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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4341/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4341/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PROSPERI MARINA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 33 BOLOGNA presso il difensore avv. PROSPERI MARINA MARCO PROSPERI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROSPERI C.F._1
MARINA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 33 BOLOGNA presso il difensore avv. PROSPERI MARINA
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DI RITO MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 44 PESCARA presso il difensore avv. DI RITO MARCO
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 11 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1569/2019, emesso dal Tribunale di Pescara in data
14-10-2019.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 18-10-2019, la Parte_2 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1569/2019 emesso dal Tribunale di Pt_1
Pescara in data 14-10-2019, con il quale veniva ad essi ingiunto di pagare immediatamente, in solido tra loro, in favore del la somma di € 38.326,86, oltre Parte_3 interessi e spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore del
Tribunale Sezione Lavoro di Pescara per le causali meglio esposte nella narrativa del presente atto di opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 1569/2019 del 14.10.2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara nella causa n. R.G. 4130/2019; in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1569/2019 del 14.10.2019 concessa dal Tribunale Ordinario di Pescara;
in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame: accertare e dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. n. 1569/2019 del 14.10.2019 in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto di opposizione;
ovvero, in estremo subordine: accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dal Parte_4 nei confronti di e del sig. rideterminando
[...] Parte_1 Parte_1 per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma accertanda in corso di causa;
in ogni caso: condannare il in persona del Parte_3 Presidente del Consiglio di Amministratore e legale rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano: l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Pescara sezione Lavoro, avendo il procedimento monitorio instaurato dal Parte_3
ad oggetto la richiesta di pagamento di crediti derivanti da un rapporto di agenzia,
[...] concretantesi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, materia ricompresa nella competenza funzionale inderogabile del Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 409
c.p.c., nonché l'inesigibilità ed inesistenza del credito vantato nelle fatture azionate in via monitoria.
pagina 2 di 11 2) Si costituiva in giudizio il affermando l'insussistenza Parte_3 della competenza del giudice del lavoro, avendo l'agente organizzato la sua attività di collaborazione in forma di società e avvalendosi, comunque, di un'autonoma struttura imprenditoriale, la sussistenza di una giusta causa per il recesso dal contratto di agenzia, operato dal , e la fondatezza del Parte_3 credito azionato in via monitoria. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza per materia del Giudice civile ordinario del Tribunale di Pescara per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2) preliminarmente e in via d'urgenza, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecuzione del decreto n. 1569/2019; 3) in principalità, rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla nonché dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
1569/2019– R.G. n. 4130/2019 emesso dal Tribunale Civile di Pescara in data 14.10.2019, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
4) per l'effetto, confermare in toto il predetto decreto ingiuntivo n. 1569/2019 emesso dal Tribunale di Pescara RG 4130/2019 del 14.10.2019”.
3) Con ordinanza del 28-10-2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività; nelle more, con ricorso per decreto ingiuntivo del 26-11-2019, la AG a sua volta adiva il Tribunale di Pescara affinché ingiungesse al il pagamento Parte_3 immediato in proprio favore della somma complessiva di € 26.964,79, a titolo di provvigioni asseritamente maturate in costanza di rapporto di agenzia, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1849/2019, corredato della concessione della provvisoria esecutività; detto decreto ingiuntivo veniva quindi opposto dal con atto di citazione in opposizione iscritto a ruolo al n. R.G. 5069/19; Parte_3 con successivo ricorso per decreto ingiuntivo la AG chiedeva poi al il pagamento di Parte_3 ulteriori spettanze e veniva emesso dal Tribunale di Pescara il decreto ingiuntivo n. 1897/2019, per un importo di € 17.670,38, opposto anch'esso dal nel giudizio iscritto al n. R.G. 5125/2019; i Parte_3 giudizi sopra indicati venivano tutti riuniti al presente giudizio n. R.G. 4341/19; all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2020, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale per € 32.899,41 al d.i. opposto nel procedimento rg. n. 4341/2019; veniva sospesa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto dal nel procedimento R.G. n. 5069/2019; veniva rigettata l'istanza di concessione della
Parte_3 provvisoria esecuzione del d.i. opposto dal nel procedimento rg. n. 5125/2019; nelle more
Parte_3 della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, la presentava un ulteriore Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo con cui richiedeva al il pagamento della somma complessiva
Parte_3 di € 4.901,72 a titolo di ulteriori provvigioni maturate in corso di rapporto;
veniva dunque emesso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 627/2020, con cui si ingiungeva al il
Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 4.901,72 in favore della AG;
anche tale provvedimento monitorio veniva opposto, radicandosi così l'ulteriore giudizio rubricato RG n. 2291/2020, anch'esso riunito al presente procedimento.
4) A seguito della disposta riunione dei giudizi, espletata parte dell'attività istruttoria, la causa subiva nuova assegnazione;
terminata l'istruttoria, effettuata a mezzo corposa produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
5) Giova analizzare separatamente le questioni sottese ai vari giudizi riuniti, esaminando in primis il giudizio originariamente iscritto al n. R.G. 4341/2019.
pagina 3 di 11 In detto giudizio, gli opponenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1569/2019, con cui il aveva richiesto alla e a personalmente il pagamento delle Parte_3 Parte_1 Parte_1 fatture n. 508 del 09.08.2019 per la somma pari ad € 9.664,11 (relativa alla propria merce mancante;
doc. 5 fascicolo parte opposta); n. 509 del 09.08.2019 per la somma pari ad € 845,86 (relativa alla merce in conto deposito SIAPA detenuta presso i locali siti in Città Sant'Angelo ed affidati alla
, sub doc. 6); n. 510 del 09.08.2019 per la somma pari ad € 47,56 (relativa alla merce in Pt_1 conto deposito detenuta presso i locali siti in Città Sant'Angelo ed affidati alla , CP_2 Pt_1 doc.7), per una somma complessiva pari ad € 10.557,33; le somme in questione venivano richieste a seguito di verifiche ispettive poste in essere dal presso la Parte_3 Agenzia del Consorzio sita in Città Sant'Angelo, dove la AG svolgeva l'attività di agenzia con rappresentanza e con deposito per la commercializzazione di prodotti per l'agricoltura e prodotti petroliferi. Ha affermato il che, all'esito di dette verifiche ispettive, eseguite nelle date dell'1 Parte_3
e 2 agosto 2019, era stata rilevata la mancanza di merce, sia propria, sia detenuta in conto deposito
(registro SIAPA e ALEF), oltre alla mancata fatturazione di vendite e alla presenza in agenzia di merce non fornita dal , in violazione del mandato di esclusiva previsto contrattualmente (come da Parte_3 contratto prodotto sub doc. 1 ), nonché l'irregolare tenuta dei registri contabili e la mancata Parte_3 fatturazione della vendita di , la cui commercializzazione impone ineludibili formalità ed Parte_5 in particolare la perfetta tenuta del registro fitosanitario ASL di carico e scarico mediante il cd. gestionale MITICO, nonché la puntuale fatturazione della merce venduta contestualmente alla consegna e l'immediato versamento delle somme riscosse, insieme ai relativi documenti giustificativi, sulla scorta di quanto stabilito all'art. 5 e 12 e ss. dell' Il personale verificatore Controparte_3 del , alla presenza del sig. aveva dunque provveduto a redigere apposito Parte_3 Parte_1 verbale relativo alle operazioni d'inventario, allegando l'inventario degli articoli e un prospetto differenze inventario ove erano indicati analiticamente gli scostamenti tra magazzino e registro vendite, debitamente controfirmati dall'agente e che secondo il sarebbero valsi quale Parte_1 Parte_3 riconoscimento di debito.
Il aveva provveduto dunque a formulare apposita lettera di contestazione nei confronti Parte_3 dell'Agente e, in data 27.08.2019, a recedere per giusta causa dal contratto di agenzia sottoscritto con la in virtù delle “plurime e gravissime condotte” che sarebbero state attuate dall'Agente. A Parte_1 seguito del recesso, ha affermato ancora il che sarebbero emerse ulteriori condotte illecite Parte_3 dell'agente, quali ulteriori ammanchi di merce e ulteriori ammanchi di cassa, non azionati tuttavia in sede monitoria. Ultimate le attività di inventario di chiusura e sgombero dei locali, svoltesi nelle date del 02.09.2019, 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019 (docc. da 12
a 17), erano stati redatti i relativi verbali di chiusura, tutti sottoscritti dall'Agente sulla Parte_1 scorta dei quali, oltre agli ammanchi di cui alle sopra menzionate fatture, il Consorzio sarebbe risultato creditore delle seguenti ulteriori somme: - € 9.833,83 a titolo di ammanchi di merce come da fattura n. 65/51I del 30.09.2019 (doc. 18); - un saldo cassa negativo di € 3.362,51 (doc.16); - € 12.283,60 per ammanchi di prodotti petroliferi di proprietà del Consorzio, come da fattura n. 180/S5I del 30.09.2019
(doc. 21); - € 2.064,69 per quota EN, come da fattura 181/35I del 30.09.2019, - € 224,60 per quota assicurazione, come da fattura n. 181/35I del 30.09.2019.
