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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 febbraio 2024 da
1) nato il [...] in [...] (C.F. , cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] con l'Avv. Chiara Anna Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 09/05/2009 a RO (PV) (n. 1 – anno 2009 - P.
2 - S.A) in separazione legale dei beni con i seguenti figli: nata il [...] in [...] (C.F. ), oggi maggiorenne, Persona_1 C.F._3
e nata il [...] in [...] (C.F. ), ancora minorenne, Parte_3 C.F._4 entrambe non autosufficienti economicamente, in relazione alle quali non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare la loro residenza ove ritenuto più opportuno. Il sig. ha già lasciato la casa famigliare, portando Parte_1 con sé i propri effetti personali e procederà a spostare la sua residenza entro il 1° aprile 2025.
2. La figlia minore è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno Parte_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La figlia sarà collocata e avrà residenza presso la casa coniugale, sita in Parte_3
Milano - Piazzale Giulio Cesare n. 16, di proprietà della madre della sig.ra Parte_2 Per_ La figlia maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale. La casa coniugale con tutto quanto l'arredo restano quindi assegnati di comune accordo alla sig.ra Parte_2 quale genitore collocatario della minore.
4. Le decisioni di maggior interesse della figlia , relative all'istruzione, all'educazione, Pt_3 alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che entrambi lo desiderino, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e le esigenze lavorative dei genitori e comunque non meno di un giorno alla settimana, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti. In tale occasione il padre potrà tenere e vedere la figlia dalle ore 17,00 del mercoledì fino alle ore 23,00 del medesimo giorno, impegnandosi ad accompagnarla entro l'orario concordato presso la residenza della madre. La figlia inoltre, trascorrerà, Parte_3 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e le esigenze lavorative dei genitori, salvo miglior accordo, alternativamente il fine settimana con uno dei genitori: in particolare il padre nei fine settimana di sua spettanza potrà vedere e tenere la figlia dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore
23,00 della domenica, impegnandosi ad accompagnarla entro l'orario concordato presso la residenza della madre, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti.
6. Durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, la figlia trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal
30.06. al 10.09 di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15.06 di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con la figlia e il relativo periodo di vacanza. La minore, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In tutti i casi in cui ciascun genitore non potrà, pur avendone diritto, tenere con sé la minore per impegni personali dovrà, prima di adottare scelte alternative, richiedere la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé la figlia.
In caso di malattia della minore i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza alla figlia, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e solo nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni materni e/o paterni
o a terzi estranei individuati di comune accordo.
7. A far data dal deposito del presente ricorso, lo stesso si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno quindici (15) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_2 figlie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di Euro 200,00
(duecento/00) per ciascun figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a far data dalla udienza presidenziale, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, come dettagliato nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, che qui si intendono richiamate. Le spese per le utenze dei cellulari delle figlie saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra Parte_2 quale genitore collocatario delle figlie.
8. Le utenze e le spese condominiali della casa coniugale saranno a carico della sig.ra Parte_2 quelle afferenti all'immobile sito in Milano – Via Cassiodoro n. 5 al sig. Parte_1
9. Il sig. dà atto di avere in uso un'auto aziendale, che rimarrà in utilizzo esclusivo allo Parte_1 stesso, mentre la sig.ra dà atto di possedere un motociclo Scooter 125 EK3 Horwin targa Parte_2
EY 90360, che rimarrà in utilizzo esclusivo alla stessa.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali futuri fidanzati e/o compagni saranno introdotti gradualmente nella vita dei figli, previo accordo fra medesimi e comunque non nell'iniziale periodo di separazione dei genitori.
11. I sigg. e si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti Parte_1 Parte_2 identificativi, validi per l'espatrio, anche per la figlia e si impegnano reciprocamente Parte_3
a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti in altre località, quando abbiano con sé la minore. Ciascun genitore potrà portare con sé la figlia al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro.
12. I sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere Parte_1 Parte_2 alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
13. Le spese legali inerenti al presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
I sigg. e hanno chiesto inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa Parte_1 Parte_2 sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
- rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le condizioni indicate in ricorso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione deli effetti ci matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473bis.19, comma secondo, c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'articolo 473bis.51, comma secondo, c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 09/05/2009 a RO (PV);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG