero entro il quinquennio decorrente dalla data (5.2.2019) di inizio della prima supplenza in relazione alla quale il beneficio è stato richiesto – e una seconda volta dalla notifica del ricorso giudiziale.
Nel merito, la domanda è fondata.
La retribuzione professionale docenti è stata istituita dall'art. 7 ccnl scuola
15.3.2001, che al co. 3 ne prevede la corresponsione per dodici mensilità
con le modalità stabilite dall'art. 25 ccni 31.8.1999.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio,
stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e
2 quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie,
quale l'istante.
Per tale motivo il non le ha corrisposto il detto Controparte_1
emolumento.
E tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del ccnl
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del
principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché
il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite
dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”: cfr. Cass.
27.7.2018 n. 20015; in senso conforme, cfr. Cass.
5.3.2020 n. 6293.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire il detto emolumento.
Ai fini della sua determinazione in concreto, deve premettersi che esso spetta, a norma del citato art. 25 ccni 31.8.1999, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazione assimiliate (co. 4) e, per periodi inferiori al mese, in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate (co. 5),
e che il relativo importo è fissato in misura di euro 164,00 mensili ed euro
3 5,47 giornalieri dall'1.1.2006 ex art. 83 ccnl 29.11.2007, e di euro 174,50
mensili ed euro 5,82 giornalieri dall'1.3.2018 ex art. 38 ccnl 19.4.2018.
L'istante peraltro ha chiesto una pronuncia di condanna generica.
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'istante della retribuzione professionale docenti in misura di euro 5,82
giornalieri per ciascun giorno di servizio prestato nel periodo di riferimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
condanna il resistente a pagare all'istante la retribuzione professionale docenti in misura di euro 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone.
Taranto, 18.2.2025. Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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