6) A fronte delle pretese del , nell'atto di citazione in opposizione gli opponenti hanno in via Parte_3 preliminare eccepito il difetto di competenza per materia del Giudice adito, avendo il procedimento monitorio instaurato dal ad oggetto la richiesta di pagamento di crediti derivanti da Parte_3 un rapporto di agenzia, per cui tale materia sarebbe ricompresa nella competenza funzionale inderogabile del Giudice del Lavoro, per espressa previsione dell'art. 409 c.p.c., atteso il concreto svolgimento del rapporto di agenzia de quo attraverso l'apporto di attività prevalentemente personale del socio della società agente, Parte_1
pagina 4 di 11 Detta eccezione non può essere ritenuta fondata e non può essere accolta, come del resto già statuito nell'ordinanza del 26.11.2021, atteso che, come sostenuto da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi;
pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente” (così, per tutte: Cass. Sez. 2, 30/03/2022, n. 10184, Rv. 664328 – 01; Cass. Sez. 2, 16/02/2015, n. 3029, Rv. 634553 – 01; Cass. Sez. 6, 14/07/2011, n. 15535,
Rv. 618636 – 01). La proposta eccezione di nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo per essere stato emesso da giudice incompetente deve essere dunque rigettata.
7) Nel merito, la parte opponente ha eccepito la inesigibilità ed inesistenza del credito vantato, basato su fatture commerciali.
Venendo all'esame delle singole fatture azionate e delle somme in esse richieste, deve in primo luogo ritenersi che non sia dovuta dagli opponenti la somma di € 12.283,70, richiesta per ammanchi di prodotti petroliferi, di cui alla fattura n. 180/ S1 del 30.09.2019, emessa per “deficienze oltre le tolleranze legali ammesse di gasolio denaturato per uso agricolo come riscontrato dalla Guardia di
Finanza di Pescara con processo verbale di contestazione del 19.12.2014 e avviso di accertamento TAZ031100730/2016”, in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza della commissione tributaria del 24.03.2017, alla cui motivazione, e, segnatamente, alle osservazioni contenute alla pag. 2, espressamente si rinvia (doc. 4 fascicolo parte opponente), con la quale la Commissione aveva annullato l'avviso di accertamento n. TAZ031100730/2016, ritenendo “corretta la ricostruzione fornita dal contribuente, che ha documentato che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti alla natura della merce”, nonché in virtù di quelle contenute nella sentenza penale del Tribunale di Pescara, n. 3304 del 09.11.2018, con la quale il era stato assolto dal reato di cui agli articoli 110 c.p. e Pt_1
47/1 d. lgs. N. 504/1955 (imputato poiché, quale gestore del deposito di gasolio agricolo, “avrebbe presentato alla verifica effettuata ex articolo 18 d. lgs. n. 504/1955 una deficienza pari a Kg 9.788,00, superiore al 10% del calo legale”), e che aveva ritenuto “corretto il conteggio già utilizzato dalla Commissione Provinciale, che aveva preso come punto di riferimento l'ultima verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, riscontrando all'esito che, il calo accertato era inferiore all'1% del carburante complessivamente introdotto nel periodo esaminato, considerati i cali consentiti”, alla cui motivazione pure si rimanda (doc. 12 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Questione diversa appare invece riguardare la sentenza penale del Tribunale di Pescara n.2594/2018 del
13 novembre 2018, con la quale il era stato dichiarato colpevole del reato previsto e punito Pt_1 dall'art. 41, comma primo, lett. B), comma 3 e 4, d. lgs. numero 504/1995 perché “tentava di destinare litri 5000 di gasolio agricolo ad uso diverso, soggetto a maggiore imposta”, avvenuto in Città Sant'Angelo in data 15 settembre 2013, atteso che, trattandosi di tentativo, non può parlarsi di ammanco di prodotto petrolifero da ristorare.
8) Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di pagamento del saldo cassa negativo pari ad €
3.362,51, che il ha considerato quale somma dovuta dal in virtù di un Parte_3 Pt_1 riconoscimento di debito risultante dalla sua sottoscrizione apposta alla dichiarazione in calce al verbale di chiusura cassa (doc.16 fascicolo – “verbale inventario di chiusura 13/09/2019 e Parte_3 relativi allegati”), atteso che la citata dichiarazione risulta, al contrario, priva di sottoscrizione nello spazio riservato alla “Agenzia”, non risultando altrimenti provato l'ammanco di cassa in questione e non risultando specificato il calcolo attraverso il quale si sarebbe giunti alla cifra richiesta.
pagina 5 di 11 9) Per contro, non possono condividersi le argomentazioni dell'opponente in ordine alla inidoneità della documentazione dal sottoscritta ad assurgere a riconoscimento di debito, in quanto in Pt_1 essa si rinviene la prova della quantità di merce risultata mancante e la stessa parte opponente non ne ha mai contestato il prezzo indicato, nonché in quanto trattasi di verbali redatti nel corso delle verifiche ispettive del in contraddittorio tra le parti e sottoscritti anche dall'opponente, che, onerato a Parte_3 questo punto della prova contraria dei fatti ivi accertati, non l'ha fornita.
In relazione al credito recato dalla fattura n. 65-51del 30.09.2019, relativa agli ammanchi di merce di proprietà del e mancata fatturazione delle corrispondenti vendite, per una somma pari ad € Parte_3
9.833,83, detti ammanchi risultano tutti dai verbali del 13.09.2019, controfirmati dallo stesso Pt_1
(doc. 16, cit.) e da quattro dipendenti del consorzio con funzioni ispettive, escussi anche come testi. Le merci ivi fatturate corrispondono a quelle presenti nei relativi inventari del 13.09.2019, mentre l'opponente non ha indicato specificamente quali siano i presunti scostamenti tra i verbali d'inventario e la fattura n. 65-51 del 30.09.2019, come sarebbe sato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione nella predetta fattura n. 65-51 del 30.09.2019 delle specificazioni poste a margine di alcuni beni inventariati (anch'esse controfirmate dal , Pt_1 che ne specificavano lo stato come “scondizionato”, “scaduto”, “rotto” o particolari condizioni a cui tali beni erano assoggettati come, a titolo meramente esemplificativo, l'indicazione “ad uso interno”, deve rilevarsi che la in virtù del contratto di agenzia con rappresentanza e deposito, era Parte_1 autorizzata a commercializzare beni di proprietà del , come meglio indicati all'art. 6 del Parte_3 relativo contratto di agenzia (doc. 1 ), che l'Agente deteneva presso i locali dell'Agenzia a Parte_3 lui affidati, assumendo dunque anche l'obbligazione del depositario relativamente a tali merci, ai sensi dell'art. 12 comma 2 dell'Accordo Economico Collettivo di riferimento (doc. 24). Pertanto, della perdita o del deterioramento della merce affidata dal all'agente in perfetto stato di Parte_3 conservazione, deve rispondere l'agente, obbligato al reintegro ai sensi dell'art. 13 dell'AEC citato. Né rileva il dedotto mancato ritiro della merce deteriorata da parte del , atteso che l'art. 14 Parte_3 dell'AEC si riferisce ad eventuali merci che pervengano all'arrivo in agenzia già deteriorate durante il trasporto. Nel caso di specie non risulta che la o il abbiano mai lamentato il Pt_1 Pt_1 deterioramento della merce né è stato dimostrato in giudizio che i vizi riscontrati in sede di verifica fossero già stati segnalati dall'agente al momento del ricevimento della merce.
Le medesime considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle fatture n. 508 – 509 e 510 del 09.08.2019, per un totale complessivo pari ad € 10.557,53, anch'esse riferite agli ammanchi della merce analiticamente indicata nei verbali inventario dell'1 e 2 agosto controfirmati dallo stesso (doc. 2 e 3 ) e da tre dipendenti del con funzioni ispettive. Pt_1 Parte_3 Parte_3
pagina 6 di 11 I testi escussi, poi, hanno ben spiegato come si agiva nel caso di merce risultante scaduta, usata, rotta o
“scondizionata”; il teste in particolare, nel corso dell'udienza del 29.05.2024, ha Testimone_1 affermato che l'inventario veniva fatto in contradditorio tra i dipendenti del e l'agente e sulla Parte_3 base delle risultanze veniva sottoposto alla direzione commerciale, che decideva quale merce addebitare all'agente o meno;
successivamente, venivano “emesse le fatture per le merci mancanti o scondizionate per deperimento naturale, a volte addebitabile a colpa dell'agente e a volte causato dal trascorrere del tempo, o per rottura dei sacchi che le contengono o altro. Se la direzione riconosce che la merce è deperita per cause naturali non la addebita all'agente, se verifica che c'è stata incuria dell'agente effettua l'addebito. Le fatture che mi si mostrano sono relative alla merce mancante per cause dovute all'agente. Il prodotto in più non viene riconosciuto come accredito all'agente”. Circostanze confermate anche dal teste , escusso all'udienza del 25.09.2024, il quale ha Tes_2 affermato: “Per merce scondizionata significa che ha perso le condizioni di vendita, sacchi rotti, merce non conservata in maniera adeguata, scaduta. Dove c'è scritto ad esempio usati a fianco dei carrelli porta sacchi si tratta di merce in conto vendita che viene poi utilizzata dalla società per la sua attività. Non viene addebitato il costo dell'utilizzo all'agente. Dove c'è scritto uso interno pure la merce non viene addebitata trattandosi di prodotti utilizzati per la conservazione della merce e comunque di tutto ciò che può servire in un magazzino, nell'ottica di preservare i prodotti”. Si comprende pertanto come la merce addebitata fosse quella mancante o deperita per cause imputabili all'agente, circostanza non immediatamente contestata da questi, che ha anzi sottoscritto i verbali in questione.
10) Quanto alla fattura n. 181/35I del 30.09.2019 (doc. 20 ), relativa alla quota della polizza
Parte_3 fideiussoria anno 2019 di € 224,60, basti rilevare che in sede di costituzione è stata prodotta dall'opposto la polizza assicurativa (sub doc. 33) in questione. Ai sensi dell'art. 17
Parte_3 dell'AEC, è fatto obbligo all'Agente di fornire garanzie fideiussorie a copertura dei rischi connessi con il suo incarico. E' il che stipula la relativa polizza per tutte le agenzie, ripartendone pro
Parte_3 quota il costo proporzionato all'entità dei singoli fatturati. Peraltro, il provvedeva ogni anno
Parte_3
a fatturare alla il costo della Polizza in oggetto e la AG provvedeva a corrispondere Parte_1 tale importo all'odierna opposta, come si evince dai prospetti riepilogativi di ciascuna annualità, sottoscritti dal e relative fatture a far data dal 2016 prodotti in atti (docc. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 Pt_1
). Parte_3
In merito invece all'addebito della quota EN per un importo di € 2.064,69, l'eccezione dell'opponente di non debenza della stessa appare suffragata dal fatto che l'opposto non ha Parte_3 contestato il mancato pagamento delle provvigioni maturate nel 2019; inoltre di tale somma non appare essere stata prodotta alcuna dimostrazione di pagamento di cui si richieda la restituzione carico dell'agente.
pagina 7 di 11 11) In relazione ai procedimenti riuniti nn. 5069 e 5125 del 2019 e 2291/2020, deve rilevarsi che l'insieme delle fatture azionate da parte della è riconducibile alla richiesta di provvigioni Parte_1 non corrisposte dall'ottobre 2018 fino al dicembre 2019: la fattura n. 1) del 17.02.2019 di € 9.615,08 è relativa alle provvigioni di ottobre, novembre e dicembre 2018; la fattura n. 4) del 03.06.2019 di €
6.349,65 è relativa alle provvigioni maturate di gennaio, febbraio e marzo 2019; la fattura n. 5) del
31.07.2019 di € 5.370,25 è relativa alle provvigioni di aprile, maggio e giugno 2019; la fattura n. 6) del 16.10.2019 di € 6.629,81 è stata richiesta a titolo di FIRR;
il tutto per un importo totale di euro
27.964,79 (doc. 13-16 ); la fattura n. 7) è relativa alle provvigioni del mesi luglio-agosto- Pt_1 settembre 2019 per un importo totale di euro 7.608,34; la fattura n. 8) è relativa alle provvigioni maturate sugli affari sino al 5.11.2019 per un importo di € 5.834,56; la fattura n. 9) è stata richiesta per la maggiorazione dei prezzi delle merci e pari ad € 1.397,49; la fattura n. 10) è stata richiesta per la manodopera nella manutenzione Pellenc per un importo di euro 1.091,74; la fattura n. 11) è stata richiesta per l'attività di ammasso cereali anni 2017, 2018, 2019 e per la conduzione della campagna di promozione del seme denominato “ senatore cappelli” per un importo di € 1.738,25, e così per un totale di € 17.670,38 (doc. 17-21 AG) L'ultimo decreto ingiuntivo (proc. n. 2291/2020) è stato emesso per le somme residue come indicate negli estratti provvigionali del , pari ad € 4.901,72. Parte_3
Le somme come sopra azionate sono relative agli importi esposti in fattura ed evidenziati quali
“Importi totali”, il cui conteggio avviene sulla somma imponibile comunicata dal e Parte_3 corrispondente alle provvigioni dovute, aumentata dell'Iva e detratta la ritenuta d'acconto pari al 23% del 50% dell'importo ai sensi dell'art. 25 bis comma 5 e 6 DPR600/1973.
Il ha dedotto l'inesistenza del credito ex adverso vantato con riferimento alla Fattura n. 1 del Parte_3
17.02.2019, in quanto già saldata mediante bonifico bancario del 10.06.2019 (doc. 31 prodotto nel fascicolo del nel procedimento n. R.G.5069/2019), mentre, in merito alle ulteriori fatture nn. Parte_3
4, 5 e 6 del 2019 azionate in monitorio ha eccepito l'inesattezza del credito, che sarebbe stato genericamente individuato, senza alcun riferimento agli affari a cui si riferirebbero le provvigioni indicate, e quindi sfornito di supporto probatorio.
Ebbene, deve ritenersi che, in realtà, le somme così richieste siano relative ad affari regolarmente conclusi, circostanza che emerge dagli estratti conto provvigionali inviati direttamente dal Parte_3
(doc. da 22 a 31 memoria integrativa del 13-11-2020), come risulta dalle e-mail ivi prodotte, non contestate né disconosciute dal;
detti estratti conto recavano la dicitura “definitivo”, la Parte_3 richiesta di emissione delle fatture di pagamento, l'indicazione dei clienti e degli ordinativi effettuati e dell'importo totale da corrispondere all'agente a titolo di provvigioni, costituendo così sufficiente prova documentale del credito azionato. Gli estratti in questione, peraltro, venivano inviati unitamente alle e- mail in cui il Responsabile Amministrativo del , chiedeva di effettuare la Parte_3 Testimone_1 fatturazione (doc. 22- 27); alcuni di essi, peraltro, sono stati prodotti in atti dallo stesso nel Parte_3 proc. n. 5069/2019.
Quanto al dedotto avvenuto saldo della fattura n. 1 del 17-2-2019, per € 9.615,08, deve rilevarsi come, in atti, risulti provato il versamento della sola somma di € 5.446,04 (doc. 31 cit.), e non vi è prova del pagamento della restante somma, dovendo dunque ritenersi dovuto dal il residuo, pari ad € Parte_3
4.169,04.
La fattura in questione, relativa alle provvigioni di ottobre, novembre e dicembre 2018, veniva emessa dalla a seguito dell'invio dell'estratto conto provvigionale al 31.12.2018 (doc. 23 allegato alla Pt_1 seconda memoria istruttoria dell'opponente AG) da parte della società opposta con e-mail del
28.01.2019 (doc. n.22) indicando la somma che doveva essere fatturata dall'agente.
La fattura n. 4) del 03.06.2019 relativa alle provvigioni maturate di gennaio, febbraio e marzo 2019, di
€ 6.349,65 veniva preceduta dalla comunicazione dell'estratto conto provvigioni al 31-3-2019 (doc. 25), dove ugualmente si indicava la somma da fatturare. pagina 8 di 11 La fattura n. 5) del 31.07.2019, relativa alle provvigioni di aprile, maggio e giugno 2019 e pari ad € 5.370,25, veniva emessa a seguito della comunicazione da parte del con indicazione degli Parte_3 importi da fatturare e con l'invio del conto provvigioni al 30-6-2019 (doc. 27).
Deve evidenziarsi che nelle pagine finali degli estratti conto provvigionali il dichiarava Parte_3 espressamente di essere in attesa della fattura.
Non possono essere ritenuti dovuti invece gli importi di cui alla fattura n. 7) per le provvigioni dei mesi luglio-agosto-settembre 2019, per un importo totale di € 7.608,34, emessa a seguito di invio di estratto conto provvigionale al 13.09.2019 (doc. 28 , prodotto anche dal nel procedimento n. Pt_1 Parte_3
5069/2019), e di cui alla fattura n. 8), emessa per le provvigioni maturate sugli affari sino al 5.11.2019 per un importo di € 5.834,56, emergente dagli estratti provvigionali consegnati successivamente alla risoluzione del rapporto (doc. 29 , prodotto anche dal ), atteso che dagli stessi estratti Pt_1 Parte_3 provvigionali citati e, segnatamente, dalla dicitura aggiunta a penna sugli stessi (“l'importo è relativo a ipotetiche provvigioni per affari non ancora andati a buon fine”) si evince che non vi fosse ancora prova del buon esito degli affari in questione, prova che non è stata fornita nemmeno successivamente dall'agente.
Per quanto riguarda la fattura n. 9) per la “maggiorazione dei prezzi delle merci” e pari ad € 1.397,49, nonché la fattura n. 10) per la “manodopera nella manutenzione Pellenc” per un importo di € 1.091,74, non è ben chiaro a quali attività o prestazioni esse si riferiscano, o come sia avvenuto il conteggio che ha condotto alla somma richiesta;
deve inoltre evidenziarsi che la voce “manodopera nella manutenzione Pellenc” risultava già presente in alcuni degli estratti conto menzionati in precedenza e verosimilmente dunque già calcolata nell'importo delle provvigioni, richieste con le altre fatture sopra analizzate. Conseguentemente non possono ritenersi dovuti.
La parte opponente ha anche richiesto il pagamento della fattura n. 6) del 16.10.2019, Parte_6 pari ad € 6.629,81 a titolo di FIRR (indennità di risoluzione del rapporto). Ebbene, detto importo non appare dovuto alla luce del recesso per giusta causa esercitato dal;
ai sensi dell'art. 1751 c.c., Parte_3 infatti, l'indennità di fine rapporto non è dovuta: “quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Nel caso di specie, la giusta causa del recesso può essere individuata nella missiva del 10.08.2019 (doc. 10 fascicolo ) con la quale il contestava all'Agente le violazioni disciplinari Parte_3 Parte_3 relative alla merce mancante e mancata fatturazione delle vendite, alla mancata regolare tenuta del registro fitosanitario ASL di carico e scarico, la cui sussistenza emerge dalle verifiche inventariali effettuate dal , nonché al mancato riversamento a favore del delle somme relative Parte_3 Parte_3 alla merce venduta unitamente ai relativi documenti giustificativi;
non può essere invece ritenuta fondata la contestazione basata sul rinvenimento presso i locali siti in Città Sant'Angelo ed affidati alla
AG di merce non fornita dal , in violazione del mandato di esclusiva di cui all'art. 1, lett. Parte_3
e) delle premesse al contratto di agenzia (doc. 1 ). Vero è che dalla prova testimoniale è Parte_3 emersa la circostanza che nell'agenzia gestita dalla fosse stata rilevata merce, nello specifico Pt_1 pellet, di marca diversa da quella venduta per conto del , ma non vi è prova in atti che la Parte_3
la commercializzasse, potendo anche corrispondere al vero quanto dichiarato dal e Pt_1 Pt_1 cioè che quella merce fosse per uso personale (per il riscaldamento della sua abitazione), non essendovi peraltro prova delle quantità di pellett che sarebbero state rinvenute presso la sede della . Pt_1
Le violazioni disciplinari di cui sopra devono comunque essere ritenute sufficienti a integrare la giusta causa.
pagina 9 di 11 Deve poi evidenziarsi che il nell'immediatezza del ricevimento della missiva di contestazione Pt_1 non ha negato gli addebiti, mentre, quanto alla lettera del 3-10-2019 (doc. 12 allegato alla memoria del
26-2-2020 di ) che avrebbe inviato via pec al per contestare le violazioni Pt_1 Parte_3 addebitategli, non vi è prova in atti del ricevimento da parte del . Parte_3
12) In relazione al procedimento riunito n. 2291/2020, deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione, formulata tempestivamente dal , di incompetenza del Tribunale di Pescara all'emissione del Parte_3 decreto ingiuntivo n. 627/2020 impugnato e a conoscere della conseguente opposizione, atteso che la controversia oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo RG n. 1575/2020 è di valore pari ad € 4.901,72,
e quindi inferiore a quello di € 5.000,00, ai sensi del disposto di cui all'art. 7 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Né può ritenersi la competenza del giudice adito, essendo stata la causa in questione riunita ad altre di valore superiore, atteso che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ., secondo il quale il valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente, si determina sommando le domande proposte nel medesimo processo contro la medesima persona, è applicabile soltanto quando le diverse domande sono formulate con lo stesso atto introduttivo del processo, non anche quando le domande sono proposte con giudizi diversi, successivamente riuniti, perché in questo secondo caso ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità nonostante l'intervenuta riunione e la competenza per valore deve essere stabilita verificando il valore di ciascuna domanda. (In applicazione di questo principio, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, ai fini della determinazione del valore della controversia, e dell'esclusione dell'applicabilità dell'art.
12 D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale - nel testo applicabile "ratione temporis" - prevede che nelle controversie di valore inferiore a lire cinque milioni il contribuente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica di un difensore, aveva - a tal fine - sommato l'importo dei tributi corrispondenti ai due atti impugnati, ciascuno inferiore alla somma di lire cinque milioni, ma complessivamente superiore a quell'ammontare, con distinti ricorsi, poi riuniti)” (Cass. Sez. 5, 01/04/2003, n. 4960, Rv. 561674 – 01; Cass. Sez. 3, 30/11/2005, n. 26089, Rv. 585847 – 01).
Deve dunque essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Pescara ad emettere il decreto ingiuntivo n. 627/2020, appartenendo la competenza al Giudice di Pace di Pescara;
conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 627/2020 e fissato il termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente. Infatti, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale
e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. Sez. 3, 22/12/2021, n. 41230, Rv. 663443 - 01).
13) In conclusione, al risulta dovuto l'importo di € 20.615,96 (38.326,86-12.283,70- Parte_3
3.362,51-2.064,69), mentre a e a risulta dovuto l'importo di € 21.528,91 Pt_1 Parte_1
(49.536,89-5.446,04-1.397,49-1.091,74-6.629,81-5.834,56-7.608,34), con una differenza di € 912,95 in favore della e di che il deve essere condannato a corrispondere. Gli Pt_1 Parte_1 Parte_3 impugnati decreti ingiuntivi n. 1569/2019, n. 1849/2019, n. 1897/2019, n. 627/2020, tutti emessi dal
Tribunale di Pescara, devono dunque essere revocati.
pagina 10 di 11 Deve poi essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Pescara ad emettere il decreto ingiuntivo n. 627/2020, appartenendo la competenza al Giudice di Pace di Pescara;
conseguentemente deve essere revocato anche il decreto ingiuntivo n. 627/2020 e fissato il termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente.
14) Le spese di lite, in virtù della sostanziale soccombenza reciproca, vista l'esiguità della somma che il è tenuto a corrispondere alla AG e a possono essere integralmente Parte_3 Parte_1 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4341/2019, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca i decreti ingiuntivi n. 1569/2019, n. 1849/2019, n. 1897/2019, n. 627/2020, tutti emessi dal
Tribunale di Pescara;
condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_3 Pt_3 tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante, e di dell'importo di € 912,95, oltre interessi dalla data della domanda Parte_1 giudiziale fino al soddisfo;
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pescara ad emettere il decreto ingiuntivo n. 627/2020, indicando come competente il Giudice di Pace di Pescara e fissando il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente.
Spese compensate.
Pescara, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4341/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PROSPERI MARINA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 33 BOLOGNA presso il difensore avv. PROSPERI MARINA MARCO PROSPERI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PROSPERI C.F._1
MARINA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 33 BOLOGNA presso il difensore avv. PROSPERI MARINA
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DI RITO MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, 44 PESCARA presso il difensore avv. DI RITO MARCO
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 11 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1569/2019, emesso dal Tribunale di Pescara in data
14-10-2019.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 18-10-2019, la Parte_2 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1569/2019 emesso dal Tribunale di Pt_1
Pescara in data 14-10-2019, con il quale veniva ad essi ingiunto di pagare immediatamente, in solido tra loro, in favore del la somma di € 38.326,86, oltre Parte_3 interessi e spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale a favore del
Tribunale Sezione Lavoro di Pescara per le causali meglio esposte nella narrativa del presente atto di opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 1569/2019 del 14.10.2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara nella causa n. R.G. 4130/2019; in via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1569/2019 del 14.10.2019 concessa dal Tribunale Ordinario di Pescara;
in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame: accertare e dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. n. 1569/2019 del 14.10.2019 in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto di opposizione;
ovvero, in estremo subordine: accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dal Parte_4 nei confronti di e del sig. rideterminando
[...] Parte_1 Parte_1 per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma accertanda in corso di causa;
in ogni caso: condannare il in persona del Parte_3 Presidente del Consiglio di Amministratore e legale rappresentante p.t. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano: l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Tribunale di Pescara sezione Lavoro, avendo il procedimento monitorio instaurato dal Parte_3
ad oggetto la richiesta di pagamento di crediti derivanti da un rapporto di agenzia,
[...] concretantesi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, materia ricompresa nella competenza funzionale inderogabile del Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 409
c.p.c., nonché l'inesigibilità ed inesistenza del credito vantato nelle fatture azionate in via monitoria.
pagina 2 di 11 2) Si costituiva in giudizio il affermando l'insussistenza Parte_3 della competenza del giudice del lavoro, avendo l'agente organizzato la sua attività di collaborazione in forma di società e avvalendosi, comunque, di un'autonoma struttura imprenditoriale, la sussistenza di una giusta causa per il recesso dal contratto di agenzia, operato dal , e la fondatezza del Parte_3 credito azionato in via monitoria. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza per materia del Giudice civile ordinario del Tribunale di Pescara per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
2) preliminarmente e in via d'urgenza, rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la provvisoria esecuzione del decreto n. 1569/2019; 3) in principalità, rigettare integralmente l'opposizione promossa dalla nonché dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1
1569/2019– R.G. n. 4130/2019 emesso dal Tribunale Civile di Pescara in data 14.10.2019, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
4) per l'effetto, confermare in toto il predetto decreto ingiuntivo n. 1569/2019 emesso dal Tribunale di Pescara RG 4130/2019 del 14.10.2019”.
3) Con ordinanza del 28-10-2019 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività; nelle more, con ricorso per decreto ingiuntivo del 26-11-2019, la AG a sua volta adiva il Tribunale di Pescara affinché ingiungesse al il pagamento Parte_3 immediato in proprio favore della somma complessiva di € 26.964,79, a titolo di provvigioni asseritamente maturate in costanza di rapporto di agenzia, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1849/2019, corredato della concessione della provvisoria esecutività; detto decreto ingiuntivo veniva quindi opposto dal con atto di citazione in opposizione iscritto a ruolo al n. R.G. 5069/19; Parte_3 con successivo ricorso per decreto ingiuntivo la AG chiedeva poi al il pagamento di Parte_3 ulteriori spettanze e veniva emesso dal Tribunale di Pescara il decreto ingiuntivo n. 1897/2019, per un importo di € 17.670,38, opposto anch'esso dal nel giudizio iscritto al n. R.G. 5125/2019; i Parte_3 giudizi sopra indicati venivano tutti riuniti al presente giudizio n. R.G. 4341/19; all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2020, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale per € 32.899,41 al d.i. opposto nel procedimento rg. n. 4341/2019; veniva sospesa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto dal nel procedimento R.G. n. 5069/2019; veniva rigettata l'istanza di concessione della
Parte_3 provvisoria esecuzione del d.i. opposto dal nel procedimento rg. n. 5125/2019; nelle more
Parte_3 della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, la presentava un ulteriore Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo con cui richiedeva al il pagamento della somma complessiva
Parte_3 di € 4.901,72 a titolo di ulteriori provvigioni maturate in corso di rapporto;
veniva dunque emesso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 627/2020, con cui si ingiungeva al il
Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 4.901,72 in favore della AG;
anche tale provvedimento monitorio veniva opposto, radicandosi così l'ulteriore giudizio rubricato RG n. 2291/2020, anch'esso riunito al presente procedimento.
4) A seguito della disposta riunione dei giudizi, espletata parte dell'attività istruttoria, la causa subiva nuova assegnazione;
terminata l'istruttoria, effettuata a mezzo corposa produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
5) Giova analizzare separatamente le questioni sottese ai vari giudizi riuniti, esaminando in primis il giudizio originariamente iscritto al n. R.G. 4341/2019.
pagina 3 di 11 In detto giudizio, gli opponenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1569/2019, con cui il aveva richiesto alla e a personalmente il pagamento delle Parte_3 Parte_1 Parte_1 fatture n. 508 del 09.08.2019 per la somma pari ad € 9.664,11 (relativa alla propria merce mancante;
doc. 5 fascicolo parte opposta); n. 509 del 09.08.2019 per la somma pari ad € 845,86 (relativa alla merce in conto deposito SIAPA detenuta presso i locali siti in Città Sant'Angelo ed affidati alla
, sub doc. 6); n. 510 del 09.08.2019 per la somma pari ad € 47,56 (relativa alla merce in Pt_1 conto deposito detenuta presso i locali siti in Città Sant'Angelo ed affidati alla , CP_2 Pt_1 doc.7), per una somma complessiva pari ad € 10.557,33; le somme in questione venivano richieste a seguito di verifiche ispettive poste in essere dal presso la Parte_3 Agenzia del Consorzio sita in Città Sant'Angelo, dove la AG svolgeva l'attività di agenzia con rappresentanza e con deposito per la commercializzazione di prodotti per l'agricoltura e prodotti petroliferi. Ha affermato il che, all'esito di dette verifiche ispettive, eseguite nelle date dell'1 Parte_3
e 2 agosto 2019, era stata rilevata la mancanza di merce, sia propria, sia detenuta in conto deposito
(registro SIAPA e ALEF), oltre alla mancata fatturazione di vendite e alla presenza in agenzia di merce non fornita dal , in violazione del mandato di esclusiva previsto contrattualmente (come da Parte_3 contratto prodotto sub doc. 1 ), nonché l'irregolare tenuta dei registri contabili e la mancata Parte_3 fatturazione della vendita di , la cui commercializzazione impone ineludibili formalità ed Parte_5 in particolare la perfetta tenuta del registro fitosanitario ASL di carico e scarico mediante il cd. gestionale MITICO, nonché la puntuale fatturazione della merce venduta contestualmente alla consegna e l'immediato versamento delle somme riscosse, insieme ai relativi documenti giustificativi, sulla scorta di quanto stabilito all'art. 5 e 12 e ss. dell' Il personale verificatore Controparte_3 del , alla presenza del sig. aveva dunque provveduto a redigere apposito Parte_3 Parte_1 verbale relativo alle operazioni d'inventario, allegando l'inventario degli articoli e un prospetto differenze inventario ove erano indicati analiticamente gli scostamenti tra magazzino e registro vendite, debitamente controfirmati dall'agente e che secondo il sarebbero valsi quale Parte_1 Parte_3 riconoscimento di debito.
Il aveva provveduto dunque a formulare apposita lettera di contestazione nei confronti Parte_3 dell'Agente e, in data 27.08.2019, a recedere per giusta causa dal contratto di agenzia sottoscritto con la in virtù delle “plurime e gravissime condotte” che sarebbero state attuate dall'Agente. A Parte_1 seguito del recesso, ha affermato ancora il che sarebbero emerse ulteriori condotte illecite Parte_3 dell'agente, quali ulteriori ammanchi di merce e ulteriori ammanchi di cassa, non azionati tuttavia in sede monitoria. Ultimate le attività di inventario di chiusura e sgombero dei locali, svoltesi nelle date del 02.09.2019, 03.09.2019, 04.09.2019, 05.09.2019, 09.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019 (docc. da 12
a 17), erano stati redatti i relativi verbali di chiusura, tutti sottoscritti dall'Agente sulla Parte_1 scorta dei quali, oltre agli ammanchi di cui alle sopra menzionate fatture, il Consorzio sarebbe risultato creditore delle seguenti ulteriori somme: - € 9.833,83 a titolo di ammanchi di merce come da fattura n. 65/51I del 30.09.2019 (doc. 18); - un saldo cassa negativo di € 3.362,51 (doc.16); - € 12.283,60 per ammanchi di prodotti petroliferi di proprietà del Consorzio, come da fattura n. 180/S5I del 30.09.2019
(doc. 21); - € 2.064,69 per quota EN, come da fattura 181/35I del 30.09.2019, - € 224,60 per quota assicurazione, come da fattura n. 181/35I del 30.09.2019.
6) A fronte delle pretese del , nell'atto di citazione in opposizione gli opponenti hanno in via Parte_3 preliminare eccepito il difetto di competenza per materia del Giudice adito, avendo il procedimento monitorio instaurato dal ad oggetto la richiesta di pagamento di crediti derivanti da Parte_3 un rapporto di agenzia, per cui tale materia sarebbe ricompresa nella competenza funzionale inderogabile del Giudice del Lavoro, per espressa previsione dell'art. 409 c.p.c., atteso il concreto svolgimento del rapporto di agenzia de quo attraverso l'apporto di attività prevalentemente personale del socio della società agente, Parte_1
pagina 4 di 11 Detta eccezione non può essere ritenuta fondata e non può essere accolta, come del resto già statuito nell'ordinanza del 26.11.2021, atteso che, come sostenuto da giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “la società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi;
pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente” (così, per tutte: Cass. Sez. 2, 30/03/2022, n. 10184, Rv. 664328 – 01; Cass. Sez. 2, 16/02/2015, n. 3029, Rv. 634553 – 01; Cass. Sez. 6, 14/07/2011, n. 15535,
Rv. 618636 – 01). La proposta eccezione di nullità dell'impugnato decreto ingiuntivo per essere stato emesso da giudice incompetente deve essere dunque rigettata.
7) Nel merito, la parte opponente ha eccepito la inesigibilità ed inesistenza del credito vantato, basato su fatture commerciali.
Venendo all'esame delle singole fatture azionate e delle somme in esse richieste, deve in primo luogo ritenersi che non sia dovuta dagli opponenti la somma di € 12.283,70, richiesta per ammanchi di prodotti petroliferi, di cui alla fattura n. 180/ S1 del 30.09.2019, emessa per “deficienze oltre le tolleranze legali ammesse di gasolio denaturato per uso agricolo come riscontrato dalla Guardia di
Finanza di Pescara con processo verbale di contestazione del 19.12.2014 e avviso di accertamento TAZ031100730/2016”, in virtù delle statuizioni contenute nella sentenza della commissione tributaria del 24.03.2017, alla cui motivazione, e, segnatamente, alle osservazioni contenute alla pag. 2, espressamente si rinvia (doc. 4 fascicolo parte opponente), con la quale la Commissione aveva annullato l'avviso di accertamento n. TAZ031100730/2016, ritenendo “corretta la ricostruzione fornita dal contribuente, che ha documentato che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti alla natura della merce”, nonché in virtù di quelle contenute nella sentenza penale del Tribunale di Pescara, n. 3304 del 09.11.2018, con la quale il era stato assolto dal reato di cui agli articoli 110 c.p. e Pt_1
47/1 d. lgs. N. 504/1955 (imputato poiché, quale gestore del deposito di gasolio agricolo, “avrebbe presentato alla verifica effettuata ex articolo 18 d. lgs. n. 504/1955 una deficienza pari a Kg 9.788,00, superiore al 10% del calo legale”), e che aveva ritenuto “corretto il conteggio già utilizzato dalla Commissione Provinciale, che aveva preso come punto di riferimento l'ultima verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, riscontrando all'esito che, il calo accertato era inferiore all'1% del carburante complessivamente introdotto nel periodo esaminato, considerati i cali consentiti”, alla cui motivazione pure si rimanda (doc. 12 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opponente).
Questione diversa appare invece riguardare la sentenza penale del Tribunale di Pescara n.2594/2018 del
13 novembre 2018, con la quale il era stato dichiarato colpevole del reato previsto e punito Pt_1 dall'art. 41, comma primo, lett. B), comma 3 e 4, d. lgs. numero 504/1995 perché “tentava di destinare litri 5000 di gasolio agricolo ad uso diverso, soggetto a maggiore imposta”, avvenuto in Città Sant'Angelo in data 15 settembre 2013, atteso che, trattandosi di tentativo, non può parlarsi di ammanco di prodotto petrolifero da ristorare.
8) Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di pagamento del saldo cassa negativo pari ad €
3.362,51, che il ha considerato quale somma dovuta dal in virtù di un Parte_3 Pt_1 riconoscimento di debito risultante dalla sua sottoscrizione apposta alla dichiarazione in calce al verbale di chiusura cassa (doc.16 fascicolo – “verbale inventario di chiusura 13/09/2019 e Parte_3 relativi allegati”), atteso che la citata dichiarazione risulta, al contrario, priva di sottoscrizione nello spazio riservato alla “Agenzia”, non risultando altrimenti provato l'ammanco di cassa in questione e non risultando specificato il calcolo attraverso il quale si sarebbe giunti alla cifra richiesta.
pagina 5 di 11 9) Per contro, non possono condividersi le argomentazioni dell'opponente in ordine alla inidoneità della documentazione dal sottoscritta ad assurgere a riconoscimento di debito, in quanto in Pt_1 essa si rinviene la prova della quantità di merce risultata mancante e la stessa parte opponente non ne ha mai contestato il prezzo indicato, nonché in quanto trattasi di verbali redatti nel corso delle verifiche ispettive del in contraddittorio tra le parti e sottoscritti anche dall'opponente, che, onerato a Parte_3 questo punto della prova contraria dei fatti ivi accertati, non l'ha fornita.
In relazione al credito recato dalla fattura n. 65-51del 30.09.2019, relativa agli ammanchi di merce di proprietà del e mancata fatturazione delle corrispondenti vendite, per una somma pari ad € Parte_3
9.833,83, detti ammanchi risultano tutti dai verbali del 13.09.2019, controfirmati dallo stesso Pt_1
(doc. 16, cit.) e da quattro dipendenti del consorzio con funzioni ispettive, escussi anche come testi. Le merci ivi fatturate corrispondono a quelle presenti nei relativi inventari del 13.09.2019, mentre l'opponente non ha indicato specificamente quali siano i presunti scostamenti tra i verbali d'inventario e la fattura n. 65-51 del 30.09.2019, come sarebbe sato suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata indicazione nella predetta fattura n. 65-51 del 30.09.2019 delle specificazioni poste a margine di alcuni beni inventariati (anch'esse controfirmate dal , Pt_1 che ne specificavano lo stato come “scondizionato”, “scaduto”, “rotto” o particolari condizioni a cui tali beni erano assoggettati come, a titolo meramente esemplificativo, l'indicazione “ad uso interno”, deve rilevarsi che la in virtù del contratto di agenzia con rappresentanza e deposito, era Parte_1 autorizzata a commercializzare beni di proprietà del , come meglio indicati all'art. 6 del Parte_3 relativo contratto di agenzia (doc. 1 ), che l'Agente deteneva presso i locali dell'Agenzia a Parte_3 lui affidati, assumendo dunque anche l'obbligazione del depositario relativamente a tali merci, ai sensi dell'art. 12 comma 2 dell'Accordo Economico Collettivo di riferimento (doc. 24). Pertanto, della perdita o del deterioramento della merce affidata dal all'agente in perfetto stato di Parte_3 conservazione, deve rispondere l'agente, obbligato al reintegro ai sensi dell'art. 13 dell'AEC citato. Né rileva il dedotto mancato ritiro della merce deteriorata da parte del , atteso che l'art. 14 Parte_3 dell'AEC si riferisce ad eventuali merci che pervengano all'arrivo in agenzia già deteriorate durante il trasporto. Nel caso di specie non risulta che la o il abbiano mai lamentato il Pt_1 Pt_1 deterioramento della merce né è stato dimostrato in giudizio che i vizi riscontrati in sede di verifica fossero già stati segnalati dall'agente al momento del ricevimento della merce.
Le medesime considerazioni possono essere effettuate con riferimento alle fatture n. 508 – 509 e 510 del 09.08.2019, per un totale complessivo pari ad € 10.557,53, anch'esse riferite agli ammanchi della merce analiticamente indicata nei verbali inventario dell'1 e 2 agosto controfirmati dallo stesso (doc. 2 e 3 ) e da tre dipendenti del con funzioni ispettive. Pt_1 Parte_3 Parte_3
pagina 6 di 11 I testi escussi, poi, hanno ben spiegato come si agiva nel caso di merce risultante scaduta, usata, rotta o
“scondizionata”; il teste in particolare, nel corso dell'udienza del 29.05.2024, ha Testimone_1 affermato che l'inventario veniva fatto in contradditorio tra i dipendenti del e l'agente e sulla Parte_3 base delle risultanze veniva sottoposto alla direzione commerciale, che decideva quale merce addebitare all'agente o meno;
successivamente, venivano “emesse le fatture per le merci mancanti o scondizionate per deperimento naturale, a volte addebitabile a colpa dell'agente e a volte causato dal trascorrere del tempo, o per rottura dei sacchi che le contengono o altro. Se la direzione riconosce che la merce è deperita per cause naturali non la addebita all'agente, se verifica che c'è stata incuria dell'agente effettua l'addebito. Le fatture che mi si mostrano sono relative alla merce mancante per cause dovute all'agente. Il prodotto in più non viene riconosciuto come accredito all'agente”. Circostanze confermate anche dal teste , escusso all'udienza del 25.09.2024, il quale ha Tes_2 affermato: “Per merce scondizionata significa che ha perso le condizioni di vendita, sacchi rotti, merce non conservata in maniera adeguata, scaduta. Dove c'è scritto ad esempio usati a fianco dei carrelli porta sacchi si tratta di merce in conto vendita che viene poi utilizzata dalla società per la sua attività. Non viene addebitato il costo dell'utilizzo all'agente. Dove c'è scritto uso interno pure la merce non viene addebitata trattandosi di prodotti utilizzati per la conservazione della merce e comunque di tutto ciò che può servire in un magazzino, nell'ottica di preservare i prodotti”. Si comprende pertanto come la merce addebitata fosse quella mancante o deperita per cause imputabili all'agente, circostanza non immediatamente contestata da questi, che ha anzi sottoscritto i verbali in questione.
10) Quanto alla fattura n. 181/35I del 30.09.2019 (doc. 20 ), relativa alla quota della polizza
Parte_3 fideiussoria anno 2019 di € 224,60, basti rilevare che in sede di costituzione è stata prodotta dall'opposto la polizza assicurativa (sub doc. 33) in questione. Ai sensi dell'art. 17
Parte_3 dell'AEC, è fatto obbligo all'Agente di fornire garanzie fideiussorie a copertura dei rischi connessi con il suo incarico. E' il che stipula la relativa polizza per tutte le agenzie, ripartendone pro
Parte_3 quota il costo proporzionato all'entità dei singoli fatturati. Peraltro, il provvedeva ogni anno
Parte_3
a fatturare alla il costo della Polizza in oggetto e la AG provvedeva a corrispondere Parte_1 tale importo all'odierna opposta, come si evince dai prospetti riepilogativi di ciascuna annualità, sottoscritti dal e relative fatture a far data dal 2016 prodotti in atti (docc. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 Pt_1
). Parte_3
In merito invece all'addebito della quota EN per un importo di € 2.064,69, l'eccezione dell'opponente di non debenza della stessa appare suffragata dal fatto che l'opposto non ha Parte_3 contestato il mancato pagamento delle provvigioni maturate nel 2019; inoltre di tale somma non appare essere stata prodotta alcuna dimostrazione di pagamento di cui si richieda la restituzione carico dell'agente.
pagina 7 di 11 11) In relazione ai procedimenti riuniti nn. 5069 e 5125 del 2019 e 2291/2020, deve rilevarsi che l'insieme delle fatture azionate da parte della è riconducibile alla richiesta di provvigioni Parte_1 non corrisposte dall'ottobre 2018 fino al dicembre 2019: la fattura n. 1) del 17.02.2019 di € 9.615,08 è relativa alle provvigioni di ottobre, novembre e dicembre 2018; la fattura n. 4) del 03.06.2019 di €
6.349,65 è relativa alle provvigioni maturate di gennaio, febbraio e marzo 2019; la fattura n. 5) del
31.07.2019 di € 5.370,25 è relativa alle provvigioni di aprile, maggio e giugno 2019; la fattura n. 6) del 16.10.2019 di € 6.629,81 è stata richiesta a titolo di FIRR;
il tutto per un importo totale di euro
27.964,79 (doc. 13-16 ); la fattura n. 7) è relativa alle provvigioni del mesi luglio-agosto- Pt_1 settembre 2019 per un importo totale di euro 7.608,34; la fattura n. 8) è relativa alle provvigioni maturate sugli affari sino al 5.11.2019 per un importo di € 5.834,56; la fattura n. 9) è stata richiesta per la maggiorazione dei prezzi delle merci e pari ad € 1.397,49; la fattura n. 10) è stata richiesta per la manodopera nella manutenzione Pellenc per un importo di euro 1.091,74; la fattura n. 11) è stata richiesta per l'attività di ammasso cereali anni 2017, 2018, 2019 e per la conduzione della campagna di promozione del seme denominato “ senatore cappelli” per un importo di € 1.738,25, e così per un totale di € 17.670,38 (doc. 17-21 AG) L'ultimo decreto ingiuntivo (proc. n. 2291/2020) è stato emesso per le somme residue come indicate negli estratti provvigionali del , pari ad € 4.901,72. Parte_3
Le somme come sopra azionate sono relative agli importi esposti in fattura ed evidenziati quali
“Importi totali”, il cui conteggio avviene sulla somma imponibile comunicata dal e Parte_3 corrispondente alle provvigioni dovute, aumentata dell'Iva e detratta la ritenuta d'acconto pari al 23% del 50% dell'importo ai sensi dell'art. 25 bis comma 5 e 6 DPR600/1973.
Il ha dedotto l'inesistenza del credito ex adverso vantato con riferimento alla Fattura n. 1 del Parte_3
17.02.2019, in quanto già saldata mediante bonifico bancario del 10.06.2019 (doc. 31 prodotto nel fascicolo del nel procedimento n. R.G.5069/2019), mentre, in merito alle ulteriori fatture nn. Parte_3
4, 5 e 6 del 2019 azionate in monitorio ha eccepito l'inesattezza del credito, che sarebbe stato genericamente individuato, senza alcun riferimento agli affari a cui si riferirebbero le provvigioni indicate, e quindi sfornito di supporto probatorio.
Ebbene, deve ritenersi che, in realtà, le somme così richieste siano relative ad affari regolarmente conclusi, circostanza che emerge dagli estratti conto provvigionali inviati direttamente dal Parte_3
(doc. da 22 a 31 memoria integrativa del 13-11-2020), come risulta dalle e-mail ivi prodotte, non contestate né disconosciute dal;
detti estratti conto recavano la dicitura “definitivo”, la Parte_3 richiesta di emissione delle fatture di pagamento, l'indicazione dei clienti e degli ordinativi effettuati e dell'importo totale da corrispondere all'agente a titolo di provvigioni, costituendo così sufficiente prova documentale del credito azionato. Gli estratti in questione, peraltro, venivano inviati unitamente alle e- mail in cui il Responsabile Amministrativo del , chiedeva di effettuare la Parte_3 Testimone_1 fatturazione (doc. 22- 27); alcuni di essi, peraltro, sono stati prodotti in atti dallo stesso nel Parte_3 proc. n. 5069/2019.
Quanto al dedotto avvenuto saldo della fattura n. 1 del 17-2-2019, per € 9.615,08, deve rilevarsi come, in atti, risulti provato il versamento della sola somma di € 5.446,04 (doc. 31 cit.), e non vi è prova del pagamento della restante somma, dovendo dunque ritenersi dovuto dal il residuo, pari ad € Parte_3
4.169,04.
La fattura in questione, relativa alle provvigioni di ottobre, novembre e dicembre 2018, veniva emessa dalla a seguito dell'invio dell'estratto conto provvigionale al 31.12.2018 (doc. 23 allegato alla Pt_1 seconda memoria istruttoria dell'opponente AG) da parte della società opposta con e-mail del
28.01.2019 (doc. n.22) indicando la somma che doveva essere fatturata dall'agente.
La fattura n. 4) del 03.06.2019 relativa alle provvigioni maturate di gennaio, febbraio e marzo 2019, di
€ 6.349,65 veniva preceduta dalla comunicazione dell'estratto conto provvigioni al 31-3-2019 (doc. 25), dove ugualmente si indicava la somma da fatturare. pagina 8 di 11 La fattura n. 5) del 31.07.2019, relativa alle provvigioni di aprile, maggio e giugno 2019 e pari ad € 5.370,25, veniva emessa a seguito della comunicazione da parte del con indicazione degli Parte_3 importi da fatturare e con l'invio del conto provvigioni al 30-6-2019 (doc. 27).
Deve evidenziarsi che nelle pagine finali degli estratti conto provvigionali il dichiarava Parte_3 espressamente di essere in attesa della fattura.
Non possono essere ritenuti dovuti invece gli importi di cui alla fattura n. 7) per le provvigioni dei mesi luglio-agosto-settembre 2019, per un importo totale di € 7.608,34, emessa a seguito di invio di estratto conto provvigionale al 13.09.2019 (doc. 28 , prodotto anche dal nel procedimento n. Pt_1 Parte_3
5069/2019), e di cui alla fattura n. 8), emessa per le provvigioni maturate sugli affari sino al 5.11.2019 per un importo di € 5.834,56, emergente dagli estratti provvigionali consegnati successivamente alla risoluzione del rapporto (doc. 29 , prodotto anche dal ), atteso che dagli stessi estratti Pt_1 Parte_3 provvigionali citati e, segnatamente, dalla dicitura aggiunta a penna sugli stessi (“l'importo è relativo a ipotetiche provvigioni per affari non ancora andati a buon fine”) si evince che non vi fosse ancora prova del buon esito degli affari in questione, prova che non è stata fornita nemmeno successivamente dall'agente.
Per quanto riguarda la fattura n. 9) per la “maggiorazione dei prezzi delle merci” e pari ad € 1.397,49, nonché la fattura n. 10) per la “manodopera nella manutenzione Pellenc” per un importo di € 1.091,74, non è ben chiaro a quali attività o prestazioni esse si riferiscano, o come sia avvenuto il conteggio che ha condotto alla somma richiesta;
deve inoltre evidenziarsi che la voce “manodopera nella manutenzione Pellenc” risultava già presente in alcuni degli estratti conto menzionati in precedenza e verosimilmente dunque già calcolata nell'importo delle provvigioni, richieste con le altre fatture sopra analizzate. Conseguentemente non possono ritenersi dovuti.
La parte opponente ha anche richiesto il pagamento della fattura n. 6) del 16.10.2019, Parte_6 pari ad € 6.629,81 a titolo di FIRR (indennità di risoluzione del rapporto). Ebbene, detto importo non appare dovuto alla luce del recesso per giusta causa esercitato dal;
ai sensi dell'art. 1751 c.c., Parte_3 infatti, l'indennità di fine rapporto non è dovuta: “quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
Nel caso di specie, la giusta causa del recesso può essere individuata nella missiva del 10.08.2019 (doc. 10 fascicolo ) con la quale il contestava all'Agente le violazioni disciplinari Parte_3 Parte_3 relative alla merce mancante e mancata fatturazione delle vendite, alla mancata regolare tenuta del registro fitosanitario ASL di carico e scarico, la cui sussistenza emerge dalle verifiche inventariali effettuate dal , nonché al mancato riversamento a favore del delle somme relative Parte_3 Parte_3 alla merce venduta unitamente ai relativi documenti giustificativi;
non può essere invece ritenuta fondata la contestazione basata sul rinvenimento presso i locali siti in Città Sant'Angelo ed affidati alla
AG di merce non fornita dal , in violazione del mandato di esclusiva di cui all'art. 1, lett. Parte_3
e) delle premesse al contratto di agenzia (doc. 1 ). Vero è che dalla prova testimoniale è Parte_3 emersa la circostanza che nell'agenzia gestita dalla fosse stata rilevata merce, nello specifico Pt_1 pellet, di marca diversa da quella venduta per conto del , ma non vi è prova in atti che la Parte_3
la commercializzasse, potendo anche corrispondere al vero quanto dichiarato dal e Pt_1 Pt_1 cioè che quella merce fosse per uso personale (per il riscaldamento della sua abitazione), non essendovi peraltro prova delle quantità di pellett che sarebbero state rinvenute presso la sede della . Pt_1
Le violazioni disciplinari di cui sopra devono comunque essere ritenute sufficienti a integrare la giusta causa.
pagina 9 di 11 Deve poi evidenziarsi che il nell'immediatezza del ricevimento della missiva di contestazione Pt_1 non ha negato gli addebiti, mentre, quanto alla lettera del 3-10-2019 (doc. 12 allegato alla memoria del
26-2-2020 di ) che avrebbe inviato via pec al per contestare le violazioni Pt_1 Parte_3 addebitategli, non vi è prova in atti del ricevimento da parte del . Parte_3
12) In relazione al procedimento riunito n. 2291/2020, deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione, formulata tempestivamente dal , di incompetenza del Tribunale di Pescara all'emissione del Parte_3 decreto ingiuntivo n. 627/2020 impugnato e a conoscere della conseguente opposizione, atteso che la controversia oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo RG n. 1575/2020 è di valore pari ad € 4.901,72,
e quindi inferiore a quello di € 5.000,00, ai sensi del disposto di cui all'art. 7 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Né può ritenersi la competenza del giudice adito, essendo stata la causa in questione riunita ad altre di valore superiore, atteso che, come sostenuto dalla Corte di Cassazione, “il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ., secondo il quale il valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente, si determina sommando le domande proposte nel medesimo processo contro la medesima persona, è applicabile soltanto quando le diverse domande sono formulate con lo stesso atto introduttivo del processo, non anche quando le domande sono proposte con giudizi diversi, successivamente riuniti, perché in questo secondo caso ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità nonostante l'intervenuta riunione e la competenza per valore deve essere stabilita verificando il valore di ciascuna domanda. (In applicazione di questo principio, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, ai fini della determinazione del valore della controversia, e dell'esclusione dell'applicabilità dell'art.
12 D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale - nel testo applicabile "ratione temporis" - prevede che nelle controversie di valore inferiore a lire cinque milioni il contribuente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica di un difensore, aveva - a tal fine - sommato l'importo dei tributi corrispondenti ai due atti impugnati, ciascuno inferiore alla somma di lire cinque milioni, ma complessivamente superiore a quell'ammontare, con distinti ricorsi, poi riuniti)” (Cass. Sez. 5, 01/04/2003, n. 4960, Rv. 561674 – 01; Cass. Sez. 3, 30/11/2005, n. 26089, Rv. 585847 – 01).
Deve dunque essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Pescara ad emettere il decreto ingiuntivo n. 627/2020, appartenendo la competenza al Giudice di Pace di Pescara;
conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 627/2020 e fissato il termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente. Infatti, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto medesimo, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale
e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena;
ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art.50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario” (Cass. Sez. 3, 22/12/2021, n. 41230, Rv. 663443 - 01).
13) In conclusione, al risulta dovuto l'importo di € 20.615,96 (38.326,86-12.283,70- Parte_3
3.362,51-2.064,69), mentre a e a risulta dovuto l'importo di € 21.528,91 Pt_1 Parte_1
(49.536,89-5.446,04-1.397,49-1.091,74-6.629,81-5.834,56-7.608,34), con una differenza di € 912,95 in favore della e di che il deve essere condannato a corrispondere. Gli Pt_1 Parte_1 Parte_3 impugnati decreti ingiuntivi n. 1569/2019, n. 1849/2019, n. 1897/2019, n. 627/2020, tutti emessi dal
Tribunale di Pescara, devono dunque essere revocati.
pagina 10 di 11 Deve poi essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Pescara ad emettere il decreto ingiuntivo n. 627/2020, appartenendo la competenza al Giudice di Pace di Pescara;
conseguentemente deve essere revocato anche il decreto ingiuntivo n. 627/2020 e fissato il termine per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente.
14) Le spese di lite, in virtù della sostanziale soccombenza reciproca, vista l'esiguità della somma che il è tenuto a corrispondere alla AG e a possono essere integralmente Parte_3 Parte_1 compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4341/2019, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca i decreti ingiuntivi n. 1569/2019, n. 1849/2019, n. 1897/2019, n. 627/2020, tutti emessi dal
Tribunale di Pescara;
condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_3 Pt_3 tempore, al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante, e di dell'importo di € 912,95, oltre interessi dalla data della domanda Parte_1 giudiziale fino al soddisfo;
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Pescara ad emettere il decreto ingiuntivo n. 627/2020, indicando come competente il Giudice di Pace di Pescara e fissando il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al giudice ritenuto competente.
Spese compensate.
Pescara, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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